22 NOVEMBRE 1991
ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA, SEZ. III CIVILE
Il G.I. letti gli atti, ritenuto che la disciplina transitoria di cui all’art. 32 L.223/90, autorizzando la continuazione dell’attività delle emittenti radiotelevisive già in funzione prima dell’entrata in vigore di tale legge, riconosce un diritto soggettivo alle stesse emittenti, avente ad oggetto la utilizzazione della frequenza già in atto nell’ambito di un certo bacino utenza (a condizione della mera presentazione della domanda di concessione);rilevato che entrambe le parti hanno adempiuto alla prescrizione indicata dalla norma, acquisendo il diritto a continuare l’attività; ritenuto che in tale situazione transitoria l’A.G.O. non difetta di giurisdizione in merito alla controversia tra privati che, non riguardando la attivazione o disattivazione di impianti, sono solo dirette ad incidere sulla funzionalità degli impianti in atto “ai fini di coordinamento e di compatibilità con quelli di altre emittenti private già esistenti”; ritenuto che la normativa indicata intende tutelare in via transitoria posizioni di fatto legittimamente acquisite alla data della sua entrata in vigore (agosto 1990), e che i conflitti eventualmente insorti nel periodo transitorio vanno quindi risolti tuttora in base al principio della preutenza; ritenuto che, di conseguenza, al fine di inibire alla convenuta la emissione in una certa zona “non è sufficiente provare che essa ha potenziato o modificato il proprio impianto nell’estate 1990 dovendosi altresì dimostrare sia la data della modifica ( se anteriore o posteriore alla legge 223/90) sia che a quella data si aveva a propria volta acquisito legittimamente il diritto ad occupare quella stessa zona, rilevato che dalla CTU non solo non emerge il primo dato, desunto solo da indizi, ma risulta anzi che fino al 1988 la stessa attrice non occupava gran parte della zona alla quale si riferiscono le attuali interferenze; ritenuto quindi che, in difetto di istruttoria che chiarisca i dubbi sul preuso e che delimiti le zone per le quali in effetti può parlarsi di mutamento illegittimamente attuato dopo l’agosto ’90, vi è incertezza circa la sussistenza in concreto del diritto soggettivo vantato; ritenuto quindi che non appare opportuno emettere il richiesto provvedimento ex art.700 cpc, e ciò tanto più in una fase transitoria all’esito della quale, data la presentazione delle due contrapposte domande di concessione, sarà la competente Pubblica Amministrazione a regolare la compatibilità fra le due emittenti,
P.Q.M.
Respinge la istanza ex art.700 cpc proposta dall’attrice; rinvia la causa per trattazione al 9/3/92 ore 9.
Si comunichi.
Brescia,22/11/91.