23 gennaio 2001 Decisione n.9142 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

23 GENNAIO 2001

DECISIONE N.9142 DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

(Omissis). – IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE. – A seguito della concentrazione in esame, il Gruppo TELECOM integrerà la propria offerta di prodotti e servizi di telecomunicazioni con l’esercizio di due emittenti televisive in chiaro affermate su tutto il territorio nazionale.

Ai fini della fornitura dei propri servizi, il Gruppo TELECOM disporrà di tutte le infrastrutture di rete, quali la rete telefonica pubblica commutata, la rete in fibra ottica, la rete satellitare, la rete mobile cellulare (inclusa quella in via di sviluppo per la fornitura, dei servizi Umts) é la rete televisiva.

Il Gruppo TELECOM rappresenta l’operatore dominante nel mercato dell’accesso alla rete locale di telecomunicazioni, nonché il primo operatore italiano nella fornitura di ,tutti i servizi connessi ad Internet sia in termini di fatturato che in relazione al numero dei clienti; TELECOM inoltre, tramite la controllata SEAT, concessionaria in esclusiva, svolge attività di raccolta pubblicitaria sull’elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico (Pagine Bianche) e detiene inoltre una posizione di preminenza nell’offerta di spazi pubblicitari sugli altri supporti cartacei e sul corrispondente supporto telematico (Pagine Gialle e Pagine Gialle 0n-line) anche attraverso i più visitati portali italiani (Virgilio e Tin.it).
In particolare, in virtù del tradizionale monopolio legale detenuto in qualità di gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, TELECOM ha acquisito una posizione di preminenza sia in relazione allo svolgimento di attività di fornitura dei servizi di telecomunicazioni che in relazione alle attività di gestione e fornitura delle infrastrutture di rete. La posizione di monopolista legale detenuta in passato da TELECOM ha permesso alla stessa di trasferire a SEAT la concessione esclusiva della raccolta pubblicitaria sull’elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico (Pagine Bianche) e di raggiungere una posizione dominante anche nel mercato della raccolta pubblicitaria sulla restante annuaristica categorica.
Infine, esso opera nel mercato della televisione a pagamento attraverso Stream.

Attraverso l’operazione in esame, il Gruppo TELECOM sarà presente in tutti gli stadi della nuova  “catena del valore” creata dalla convergenza: creazione-fornitura di contenuti, fornitura dell’infrastruttura necessaria per la diffusione del contenuto, fornitura della connettività, distribuzione del contenuto-servizio.
Ad oggi, nessun operatore di telecomunicazioni né alcun operatore del settore televisivo ha realizzato un tale livello di integrazione verticale, pur essendo presente in alcuni dei segmenti della catena del valore suddetta.

Gli effetti dell’operazione, derivanti dall’acquisizione di Cecchi Gori Communications e in particolare delle emittenti televisive TMC e TMC 2, dovranno essere valutati tenendo conto del fatto che tale integrazione verticale fa sì che il Gruppo TELE possa sfruttare appieno, e in misura superiore ai suoi concorrenti, le sinergie derivanti dalla possibilità di utilizzare i medesimi contenuti sulle diverse piattaforme trasmissive di cui dispone e di offrire spazi pubblicitari su diversi mezzi di comunicazione.
Tali sinergie appaiono suscettibili di determinare effetti anticompetitivi nei mercati interessati dall’operazione, a prescindere dalla ridotta quota di mercato che il Gruppo TELECOM acquisirà nel mercato dell’emittenza televisiva in chiaro, dove, al contrario, l’operazione è suscettibile di favorire la competizione con le società che già detengono una posizione di preminenza.

a) L’accesso alla rete locale di telecomunicazioni. – TELECOM rappresenta allo stato attuale l’unico operatore che dispone di una rete di accesso locale in grado di raggiungere gli utenti finali, nonché di infrastrutture civili estese a tal fine su tutto il territorio nazionale. Attraverso tale dotazione TELECOM è l’unica impresa in grado di fornire all’utente finale servizi che necessitano di una banda trasmissiva sufficientemente ampia da assicurare la fruizione di contenuti multimediali e interattivi, sia attraverso la rete Internet che attraverso il mezzo televisivo. .

I concorrenti di TELECOM, alfine di fornire tali servizi multimediali e interattivi ai propri utenti, dovranno costruire una propria rete, sostenendone i relativi costi, oppure dovranno interconnettersi alla rete locale in rame (cal. ultimo miglio). Tenuto conto dello stato di attuazione dell’unbundling del local loop, attualmente nessun operatore è in grado di prestare ai propri utenti gli stessi servizi attraverso l’accesso disaggregato alla rete locale dl TELECOM.
Peraltro, la capacità di banda ad oggi disponibile attraverso le tecnologie XDSL risulta sufficiente soltanto per la fornitura di contenuti audiovisivi di limitata durata e ricchezza in modalità streaming.
Vale inoltre osservare che, anche quando i concorrenti di TELE potranno offrire i propri servizi agli utenti finali attraverso l’unbundling del local loop, le condizioni concorrenziali nell’offerta dei servizi finali risentiranno comunque delle condizioni economiche praticate dall’operatore dominante per i serviziali unbundling della propria rete locale, nonché delle scelte tecnologiche effettuate dall’operatore dominante. Tale circostanza limita le possibilità per gli operatori concorrenti di sperimentare ed offrire soluzioni tecnologicamente innovative, prolungando il vantaggio di cui gode l’impresa dominante entrando per prima nei nuovi mercati in via di sviluppo.

Attualmente, l’unica modalità trasmìssiva disponibile per la fornitura di contenuti televisivi « premium » (ad esempio, film, eventi sportivi, filmati con particolare ricchezza di immagini) attraverso la rete internet è rappresentata dalla fibra ottica. Come sopra esposto, alcuni concorrenti di TELECOM dispongono di reti dorsali in fibra ottica, altri hanno realizzato in ambito locale collegamenti in fibra ottica per la propria utenza di estensione realizzato estremamente limitata (inferiore ad un migliaio di chilometri distribuiti tra le dieci principali città italiane).
Al contrario, come si è detto, TELECOM dispone non solo di una rete in fibra estesa su tutto il territorio, ma anche di una infrastruttura civile, di cui fa parte quella realizzata nell’ambito del « Progetto Socrate », costituita da cavidotti non pienamente utilizzati, la quale permette il passaggio dei cavi in fibra ottica.

Le infrastrutture civili sono necessarie per consentire a tutti gli operatori di realizzare reti in fibra ottica ai fini della fornitura, secondo le modalità che ciascun operatore riterrà più opportune, dei nuovi servizi interattivi e multimediali che richiedono un’ampia banda trasmissiva.
La realizzazione di tali, infrastrutture, secondo quanto emerso nel corso del procedimento richiede ingenti investimenti (il novanta per cento di tali investimenti è rappresentato dal costo degli scavi necessari per la posa in opera dei cavidotti all’interno del quali sono ospitati i cavi in fibra ottica) e tempi lunghi (non inferiore ai cinque anni) sia per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative (le cui procedure differiscono da un comune all’altro) sia per la realizzazione dei lavori di scavo nell’ambito dei nuclei urbani, all’interno dei quali occorre tra l’altro rispettare numerosi vincoli ambientali e di tutela del patrimonio architettonico e artistico. In particolare, sotto il profilo amministrativo, sussistono difficoltà che si frappongono al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla duplicazione delle infrastrutture civili esistenti, anche in considerazione dei disagi arrecati ai cittadini e alle attività economiche. Tali ostacoli. rappresentano un impedimento effettivo alla realizzazione di reti alternàtive in fibra da parte degli operatori e per questa ragione costituiscono una barriera all’entrata per i concorrenti effettivi e potenziali sui nuovi mercati.

Allo stato attuale, pertanto, l’indisponibilità per gli operatori concorrenti di TELECOM sia della parte distributiva in rame della rete telefonica sia delle infrastrutture di rete in fibra ottica, nonché l’impossibilità di accedere alle infrastrutture civili realizzate da TELECOM costituiscono un significativo ostacolo alla concorrenza nei nuovi mercati della fornitura di servizi interattivi e multimediali, determinando la creazione di una posizione dominante a vantaggio di TELECOM.
L’accesso alle infrastrutture civili esistenti risulta perciò indispensabile per la creazione di reti alternative alfine di favorire uno sviluppo concorrenziale dei nuovi mercati derivanti dalla convergenza, eliminando in tal modo il rischio che il Gruppo TELECOM, in conseguenza dell’operazione in esame, venga a costituire una posizione dominante sugli stessi mercati grazie al vantaggio competitivo derivante dalla disponibilità di tali infrastrutture.

Il controllo, da parte di TELECOM, dell’accesso alla rete locale di telecomunicazioni, derivante dalla sua posizione di ex monopolista legale della rete pubblica di telecomunicazioni, nonché la disponibilità delle infrastrutture civili consentono alla stessa società di godere di un irreplicabile vantaggio rispetto a tutti gli operatori concorrenti riguardo alla possibilità di entrare tempestivamente in tutti i mercati derivanti dalla convergenza e di fornire i contenuti multimediali che richiedono la disponibilità di una ampia banda trasmissiva.
Tale circostanza consente al Gruppo TELECOM di costituire una posizione dominante nei mercati in via di sviluppo e di sfruttare le nuove fonti di raccolta pubblicitaria create dai nuovi servizi, di incrementare la raccolta pubblicitaria sui propri mezzi e quindi di rafforzare la posizione detenuta nei mercati della raccolta pubblicitaria.

b) I mercati dei servizi di accesso a internet e i mercati della raccolta pubblicitaria. Con riferimento alla possibilità di sfruttamento dei contenuti nel mercato dei servizi idi accesso a internet, nel corso del procedimento è emerso che la disponibilità di contenuti audiovisivi rappresenta un’importante risorsa alfine di rendere maggiormente attrattivi i siti internet e di favorire l’incremento del numero di visitatori dei siti stessi (e il tempo trascorso in essi).

In tal senso, la fornitura dei contenuti, di cui il Gruppo TELECOM verrà a disporre a seguito dell’acquisizione di Cecchi Gori Communications, consentirà allo stesso Gruppo di integrare la propria offerta di servizi internet e di realizzare alcune sinergie, anche grazie alla sovrapposizione della medesima tipologia di utenza della rete internet e delle emittenti TMC e TMC 2. Ciò trova conferma peraltro nel business plan predisposto da SEAT con riferimento specifico all’acquisizione in esame.
La diffusione di tali contenuti, eventualmente in esclusiva, attraverso i portali del Gruppo TELECOM, renderà più interessante l’investimento pubblicitario per gli inserzionisti che acquistano spazi su tali portali, rafforzando la posizione dominante del Gruppo nel mercato della raccolta pubblicitaria on-line.

D’altro canto, la disponibilità di contenuti da diffondere sulla rete internet consente al Gruppo TELECOM di diversificare la propria offerta di servizi di accesso a internet rispetto a quella dei concorrenti. In tal senso TELECOM potrà offrire la possibilità di fruire dei contenuti di maggiore interesse e qualità a fronte di un corrispettivo economico di modesta entità.

Ciò potrebbe produrre l’effetto di incrementare ulteriormente il numero degli abbonati di TELECOM, permettendole di rafforzare la posizione dominante che lo stesso Gruppo attualmente detiene nel suddetto mercato.

Lo sviluppo di un palinsesto televisivo che si rivolge ad un target di utenti di età compresa tra i quattordici e i trentaquattro anni permetterà al Gruppo TELECOM di creare una serie di sinergie tra i propri portali, in primo luogo tra Virgilio e i canali televisivi oggetto di acquisizione, considerato che l’audience di riferimento, come espressamente riconosciuto dalle stesse Parti, è la medesima.
In particolare, la focalizzazione su un target che le imprese considerano di particolare pregio permetterà al Gruppo TELECOM di porsi come punto di riferimento per le imprese che vogliano acquistare spazi sul mezzo televisivo e su internet per campagne pubblicitarie rivolte principalmente alla stessa tipologia di utenza. Ciò permetterà al Gruppo TELECOM di attrarre maggiori risorse pubblicitarie e consentirà a quest’ultimo di diventare leader nella raccolta pubblicitaria rivolta allo stesso target di consumatori.
Tale circostanza produce l’effetto di incrementare la quota detenuta dalla stessa TELECOM nel mercato della raccolta pubblicitaria on-line e in quello della raccolta pubblicitaria sulle emittenti televisive in chiaro.

La concentrazione determina inoltre a favore di TELECOM la disponibilità di un’ampia gamma di mezzi pubblicitari comprensiva degli annuari telefonici e categorici cartacei e on-line, dei più importanti, portali sulla rete internet, di un’emittente televisiva a pagamento e di due emittenti televisive in chiaro.
Innanzitutto, ancora per alcuni anni, la posizione di preminenza sui mercati della raccolta pubblicitaria sull’annuaristica categorica rimarrà in capo al Gruppo TELECOM, in virtù della concessione esclusiva di cui SEAT gode per lo svolgimento dell’attività di raccolta pubblicitaria sull’elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico (Pagine Bianche). A tale riguardo, occorre, tenere conto del fatto che, a seguito del procedimento avviato dall’AGCOM in data 18 luglio 2000, saranno definite e diventeranno tecnicamente operative entro il 1° gennaio 2003 nuove regole e modalità organizzative per la realizzazione e 1 offerta di un servizio di elenco telefonico generale. In ogni caso, l’elevata quota di mercato complessiva nella raccolta pubblicitaria sull’intera annuaristica verrebbe a congiungersi, in conseguenza dell’operazione, con la posizione non marginale sui mercati della emittenza televisiva in chiaro e dell’emittenza televisiva a pagamento. Tutto ciò consentirà al Gruppo TELECOM di sviluppare sinergie nei confronti di diverse categorie di inserzionisti, con particolare riferimento alle imprese riconoscibili attraverso un marchio le cui caratteristiche possono essere efficacemente pubblicizzate a livello nazionale e, in generale, alle imprese produttrici di beni durevoli o servizi che si servono usualmente di concessionari, reti di assistenza e di rivendita, di reti in franchising, la cui evidenziazione nei confronti dei consumatori assume importanza nell’ambito delle politiche commerciali.

In particolare, il Gruppo TELECOM potrà offrire alla suddetta tipologia di inserzionisti un servizio globale di elevata qualità. A tali imprese, che rappresentano oltre un quarto della raccolta pubblicitaria televisiva, potrà essere offerta congiuntamente allo spazio televisivo la possibilità di inserire nello stesso spot il logo delle Pagine Gialle in modo da indurre i consumatori, interessati all’acquisto dei prodotti pubblicizzati, alla consultazione delle stesse Pagine Gialle al fine di rinvenire l’indirizzo del rivenditore dei prodotti in questione in ambito locale. Una tale opportunità non rientra nella disponibilità di altri concorrenti, in quanto la frequenza di consultazione delle Pagine Gialle, essendo largamente superiore a quella degli annuari concorrenti , rende attraente l’inserimento nello spot televisivo del rinvio alle Pagine Gialle.
In tal modo, anche una modesta ma significativa presenza nel mercato della televisione in chiaro, quale quella che potrà acquisire il Gruppo TELECOM grazie all’operazione in esame, potrà comunque permettere al suddetto Gruppo di rafforzare la propria posizione dominante sia sul mercato della raccolta pubblicitaria on-line sia sul mercato della raccolta pubblicitaria sull’annuaristica telefonica e categorica.

La disponibilità di diversi mezzi di comunicazione permetterà inoltre al Gruppo TELECOM di promuovere e offrire in maniera incrociata i propri prodotti e servizi, sia di telecomunicazioni che televisivi, attraverso la rete internet (sui propri portali), le emittenti televisive a pagamento e in chiaro e gli annuari categorici e telefonici.
In tal modo il suddetto Gruppo è in grado di raggiungere un numero elevato di potenziali consumatori, potendo usufruire dei propri mezzi di comunicazione al fine di promuovere il proprio marchio, oltre che i propri prodotti e servizi. Ciò determina un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti della stessa TELECOM che non dispongono di una gamma altrettanto ampia di mezzi di comunicazione.

c) I mercati derivanti dalla convergenza (televisione digitale terrestre, servizi interattivi, -internet Tv). – 1957 Nel valutare gli effetti dell’operazione comunicata, occorre ricordare la peculiarità della posizione detenuta dal Gruppo TELECOM sui mercati rilevanti. Infatti, l’illustrata posizione di preminenza di TELECOM, in quanto ex monopolista legale, appare allo stato difficilmente replicabile dagli operatori che forniscono prodotti e servizi in concorrenza con la stessa società.
Tale irreplicabilità costituisce per TELECOM un indubbio vantaggio, che può essere utilizzato sia per rafforzare la posizione dominante che la stessa società già detiene nei mercati interessati dell’operazione che per costituire una posizione dominante nei nuovi mercati derivanti dalla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e dell’emittenza televisiva.

Per quanto concerne gli effetti dell’operazione sui nuovi mercati in via di sviluppo derivanti dalla convergenza del settore delle, telecomunicazioni e quello dell’emittenza televisiva, vale osservare che il Gruppo TELECOM, grazie alla sua posizione di preminenza nella gestione delle infrastrutture e al possesso dei mezzi di comunicazione che potranno integrarsi nel prossimo futuro, nonché alla posizione di SEAT m qualità di gestore di alcuni dei portali più visitati e come fornitore di servizi pubblicitari ori-lime, appare in grado di entrare prima dei propri concorrenti su tali nuovi mercati e conquistare rapidamente una quota significativa su di essi.

In particolare, il Gruppo TELECOM, attraverso l’acquisizione delle emittenti TMC e TMC 2, si troverà in una posizione privilegiata nello sviluppo delle opportunità offerte dal digitale terrestre, in particolare della televisione interattiva. Infatti, il Gruppo TELECOM grazie al possesso di due concessioni per la fornitura di servizi televisivi in chiaro potrà offrire, prima in via sperimentale e poi commerciale, due o più canali di televisione digitale terrestre.
Peraltro, attraverso l’accesso alla rete locale, TELECOM sarà in grado di offrire le migliori condizioni per quanto riguarda le caratteristiche del canale di ritorno necessario alla fornitura dei servizi interattivi.

Ai fini della fornitura dei servizi di televisione interattiva (sia attraverso la `televisione a pagamento che attraverso il digitale terrestre), il Gruppo TELECOM è in grado di integrare alla fornitura di servizi televisivi le funzioni svolte da SEAT e da Tin.it nel settore internet in qualità di gestori di portali. Sotto il profilo commerciale e strategico, la competenza nella gestione di portali, il possesso di due brand affermati (Virgilio e Tin.it), una solida base di utenti (sia quelli sulla rete internet che sulla emittenza televisiva in chiaro e a pagamento), il controllo dell’accesso alla rete locale e la disponibilità delle infrastrutture civili ai fini della posa della fibra ottica porranno il Gruppo TELECOM in una posizione di notevole vantaggio rispetto agli operatori che intenderanno fornire servizi di televisione interattiva.

Ai fini dello sviluppo dei nuovi mercati derivanti dalla convergenza, la disponibilità di contenuti di qualità ed interesse per gli spettatori continuerà ad essere un elemento competitivo chiave sia nella fornitura di servizi televisivi che, in misura crescente, nella fornitura di servizi sulla rete internet.
La difficoltà di acquisizione di contenuti di maggiore interesse, idonei a motivare i telespettatori all’acquisto o al rinnovo dell’abbonamento oppure al collegamento al sito o alla rete televisiva, rappresenta un’importante barriera all’entrata in tutti i mercati.

Il Gruppo TELECOM, che già dispone dei contenuti di Stream e di quelli disponibili sulla rete internet all’interno dei propri portali, attraverso l’acquisizione in esame integra la propria offerta con i contenuti di cui attualmente dispongono, o verranno a disporre, le emittenti TMC e TMC 2, con i contenuti musicali che potrebbe acquisire a seguito dell’eventuale conclusione dell’accordo con Mtv, nonché con le strutture necessarie all’autoproduzione di contenuti a carattere informativo o di intrattenimento. Inoltre, il Gruppo TELECOM acquisirà i diritti relativi allo « sfruttamento televisivo con ogni modalità tecnica o mezzo di diffusione (free television, internet ecc.) » dei lungometraggi di cui Fin.Ma.Vi. abbia o acquisisca in futuro la disponibilità
Tali contenuti, come sopra-esposto, grazie alla convergenza tecnologica, potranno essere offerti sui vari mezzi di comunicazione.

Inoltre un operatore multipiattaforma come il Gruppo TELECOM, dotato di adeguate risorse finanziane, può godere di un rilevante potere negoziale nei confronti dei produttori di contenuti. Esso, infatti, è in grado di proporre un’offerta globale per 1 acquisto dei diritti esclusivi di trasmissione sulle diverse piattaforme di cui dispone, internalizzando e ottimizzando la gestione della sequenza di sfruttamento dei contenuti sui vari media. In tal senso, tale operatore può offrire al produttore di contenuti una diffusione di sicura attrattiva e la riduzione, se non l’eliminazione, dei costi di transazione derivanti dalla contrattazione singola con operatori proprietari di media diversi, per i quali devono essere stabilite apposite « finestre » di sfruttamento di quei contenuti.

Tale circostanza appare idonea ad innalzare le barriere all’entrata nel nuovi mercati derivanti dalla convergenza, sia accrescendo i costi che i concorrenti del Gruppo TELECOM devono sostenere per acquistare i contenuti necessari per competere sugli stessi mercati, sia sottraendo loro la disponibilità di alcuni contenuti.

L’operazione di concentrazione comporta dunque la costituzione in capo al Gruppo TELECOM di una posizione dominante sui mercati in via di sviluppo grazie all’ irreplicabilità delle sue risorse e strategie, in quanto esso sarà in grado di offrire un servizio completamente integrato, dalla fornitura delle infrastrutture alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni e dell’emittenza televisiva con una copertura territoriale ed una base di utenti estremamente più ampie di quelle dei concorrenti.
In particolare, l’operazione determina la creazione delle condizioni per la costituzione di una posizione dominante nei nuovi mercati in via di sviluppo, derivanti dalla convergenza, attraverso la tecnologia digitale, dei settori delle telecomunicazioni e di quelli dell’emittenza televisiva.

In conclusione, l’operazione di concentrazione comunicata risulta in grado di determinare il rafforzamento di una posizione dominante in capo al Gruppo TELECOM nei mercati della raccolta pubblicitaria on-line, della raccolta pubblicitaria sull’annuaristica cartacea, della fornitura dei servizi di accesso a internet, nonché la costituzione di una posizione dominante nei nuovi mercati derivanti dalla convergenza tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nei mercati interessati.

Con riferimento, infine, all’istanza presentata dalla società Pagine Italia in ordine alla necessità di revocare o modificare il provvedimento dell’Autorità del 27 luglio 2000, con il quale è stata autorizzata l’operazione di concentrazione C-3932 TELECOM-SEAT si evidenzia che la stessa istanza non può essere accolta. A1 riguardo – a prescindere dalla stessa legittimità dell’istanza relativa alla possibilità di provvedere nuovamente in merito all’operazione di concentrazione già autorizzata – si fa presente che la suddetta operazione e la concentrazione in esame sono state valutate dall’Autorità secondo l’ordine logico e cronologico in base al quale queste le sono state comunicate. Trattasi infatti di due operazioni di concentrazione successive e distinte che non potevano essere trattate e considerate unitariamente. Infine, va osservato che l’operazione in esame ha una propria autonomia, sotto il profilo concorrenziale, in relazione alla diversa attività e tipologia delle imprese interessate e all’impatto che essa è suscettibile di produrre sui mercati rilevanti. È nell’ambito del presente provvedimento che l’Autorità provvede infatti ad evitare il determinarsi di effetti pregiudizievoli per la struttura dei mercati, derivanti dalla realizzazione dell’operazione in esame.

V. DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI.

– a) Descrizione degli impegni (Omissis). – b) Valutazione degli impegni proposti dalle Parti. –  In ordine alla valutazione degli impegni proposti dalle Parti, vale preliminarmente osservare che essi risultano nel complesso inadeguati ad eliminare gli effetti anticoncorrenziali, in modo durevole e sostanziale, derivanti dalla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame né sono in grado di limitare il rafforzamento o di impedire la costituzione della ‘posizione dominante del Gruppo TELECOM nei suddetti mercati rilevanti.

In particolare, gli impegni proposti, quali ad esempio l’accelerazione del processo di unbundling e l’interconnessione a chiunque ne faccia richiesta a condizioni eque, non discriminatorie e orientate ai costi, non appaiono sufficienti a rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono lo sviluppo concorrenziale dei mercati derivanti dalla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e dell’emittenza televisiva. Tali impegni, infatti, a prescindere dalla circostanza che integrano comportamenti cui TELECOM è tenuta in virtù di precisi obblighi di natura normativa o regolamentare, non risultano idonei a rimuovere gli ostacoli derivanti dal permanere dell’insufficienza della capacità di banda trasmissiva e dell’indisponibilità, in ambito locale, di infrastrutture di reti alternative a quelle di cui si avvale TELECOM per la fornitura dei suddetti servizi.

L’assenza di infrastrutture di rete alternative obbliga gli operatori di telecomunicazioni concorrenti del Gruppo TELECOM ad utilizzare le infrastrutture di cui si avvale quest’ultimo al fine di raggiungere gli utenti finali. Pertanto, lo sviluppo di soluzioni per la fornitura di servizi agli utenti finali potrà avvenire soltanto nei limiti delle tecnologie applicabili a tale rete e all’interno del sentiero di innovazione tecnologica determinato dalle caratteristiche della rete di TELECOM e dalle decisioni che quest’ultima vorrà assumere ai fini dello sviluppo della stessa rete.
Di conseguenza, la competizione basata sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative per offrire agli utenti finali i nuovi servizi derivanti dalla convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello dell’emittenza televisiva può non solo subire ritardi, ma viene altresì costretta all’interno di un sentiero di innovazione che è predeterminato da TELE, con evidenti vantaggi per la stessa società derivanti sia dalla conoscenza delle caratteristiche della rete sia dalla possibilità di pianificarne gli sviluppi e condizionare quindi la concorrenza.
La situazione di « dipendenza tecnologica » da TELECOM da parte degli operatori concorrenti costituisce perciò un sostanziale vantaggio per il Gruppo TELECOM, che gli impegni non appaiono in grado di rimuovere.

Tali impegni inoltre non risultano idonei ad impedire il rafforzamento della posizione del Gruppo TELECOM nei mercati della raccolta pubblicitaria on-line e dell’ annuaristica telefonica e categorica, in quanto la separazione delle reti di vendita appare una misura inefficace ad impedire in concreto la realizzazione delle sinergie sopra descritte tra i diversi mezzi di comunicazione.

VI. MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE IL RAFFORZAMENTO O LA COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE DOMINANTE DEL GRUPPO TELECOM.

– Come sopra esposto, gli impegni proposti lasciano del tutto impregiudicati i vantaggi strutturali del Gruppo TELECOM e la possibilità per esso di condizionare la concorrenza anche sotto il profilo dell’innovazione tecnologica nei settori interessati. Tali vantaggi, sopra diffusamente analizzati, si vengono a determinare a seguito dell’operazione di concentrazione; dagli stessi vantaggi, per le ragioni già illustrate, conseguono inevitabilmente il rafforzamento della posizione dominante nei mercati dell’accesso a internet, della raccolta pubblicitaria sugli annuari telefonici e categorici e della raccolta pubblicitaria on-line e la creazione di una posizione dominante del Gruppo TELECOM nel mercato dei nuovi servizi interattivi e multimediali forniti sia attraverso il mezzo televisivo che attraverso la rete internet.

Ai fini dell’autorizzazione dell’operazione di concentrazione, risulta necessario, al fine di impedire il rafforzamento e la costituzione della posizione dominante del Gruppo TELECOM nei mercati suddetti, prescrivere, ai sensi dell’art. 6, comma 2,1. n. 287 del 1990, le misure seguenti.
In primo luogo, il Gruppo TELECOM dovrà consentire, con decorrenza dal 1° aprile 2001, agli operatori di telecomunicazioni che ne faranno richiesta – a condizioni non discriminatorie e a un prezzo orientato ai costi -,l’accesso, ai fini della posa di cavi in fibra ottica per la fornitura di servizi interattivi e multimediali, a tutte le infrastrutture civili (in corso d’opera o già realizzate alla data di approvazione dell’operazione. di concentrazione), di cui TELECOM abbia titolo ad avvalersi.
Alfine di rendere operativo il predetto obbligo, a decorrere dal 1° marzo 2001, TELECOM dovrà rendere nota a tutti gli operatori di telecomunicazioni la mappatura analitica, al più disaggregato livello di dettaglio, delle suddette infrastrutture civili utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica, al fine di consentirne l’accesso.
Tale misura appare idonea a rimuovere le barriere all’entrata nei nuovi mercati derivanti dalla convergenza, permettendo a tutti gli operatori interessati di realizzare una propria infrastruttura di rete in fibra ottica, al fine di disporre della capacità di banda trasmissiva necessaria alla fornitura attraverso la rete internet di contenuti multimediali e alla sperimentazione e commercializzazione di servizi interattivi attraverso il mezzo televisivo. In tal modo gli operatori di telecomunicazioni saranno nella condizione di competere con TELECOM anche mediante l’offerta di soluzioni tecnologicamente innovative la cui introduzione potrebbe risultare invece ostacolata se gli operatori fossero obbligati a competere con TELECOM, rimanendo vincolati a confrontarsi con questa società soltanto entro i limiti dei processi innovativi da essa prefissati. La fornitura di nuovi servizi interattivi permetterà altresì a tutti gli operatori di sfruttare le nuove fonti di raccolta pubblicitaria create dallo sviluppo degli stessi servizi.

In secondo luogo, il Gruppo TELECOM dovrà includere nelle condizioni generali di contratto, relative alla vendita di spazi pubblicitari sul mezzo televisivo, il divieto, per gli inserzionisti che acquistano spazi pubblicitari sullo stesso mezzo, di inserire un rinvio alla consultazione delle Pagine Gialle negli spot televisivi diffusi sulle emittenti TMC e TMC 2.
Tale misura consente di eliminare gli effetti anticoncorrenziali derivanti dalle sinergie tra la raccolta pubblicitaria sull’emittenza televisiva in chiaro e la raccolta pubblicitaria nell’annuaristica telefonica e categorica che il Gruppo TELECOM può realizzare in virtù della posizione dominante detenuta in quest’ultimo mercato.

In terzo luogo, il Gruppo TELECOM dovrà rinunciare ad inserire, per un periodo di tre anni dall’autorizzazione dell’operazione di concentrazione, clausole di esclusiva nei contratti che saranno conclusi dal Gruppo TELECOM con il Gruppo Cecchi Gori per l’acquisto di contenuti da diffondere sulla rete internet, e garantire l’effettiva disponibilità degli stessi contenuti agli operatori concorrenti che ne facciano richiesta.
Tale rimedio appare idoneo ad evitare, da un lato, che l’indisponibilità dei contenuti della library di Cecchi Gori possa comportare una limitazione allo sviluppo dei nuovi servizi derivanti dalla convergenza ed in particolare la fornitura di contenuti audiovisivi attraverso internet e ad evitare, dall’altro, che il Gruppo TELECOM rafforzi la posizione dominante che detiene nel mercato dei servizi di accesso ad internet e nel mercato della raccolta pubblicità on-line, attraverso la disponibilità, in esclusiva, di contenuti di particolare attrattività.

Infine il Gruppo TELECOM potrà sperimentare o commercializzare servizi televisivi interattivi solo a condizione che la stessa capacità di banda trasmissiva utilizzata sia effettivamente messa a disposizione dei concorrenti da parte di TELECOM ad altri operatori.
Tale misura appare volta a neutralizzare gli eventuali vantaggi di cui il Gruppo TELECOM potrebbe disporre nello sviluppo della televisione interattiva in virtù del controllo dell’accesso alla rete locale, in rame e in fibra ottica consentendo a tutti gli operatori di disporre delle medesime risorse in termini di capacità di banda necessaria per la fornitura di servizi televisivi interattivi.

VII. LA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.  In data 19 gennaio 2001 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha inviato all’Autorità copia della delibera n. 51/01/Cons. adottata dalla stessa in data 17 gennaio 2001, a conclusione del procedimento avviato in data 12 settembre 2000, avente ad oggetto « Trasferimento di proprietà della Cecchi Gori Communications s.p.a a SEAT Pagine Gialle S.p.A.e « finalizzato all’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, con particolare riferimento alla 1. n. 249 del 1997, alla 1. n. 223 del 1990, al regolamento di cui alla delibera n. 78/98, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 1, comma 6, lett. c, n. 13,1. n. 249 del 1997 relativamente a tale operazione ».

Nell’ambito della citata delibera l’Agcom rileva che, a seguito dell’acquisizione del collo di SEAT Pagine Gialle s.p.a. da parte di TELECOM Italia S.p.A., quest’ultima stà per effetto della presente operazione, acquisirebbe il controllo, anche ai sensi società C dell’ art. 2 commi 17 e 18, 1. n. 249 del 1997, delle società controllate da Cecchi Gori Communications S.r.L destinatarie di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro e attive nella produzione televisiva.
Tale situazione di controllo indiretto, secondo l’Agcom « integra una fattispecie non compatibile con il dettato dell’art. 4, comma 8, 1. n. 249 del 1997 »

L’Agcom ritiene che il divieto di cui alla norma citata « sia tuttora vigente e debba quindi essere considerato applicabile ».
In particolare, l’Agcom afferma che la ratio della norma citata, che vieta alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni di acquisire concessioni radiotelevisive, sia quella di « limitare il vantaggio competitivo che quest’ultima [la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione] avrebbe rispetto agli altri operatori del settore ». In tal senso, 1 L’Agcom fonda la propria decisione su un’interpretazione sostanziale del termine « concessionaria » di cui all’art. 4, comma 8, 1. n. 249 del 1997, ritenendo che « la variazione del titolo da concessione a licenza, in ossequio alle disposizioni comunitarie, e l’abolizione definitiva dei diritti speciali ed esclusivi in capo ai concessionari dei servizi di telecomunicazioni […j non valgono a mutare l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del divieto di cui alla norma in questione ».

Al riguardo, l’Agcom sottolinea che « l’operatore storico […j detiene ancora una posizione di monopolista di fatto nel mercato della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, non essendo, peraltro, ancora pienamente operative le misure di liberalizzazione dell’accesso alla rete locale, quali l’accesso disaggregato e quello alternativo via radio, adottate dall’Autorità. L’operatore storico risulta inoltre proprietario dell’unica infrastruttura di televisione via cavo a diffusione nazionale, la cal. “rete Socrate”. . ».

Riguardo alla vigenza del divieto in questione, l’Agcom ritiene che, alla data del 1° gennaio 1998, come previsto dal primo periodo dell’art. 4, comma 8, sia venuto meno il divieto, in capo alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, di realizzare produzioni radiotelevisive. A1 contrario, l’Agcom ritiene che il divieto per la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni di essere destinataria, direttamente o indirettamente, di concessioni radiotelevisive sia tuttora vigente, in quanto quest’ultima disposizione, a differenza di quanto previsto nel primo periodo dell’art. 4, comma 8, non indica alcun termine di vigenza del divieto.

L’Agcom ritiene, inoltre, che non sussistano le condizioni per procedere alla disap licazione della norma citata per presunto contrasto con la normativa comunitaria, ed in particolare con le direttive n. 89/552/CEE e 9713/Ce. In ogni caso, l’Agcom ricorda che un’eventuale abrogazione o modifica dell’art. 4, comma 8, spetta al Governo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, 1. n. 249 del 1997. (Omissis)