23 dicembre 1996 Sentenza n. 1756/96 del Consiglio di Stato, Sez. VI


23 DICEMBRE 1996

SENTENZA N. 1756/96 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI

Pres.: Laschena

Rel.: Carbone

Parti: Ministero PP.TT./Teleadige Srl

 

Fatto e diritto

1. In data 22 ottobre 1990 il sig. Giuliano Rigotti, esclusivo titolare della emittente radiotelevisiva Teleadige ha avanzato istanza al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per ottenere la concessione per la radiodiffusione in ambito locale unitamente all’assegnazione delle frequenze ed ai necessari collegamenti.

Con rogito notarile del 13 marzo 1991, la proprietà degli impianti è stata trasferita dal sig. Rigotti alla “Teleadige s.r.l.”, attualmente appellata, di cui il precedente titolare è il socio maggioritario all’ottanta per cento del capitale sociale (lire 240 milioni su 300).

In data 19 agosto 1992 il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ha comunicato alla s.r.l. in questione che la domanda presentata dal precedente titolare ai sensi della legge n. 223/90, si era collocata utilmente nella graduatoria delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

Successivamente, entrava in vigore la l. n. 422/93, di conversione del d.l. n. 323/93, che all’art. 1, comma 1, dispone che il Ministro delle poste “rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni”.

In data 29 marzo 1994, il Ministero ha comunicato alla Teleadige il diniego di rilascio della concessione, motivato sulla circostanza che “alla data del 30/11/1993 titolare dell’emittente Teleadige non è più Rigotti Giuliano nato l’11/10/1956 a Trento, bensì Teleadige s.r.l. … e quest’ultimo non è soggetto autorizzato ai sensi e per gli effetti della legge n. 223/90 e dell’art. 1 della legge n. 422/93”.

2. Il suddetto provvedimento è stato impugnato dall’interessata dinanzi al T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento, con la sentenza n. 50 del 23 febbraio 1995, impugnata in questa sede, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che il conferimento della ditta individuale “Teleadige di Rigotti Giuliano” nella “Teleadige s.r.l.”, avendo il sig. Rigotti conservato l’80% delle quote della società stessa ed essendo titolare della carica di amministratore unico, non produce “agli effetti della normativa considerata, differenze sostanziali”, essendo peraltro tale trasferimento già maturato al momento della inclusione della società nella graduatoria degli aspiranti alla concessione e della sua autorizzazione all’attività di radiodiffusione televisiva nelle more del procedimento concessorio ed avendone data contezza lo stesso Ministero nella graduatoria approvata con D.M. 18/8/1992.

3. Avverso la suddetta sentenza propone appello il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ad avviso della Sezione, l’impostazione seguita dal giudice di primo grado, che si fonda principalmente sulla carenza di “differenze sostanziali” tra il vecchio ed il nuovo assetto proprietario di Teleadige, non può essere condivisa.

Tutta la controversia è incentrata sulla possibilità o meno di individuare, nel d.l. n. 323/93, convertito dalla l. n. 422/93, margini di flessibilità al principio che consente il rilascio della concessione ai soli soggetti già autorizzati ai sensi dell’art. 32 della l. n. 223/90. Come sostenuto da questo Consiglio di Stato già in sede consultiva (cfr. il parere n. 1295/94, reso dall’adunanza del 6 luglio 1994 della I Sezione), la conclusione negativa si deduce da una serie di elementi tra cui, innanzitutto, il tenore testuale dell’art. 1 del d.l. in questione, che fa esplicito riferimento ai soli “soggetti” autorizzati ai sensi dell’art. 32 della l. n. 223/90. E’ indicativo, ad avviso della Sezione, che la legge abbia compiuto un riferimento formale al soggetto giuridico autorizzato invece e non uno sostanziale all’emittente televisiva per l’attività di trasmissione svolta.

La suddetta considerazione è difficilmente superabile, soprattutto alla luce di altre norme contenute nello stesso decreto legge. Fra queste, prima fra tutte è l’art. 6, che consente solo il trasferimento di proprietà di intere emittenti “da un concessionario ad un altro concessionario”, con ciò implicitamente escludendo la possibilità di un libero trasferimento degli impianti e dell’azienda a soggetti non autorizzati.

In terzo luogo, va richiamato il comma 7-quater dell’art. 1 del decreto-legge, inserito in sede di conversione, il quale prevede, quale unico caso di concessione a società non autorizzate ai sensi della l. n. 223/90, quello del conferimento nella società di almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali già autorizzata ai sensi della l. n. 223/90 ed in possesso di alcuni requisiti.

Dalla suesposta analisi emerge la ratio perseguita dal legislatore e già evidenziata dal citato parere della I Sezione di pervenire ad un definitivo assetto del sistema, non ancora realizzatosi, attraverso un periodo transitorio caratterizzato da tre scelte di fondo: un “congelamento della situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90”; la limitazione dei trasferimenti di impianti o aziende a quelli tra i soli soggetti già autorizzati ai sensi della l. n. 223; il favore, in considerazione della limitatezza delle frequenze disponibili nell’etere nei confronti delle concentrazioni di più emittenti autorizzate in un solo soggetto nuovo, ma di dimensioni maggiori.

4. Da tale quadro deriva l’impossibilità di applicare la disciplina transitoria sulle concessioni del 1993 al caso in esame in cui, avendo l’imprenditore, originariamente autorizzato, costituito una società, è mutato il soggetto giuridico titolare dell’impianto: tale nuovo soggetto non può ritenersi “autorizzato ai sensi dell’art. 32” nell’accezione fornita dall’art. 1 del d.l. 323/93. A ciò non si può opporre l’argomento secondo cui l’art. 13 della l. n. 223/90 consente il trasferimento effettuato nel caso di specie: come si è visto, il successivo d.l. del 1993 ha innovato sul punto, cristallizzando la situazione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 223/90 e limitando la disciplina dei trasferimenti nei termini previsti dai sopra citati articoli 1, comma 7-quater e 6.

Né può sostenersi, come ha fatto il giudice di prime cure, che nel caso di specie si è verificato in ogni caso un mutamento solo formale. Difatti, oltre alla diversa forma giuridica del titolare dell’impianto, non può dirsi immutato neppure l’assetto proprietario sostanziale. Difatti, il sig. Rigotti, che prima era l’unico titolare della Teleadige, nel passaggio alla forma societaria pur avendo conservato la posizione di amministratore unico non ha mantenuto il 100% delle azioni societarie, estendendo la titolarità, seppure solo per il 20% delle quote, ad altri soggetti che non avevano alcun rapporto con l’impresa autorizzata ai sensi della l. del 1990, né potevano essere previsti al momento dell’autorizzazione del (a questo punto la frase riportata nel documento ufficiale è interrotta, ndr). Tale diversità non può, ad avviso della Sezione, essere ricondotta ad un ambito meramente formale, con conseguente conferma dell’inapplicabilità al caso di specie della disciplina invocata dall’originario ricorrente.

5. Alla stregua di quanto finora esposto non ha, infine, valore, ad avviso della Sezione, la considerazione che la s.r.l. Teleadige, già nella sua nuova forma giuridica societaria, con D.M. del 12 agosto 1992 era stata utilmente posta nella graduatoria delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale per il bacino di utenza Alto Adige. Come si è visto, la nuova disciplina emanata d’urgenza nel 1993 ha assunto come unico riferimento la situazione alla data di entrata in vigore della l. n. 223/90, rendendo irrilevante tutto ciò che era intervenuto nelle more, ivi compreso, come nel caso in esame, l’utile collocamento in graduatoria al fine dell’ottenimento, della concessione.

6. in conclusione, non può non rilevarsi l’eccezionalità della normativa sopradescritta. Non sfuggono, difatti, a questo Consiglio le disfunzioni a cui porta il protrarsi indefinito di una disciplina così rigorosa, ma non derogabile in via interpretativa, come sì è evidenziato. La ratio del d.l. n. 323/93 è, difatti, tipica di una disciplina squisitamente transitoria. Ed è soltanto tale suo carattere strettamente temporaneo che giustifica – come questo Consiglio ha avuto modo di rilevare anche in sede consultiva – la compatibilità di tale sistema con l’ordinamento costituzionale e con quello comunitario e con i relativi principi di libertà, non solo economica.

7. Alla stregua delle esposte considerazioni, l’appello in epigrafe va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale Amministrativo, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sesta Sezione) accoglie l’appello ed, in riforma all’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.