22 novembre 2001
Sentenza n. 4991 del TAR Campania, Sez. I
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO CORAGGIO Presidente
ALESSANDRO PAGANO Cons.
PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2001
sul ricorso 9494/2001 proposto da:
OMNITEL PRONTO ITALIA S.P.A.
rappresentato e difeso da:
SARTORIO GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA DEI MILLE, 16
presso
SARTORIO GIUSEPPE
contro
COMUNE DI TORA E PICCILLI
rappresentato e difeso da:
MONTEFORTE GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA M. DA CARAVAGGIO n. 170
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della nota prot. n. 433/UT prot. gen. 2075 del 30.5.2001, pervenuta il 4.6.2001, con cui il Sindaco del Comune di Tora e Piccilli (CE) in relazione alla richiesta di concessione edilizia avanzata dalla Omnitel per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, ha comunicato i pareri sfavorevoli espressi dalla C.E.C. nella seduta dell’11.5.2001 e della C.E.C.I. nella seduta del 21 .5.2001, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto derivante alla ricorrente dagli atti impugnati.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI TORA E PICCILLI
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10 e 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato e i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
CONSIDERATO che il diniego di concessione edilizia risulta motivato sul fatto che l’intervento va ad interessare la zona omogenea definita dal p.r.g. come “E2″ seminativo-frutteto”, zona nella quale è consentito, ai sensi dell’art. 13 delle norme di attuazione del p.r.g., solamente residenze o impianti occorrenti alla conduzione agricola;
RITENUTO che tale motivazione è inidonea a fondare l’impugnato diniego, sia perché non è configurabile una pretesa incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta tra la destinazione di zona agricola e la installazione dell’impianto di telefonia cellulare de quo, sia perché è illegittimo un generalizzato diniego di autorizzazione in relazione alla asserita mancanza di espresse e specifiche previsioni, negli strumenti urbanistici vigenti, di disposizioni relative alla localizzazione di stazioni radio base della rete cellulare di telefonia mobile, posto che le valutazioni di compatibilità urbanistico-edilizie dovranno comunque essere assicurate dai comuni tenendo conto del carattere infrastrutturale e di servizio a rete proprio dei suddetti impianti, da calare nella normativa urbanistica esistente facendo uso degli ordinari canoni ermeneutici di interpretazione estensiva e di analogia delle prescrizioni vigenti (atteso che i comuni, fino al positivo esercizio dei poteri regolamentari di cui al comma 6 dell’articolo 8 della legge 36/2001 per il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei ripetuti impianti, devono continuare ad applicare gli strumenti urbanistici esistenti);
CONSIDERATO peraltro che non è precluso all’amministrazione comunale, già a diritto vigente, il compimento di idonee valutazioni anche di tipo ambientale e paesaggistico, in relazione alla dimensione e all’incidenza del manufatto progettato, valutazioni che non possono ritenersi a priori escluse dalla competenza urbanistico-edilizia, indipendentemente dal fatto che la zona interessata sia o meno sottoposta a vincoli (cfr. la definizione della materia urbanistica contenuta nell’art. 34 modificato del D.Lgs. 80/98, secondo il quale essa, seppure solo ai fini della giurisdizione del giudice amministrativo, concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio, senza limitazioni o specificazioni, nonché la nozione di urbanistica di cui all’art. 80 DPR 616/1977, che la intende in termini di governo del territorio e di protezione dell’ambiente; cfr. altresì quanto statuito da Corte Cost., 7 ottobre 1999 n.382, ove si è ribadito che, nel nostro sistema, il paesaggio e l’ambiente costituiscono valori etico-culturali che trascendono le competenze dei singoli enti e in cui sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni, e che l’ambiente permea di sé, quale interesse compresente, i procedimenti urbanistici);
RITENUTO, quanto alla proposta domanda risarcitoria, che essa debba respingersi, sia in relazione all’ampiezza del margine di discrezionalità che permane in capo all’amministrazione in sede di riesercizio della funzione (sicché il danno allegato, allo stato, non si configura ancora come ingiusto), sia perché la domanda appare sfornita di adeguato supporto probatorio;
RITENUTO che per le esposte ragioni il ricorso deve giudicarsi in parte fondato e andrà accolto nei limiti della domanda impugnatoria, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione, mentre dovrà respingersi la domanda di risarcimento del danno;
CHE le spese seguono la regola della soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell’amministrazione statale intimata nell’importo liquidato in dispositivo;
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati, salvo il riesercizio della funzione amministrativa.
Rigetta la proposta domanda risarcitoria.
Condanna il Comune di Tora e Piccilli, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive £. 1.000.000.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001.