23 settembre – 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307 della Corte Costituzionale

23 settembre – 7 ottobre 2003

Sentenza n. 307 della Corte Costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente: Riccardo CHIEPPA;
Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero   Alberto  CAPOTOSTI, Annibale  MARINI,  Franco  BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale degli articoli 3, commi 3, 4  e  6,   e  7, comma 3, della legge della Regione Marche 13 novembre 2001,  n. 25   (Disciplina  regionale  in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione);  degli articoli 1, comma 2, 2, commi 1, 2 e 3, 3, 7 e 8 della legge della Regione    Campania  24 novembre  2001,  n. 13 (Prevenzione  dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da  elettrodotti); degli articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, e 10, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da  sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisioni operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);  e degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 4, comma 1, lettera b), 5, comma 1,  lettera  c),  e  comma 2,  12, comma 1, 13 e 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici  ed elettromagnetici),  promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei  ministri  notificati  il  17  e il 25 gennaio, il 10 maggio e il 23 agosto  2002,  depositati in cancelleria il 26 e il 31 gennaio, il 16 maggio e il 2 settembre 2002 ed iscritti, rispettivamente, ai numeri 4, 5, 35 e 52 del registro ricorsi 2002.
Visti  gli  atti  di costituzione delle Regioni Marche, Campania, Puglia  e  Umbria   nonche’ gli  atti  di   intervento  della  Wind Telecomunicazioni  S.p.a.,  dell’ENEL S.p.a., dell’ENEL Distribuzione S.p.a.,  della TERNA-Trasmissione Elettricita’ Rete Nazionale S.p.a., del  Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a., del comune di Lacco Ameno e della Vodafone Omnitel S.p.a;
Udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 il giudice relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati dello Stato Ivo M. Braguglia e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri, gli avvocati Stefano Grassi per  la   Regione  Marche,  Giovanni  Tarantini per la Regione Umbria, Vincenzo  Cocozza  per  la  Regione  Campania, Sergio Panunzio per la Regione Puglia, Beniamino Caravita di Toritto per la Wind Telecomunicazioni S.p.a., Giuseppe de Vergottini per l’ENEL S.p.a., per l’ENEL Distribuzione S.p.a. e per la  TERNA-Trasmissione Elettricita’  Rete  Nazionale S.p.a., Marcello Clarich per il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.a., Lorenzo Bruno Molinaro per il comune diLacco Ameno, Marco Sica e Mario Libertini per la Vodafone Omnitel S.p.a.

Ritenuto in fatto

1. – Con  ricorso dell’11 gennaio 2002, depositato in cancelleria il  26 gennaio  2002 (registro ricorsi n. 4 del 2002), il Presidente del   Consiglio  dei  ministri  ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale  della  legge  della  Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in  materia di impianti fissi di radiocomunicazione  al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), ed «in  particolare» delle seguenti  disposizioni: dell’art. 3,  commi 3  e  4,  in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera s), e terzo (tutela della salute e ordinamento della comunicazione),   della Costituzione, ed in relazione agli articoli 1, comma 6,  lettera   a,  numero  2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,  n. 249   (Istituzione  dell’Autorita’  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle   telecomunicazioni  e radiotelevisivo),  all’art. 2,  comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001,  n. 5  (Disposizioni  urgenti per il differimento di termini in materia   di  trasmissioni  radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito, con   modificazioni, nella legge 20 marzo 2001, n. 66, e all’art. 2-bis,  comma 2,   del  decreto-legge  1° maggio 1997, n. 115 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali), convertito, con modificazioni,nella legge 1° luglio 1997, n. 189; dell’art. 3, comma 6,  in   riferimento  all’art. 117, terzo comma (tutela della salute)  della   Costituzione,  ed  in  relazione all’art. 4, comma 1, lettera   a),  della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione    dalle   esposizioni  a  campi  elettrici,   magnetici  ed elettromagnetici);  e  dell’art. 7, comma 3, in riferimento all’art. 117,  terzo  comma  (ordinamento della comunicazione), della Costituzione,  ed  in  relazione allo stesso art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
Il  ricorrente,  dopo  avere  notato  che   dal titolo della legge regionale  n. 25  del 2001 e dal suo art. 1 risulta espressamente che la  disciplina  dettata  dalla  Regione   Marche riguarda gli impianti fissi  di  radiocomunicazione  «al   fine  della  tutela  ambientale e sanitaria  della   popolazione»,  osserva,  in  linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117,  secondo   comma, lettera s), della Costituzione, nel testo novellato  dalla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre costituiscono  materie  di   legislazione concorrente (art. 117, terzo comma) la tutela della salute e l’ordinamento della comunicazione, con  conseguente potesta’ legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione  dei  principi  fondamentali. Cio’ premesso, alcune disposizioni  della  legge regionale impugnata apparirebbero invasive della competenza legislativa statale.
In  particolare,  l’art. 3,  comma 3,  della legge regionale, che prevede che l’installazione degli impianti  fissi  di radiocomunicazione  di  cui al precedente art. 2 venga sottoposta «ad opportune  procedure  di valutazione di impatto ambientale …», e il comma 4  dello stesso art. 3,  che  prevede che la Giunta regionale adotti  le disposizioni di attuazione, eccederebbero dalle competenze regionali,   in  quanto  la  predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze  e  l’individuazione dei siti per l’ubicazione degli impianti, per quanto riguarda gli  impianti  di   radiodiffusione, sarebbero riservate allo Stato dagli articoli 1, comma 6, lettera a), numero  2,  e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche’ dall’art. 2, comma 1,  del  decreto-legge  23 gennaio   2001,  n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  20 marzo 2001, n. 66: tutte norme statali dettate o a tutela dell’ambiente, ovvero costituenti  principi   fondamentali (stante  il carattere fortemente unitario  della  materia) in  materia  di  tutela   della salute e di ordinamento della comunicazione.
Ancora,  per  cio’  che  riguarda gli impianti fissi di telefonia mobile,  l’art. 2-bis, comma 2,  del   decreto-legge  1° maggio 1997, n. 115,  aggiunto  dalla legge di conversione 1° luglio 1997, n. 189, ha  previsto che la  «installazione di infrastrutture dovra’ essere sottoposta ad opportune procedure  di valutazione di impatto ambientale», ma  non ha individuato, direttamente od indirettamente, ne’ le competenze, ne’ i criteri  di carattere generale e le procedure.  Sicche’,  almeno  al  momento, la  competenza resterebbe riservata  allo  Stato, in funzione della tutela dell’ambiente, e, di  conseguenza, il richiamo al citato art. 2-bis, contenuto nell’art. 3, comma 3,  della  legge regionale impugnata, non sarebbe rilevante per attribuire la competenza alla Regione. D’altro canto, per l’installazione delle  infrastrutture in questione  non   sarebbero applicabili  le  disposizioni statali generali sulla valutazione di impatto ambientale.
Ancora, la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, della legge regionale  impugnata, che prevede,  sia pure in via transitoria, un valore limite di campo elettrico per la progettazione, la realizzazione e la modifica degli impianti di cui si tratta, invaderebbe l’attribuzione riservata allo Stato dalla disposizione di cui all’art. 4, lettera a), della legge n. 36 del  2001,  che costituisce  principio fondamentale in materia di tutela della salute «in considerazione del preminente interesse  nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalita’ indicate nell’art. 1» della stessa legge.
Infine,  l’art. 7,  comma 3, della legge regionale impugnata, che demanda alla Giunta  regionale di adottare un valore di distanza minima, da determinate aree ed edifici, nell’installazione degli impianti di cui al precedente art. 2, introdurrebbe un parametro, quello  della  distanza, diverso da quelli di attenzione, la cui determinazione  e’ riservata allo Stato dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 36 del 2001. Il solo parametro della distanza  sarebbe  inadeguato, dovendosi invece tenere conto delle caratteristiche  rilevanti  delle   stazioni trasmittenti (altezza dal suolo,  potenza  irradiata,   sistema  radiante),  nonche’ del livello massimo di campo ammissibile nelle aree abitate.
2. – Si  e’ costituita nel giudizio davanti alla Corte la Regione Marche, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato.
Come   risulterebbe  dall’insieme  della   disciplina  legislativa dettata dalla legge regionale impugnata, essa Regione avrebbe infatti esercitato  la propria competenza  legislativa  concorrente   nelle materie della tutela della salute,  nonche’  del governo  del territorio. La legge regionale, infatti, si limiterebbe  a disciplinare, in modo peraltro completo ed esaustivo, l’installazione degli impianti fissi di radiocomunicazione, per consentirne una localizzazione  in  grado di rispettare sia un corretto assetto del territorio sia il rispetto dei principi fondamentali e delle esigenze ineludibili di tutela della salute  dei  cittadini.  Sotto questo profilo,  la  difesa regionale richiama, ritenendola valida anche nel contesto del nuovo  Titolo  V della parte II della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la Regione, come ente rappresentativo  della  molteplicita’  degli interessi legati alla dimensione  territoriale, non  potrebbe non reputarsi titolare anche del potere di verifica della compatibilita’ degli  interventi che, attuati  dai  vari  soggetti,  comportano effetti sul territorio. E sarebbe questa indubbiamente la  prospettiva  nella quale si collocherebbe  la   legge denunciata, che rimarrebbe nell’ambito delle competenze  regionali,   pur  comportando  l’imposizione  di  distanze superiori  a   quelle  richieste per il rispetto dei limiti massimi di esposizione  ai  campi  elettrico  e magnetico, quali stabiliti dallo Stato   nell’esercizio  delle  attribuzioni  ad  esso   riservate.  La circostanza  che  la  legge  regionale abbia tra le proprie finalita’ anche  quella della tutela ambientale non implicherebbe in alcun modo l’invasione  della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Tale materia potrebbe  essere  individuata  nella disciplina  direttamente  finalizzata  alla  tutela  degli   equilibri ecologici  (stato dei fattori ambientali – aria, acqua, suolo, ecc. – e  tutela   di  questi  dagli  inquinamenti,  protezione della natura, salvaguardia  e  gestione  razionale  delle risorse naturali, ecc.) e potrebbe  in  qualche  modo  coincidere  con quelle che sono le norme statali  dirette  alla «salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita’ dell’ambiente»   nonche’ alla «utilizzazione accorta  e razionale  delle  risorse   naturali»  e  alla  promozione  sul  piano internazionale    delle   misure  destinate  a  risolvere  i   problemi dell’ambiente  (secondo la definizione che di tali obiettivi fornisce l’art. 174   par.   1  del  Trattato  della   Comunita’  Europea).  Ma l’ambiente  non sarebbe soltanto una materia: esso costituirebbe, per giurisprudenza  costante  di  questa  stessa Corte costituzionale (ed oggi  tanto  piu’ dopo l’espressa menzione della tutela dell’ambiente nella   lettera s), dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione), un  valore   costituzionale, e dunque, come tale, sarebbe un obiettivo perseguibile e da perseguire da parte di tutti i livelli territoriali di  governo.   In  altri termini, sarebbe pacifico che, nell’esercizio delle    competenze in materia di legislazione  concorrente  o esclusivamente  affidata  alla  legislazione  delle  Regioni, queste possano  e  debbano perseguire finalita’ di tutela ambientale. E cio’ in   applicazione  del fondamentale principio di «integrazione» di cui all’art. 6   del  Trattato  comunitario,  che  sarebbe stato applicato dalla   Regione  Marche  con  la  legge  impugnata,  la   quale sarebbe espressamente  diretta  ad  attuare  i principi fissati in materia di tutela  dell’ambiente  sia  dalla legge quadro statale n. 36 del 2001 sia dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.
Con  specifico  riferimento alle norme di cui il ricorso contesta la  legittimita’  costituzionale,  la difesa regionale osserva quanto  segue.
Quanto  alla  prima  censura,  la previsione della attivazione di procedure  di  valutazione  di impatto ambientale definite nelle loro modalita’ di attuazione con atto della Giunta regionale sarebbe pienamente  coerente  con i principi fondamentali vigenti in materia.
Infatti,  l’art. 2-bis,  comma 2,  del decreto-legge n. 115 del 1997, come   convertito  dalla  legge n.189 del 1997, prevede l’obbligo di sottoporre ad opportune procedure di  valutazione  di  impatto ambientale  la  installazione  di infrastrutture quali quelle oggetto della  disciplina  dettata  dalla  legge regionale impugnata. Sarebbe pacifico che lo Stato  potra’ dettare  principi   fondamentali  in materia,  al  fine di garantire criteri uniformi per la installazione di  queste infrastrutture; ma, in assenza di una esplicita e puntuale definizione di tali principi, non vi sarebbero dubbi che le Regioni possano (e debbano, per dare attuazione ai principi costituzionali in materia  di  tutela   della  salute e ai valori connessi con la tutela dell’ambiente)  dettare   norme in grado di consentire quella corretta valutazione  degli  effetti   diretti ed indiretti sui singoli fattori ambientali e sul loro reciproco equilibrio. La valutazione di impatto ambientale  sarebbe  infatti  una   procedura,  le  cui finalita’ sono definite  dalle  direttive   comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE, la cui attuazione  costituisce  una forma concreta di gestione, nel rispetto del  diritto  alla  salute  e   della tutela dell’ambiente, dei poteri decisori  relativi  ad   attivita’  suscettibili  di rilevante impatto ambientale.   L’attivazione  della procedura di valutazione di impatto ambientale   costituirebbe  quindi  un  preciso  obbligo  derivante da direttive comunitarie, e si inquadrerebbe comunque come uno strumento essenziale  di   gestione e governo del territorio, per tutti i poteri pubblici  che   possano  autorizzare  attivita’  in  grado di produrre effetti  sull’ambiente, la  cui disciplina deve essere dettata sia a livello legislativo  statale  sia – in assenza dell’intervento della legge statale – a livello legislativo regionale. Del resto, l’attuale disciplina  legislativa,  che  definisce  l’assetto  delle competenze amministrative in  questo settore, riserverebbe  allo Stato la competenza  a definire le procedure di valutazione di impatto ambientale  solo con riferimento alle opere indicate nell’art. 71 del d.lgs.  112 del 1998: non si potrebbe  quindi   negare, in attesa dell’ulteriore eventuale nuova definizione legislativa delle relative competenze,  la  competenza regionale a disciplinare legislativamente questo tipo di procedura.
Quanto alla censura relativa all’art. 3, comma 6, della legge regionale, essa non sarebbe fondata, per la considerazione che – come pure ammette lo stesso ricorrente – l’obiettivo di qualita’ definito da  tale norma (valori di campo elettrico non superiori a tre Volt/metro,  in  corrispondenza  di  edifici adibiti a permanenza non inferiore  a 4 ore) viene definito ed imposto solo «fino all’adozione dei   decreti e regolamenti previsti dall’art. 4 della legge 36/2001».
Non  vi sarebbe quindi invasione della competenza statale, che potra’ essere regolarmente  esercitata, mediante l’emanazione delle norme regolamentari  e  dei provvedimenti espressamente previsti dal citato art. 4 della legge n. 36 del 2001. Ma sarebbe altrettanto evidente che,  nell’attesa  delle  norme  che debbono essere dettate a livello centrale (ed il termine relativo e’ gia’ abbondantemente scaduto), le Regioni abbiano piena competenza a disciplinare e definire gli obiettivi di qualita’ in attuazione degli stessi principi fissati dal legislatore  statale nella legge quadro n. 36 del 2001. Cio’ anche in relazione  alla circostanza che tali obiettivi  di  qualita’ sono dettati in funzione della tutela della salute, e quindi la disciplina regionale  costituisce  esercizio di competenza concorrente, sicuramente  esplicabile  in  attesa di una precisazione di ulteriori principi fondamentali da parte dello Stato.
Quanto  alla terza censura, la difesa regionale afferma che anche l’introduzione  del  valore di distanza minima, indicato dall’art. 7, comma 3, della legge regionale, costituirebbe  corretto esercizio della  competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo  del  territorio  e  di  tutela della salute. Ne’ si potrebbe ritenere  che la determinazione di tale parametro sia necessariamente riservata  allo  Stato,  trattandosi  di  un  parametro che, con ogni evidenza,  attiene  anche e soprattutto al governo del territorio. Si tratterebbe,  inoltre, di un parametro che viene, in relazione a tali specifiche finalita’, stabilito  dalla  Regione,  e che sarebbe da ritenere  ulteriore rispetto a quelli che lo Stato potra’ definire in applicazione delle previsioni dell’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2001.
3. – Con  ricorso  del 21 gennaio 2002, depositato in cancelleria il  31 gennaio  2002  (reg.  ric.  n. 5  del 2002), il Presidente del Consiglio   dei  ministri  ha  sollevato   questione  di  legittimita’ costituzionale  delle seguenti disposizioni della legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi   elettromagnetici   generati  da  elettrodotti): dell’art. 1, comma 2,  in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; dell’art. 2, commi 1, 2 e 3,  in  riferimento all’art. 117, terzo comma  (tutela  della salute e  produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), della Costituzione ed  in relazione agli  artt. 4,  comma 1, lettera h), e 5, comma 1, della legge 22 febbraio  2001,  n. 36;  dell’art. 3, in riferimento all’art. 117, terzo comma (tutela  della  salute  e  produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), della Costituzione ed  in relazione agli artt. 4, comma 1, lettera d), e 9, della stessa legge  n. 36  del  2001;  dell’art. 7,  in  riferimento all’art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della Costituzione, anche in relazione all’art. 15  della  stessa  legge  n. 36  del 2001; e dell’art. 8, in riferimento  all’art. 117, commi secondo, lettera s),e terzo (tutela della   salute e produzione,  trasporto e  distribuzione nazionale dell’energia), della Costituzione ed in riferimento all’art. 16 della stessa legge n. 36 del 2001.
La  legge  regionale  impugnata  investirebbe,   secondo la difesa statale,  le  materie  della  tutela della salute e della produzione, trasporto e distribuzione  nazionale dell’energia, che  sono  di legislazione  concorrente  ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione ed anche la materia della tutela dell’ambiente che, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, e’ di  legislazione  esclusiva  dello Stato. La legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla  protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, avrebbe posto la disciplina integrale ed   esclusiva   rivolta  alla  tutela  dell’ambiente  ed  i  principi fondamentali per le altre materie, ai quali la legislazione regionale si  deve   attenere.  La  legge  regionale  impugnata in parte avrebbe invaso  la  sfera  statale  di legislazione esclusiva ed in parte non avrebbe osservato i principi della legislazione statale.
Quanto  all’art. 1,  comma 2, della legge regionale, l’Avvocatura afferma  che  l’art. 5,  comma 1, della legge statale n. 36 del 2001, «al fine di tutelare l’ambiente», ha disciplinato le competenze ed il procedimento   per   la   localizzazione   dei   tracciati  e  per  la progettazione,  la  costruzione   e  la  modifica di elettrodotti e di impianti  per  telefonia   mobile  e radiodiffusione, mentre in questa materia la Regione non avrebbe potesta’ legislativa.
Quanto  all’art. 2, commi 1, 2, 3, della legge regionale, secondo la  difesa  statale  nell’art. 4, comma 1, lettera h), e nell’art. 5, comma 1,  della  legge  statale  n. 36  del  2001  si   troverebbe  la normativa di principio sui parametri per le fasce di rispetto per gli elettrodotti,   mentre   le   norme    impugnate   avrebbero   fissato direttamente  il   valore  limite  di  induzione  magnetica (comma 3), attribuendo   ai  comuni  la  disciplina dell’ampiezza dei corridoi ed alla   Regione  il  potere  di  direttiva, senza nessun raccordo con i parametri  desumibili  dalla  normativa  statale,  come se la materia rientrasse nella legislazione esclusiva della Regione.
Nell’art. 3,   invece,  la  legge  regionale   disciplinerebbe  la materia  del  risanamento  degli elettrodotti riservando alla Regione l’approvazione degli appositi piani, anche in questo caso non tenendo conto  di  quanto  dispone  l’art. 4, comma 2 [recte: 1], lettera d), della  legge statale n. 36 del 2001, che avrebbe riservato allo Stato i  «criteri  di  elaborazione  dei  piani  di   risanamento» anche con riferimento   «alle   modalita’    di  coordinamento  delle  attivita’ riguardanti piu’ regioni», e la norma regionale, non adeguandosi alla disciplina  statale  di   principio,  si  sarebbe  sottratta  ad  ogni possibilita’ di coordinamento. La legge regionale non avrebbe nemmeno tenuto  conto del termine fissato dall’art. 9 della legge statale per assicurare la necessaria uniformita’ di tutela sull’intero territorio nazionale anche dal punto di vista temporale.
Quanto  all’art. 7  della  legge regionale, l’Avvocatura sostiene che  l’art. 15,  comma 4,  della  legge statale, nell’esercizio della competenza  esclusiva  a  tutela  dell’ambiente,   avrebbe previsto un apposito   sistema   sanzionatorio,    assicurando cosi’ anche la uniformita’  degli interventi repressivi in tutte le Regioni, in modo da evitare che tra di esse possa instaurarsi una sorta di concorrenza sanzionatoria: ma l’art. 7 della legge regionale avrebbe disciplinato un   sistema  del  tutto  autonomo  senza tenere conto della normativa statale.
Infine,  quanto all’art. 8, la normativa transitoria ivi prevista si  sovrapporrebbe  a quella fissata dall’art. 16 della legge statale senza alcun coordinamento. Del resto, secondo la difesa erariale, una disciplina   transitoria  era  indispensabile  a  tutela dell’ambiente nell’esercizio  della  legislazione  statale  esclusiva, e  principi generali sarebbero necessari anche per la disciplina transitoria, che investe il periodo in cui gli impianti preesistenti  possono costituire pericolo non controllabile per la salute.
4. – Ha  depositato  memoria  di costituzione e difesa la Regione Campania,  chiedendo  che  il  ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.
Riservandosi   di   dimostrare   in   una  successiva  memoria  la legittimita’ della    disciplina   regionale,   la   Regione   espone sinteticamente le ragioni che dovrebbero  portare  a  ritenere ammissibile  la  propria   costituzione in giudizio, nonostante sia avvenuta  oltre  il termine previsto dall’art. 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In primo  luogo,   il termine per la costituzione delle parti in giudizio sarebbe  contenuto nelle norme integrative con una formulazione nella quale, diversamente da quanto disposto in generale dalla legge per il deposito  del  ricorso,  viene   adoperata  l’espressione  «puo» e non «deve».  In  secondo   luogo,  nell’ipotesi  di  costituzione  tardiva dell’amministrazione  regionale  non  potrebbero invocarsi le ragioni che   la  Corte da tempo richiama per escludere l’applicabilita’ della sospensione    dei  termini  processuali  e  per  caratterizzare   come perentori  i termini, ragioni riferite alla necessita’ di definire il giudizio  in  modo  celere  e  certo.  In terzo luogo, l’analogia con quanto si verifica nel processo amministrativo, ove il termine per la costituzione   in   giudizio  non  e’  ritenuto   perentorio,  sarebbe rafforzata  dal  rinvio che l’art. 22, primo comma, della legge n. 87 del  1953  effettua  alle  norme  del  regolamento  di   procedura del Consiglio  di  Stato  in sede giurisdizionale. Inoltre, in assenza di una  formula  letterale  cogente,  dovrebbe   ritenersi  preminente il generale  interesse  pubblico  di   un  ente politico ad esporre tutto quanto  e’ necessario per fornire al giudice delle leggi gli elementi utili   alla  piena  valutazione della scelta compiuta dal legislatore regionale,   tenendo anche presente che nel caso di specie la Regione, ai  fini  della scelta di costituirsi in giudizio, ha dovuto assumere tutti  gli  elementi  di conoscenza ulteriore per cogliere la portata della   complessa  riforma costituzionale da poco intervenuta. Infine, la    diversa  modulazione  dei  termini  e  delle   modalita’  per  la proposizione del ricorso fissata dalla nuova disciplina costituzionale  imporrebbe  una  riflessione  sulla   portata  e sulla qualificazione  delle  precedenti  regole  disciplinanti il processo, attesa la sua incidenza sulla posizione delle parti e sulla complessiva logica processuale.
4.1  –  In  una  successiva  memoria  la   Regione  ha  illustrato ulteriormente   le   ragioni    che   possono   militare  per  la  non perentorieta’  dei termini di costituzione in giudizio, ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale sul tema, dalla quale emergerebbero, da  una   parte,  la  stretta  correlazione  della  peculiarita’ della normativa  processuale  con l’interesse pubblico di diritto obiettivo alla   sollecita  definizione  soprattutto  di  rapporti   pubblici  e, dall’altra, l’assenza di una puntuale motivazione sulla perentorieta’ o meno dei termini di costituzione in giudizio.
Nel  merito, la Regione sostiene  che la materia oggetto della legge regionale non  rientra  nell’ambito   della potesta’ esclusiva dello  Stato,  ma  investe  piuttosto   una  pluralita’  di competenze legislative  che si vanno inestricabilmente a collegare. La finalita’ specifica  sarebbe infatti l’esigenza di tutelare in modo efficace la salute    dei  cittadini,  e  cio’ si conseguirebbe attraverso una disciplina  legislativa  afferente  alla predisposizione di strumenti urbanistici  (di  competenza  esclusiva regionale ovvero connessa, al piu’,  alla  materia «governo del territorio») e alle procedure di risanamento industriale (materia anch’essa non presente negli elenchi relativi  alla  potesta’  esclusiva  statale); in ogni caso, la legge regionale  non si caratterizzerebbe come volta a tutelare quel bene – l’equilibrio  ecologico,  costituito dalla protezione della fauna, delle risorse ambientali  e  del   paesaggio  –  che  sottenderebbe l’endiadi utilizzata dal legislatore costituzionale («tutela dell’ambiente e dell’ecosistema») per definire la competenza statale.
E,  ancora,  anche  ove  si  ritenesse  che   l’intervento legislativo regionale  si  trovi  ad  interferire con la «materia» ambientale, la Regione  dovrebbe  considerarsi   legittimata ad esercitare le proprie competenze  in  materia  di   governo del territorio e di tutela della salute,   nel   rispetto  dei  principi  e  delle   esigenze  unitarie desumibili  dalla  legge  statale,  ai   quali  la normativa regionale sarebbe appunto conforme.
4.2. – Nel  giudizio  nei  confronti  della   legge  della Regione Campania  (reg.  ric. n. 5 del 2002) ha depositato atto di intervento il  Gestore  della  Rete  di Trasmissione Nazionale S.p.a., chiedendo l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso del Presidente del    Consiglio    dei     ministri.   Quanto   alla    ammissibilita’ dell’intervento, si sostiene che il corretto esercizio delle funzioni legislative  di  Stato  e  Regioni  e  il rispetto da parte di queste ultime  dei  principi  fondamentali dettati dallo Stato e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario sarebbero essenziali affinche’ il Gestore della rete possa svolgere regolarmente le funzioni ad esso assegnate  dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva  96/1992/CE   recante  norme  comuni  per il mercato interno dell’energia   elettrica»,  e  dai  successivi  decreti  del Ministero dell’industria 21 gennaio e 17 luglio 2000.
4.3. – Nel medesimo giudizio hanno in seguito depositato un unico atto    di   intervento   le  seguenti  societa’:   ENEL  S.p.a.,  ENEL Distribuzione   S.p.a.  e  TERNA   –  Trasmissione  Elettricita’  Rete Nazionale     S.p.a.,   chiedendo   anch’esse    l’accoglimento   delle conclusioni  formulate  nel  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.   L’interesse   delle   societa’    all’intervento   sarebbe qualificato  dalla  necessita’ di assicurare uniformita’ di modalita’ di  realizzazione  della rete di trasmissione nazionale, di cui TERNA e’  proprietaria per il 95%, e di quella di distribuzione di energia, di  cui  ENEL  Distribuzione  e’   concessionaria:  entrambe  societa’ detenute da ENEL S.p.a.
4.4. – Nel  giudizio  promosso  nei  confronti   della legge della Regione  Campania  hanno  depositato  unico   atto  di  intervento  ad opponendum  il  comune  di   Lacco  Ameno,  nella persona del Sindaco, nonche’  quest’ultimo quale Ufficiale di Governo. Essi, assumendo che l’esito  del  presente   giudizio  e’ destinato ad incidere su proprie posizioni  giuridiche,   che  trovano adeguata tutela nella perdurante vigenza  della  legge   impugnata  –  il riferimento e’ ad un giudizio amministrativo   promosso  in relazione all’inibizione, da esso Comune disposta,   dell’attivazione di un impianto di trasformazione, annesso ad  un   elettrodotto, realizzato dall’Enel nel centro abitato – hanno concluso per l’infondatezza della questione sollevata.
5. – Con  ricorso del 9 maggio 2002, notificato il 10 maggio 2002 (reg.  ric. n. 35 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha   sollevato questioni di legittimita’ costituzionale degli artt. 3, comma 1,   lettera  m); 4, comma 1; 10, commi 1 e 2, della legge della Regione   Puglia  8 marzo  2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico    prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza  fra   0 Hz e 300 GHz), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera  s), e 117,  terzo  comma  (tutela  della   salute e ordinamento  della  comunicazione) della Costituzione, e in relazione agli  artt. 4,  comma 2;  5,comma 1; e 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Il ricorrente osserva innanzitutto in linea generale che la legge impugnata ha la finalita’, come emerge dall’art. 1, di assicurare «la tutela   dell’ambiente  dall’inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento   e all’esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi», e che essa sarebbe quindi invasiva della competenza statale,   poiche’  lo  Stato  ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale, mentre costituiscono materie di legislazione concorrente quelle della tutela della salute e dell’ordinamento della comunicazione, con conseguente potesta’ legislativa dello Stato nella determinazione dei principi fondamentali.
Quanto  alle disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettera m), della legge  regionale  impugnata,  che  definisce  le  «aree sensibili», e dell’art. 4,  comma 1,  secondo  cui  la  Regione   «detta  i  criteri generali  per  la  localizzazione   degli  impianti, nonche’ i criteri inerenti  l’identificazione   delle  “aree  sensibili”  e  la relativa perimetrazione», esse eccederebbero   le   competenze   regionali, contrastando  con il principio introdotto dall’art. 8, comma 1, della legge  statale  n. 36  del 2001, il quale prescrive che le competenze regionali  si esercitano «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori   di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita’ nonche’ dei criteri e delle modalita’ fissati dallo Stato».
Quanto  all’art. 10,  comma 1, della legge regionale, che vieta «l’installazione di sistemi  radianti   relativi  agli  impianti  di emittenza  radiotelevisiva  e  di stazioni radio base per telefonia mobile  su  ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido», esso conterrebbe un divieto assoluto, eccedente rispetto al parametro richiamato in via transitoria dall’art. 16 della legge quadro statale n. 36  del  2001,  e quindi rispetto all’art. 4 del d.m. 10 settembre 1998,  n. 381,  che  assume  come  unico parametro il valore di campo elettromagnetico.
In  ordine all’art. 10, comma 2, della legge regionale impugnata,che vieta la  localizzazione  degli  impianti di cui  all’art. 2, comma 1,  nelle  aree  vincolate ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490,  nelle aree classificate di interesse storico-architettonico, nelle  aree  di pregio storico, culturale e testimoniale, nonche’ nei parchi   ed  aree  protette,  esso  invaderebbe,  in  primo   luogo, la competenza  esclusiva statale in materia ambientale, e contrasterebbe con l’art. 5, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001, che riserva ad   apposito regolamento, di competenza statale, l’adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
6. – La  Regione  Puglia ha depositato, oltre il termine previsto dall’art. 23,  terzo  comma,  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti  alla Corte costituzionale, atto di costituzione e deduzioni, chiedendo  di  respingere  il  ricorso  del  Presidente del Consiglio siccome inammissibile e infondato.
Riservandosi  di  svolgere  in  una successiva memoria piu’ ampie deduzioni  difensive,  la  Regione nota comunque che le censure mosse alla   legge   regionale  muovono da una  concezione  errata  della competenza dello Stato relativa alla «tutela dell’ambiente», la quale non  sarebbe  tanto una materia riservata, quanto piuttosto un valore costituzionalmente protetto che  non   esclude  la  competenza delle Regioni;  mentre, se fosse intesa  come  mostra  di  intenderla il Governo,  essa finirebbe per svuotare di contenuto e significato gran parte delle competenze regionali concorrenti o residuali-esclusive.
6.1. – Ha depositato atto di intervento la Wind Telecomunicazioni S.p.a., in qualita’ di  concessionaria  per   l’installazione  e l’esercizio  di  impianti di telecomunicazioni per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema GSM, chiedendo   l’accoglimento   delle    conclusioni   rassegnate   dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. – Con ricorso del 13 agosto 2002, notificato il 23 agosto 2002 (reg. ric. n. 52 del 2002), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questioni di legittimita’ costituzionale  degli  articoli 1,  commi 1  e  2;  2;  4, comma 1, lettera b; 5, commi 1, lettera c), e  2;  12,  comma 1;  13 e 16 della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela  sanitaria  e  ambientale dall’esposizione  ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettere e (tutela della   concorrenza)  e  s) (tutela dell’ambiente), e 117, terzo comma (tutela   della  salute)  della  Costituzione,  ed  in   relazione agli artt. 4, commi 1 e 2; 5, comma 1; 8, comma 1; e 9, commi 3 e 6, della legge  22 febbraio  2001,  n. 36,  e  all’art. 1, comma 4, del d.P.R. 12 aprile  1996  (Atto  di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146,concernente   disposizioni  in  materia  di  valutazione   di  impatto ambientale).
La difesa statale premette che, poiche’ la legge regionale indica tra   le  sue  finalita’,  all’art. 1,  comma 1, anche la salvaguardia dell’ambiente  e  del  paesaggio,  essa sarebbe illegittima in quanto contrastante  con  l’attribuzione  della  tutela   dell’ambiente  alla legislazione  esclusiva  dello  Stato,  qualunque  sia  la nozione di ambiente che si voglia seguire.
Quanto  all’art. 1,  comma 2,  della  legge   regionale impugnata, l’Avvocatura  dello  Stato  premette  che   la  Regione deve agire nel rispetto   dei   principi    fondamentali  comunque  risultanti  dalla legislazione   statale  gia’  in vigore, e dunque di quelli desumibili dalla  legge   quadro  22 febbraio  2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,  magnetici  ed   elettromagnetici.
L’art. 5,   comma 1,  della  legge  statale  riserva   allo  Stato  la determinazione delle «misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche  degli  impianti  e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione,  la  costruzione  e  la  modifica di elettrodotti e di impianti  per  telefonia  mobile  e   radiodiffusione»,  oltre che «le particolari  misure  atte   ad  evitare  danni  ai valori ambientali e paesaggistici»,  e   lo  scopo  dichiarato  della  norma  e’ quello di tutelare  «l’ambiente e il  paesaggio». La disposizione impugnata, invece,    riserva   ad   una   futura disciplina regionale «la localizzazione, la  costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti».
Secondo  la  difesa  statale,  una volta accertato che la materia rientra  nella  competenza  esclusiva  dello Stato, va escluso che la disciplina  introdotta  dalla  legge  statale possa essere messa nel nulla da quella regionale successiva.
Se  poi  si  ritenesse che la disciplina regionale sia volta alla tutela  della  salute,  occorrerebbe  verificare  se le norme statali richiamate  abbiano  o  meno natura di principi fondamentali ai sensi dell’art. 117,  terzo  comma,  della Costituzione. E tale indagine, a sua   volta,   sarebbe  condizionata  alla   verifica  se  sia  o  non ragionevole  che  il   livello  di  protezione  contro  le  radiazioni elettromagnetiche  in  Umbria  sia  diverso  (maggiore  o   minore non importerebbe)  di  quello  previsto,  ad   esempio,  in  Piemonte o in Puglia.  La risposta positiva, secondo l’Avvocatura, potrebbe basarsi soltanto  su  una accertata diversita’ biologica degli abitanti delle Regioni interessate o su una situazione ambientale che neutralizzi in tutto  o  in  parte  gli  effetti  dannosi  delle radiazioni: ipotesi entrambe smentite dalle attuali acquisizioni scientifiche.
Di  qui  la conferma che tra i principi fondamentali rimessi allo Stato  ci  sono  anche  quelli  che  assicurano   la realizzazione del principio di uguaglianza quando, naturalmente, operante. E non a caso nell’art. 4,  comma 1,  della  legge  statale sarebbe stata posta per prima, tra le funzioni dello Stato, quella di tutelare «il preminente interesse   nazionale  alla definizione di criteri unitari e normative omogenee in relazione alle finalita’ di cui all’articolo 1».
Quanto  all’art. 2 della legge regionale impugnata, che richiede ai gestori e ai concessionari   la   dimostrazione   della indispensabilita’  degli  impianti, non prevista dalla legge statale, in vista di una successiva verifica da parte della Regione, la difesa statale   premette che  l’art. 8  della  legge  quadro,  sempre   in considerazione del principio di eguaglianza, ha fissato le competenze delle    Regioni,   individuandole   nelle  materie   nelle  quali  una differenziazione territoriale delle discipline risulta ragionevole.
Nel  caso,  quella svolta dai gestori e dai concessionari sarebbe attivita’  di  impresa, e la indispensabilita’ degli impianti sarebbe valutazione  attinente  alla  gestione,  sulla  quale  la Regione non potrebbe  avere  competenza;  inoltre,  l’eventuale giudizio negativo dato  nella  Regione Umbria potrebbe creare difficolta’ operative per il  gestore,  alterando le condizioni del mercato e cosi’ sconfinando nella  sfera  della  concorrenza  la  cui   tutela  e’ attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
Anche  in  ordine  all’art. 4,  comma 1,   lettera b), della legge regionale  impugnata,  che  attribuisce   ai comuni poteri vari per il risanamento  degli  impianti   esistenti, in relazione al principio di eguaglianza  non sarebbe giustificabile una differenza di discipline, articolata addirittura per territori comunali.
Per  le medesime ragioni sarebbe incostituzionale anche l’art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale impugnata, con il quale la Regione riserva a se stessa il potere di elaborare  piani  di risanamento.
L’art. 5,  comma 2,  della  legge impugnata, che attribuisce alla Regione  un  potere  di  proposta,  si sovrapporrebbe alla disciplina contenuta  nell’art. 9,  commi 3  e  6,   della  legge quadro statale, secondo  cui  competente  e’   il  Ministero dell’ambiente, sentiti le Regioni  e i comuni interessati. Attribuendosi un potere di proposta, la  Regione porrebbe dei limiti ai poteri deliberativi statali, salvo che  la  norma  non  vada   interpretata  nel  senso  che  la proposta costituisce  in  questo caso solo un sollecitazione per il Ministero, che potra’ deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto.
Quanto all’art. 12, comma 1, della legge regionale impugnata, che richiede la valutazione   d’impatto    ambientale   in  violazione dell’art. 4,   comma 1,   del  d.P.R.  14 aprile  1996,  in  relazione all’allegato B, n. 7, lettera z) (valutazione non richiesta nemmeno dalla  direttiva   87/117  CE), esso violerebbe il principio della parita’ di trattamento,  incidente anche sotto il profilo della concorrenza.
In  ordine  all’art. 13  della  legge   regionale  impugnata,  che rimette   alla   Giunta    regionale  la  disciplina,  oltre  che  dei procedimenti  amministrativi,  anche  dei  criteri  preordinati   alla localizzazione  ed  al  risanamento degli impianti, la difesa statale afferma  che  la  illegittimita’  costituzionale sarebbe evidente con riguardo ai criteri, che  sarebbero  addirittura rimessi alla sede amministrativa senza la fissazione di limiti o orientamenti legislativi, e che, con riguardo al procedimento, la norma violerebbe l’art. 9 della legge quadro statale.
Quanto  all’art. 16  della legge regionale impugnata, che prevede che una apposita disciplina transitoria sia posta con regolamento, esso  sarebbe illegittimo, poiche’ la disciplina transitoria e’ stata posta dall’art. 16 della legge quadro statale.
8. – Si  e’  costituita  in giudizio la Regione Umbria, chiedendo che  la  Corte  respinga  il  ricorso  dichiarando manifestamente non fondate le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio.
La  difesa  regionale riassume dapprima l’intera vicenda relativa alla  legge impugnata. L’originario disegno di legge, predisposto nel vigore  del  testo  costituzionale previgente, era stato rinviato dal Governo  con  nota  del  23 giugno 2001, prot. n. 01/439, nella quale venivano  formulati  cinque rilievi. Il Consiglio regionale, aderendo alle  valutazioni  svolte  dalla II Commissione consiliare, aveva poi riapprovato  con  modificazioni il testo, adeguandosi integralmente a due  rilievi  e  parzialmente  ad  altri due. Il Governo aveva quindi presentato ricorso in via principale di fronte alla Corte, censurando alcune disposizioni della delibera regionale.
Poiche’  tuttavia nelle more del giudizio e’ entrata in vigore la riforma  del  titolo V della parte II della Costituzione, il giudizio davanti alla Corte e’ stato definito con ordinanza di improcedibilita’ n. 182 del 2002.
Successivamente, il testo della delibera legislativa regionale e’ stato approvato  nuovamente, senza modificazioni, dal Consiglio regionale, e poi impugnato dal Governo nei termini sopra esposti.
Ritenendo che la prima censura del ricorso governativo si appunti anche  sull’art. 1,  comma 1,  della  legge  regionale  impugnata, la difesa regionale sostiene che l’approccio del Governo, secondo cui lo scopo  dichiarato della legge sarebbe quello di tutelare l’ambiente e il  paesaggio,  e’ fondato su una interpretazione formalistica e nominalistica  della  materia  oggetto  della legge regionale e della legge  statale.  Chiarisce  quindi  che la finalita’ preminente della legge regionale, peraltro espressamente indicata nello stesso art. 1, comma 1,  e’  quella  di  tutelare  la salute della popolazione dagli effetti   della   esposizione   ai   campi   elettrici,  magnetici  ed elettromagnetici;  e  considera  inoltre  che  la conservazione di un ambiente  salubre  costituisce  espressione  del diritto fondamentale alla    salute   riconosciuto   ai    cittadini   dall’art. 32   della Costituzione,  la  cui  tutela  e’  ora  attribuita   alla  competenza concorrente della Regione.
Quanto  alla  censura  relativa  all’art. 1, comma 2, della legge impugnata,  la  difesa regionale sostiene che dal confronto di questa norma  con  quella contenuta nell’art. 5, comma 1, della legge quadro statale  n. 36  del  2001  emergerebbe  che il potere normativo dello Stato, destinato ad assicurare profili di tutela ambientale, e quello della  Regione  sarebbero diretti a soddisfare finalita’ diverse. In particolare,  sarebbe manifestamente estranea alla disciplina statale la considerazione puntuale di qualunque profilo attinente alla tutela della  salute. Paradossale sarebbe quindi il timore del Governo che disposizioni regionali dettate nell’esercizio della  potesta’ legislativa  concorrente  possano  prevalere  su quelle dettate dallo Stato in materia di competenza esclusiva.
Quanto  alla  censura  proposta  in  via   subordinata all’art. 1, comma 2,  e a quelle rivolte contro gli artt. 4, comma 1, lettera b), e  5,  comma 1,  lettera  c),  della  legge  impugnata, relative alla necessita’   di   rispettare   il   principio   di  eguaglianza  e  di ragionevolezza,  esse sarebbero «del tutto infondate, anzi aberranti, ponendosi al di fuori sia del sistema costituzionale delle competenze e  dei meccanismi che presiedono all’esercizio del potere legislativo regionale  concorrente,  sia  delle piu’ consolidate applicazioni del principio di uguaglianza».
Inoltre,  erronea sarebbe la qualificazione dell’art. 5, comma 1, quale norma di principio, essendo tale norma esclusivamente destinata a  fissare  una  competenza  statale,  la  cui   riconducibilita’ alla legislazione  esclusiva  dello  Stato  andrebbe peraltro puntualmente dimostrata e non data semplicemente per presupposta.
Ancora,   le   censure   del    Governo  si  fonderebbero  su  una interpretazione  del  principio di uguaglianza rigida e formalistica, che  verrebbe  a  impedire alle Regioni di intervenire a tutela della salute  dei  propri  cittadini  offrendo  piu’  elevati   standard  di protezione  rispetto a quelli essenziali che vanno garantiti su tutto il  territorio  nazionale.  Anzi,  a  causa  dell’incertezza circa la pericolosita’ delle emissioni di cui si discute   e dell’imponderabilita’,  allo stato delle attuali conoscenze scientifiche,  delle conseguenze sulla salute della collettivita’, la legge regionale impugnata costituirebbe un intervento all’avanguardia, in coerenza con i principi sanciti dall’art. 152 del Trattato CE, che impongono l’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.
Quanto  alla censura sull’art. 2 della legge impugnata, la difesa regionale   sostiene   che   con   l’introduzione   del  principio  di giustificazione la Regione non avrebbe fatto altro che riaffermare il valore  primario  della  tutela  della  salute che, nel bilanciamento operato  dal legislatore regionale con il diritto di impresa, avrebbe condotto  alla  previsione  non  certo  di  un  limite   all’esercizio dell’attivita’  imprenditoriale,  ma  di  un  criterio ragionevole e strumentale  ad una migliore ponderazione comparativa degli interessi coinvolti   da  parte  dell’amministrazione  competente,  in   stretta applicazione  del  principio  di proporzionalita’.  La disposizione, infatti, mirerebbe ad una maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore,  a sollecitare una sua piu’ fattiva collaborazione in  vista della tutela di un bene primario quale quello della salute, e a prevenire o ridurre pericolose manovre speculative.
Ne’   il  legislatore  regionale  avrebbe   invaso  la  competenza esclusiva  dello  Stato in materia di tutela della concorrenza: cosi’ ritenendo,  infatti, si giungerebbe ad una sistematica erosione delle competenze della Regione in rilevanti settori economico-produttivi.
Anche  la  censura  relativa  all’art. 5, comma 2, della  legge impugnata  non  sarebbe  fondata,  in  quanto  il   potere sostitutivo attribuito  alla  Regione,  in  caso  di  mancata presentazione della proposta  da  parte  dei  gestori  del  piano  di risanamento per gli elettrodotti  con  tensione  superiore a 150kv, integra la previsione statale e non incide sul potere attribuito al Ministro dell’ambiente, di  concerto con gli altri ministri competenti, di approvare il piano medesimo.
In ordine alla censura relativa all’art. 12, comma 1, della legge impugnata,  la  difesa  regionale  fa  notare  che   l’art. 2-bis  del decreto-legge   1° maggio   1997,   n. 115,   convertito nella legge 1° luglio 1997, n. 189, prevede che la installazione di infrastrutture   relative   alla   telefonia  mobile   «dovra’  essere sottoposta ad opportune procedure  di   valutazione  di  impatto ambientale».  In  ogni caso, la procedura di v.i.a. di cui si discute apparterrebbe  al  potere legislativo concorrente regionale, inerendo alla  tutela  della salute, alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali e, soprattutto, al governo del territorio. Inoltre, la scelta del legislatore regionale umbro di sottoporre a valutazione di impatto  ambientale la installazione di impianti di telefonia mobile, in  casi  determinati da individuarsi successivamente con regolamento della Giunta, rientrerebbe nell’ambito della sua potesta’ legislativa e  sarebbe  ragionevole  esercizio  di discrezionalita’ politica, non censurabile in sede di controllo di costituzionalita’.
Quanto alle censure svolte nei confronti dell’art. 13, la Regione resistente  ne denuncia la genericita’, e nota come nel nuovo disegno costituzionale  delle  funzioni  degli  organi  regionali   il  potere regolamentare  dell’esecutivo abbia assunto un rilievo determinante e una  ampiezza tale da non potersi configurare soltanto come potere di mera esecuzione delle leggi regionali.
Inconferente  sarebbe inoltre il rilievo circa il contrasto della disposizione  regionale  impugnata  con  l’art. 9, commi 3 e 6, della legge  quadro n. 36 del 2001, commi che disciplinano nelle loro linee generali  le  sole procedure concernenti i piani di risanamento degli elettrodotti  con  tensione  superiore  a  150  kv (e gli effetti del mancato  risanamento  degli  stessi),  delle  stazioni  e dei sistemi radioelettrici,  degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per  radiodiffusione,  conseguenti all’inerzia o all’inadempienza dei gestori.  In  ogni  caso,  anche  a  voler  applicare le disposizioni statali,  queste risultano palesemente insufficienti a disciplinare i concreti  aspetti  procedimentali che meglio debbono essere precisati nell’interesse degli imprenditori coinvolti.
L’ultima  censura,  relativa  all’art. 16  della   legge regionale impugnata, sarebbe infine «incomprensibile», visto che il legislatore regionale  si e’ soltanto preoccupato di colmare, in via transitoria, l’eventuale  vuoto normativo nella fase precedente all’emanazione dei decreti  di  cui  all’art. 4 della legge quadro statale: tanto che la normativa  regolamentare  prevista  in  capo alla Giunta regionale e’ destinata a rimanere in vigore «in via  transitoria  fino all’approvazione»  dei  citati  decreti,  e non a sostituire o a sovrapporsi a questi ultimi.
9. – Nell’imminenza  dell’udienza  originariamente fissata per il 19 novembre  2002,  nel  giudizio  promosso nei confronti della legge della  Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato memoria il  Presidente  del  Consiglio,  insistendo  nelle conclusioni di cui all’atto introduttivo.
Quanto alla prima censura, osserva la difesa erariale, la Regione non  potrebbe  prevedere  una  procedura  di  valutazione   di impatto ambientale  in  relazione  alle  infrastrutture di telecomunicazione, nonostante  il  disposto dell’art. 2-bis del decreto-legge n. 115 del 1997, in quanto anche la mera ripetizione in legge regionale di norma materialmente  appartenente  alla  competenza  esclusiva  dello Stato sarebbe costituzionalmente illegittima. Inoltre,per le infrastrutture   di   telecomunicazione,   non    sarebbe   vero   che l’attivazione  della  procedura  di valutazione di impatto ambientale costituisca un preciso obbligo derivante da direttive comunitarie, in quanto  negli  allegati  I  e  II  della  direttiva n. 85/337/CEE gli impianti di telecomunicazione non sono mai menzionati.
Quanto  alla  seconda  censura, l’Avvocatura afferma che anche in mancanza  dei  decreti previsti dall’art. 4 della legge quadro esiste una  disciplina  statale  dei  valori-limite,  e che essa costituisce disciplina  di  principio  che,  nella materia «tutela della salute», spetta solo allo Stato.
La difesa erariale ricorda quindi che secondo l’art. 4, commi 2 e 3,  del  d.m. n. 381 del 1998, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze  non  inferiori a quattro ore non devono essere superati – con  riferimento  agli impianti di telefonia – il valore di 6 V/m per il  campo  elettrico: valore che sarebbe superiore a quello stabilito dalla  legge  regionale impugnata. Del medesimo decreto ministeriale, di particolare importanza sarebbe poi l’art. 4, comma 3, in relazione al  quale  la  giurisprudenza  amministrativa  avrebbe   chiarito  che l’attribuzione  alle  Regioni  e alle Province autonome di competenze relative  al  raggiungimento  di  eventuali obiettivi di qualita’ non appare  giustificare  l’introduzione  di  limiti  ulteriori o diversi rispetto  a  quelli stabiliti nel decreto, e cio’ in  quanto il perseguimento dell’anzidetta    finalita’ risulta delimitato dall’esigenza di garantire il rispetto dei limiti dell’art. 3 e dei valori  di  cui all’art. 4, comma 2, del decreto. Insomma, in nessuna fonte   statale  si  troverebbe  un’autorizzazione  alle   Regioni  ad introdurre,  a tutela della salute, limiti ulteriori e piu’ severi, o basati  su  criteri  diversi,  rispetto a quanto previsto nelle fonti statali,   ed   in  particolare  nella  legge  n. 36  del  2001,  che conterrebbe  appunto  le  norme  e i principi fondamentali statali in tema di protezione della salute dall’inquinamento elettromagnetico.
I  principi  enunciati  da tale legge risulterebbero chiarissimi.
Come prevede l’art. 3, comma 1, lettera d), gli obiettivi di qualita’ sarebbero  di  due  tipi:  da  una parte i criteri localizzativi, gli standard   urbanistici,  le  prescrizioni  e  le   incentivazioni  per l’utilizzo  delle  migliori  tecnologie  disponibili, che hanno a che vedere  con  le  competenze regionali, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera  e),  della  legge;  dall’altra, i valori di campo elettrico, magnetico    ed    elettromagnetico,   che    apparterrebbero   invece all’esclusiva  competenza statale, come sottolinea l’art. 4, comma 1, lettera  a),  della  legge.  In  questo  senso,  si ridimensionerebbe l’interpretazione  da dare alla sentenza n. 382 del 1999, secondo cui sarebbero  consentiti  interventi  normativi  regionali in materia di obiettivi di qualita’ di tipo urbanistico, ma non normative regionali piu’  severe in tema di valori di campo, in quanto la tutela del bene «salute»  non  potrebbe  essere  che  unitaria su tutto il territorio nazionale.
Quanto alla terza censura, tra i principi fondamentali in materia di  governo  del  territorio e di tutela della salute rientrerebbe la determinazione  di tetti massimi di radiofrequenza, e quindi anche il divieto  di  installazione  basato sul rispetto di distanze minime da obiettivi   cosiddetti   sensibili.  Inoltre,  l’art. 4   del  decreto ministeriale n. 381 del 1998 individuerebbe il livello di esposizione al  campo  elettromagnetico  quale  unico  parametro per garantire la tutela  della  popolazione dagli effetti dell’esposizione; e, infine, la  previsione  di  un  divieto  fondato  sul rispetto di determinate distanze  non  sarebbe  idonea,  alla  luce dei parametri determinati dallo Stato, a garantire la finalita’ di tutela della salute e, anzi, il  parametro  della  distanza  sarebbe  inadeguato  e irragionevole, giacche’  non  consentirebbe  di  tenere  conto delle caratteristiche realmente  rilevanti  delle stazioni trasmittenti (altezza dal suolo, potenza irradiata, sistema radiante). E il fatto che il parametro sia «ulteriore» rispetto a quelli dettati dal decreto ministeriale n. 381 del  1998, come ricorda la Regione, da una parte sarebbe motivo della sua   illegittimita’, perche’ le Regioni non  possono  stabilire parametri  ulteriori  se intendono rispettare i principi fondamentali dettati  dallo  Stato,  dall’altro  non lo renderebbe, per cio’ solo, adeguato e ragionevole in vista della tutela del bene salute.
9.1. – Nell’imminenza   dell’udienza   del  19 novembre  2002  ha depositato   memoria  la  Regione  Umbria,  resistente   nel  giudizio rubricato   al  n. 52  del  registro  ricorsi  del   2002,  insistendo affinche’  la  Corte  voglia  dichiarare  manifestamente infondate le questioni sollevate.
In  particolare, la Regione rileva che il ragionamento condotto dall’Avvocatura  in  relazione all’art. 3 della Costituzione potrebbe ritenersi  corretto  solo  qualora  si  riconoscesse  allo   Stato una potesta’ esclusiva in materia di tutela dell’ambiente; ma la disposizione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), sarebbe invece una  clausola  di carattere generale diretta ad assicurare allo Stato la tutela di interessi primari, unitari e indivisibili, che confermerebbe  la  nozione  di  ambiente come «valore» gia’ delineata dalla giurisprudenza costituzionale nel    vigore del testo costituzionale originario.
La  difesa  regionale  ricorda poi che, per effetto della riforma costituzionale,  sarebbe venuto meno proprio il limite dell’interesse nazionale,  quale argine della potesta’ legislativa concorrente della Regione,  per  cui  non  sarebbe  pertinente  il richiamo all’art. 4, comma 1,  della  legge quadro statale, che pone tra le funzioni dello Stato  la tutela del «preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e normative omogenee».
Quanto  alla censura sull’art. 2 della legge regionale impugnata, svolta  in  relazione  alla  riserva  allo  Stato della materia della tutela  della  concorrenza,  essa  sarebbe  apodittica  e   carente di motivazione. L’interpretazione di questa materia, che si configurerebbe  come  trasversale rispetto a rilevanti settori  e materie  ricadenti  nella  competenza  concorrente  o esclusiva della Regione, dovrebbe essere restrittiva, poiche’, diversamente opinando, si  giungerebbe a sottrarre completamente alla Regione il potere di curare  interessi  essenziali  dei propri cittadini in ordine al godimento di diritti fondamentali mediante la conformazione di procedimenti e provvedimenti affidati per lo piu’ alla legislazione esclusiva regionale.
10. – In  prossimita’  dell’udienza,  nel  giudizio   promosso nei confronti  della legge della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002) ha depositato una seconda memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nelle conclusioni formulate.
La  difesa  erariale  si sofferma in particolare sulla incidenza, sulla  normativa  regionale  denunciata, del d.lgs. 4 settembre 2002, n. 198  (Disposizioni volte ad accelerare la   realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione  e  lo  sviluppo del Paese, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge  21 dicembre 2001, n. 443), il quale – cosi’ l’art. 1,  comma 1  –  «detta  principi fondamentali in materia di installazione   e  modifica  delle  categorie di infrastrutture  di telecomunicazioni,  considerate  strategiche  ai  sensi   dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443».
La  prima censura, avente ad oggetto l’art. 3, commi 3 e 4, della legge  regionale,  che sottopone l’installazione di impianti fissi di radiocomunicazione  a procedure di valutazione di impatto ambientale, era  fondata  sulla esistenza del principio, posto dalla legislazione statale  all’art. 2-bis  della  legge  n. 189  del  1997, che appunto prevedeva  la  sottoposizione  a  procedure di valutazione di impatto ambientale  delle  installazioni  di  infrastrutture per gli impianti fissi di telefonia mobile. Tale ultima disposizione sarebbe stata ora abrogata  dall’art. 12,  comma 4,  del  d.lgs.  n. 198  del   2002. Si sarebbe soddisfatto, in questo modo, l’interesse nazionale unitario e strategico   alla   realizzazione   celere  delle   infrastrutture  di telecomunicazione, sulla base della constatazione che nel procedimento previsto per tali realizzazioni  esistono gia’ sufficienti valutazioni e controlli, che consentono di non aggravare il   procedimento   con   la  valutazione   d’impatto  ambientale.  Ne conseguirebbe,  nella  fattispecie,  l’abrogazione  delle dette norme regionali,  per effetto del disposto dell’art. 10, primo comma, della legge  10 febbraio  1953,  n. 62,  e, in ogni caso, la presenza nella legislazione  statale  di  un principio fondamentale secondo il quale nelle  procedure  che  riguardano l’installazione di tali impianti le regioni non possono introdurre anche la procedura di v.i.a.
Quanto  alla censura, svolta con il terzo motivo del ricorso, nei confronti  dell’art. 7,  comma 3,  della  legge  della Regione Marche n. 25  del  2001,  che  demanda  alla Giunta regionale di adottare un valore   di   distanza   minima,  da  determinate   aree  ed  edifici, nell’installazione  di detti impianti, censura fondata sulla norma di principio  dettata  dall’art. 4,  comma 1,  lettera  a),   della legge quadro  n. 36  del  2001,  rileva  la  difesa  erariale che l’art. 3, comma 2,  del d.lgs. n. 198 del 2002, costituente anch’esso principio fondamentale,  dispone che le infrastrutture di telecomunicazione per impianti  radioelettrici,  ad esclusione di torri e tralicci relativi alle  reti  di  televisione digitale terrestre, «sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad  ogni  altra  disposizione  di legge e di regolamento». Tale norma avrebbe abrogato l’art. 7, comma 3, della legge regionale impugnata.
Quanto  alla  terza  disposizione  regionale impugnata, l’art. 3, comma 5, rileva la difesa erariale che l’art. 4 del d.lgs. n. 198 del 2002  avrebbe  confermato  «i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita’, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto   della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».
11. – In   prossimita’   dell’udienza, gia’ fissata per il 19 novembre 2002, ha depositato memoria la Regione Marche, insistendo nel senso dell’infondatezza delle questioni sollevate.
La Regione  premette  che  la  legge n. 25 del 2001 impugnata ha inteso  muoversi «nel segno dell’attuazione della legge quadro» n. 36 del  2001  ed in sintonia con essa, al fine della tutela ambientale e sanitaria  della popolazione, collocandosi in un contesto comunitario e  nazionale  ispirato  all’introduzione  di  misure  di   cautela nei confronti del nuovo fenomeno    dell’inquinamento   da   campi elettromagnetici,  predisponendo  misure  che  necessariamente devono trovare disciplina adeguata in tutti i livelli di governo coinvolti.
In  ordine  alle  finalita’ di tutela ambientale perseguite dalla legge  regionale,  accanto  a quelle della tutela della salute, della tutela  e  sicurezza  del  lavoro,  governo  del   territorio, nonche’ ordinamento  della  comunicazione,  la  Regione  nega sia ravvisabile alcuna invasione della competenza statale in materia, alla luce delle nozioni   di   ambiente  come  «valore   costituzionale»  e  obiettivo trasversale   fornita   dalla   sentenza   n. 382    del  1999,  della interpretazione    della    «materia»     tutela    dell’ambiente    e dell’ecosistema  di cui al nuovo art. 117, secondo comma, lettera s), della  Costituzione  data dalla sentenza n. 407 del 2002, dell’art. 6 del  Trattato  CE,  e  del  principio  di  integrazione come ribadito nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
Dopo  aver richiamato decisioni di giudici amministrativi in tema di  superamento  di  distanze  minime  fissate da leggi regionali, la Regione  si  chiede se, accogliendo una diversa interpretazione della «tutela dell’ambiente» – intesa come «equilibrio ecologico», riferita alla  specifica  disciplina orientata a definire e garantire, in modo diretto   e   immediato,   determinati  equilibri   ecologici  -,  sia ravvisabile   nella   legge  impugnata  violazione   della  competenza legislativa  statale. La risposta, sul punto, e’ negativa, non avendo la  legge  ad  oggetto  direttamente  l’inquinamento dell’ambiente da campi  elettromagnetici,  ma  incidendo  su  di  esso   solo in misura parziale  e  in  via  immediata  e  indiretta. Del resto, prosegue la Regione, come si evince anche dalla  legge   quadro, la stessa disciplina  del  cosiddetto  inquinamento  elettromagnetico persegue innanzitutto  e  soprattutto  finalita’  di  tutela   sanitaria  della popolazione e dei lavoratori.
Passando  all’esame  delle  specifiche norme di cui il ricorrente contesta  la  legittimita’ costituzionale, osserva la Regione che, in ordine all’art. 3, commi 3 e 4, della legge regionale n. 25 del 2001, per  quel  che riguarda gli impianti di radiodiffusione, il principio leso  e’  individuato  dall’Avvocatura  nella  competenza statale per l’assegnazione  delle  frequenze  e  l’individuazione  dei   siti  per l’ubicazione  degli  impianti, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 249 del 1997 e dell’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2001.
In proposito, la Regione osserva che «principi fondamentali» sono «i  nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono  per  i  principi enunciati e da esse desumibili» (cosi’ la sentenza  n. 482  del  1985  e  anche  la  sentenza n. 192 del 1987), sicche’  non  possono  essere  considerate tali le norme, come quelle citate,  prive  di una propria e diretta portata prescrittiva, che si limitano  ad attribuire una competenza normativa. Cio’ sarebbe ancora piu’  vero alla luce del «limite della Costituzione», posto dal nuovo testo  dell’art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione, tanto alle leggi regionali che a quelle statali, in quanto si affermerebbe cosi’ che, traendo l’autonomia legislativa di tutti gli «enti territoriali» maggiori  e  minori  –  e  quindi lo Stato e le Regioni, «ordinamenti parziali» in seno all’ordinamento generale della Repubblica (art. 114 della   Costituzione)   –  il  suo  fondamento   diretto  dalla  Carta costituzionale,  a  nessuno  di  essi sarebbe consentito di porre dei limiti diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla stessa.
Quanto  alla  previsione  regionale  di   sottoporre  le  opere da eseguire  a valutazioni di impatto ambientale, in assenza di principi fondamentali in materia, alle Regioni non sarebbe precluso di dettare norme  dirette  a  consentire  una  corretta   rappresentazione  degli effetti  diretti  e  indiretti sui singoli fattori ambientali e sulle loro   reciproche   interazioni; ne’ si rinverrebbero  principi fondamentali che consentano alle Regioni di sottoporre a procedure di v.i.a. solo gli oggetti espressamente individuati dallo Stato, come sarebbe  confermato  da  talune leggi regionali (e’ citata la legge della Regione   Friuli-Venezia   Giulia  7 settembre   1990,  n. 43, articoli 5, 8 e 9), sussistendo una sensibile differenza  tra attivita’  normativa  diretta a disciplinare i procedimenti di v.i.a. (in  ipotesi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato),  e  l’attivita’  normativa  diretta  a stabilirne la semplice applicabilita’ agli oggetti piu’ svariati, che rimarrebbe nella disponibilita’  delle  Regioni, ove riconducibile ad oggetti compresi nella loro competenza legislativa concorrente o residuale.
Per  gli impianti fissi di telefonia mobile, invece, il principio fondamentale  che  lo  Stato  assume violato sarebbe quello contenuto nell’art. 2-bis,  comma 2,  del  decreto-legge n. 115 del 1997 – oggi abrogato,  si  assume,  dal d.lgs. n. 198 del 2002 – secondo il quale «l’installazione   di  infrastrutture  dovra’  essere   sottoposta  ad opportune  valutazioni di impatto ambientale». Ma rispetto ad esso la disposizione  regionale  avrebbe carattere meramente «ripetitivo». Il potere  regolamentare in proposito attribuito alla Giunta dal comma 4 dello  stesso  art. 3  della  legge  regionale  sarebbe finalizzato a stabilire  le  norme  esecutive  e  attuative per la sottoposizione a v.i.a. degli impianti  in oggetto, sicche’ la conformita’ a Costituzione  della  norma  andrebbe valutata in relazione al riparto fra  Stato e Regioni del potere regolamentare. Quand’anche si volesse considerare   la   disciplina   delle   procedure    di   v.i.a.  come riconducibile  alla  materia  «tutela dell’ambiente», il combinato disposto   del secondo comma, lettera s), e del sesto comma dell’art. 117  della  Costituzione  stabilirebbe,  in questa materia, l’esclusione   della   potesta’   legislativa    regionale,   ma   non l’esclusione  assoluta  della potesta’ delle Regioni di emanare norme sub-legislative,  potendo  lo  Stato,  nelle  materie di legislazione esclusiva,  delegare  il  potere  regolamentare  alle   Regioni.  Cio’ sarebbe  avvenuto in forza del d.P.R. 12 aprile 1996, che all’art. 1, comma 2,  affida alle Regioni ed alle Province autonome la disciplina dei  contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale, ovvero l’armonizzazione delle  disposizioni  vigenti   con  quelle contenute nell’atto di indirizzo.
Passando  alla  censura  rivolta all’art. 3, comma 6, della legge regionale,  la  difesa  della  Regione  Marche  osserva che il valore limite  di  campo  elettrico  di  3  volt/metro, in corrispondenza di edifici  adibiti  a  permanenza  non inferiore a quattro ore, fissato dalla  legge  impugnata, e’ destinato espressamente a permanere «fino all’adozione  dei  decreti  e  regolamenti previsti dall’art. 4 della legge  n. 36 del 2001». I valori limite appresenterebbero, per espressa  previsione  della  legge impugnata, «obiettivi di qualità», ispirati  al  principio  della  «massima  sicurezza   tecnologicamente possibile»  (gia’  contenuto embrionalmente nell’art. 2087 del codice civile),  e  costituenti  pertanto  un  criterio  di   valutazione non statico   ma  dinamico,  che  impone  l’aggiornamento   delle  cautele prevenzionali in relazione ai continui progressi tecnico-scientifici.
Secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 36 del 2001, fino all’entrata in vigore del d.P.C.m. che dovra’ stabilire gli obiettivi di  qualita’,  si  applicano  i  valori  limite   definiti dai decreti 23 aprile  1992,  28 settembre  1995  e  10 settembre 1998, n. 381, i quali,  per  loro  stessa  natura, necessitano di un aggiornamento in considerazione  delle progressive acquisizioni delle scienze teoriche e  applicate.  A  tale  aggiornamento,  nell’inerzia  del legislatore statale,  sarebbe chiamata a provvedere la Regione, ancorche’ con una normativa che puo’ risultare provvisoria e pertanto cedevole rispetto al  futuro  intervento  statale. Sulla legittimita’ costituzionale di una disciplina regionale che introduca misure di tutela piu’ rigorose di quelle previste dallo Stato, vengono richiamate le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002.
L’ultima disposizione impugnata, l’art. 7, comma 3, che introduce il  parametro  della  «distanza  minima»  –  dal perimetro esterno di alcuni  edifici  destinati  ad  ospitare  la permanenza prolungata di persone  -,  ulteriore  rispetto  ai  parametri  di attenzione di cui all’art. 4  della  legge  quadro, non pregiudicherebbe ne’ limiterebbe affatto la competenza statale (peraltro ancora non esercitata) per la determinazione  dei  parametri  di attenzione, costituendo una tipica modalita’  di  attuazione  concreta  del  principio  secondo cui alla Regione non e’ impedita l’adozione di misure di tutela piu’ rigorose, purche’  cio’  avvenga  negli  ambiti  materiali  che la Costituzione affida alla legislazione regionale e purche’ non siano vanificati gli obiettivi di protezione perseguiti dal livello di governo statale o i limiti che quest’ultimo abbia specificamente individuato.
Tale  parametro costituirebbe un indice strettamente connesso con materie  di  sicura  competenza  regionale: non solo la «tutela della salute»  e  la  «tutela  e  sicurezza  del lavoro», ma soprattutto il «governo   del   territorio»  e  le  materie   dell’  «urbanistica»  e dell’«edilizia»  (materie  queste due ultime non menzionate nel terzo comma  dell’art. 117 e come tali affidate alla competenza legislativa c.d. «residuale» delle Regioni).
La  legge  impugnata ha infatti come scopo quello di disciplinare un  fenomeno  che  non  ha  solo riflessi ambientali e di sicurezza e salute,  ma anche un impatto di grande rilievo sul territorio, con la conseguente necessita’ di una rigorosa disciplina edilizia.
La  previsione  di  fasce  di rispetto in relazione a determinate aree   ed   edifici,   quale   disciplinata    dall’art. 7,   comma 3, costituirebbe  una  tipica  disciplina  urbanistica  ed edilizia, che correttamente  la  legge  regionale  affida,  nel   dettaglio, a norme regolamentari  della  Giunta  regionale  (art. 7,  comma 3)   ed  agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali (art. 7, comma 4).
La  Regione si sofferma infine sulla entrata in vigore del d.lgs. 4 settembre  2002, n. 198, osservando che esso non farebbe cessare la materia    del    contendere,    riferendosi     esclusivamente   alle infrastrutture  di telecomunicazione considerate strategiche ai sensi
dell’art. 1,  comma 1,  della  legge  21 dicembre  2001, n. 443, e, a tutt’oggi,  non ancora specificamente individuate. La legge regionale resterebbe  quindi  sicuramente  in  vigore,  sia per quanto riguarda tutti  gli  impianti  fissi  di  radiocomunicazione diversi da quelli disciplinati  dal d.lgs. n. 198, sia per questi ultimi, fino a quando non  siano  individuati  secondo la procedura speciale indicata dalla c.d.   «legge   obiettivo».  Il  d.lgs.  n. 198   del  2002,  poi,  si presenterebbe come attuativo dei principi e delle norme relative alle emissioni  elettromagnetiche  di  cui  alla  legge  22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione (lettera d, dell’art. 1 del  citato  decreto  n. 198),  sicche’ la legge della Regione Marche rimarrebbe  in  vigore, in quanto attuativa della legge statale n. 36 del 2001.
12. – In  prossimita’ dell’udienza ha depositato un’unica memoria illustrativa il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai giudizi  promossi  nei  confronti  della legge della Regione Campania n. 13  del 2001 (reg. ric. n. 5 del 2002) e della legge della Regione Umbria n. 9 del 2002 (reg. ric. n. 52 del 2002).
Nella prima parte di essa l’Avvocatura svolge difese di carattere generale,  mentre  nella  seconda  sviluppa  le  censure alle singole disposizioni delle due leggi impugnate.
In   relazione  alle  finalita’  di   «salvaguardia  dell’ambiente dall’inquinamento  elettromagnetico» e di «salvaguardia dell’ambiente e  del  paesaggio», enunciate, rispettivamente, dalla legge campana e dalla  legge  umbra accanto a quella della «tutela della salute della popolazione»,  sulla  scorta dei rilievi svolti dalla sentenza n. 407 del  2002  sulla «trasversalita» della materia e sulla configurazione dell’ambiente  come  valore,  osserva  l’Avvocatura  che   allo  Stato spettano  le  discipline  che  debbono  essere  uniformi   sull’intero territorio nazionale, e che occorre distinguere, settore per settore, se  la  esigenza  della  uniformita’  precluda interventi legislativi regionali, ovvero, ferma la riserva allo Stato della tutela minima da assicurare inderogabilmente su tutto il territorio, sia possibile per la  Regione,  esercitando  la  sua  competenza legislativa in materie diverse,  aumentare  i livelli di tutela senza pregiudicare la tutela uniforme  apprestata  per  l’intero  territorio nazionale dalla legge statale.
Premesso che la tutela  disposta dallo Stato in materia di inquinamento  elettromagnetico  e’ conforme ai dati provenienti dalla ricerca scientifica, acquisiti anche in sede comunitaria (viene richiamata, in tema di «norme tecniche», la sentenza n. 61 del 1997), osserva  la difesa   erariale che la legislazione ambientale interferisce, oltre che con la tutela della salute, con la materia della  tutela  della concorrenza, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  e che al Governo compete, a norma dell’art. 95  della  Costituzione,  «la   politica generale»,  nelle  cui linee, specie in questo periodo, sono comprese la  politica  economica  –  implicante  la  fissazione   di criteri di compatibilita’  con l’ambiente per rendere l’obiettivo di sollecitare l’aumento   delle   risorse   nazionali    sostenibile   –   e  quella dell’occupazione  –  diretta  all’incremento  di quest’ultima dove la disoccupazione e’ piu’ preoccupante.
Tanto la sostenibilita’ dello sviluppo economico che l’incremento della occupazione richiederebbero politiche programmate e coordinate sull’intero  territorio  nazionale,  che  rendono  incompatibile una normazione  differenziata Regione per Regione su iniziativa di queste ultime,  se  non  nei  limiti in cui sia compatibile con le politiche statali.  Ogni  misura  contro  l’inquinamento ambientale, per la sua natura  necessariamente  restrittiva, determinerebbe costi aggiuntivi per  le  imprese. «Una diversa graduazione in ogni Regione verrebbe a creare una sorta di competizione ambientale, rendendo piu’ appetibile l’insediamento  laddove le misure risultano meno gravose. Attraverso, dunque,  la  tutela della salute al di sopra dei limiti di sicurezza, fissati  dalla  legislazione  dello  Stato a tutela dell’ambiente, si finirebbe    con lo scoraggiare gli investimenti produttivi pregiudicando anche l’occupazione, mettendo in   dubbio   la realizzazione degli obiettivi della politica governativa».
Se ne avrebbe una conferma nel fatto che le iniziative rivolte ad una  piu’  incisiva  tutela  ambientale sarebbero «spesso contrastate dalle  rappresentanze  sindacali  che  vi  vedono  un   ostacolo serio all’incremento della produzione e, quindi, dell’occupazione».
Nello  stesso  tempo  si  finirebbe  con   l’incidere  anche sulla concorrenza,  poiche’ chi scegliesse per il suo insediamento una zona piu’ tutelata si troverebbe in posizione di partenza svantaggiata dal punto di vista competitivo.
Pertanto,  la  legge regionale, da una parte non puo’ mai ridurre il   livello   di   tutela  dell’ambiente,   determinato  dallo  Stato nell’esercizio della sua legislazione esclusiva; dall’altra, non puo’ elevare  quel  livello  quando  l’interesse  perseguito   dallo  Stato esclude  che  si  possano  avere discipline differenziate Regione per Regione, tenendo anche conto delle esigenze delle politiche generali, anche esse riservate allo Stato.
Tali  parametri normativi, osserva l’Avvocatura, non fatti valere nei ricorsi, vengono richiamati solo come canoni interpretativi della legislazione   statale   in   materia  di   ambiente  e  dei  principi fondamentali sulla tutela della salute.
Richiamata   la   raccomandazione    comunitaria  in  materia  del 12 luglio  1999,  i cui «limiti di esposizione raccomandati si basano solo  su  effetti  accertati»  (considerando  10),  osserva la difesa erariale  che  ogni  diverso  limite  sarebbe  fondato su valutazioni legate alla sensibilita’ locale, non sostenuta da dati scientifici, e che  dovendosi basare le disposizioni degli Stati membri su un quadro normativo  concordato, per garantire una protezione uniforme in tutta la  comunita’,  quest’ultima  presupporrebbe l’uniformita’ nazionale, compresa   nella   materia   dei   rapporti    con   l’UE,  attribuita dall’art. 117,  secondo  comma,  lettera  e), della Costituzione alla competenza  esclusiva dello Stato. E poiche’ la raccomandazione rende comunitariamente  legittime le norme conformi e viene richiamata come fonte   di  cognizione  e  di  conferma  dei  dati   scientifici  piu’ aggiornati  acquisiti  in  materia,  tenuto  conto  delle indicazioni comunitarie,  lo  Stato,  salvo  che  nelle zone per le quali fossero riscontrabili   esigenze   ambientali   differenziate,   non  potrebbe introdurre  misure  non  omogenee  su  tutto il territorio nazionale, incorrendo,  in  difetto  di ragioni giustificative, nella violazione dell’art. 3   e   del   principio  di   ragionevolezza  («nel  settore imprenditoriale  la  normativa della concorrenza ha come obiettivo di tutelare   la   uguaglianza   delle   imprese    dal  punto  di  vista competitivo»)  e  dell’art. 117,  secondo  comma,  lettera   a), della Costituzione.
Ne’  verrebbe in questo modo pregiudicata la competenza regionale in  materia  di  tutela della salute, in quanto i relativi interventi non potrebbero essere fondati su valutazioni di pura discrezionalita’ politica,  ma  «sulla  verifica delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite» (sentenza n. 282 del 2002).
Pertanto,  rispetto  ai  limiti (limiti di esposizione, valori di attenzione)   fissati   dalla  normativa  statale,   «interventi  piu’ incisivi  della  Regione,  privi  di giustificazione scientifica come sono,   possono   fondarsi  solo  su  di  una   scelta  politica,  che interferendo   anche   sulla   politica    economica,  sulla  politica dell’occupazione   e   sulla   concorrenza,    pregiudicherebbero  gli obiettivi della politica nazionale in queste materie».
Se  ci  si  orientasse in senso contrario, prosegue l’Avvocatura, verrebbero   neutralizzati  gli  strumenti  governativi  di   politica economica,  cosicche’  i poteri, e di conseguenza le responsabilita’, in  materia  di  sviluppo  e  di occupazione andrebbero ripartiti tra Stato  e  Regioni «addirittura con una posizione prevalente di queste ultime   che,   attraverso   l’esercizio   della    loro  legislazione concorrente od esclusiva, potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi che si propone la legislazione statale».
La natura di valutazioni «di pura discrezionalita’ politica» alla base   delle  diverse  discipline  regionali  in   materia  troverebbe conferma  nell’atto  di  costituzione della Regione Umbria (reg. ric. n. 52   del   2002), la quale, definendo il suo  intervento «all’avanguardia»,  ha riconosciuto che la normativa regionale non ha base  scientifica,  asserendo  che  «proprio  l’incertezza   circa  la pericolosita’ delle emissioni elettriche,    magnetiche   ed elettromagnetiche  e  l’imponderabilita’ delle gravissime conseguenze cui  la  popolazione,  in  un  regime che non consenta limitazioni al riguardo,  potrebbe  essere  esposta, rende ragionevoli le previsioni del  legislatore  umbro,  che,  in  attesa  di  una seria e concorde valutazione  della  comunita’  scientifica in proposito, si attiene a prudenti canoni di prevenzione».
Se  le diverse leggi regionali introducessero discipline tra loro diverse,  la  salute  sarebbe  non  una nozione fondata sulla scienza medica,  ma  una  nozione  politica,  con rilevanti effetti di ordine pratico.  Osserva,  infatti,  la  difesa  dello Stato che «la rete di trasmissione  dell’energia elettrica e’ unica e connessa con le altre reti  europee.  Anche  ad  ammettere  che  la  sua   gestione restasse tecnicamente   affidabile,   essa  comporterebbe  costi   estremamente elevati  con  incidenza  sui  prezzi,  che, per ragioni di parita’ di trattamento,  dovrebbero essere diversi da Regione a Regione, in base agli aggravi dei costi provocati dalle legislazioni rispettive».
Sulla  base  di  tali  rilievi  di   carattere  generale,  osserva l’Avvocatura  che  sono  sicuramente  illegittime  le norme regionali rivolte  espressamente alla tutela dell’ambiente, come gli artt. 1 di entrambe  le  leggi  impugnate,  la’  dove  enunciano   che  per  tale finalita’ viene disciplinata la localizzazione degli elettrodotti, e, conseguentemente  gli artt. 2 e 3 della legge campana n. 13 del 2001, e l’art. 2 della legge umbra.
In  ordine  alle  singole  disposizioni della legge della Regione Campania, la difesa erariale osserva quanto segue.
Quanto  all’art. 2, non sarebbe coerente con quello fissato dalla legislazione  statale  il  valore  limite  della induzione magnetica, stabilito  in 0,2 micro-Tesla, «misurata al ricettore» in prossimita’ degli  insediamenti  e  localita’  indicate, non essendo posti limiti alla   distanza   o  alla  potenzialita’  delle   emittenti.  A  norma dell’art. 3,  comma 1,  lettera b),  i  limiti  di   esposizione  sono infatti  fissati  «in  quanto  valori di campo», come valore prodotto dalla fonte nello spazio circostante «che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori», e  non  come  valore misurato al ricettore, vale a dire presso chi ne riceve  gli effetti (viene richiamata la nozione di «campo elettrico» fornita    dall’all. A   del   decreto    ministeriale   dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381).
L’adozione   di   un   siffatto   criterio  non  soddisferebbe  il preminente «interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di  normative  omogenee»  postulato dall’art. 4 della legge n. 36 del 2001  per  il  perseguimento  della  finalita’  fissata   dall’art. 1, utilizzando  per  la  fissazione dei valori uno strumento, il decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri   (art. 4,  comma 2, lettera a), che consente, in linea con la raccomandazione comunitaria richiamata   («il  quadro  dovrebbe  essere  riesaminato   e  valutato regolarmente  alla  luce  delle nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore  tecnologico»),  l’aggiornamento  in tempi brevi, prevedendo, peraltro, l’intesa in sede di conferenza unificata ed il parere delle commissioni  parlamentari.  Principio fondamentale, precisa quindi il ricorrente,  e’ che la disciplina sia uniforme su tutto il territorio nazionale e, per essere tale, che sia fissata dallo Stato.
Nella  specie, la misurazione al ricettore prevista dalla Regione Campania  puo’  portare  alla  riduzione  delle  tutele   previste per l’ambiente  dalla  legislazione  statale, consentendo valori di campo anche superiori.
Ma   la   norma  sarebbe,  altresi’,   illegittima  per  non  aver rispettato  i  principi  fondamentali  desumibili  dalla legislazione preesistente,  espressamente  individuati, per il regime transitorio, dall’art. 16  della  legge  quadro,  nel  d.m.  appena   citato  e nel d.P.C.m.   23 aprile   1992,   dei  quali   l’Avvocatura  illustra  il fondamento   scientifico,   confrontandolo  con  quello   della  norma regionale.
Vengono  altresi’  spiegate le conseguenze, in termini economici, del  risanamento  degli  impianti  con spesa a carico dei proprietari degli   elettrodotti,   e  l’incidenza  sulle  tariffe   derivanti  da mutamenti  del  quadro  normativo, con eventuali problemi, in caso di normative  diverse  nelle  varie  Regioni,  in  ordine al livello dei prezzi dell’energia.
Osserva   infatti  il  Presidente  del   Consiglio  che  l’art. 3, comma 10,   della  legge  16 marzo  1999,  n. 79,   prevede  che  «per l’accesso  e  l’uso della rete di trasmissione nazionale e’ dovuto al gestore   un   corrispettivo   determinato    indipendentemente  dalla localizzazione  geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali  e,  comunque,  sulla  base  di criteri non discriminatori. La misura  del corrispettivo e’ determinata dall’Autorita’ per l’energia elettrica».  Pertanto,  «se fosse consentita una normativa a pelle di leopardo,  ci  si  troverebbe  di  fronte  a  questa   alternativa:  i consumatori   di  energia  elettrica  (sarebbero  questi   i  soggetti economicamente  incisi),  essendo unica la tariffa, pur risiedendo in una  Regione  dove  opera  il  livello  di  protezione previsto dalla normativa statale o, comunque, un livello superiore a quello di altre Regioni,  dovrebbero subire l’onere di un livello, ad esempio, di 0,2 micro-Tesla, disposto da altre Regioni a tutela dei propri residenti, anche  in  mancanza di giustificazioni scientifiche: non e’ difficile prevedere  che insorgerebbero dubbi sulla legittimita’ costituzionale di  un  tale regime di corrispettivi. La seconda soluzione sarebbe la previsione di corrispettivi variabili Regione per Regione, in ragione di  costi subiti per l’adeguamento degli elettrodotti alle discipline rispettive,  dandosi  luogo  ad  un  sistema  di   prezzi anche esso a macchia di leopardo, per cui non sarebbe piu’ possibile parlare di un mercato nazionale».
L’art. 3, nel regolare il risanamento degli impianti di distribuzione  dell’energia  elettrica, violerebbe il principio fondamentale  posto  dall’art. 4,  comma 1,  lettera  d), della legge quadro,  che  riserva  allo  Stato  la determinazione «dei criteri di elaborazione  dei  piani  di  risanamento  di cui all’art. 9», la cui unicita’  e’  diretta  a  rendere  i  piani  omogenei   in  vista  del «coordinamento delle attivita’ riguardanti piu’ Regioni».
Se  un  sistema  a  rete  debba o non essere uniforme su tutto il territorio  nazionale, infatti, sarebbe una valutazione di principio, che  non puo’ essere sottratta allo Stato, la cui competenza precipua e’ appunto la tutela degli interessi unitari.
La  norma  impugnata,  senza  tenere  in considerazione l’art. 9, comma 2,   della  legge  statale  che  attribuisce   alle  Regioni  la redazione  dei  piani  «su  proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni   interessati»,   avrebbe  attribuito  ai   comuni,  attraverso l’adeguamento  della  pianificazione  urbanistica,  la   competenza ad individuare  gli  elettrodotti  in  esercizio che non rientrano nelle condizioni  di  cui al comma 3 dell’articolo 2, e che per questo sono oggetto di interventi prioritari di risanamento, imponendo, poi, alle imprese  distributrici  la  predisposizione  del piano di risanamento «con  le  modalita’  e i tempi degli interventi da realizzare», senza alcun  richiamo ai criteri fissati dallo Stato, e, infine, riservando a se’ l’approvazione finale, attribuendosi cosi’ una autonomia piena, svincolata da ogni possibilita’ di coordinamento nazionale attraverso l’osservanza dei criteri di elaborazione riservati allo Stato.
L’art. 7,  nel prevedere sanzioni a carico di chi superi i limiti di  campo,  non  terrebbe conto del fatto che il potere sanzionatorio non  puo’  competere  a  un  soggetto diverso dal titolare del potere tutelato, e cioe’, dallo Stato.
L’art. 8,  nel  dettare  una  disciplina transitoria – diversa da quella  fissata  dall’art. 16  della  legge  quadro – in attesa della formulazione   dei   nuovi  principi  generali  per   la  legislazione concorrente  regionale,  non  terrebbe  conto  che  cio’ non puo’ che competere, evidentemente, allo Stato.
Quanto  alla  legge della Regione Umbria n. 9 del 2002, la difesa erariale,  richiamate  le  argomentazioni  gia’ svolte in ordine alla legge  campana,  in  particolare si sofferma sull’art. 1, che riserva alla  futura disciplina regionale «la localizzazione, la costruzione, la  modificazione ed il risanamento degli impianti», in contrasto con l’art. 5 della legge quadro, che le riserva allo Stato, anche al fine di   assicurare  l’uguaglianza  dei  residenti  nelle   varie  Regioni rispetto  ai  livelli  di protezione da radiazioni elettromagnetiche, realizzando  cosi’  il  principio  di uguaglianza sancito dall’art. 3 della  Costituzione.  L’art. 2  della  legge  impugnata   richiede  ai gestori  ed  ai  concessionari  degli impianti la dimostrazione delle «ragioni  obiettive  della  indispensabilita’  degli   impianti»,  non prevista dall’art. 8 della legge quadro, e sconfina cosi’ nella sfera della  concorrenza,  la  cui  tutela  e’ attribuita alla legislazione esclusiva  dello  Stato  dall’art. 117,  comma 2,  lettera   e), della Costituzione.  Gli  artt. 4,  comma 1,  lettera  b),  e 5 fissano una specifica disciplina regionale per il risanamento degli impianti, che sarebbe illegittima per le ragioni esposte, in contrasto con l’art. 9 della  legge  quadro.  L’art. 12,  comma 2,  richiede   valutazioni di impatto  ambientale,  le  cui  procedure  non  possono   essere che di competenza statale, regolate da criteri unitari. Del pari, i «criteri preordinati  alla  localizzazione  ed  al risanamento», che l’art. 13 della  legge  impugnata  rimette  alla  giunta regionale, non possono essere che unitari su tutto il territorio nazionale.
12.1.  – In prossimita’ dell’udienza pubblica, fissata, a seguito di   rinvio,  al  25 marzo  2003,  ha  depositato   ulteriore  memoria riferita,  come  la  precedente, ad entrambi i ricorsi, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  soffermandosi  in   particolare  sulle implicazioni comunitarie delle questioni sollevate.
La  difesa  erariale ricorda che tra i compiti della Comunita’ il Trattato  pone  la  garanzia  di  un  elevato  livello   di protezione dell’ambiente,  da  mettere  in relazione con lo sviluppo sostenibile (artt. 2 e 6), mentre tra i principi di tutela in materia di ambiente pone  il  principio  di  precauzione,  il  quale,   considerato il suo carattere  elastico,  incontra  limiti  a  tutela di altri interessi, ugualmente  rilevanti,  che  non  possono  essere   sacrificati  senza giustificazione.
Cio’  comporterebbe  che  ogni  misura  di   tutela  vada  presa e modificata  successivamente  in  base  alle acquisizioni scientifiche disponibili.
Tra i principi cui le Regioni, in materia di tutela della salute, dovevano  attenersi  vanno  ricondotte le prescrizioni, fondate sulle acquisizioni  tecniche  disponibili,  rispetto  alle quali sono stati applicati criteri uniformi di precauzione.
Viene definita la portata della raccomandazione CE intervenuta in materia e la natura del vincolo da essa posto, anche alle Regioni.
13. – In  prossimita’  dell’udienza fissata per il 25 marzo 2003, il  comune  di  Lacco  Ameno  ed  il  suo sindaco, quale ufficiale di Governo,  che  avevano  spiegato  intervento  nel  giudizio mosso nei confronti  della  legge  campana  (reg.  ric.  n. 5   del 2002), hanno depositato una memoria illustrativa.
13.1.   –   Ha   altresi’    depositato   memoria  in  prossimita’ dell’udienza  nel  medesimo  giudizio  (reg.  ric.  n. 5 del 2002) il Gestore  della  Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. che, insistendo nelle  richieste  gia’  avanzate, illustra, in particolare, il d.lgs.
16 marzo  1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/1992 CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica».
14. – In  prossimita’  dell’udienza,  nel  giudizio   promosso nei confronti  della  legge  pugliese  (reg.  ric.  n. 35   del  2002), ha depositato   memoria  il  ricorrente  Presidente  del   Consiglio  dei ministri,  che,  insistendo  nelle  conclusioni  gia’   rassegnate, ha soprattutto  ricordato l’entrata in vigore del d.lgs. n. 198 del 2002 e  la  sua  incidenza nel giudizio in corso, svolgendo considerazioni analoghe  a quelle gia’ formulate nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Marche (reg. ric. n. 4 del 2002).

15. – Ha   depositato   una  prima   memoria  la  Regione  Puglia, insistendo per il rigetto della questione.

Con   una   successiva  memoria  la   Regione  Puglia,  insistendo nell’infondatezza   delle   questioni,   ha  escluso   possa  incidere sull’esame  di  esse  da parte della Corte il d.lgs. n. 198 del 2002, sopravvenuto  nel  corso  del  giudizio promosso in via d’azione, nel quale  il  parametro  di  costituzionalita’ e’ costituito dalle norme vigenti  al momento della proposizione del ricorso (sentenze n. 376 e n. 422 del 2002).
15.1.  –  Nel  giudizio  promosso nei confronti della legge della Regione  Puglia  (reg. ric. n. 35 del 2002), ha depositato memoria la Wind Telecomunicazioni s.p.a., gestore di telecomunicazioni in quanto titolare  di  licenza  per  il  servizio di telefonia mobile GSM e di licenza  UMTS,  e  come  tale  tenuta  a garantire l’espletamento del servizio  mediante  una  adeguata  rete  infrastrutturale sull’intero territorio nazionale. Assumendo, dunque, che dalle sorti del presente giudizio  potrebbero  discendere conseguenze dirette e immediatamente incidenti sulla sua sfera giuridica, la Wind insiste nel chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate fondate.
16. – Ha depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio avente  ad oggetto la legge della Regione Umbria (reg. ric. n. 52 del 2002),  e  successivamente  ampia  memoria  illustrativa,   la  s.p.a. Vodafone   Omnitel,   titolare   di  licenza  per   l’installazione  e l’esercizio  di  reti da radiotelefonia mobile nei sistemi GSM, DCS e UMTS,  concludendo  per  l’accoglimento della questione sollevata nei confronti della legge regionale n. 9 del 2002.
16.1.  – Ha depositato nuova memoria, in prossimita’ dell’udienza el   25 marzo  2003,  la  Regione  Umbria,  eccependo   anzitutto  la tardivita’  dell’intervento  della  Vodafone  Omnitel s.p.a., perche’ depositato   oltre   i   venti   giorni    dal  deposito  del  ricorso introduttivo.
Nel  riportarsi alle deduzioni formulate ed alle conclusioni gia’ rassegnate,  la  Regione  in  particolare  contesta  che   la politica dell’occupazione  e  la  politica economica, assunte nelle difese del Presidente  del  Consiglio  alla  base  dell’esigenza  di uniformita’ perseguita  dalla  legge  quadro,  siano  «materie», essendo, invece, «politiche»,   perseguibili,   nell’ambito  delle  diverse   sfere  di competenza, tanto nell’esercizio della politica statale che di quella regionale.
Sarebbe  altrimenti  violato l’art. 5 della Costituzione, nonche’ l’intero  titolo V, alla cui fonte si pone l’autonomia politica delle Regioni e degli enti locali.
La  Regione  osserva poi che una disciplina uniforme per l’intero territorio   nazionale   non   puo’  essere   sinonimo  di  identita’, implicando  le  nozioni di livello minimo di tutela e di standard una certa elasticita’ nonche’ possibilita’ di scostamento.
Quanto   al  difettoso  fondamento   scientifico  della  normativa regionale  ed  alla  asserita  violazione della competenza statale in materia   di  rapporto  dello  Stato  con  l’Unione   europea  di  cui all’art. 117,  secondo comma, lettera a), della Costituzione, osserva che   tale   competenza   fa   riferimento   alla  relazione  di  tipo rappresentativo   ed  internazionale  ed  alle  sole   responsabilita’ statali,  essendo  invece  regolati  dall’art. 117,  quinto   comma, i rapporti   tra   le  Regioni  e  l’Unione   europea.  In  ordine  alla raccomandazione  comunitaria  richiamata, sottolinea poi la richiesta agli Stati membri di un  «atteggiamento   di  precauzione»  che implicherebbe la non esclusione della possibilita’ di danni ulteriori rispetto a quelli scientificamente accertati al momento dell’adozione della stessa  raccomandazione,  il  che  troverebbe   conferma  nello studio, commissionato al Parlamento    europeo, sugli effetti fisiologici ed ambientali delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti,  che  suggerisce  canoni  rigorosissimi  circa   l’uso dei telefoni  mobili  in  particolare  da  parte  dei   bambini. La natura probabilistica  delle  conoscenze in materia, poi, sarebbe ammessa implicitamente dalla stessa Avvocatura generale.
Quanto  alla paventata incidenza di una legislazione non uniforme in  materia  sui costi sostenuti dai gestori e, di conseguenza, sulle tariffe, secondo la Regione non potrebbe costituire elemento idoneo a determinare  la  rinuncia  ad  una  piu’  alta  tutela   della salute, trattandosi  di  valori  che  trovano  una  diversa   tutela a livello costituzionale.
16.3. – La Vodafone Omnitel S.p.a. ha depositato nuova memoria illustrativa in   prossimita’ dell’udienza  del 25 marzo  2003, concludendo per l’accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. – Con  quattro distinti ricorsi il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse disposizioni di quattro leggi regionali: si tratta, precisamente,  della  legge  regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25,  recante «Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione  al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione»  (ricorso  iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002);  della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13, recante  «Prevenzione  dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati  da elettrodotti» (ricorso iscritto al n. 5 del registro dei  ricorsi  del  2002); della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5,  recante  «Norme  transitorie  per  la tutela dall’inquinamento elettromagnetico  prodotto da  sistemi  di  telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz» (ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi del 2002); e della  legge  regionale  dell’Umbria  14  giugno 2002,  n. 9, recante «Tutela  sanitaria  e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici»  (ricorso  iscritto  al   n. 52  del registro dei ricorsi del 2002). Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate   fuoriescono  dall’ambito  della  competenza   regionale  o violano i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. – Attesa  l’oggettiva  comunanza  della  materia   trattata nei ricorsi (tutte le leggi impugnate riguardano la tutela dal cosiddetto «elettrosmog»,  cioe’  dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti  fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia, benche’ due leggi – Marche e Puglia – concernano solo gli impianti di telecomunicazione  o  radiotelevisivi, una – Campania – solo gli elettrodotti, e una – Umbria – entrambi i tipi di impianti), e’ opportuno  riunire i giudizi  perche’  siano decisi con unica pronunzia.
3. – Devono  essere  preliminarmente  dichiarate inammissibili la costituzione  della  Regione  Campania  nel  giudizio   introdotto col ricorso  iscritto  al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002 e quella della  Regione  Puglia  nel giudizio rubricato col n. 35 del registro dei  ricorsi  del 2002, avvenute entrambe oltre il termine prescritto dall’articolo 23,  terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
La Regione Campania argomenta l’ammissibilita’ della costituzione tardiva.  Tuttavia  la Corte non ritiene di discostarsi dalla propria giurisprudenza  consolidata  (cfr.,  tra le molte, sentenze n. 71 del 1982  e  n. 417 del 2000), che considera perentori i termini previsti per la costituzione delle parti nei giudizi in via principale.
4. – Devono   altresi’   essere    dichiarati   inammissibili  gli interventi  spiegati, nel giudizio  avverso  la legge della Regione Campania (reg. ric. n. 5  del 2002), dal Gestore della Rete di Trasmissione  Nazionale  S.p.a., dalle societa’  ENEL   S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., TERNA–Trasmissione Elettricita’ Rete Nazionale S.p.a., e dal comune di Lacco Ameno, nella persona del Sindaco, nonche’  da  quest’ultimo  quale  Ufficiale  di Governo; nel giudizio avverso  la  legge regionale della Puglia (reg. ric. n. 35 del 2002), dalla  Societa’ Wind Telecomunicazioni S.p.a; e, nel giudizio avverso la  legge  regionale  dell’Umbria  (reg.  ric. n. 52 del 2002), dalla S.p.a. Vodafone Omnitel.
Si  tratta  di  un  comune  e,  negli   altri  casi,  di  soggetti imprenditoriali interessati  alla  disciplina  recata   dalle  leggi impugnate;  ma, in conformita’ alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.da ultimo sentenze n.35 del 1995 e n. 382 del 1999), e’ inammissibile  l’intervento,  nei  giudizi promossi in via principale nei  confronti  di  leggi regionali o statali, di soggetti diversi da quelli titolari delle potesta’ legislative della cui delimitazione si discute,  ancorche’ destinatari attuali o potenziali delle discipline normative recate dalle leggi impugnate.
5. – Tutte  le  leggi  regionali impugnate sono state emanate nel vigore  del  nuovo  titolo  V della parte seconda della Costituzione, come  risultante  dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e fanno  seguito  altresi’  alla  legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 («Legge  quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici  ed  elettromagnetici»:  d’ora  in  poi indicata come legge quadro).
Quanto alle censure sollevate nei ricorsi, e’ opportuno anzitutto sgomberare  il  campo  da  un  assunto  di carattere generale, che il ricorrente  sostiene,  in  modo  piu’ esplicito nel ricorso contro la legge  dell’Umbria,  invocando  la  competenza  legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in tema di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni  culturali»,  per escludere qualsiasi competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalita’ di tutela dell’ambiente.
Tale assunto non e’ fondato. Questa Corte ha gia’ chiarito che la «tutela  dell’ambiente»,  piu’  che  una  «materia» in senso stretto, rappresenta  un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere  di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che cio’ non esclude affatto la possibilita’   che  leggi  regionali,  emanate   nell’esercizio  della potesta’   concorrente   di  cui  all’art. 117,  terzo   comma,  della Costituzione,  o  di  quella  «residuale» di cui all’art. 117, quarto comma,  possano assumere fra i propri scopi anche finalita’ di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003).
Nel  caso  delle  discipline  regionali impugnate, esse attengono essenzialmente agli ambiti materiali – richiamati del resto anche dal ricorrente – della  «tutela della salute», minacciata dall’inquinamento elettromagnetico, dell’«ordinamento della comunicazione» (per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione o  radiotelevisivi), della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (per quanto riguarda gli elettrodotti), oltre che,  piu’  in generale, del «governo del territorio» (che comprende, in  linea di principio, tutto cio’ che attiene all’uso del territorio e   alla   localizzazione  di impianti o  attivita):  tutti  ambiti rientranti nella sfera della potesta’ legislativa «concorrente» delle Regioni a statuto ordinario,  ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, e pertanto caratterizzati dal vincolo al rispetto dei (soli) principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
6. – Assume  dunque essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita  dalla  legge quadro, ai fini di verificare se le Regioni, nel  deliberare  le  leggi  impugnate,  si siano attenute ai limiti fissati per l’esercizio della loro potesta’ legislativa.
Tale legge, che si applica a tutti gli impianti che possono comportare l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  con  frequenze  comprese  tra  0 Hz e 300 GHz, e in particolare  sia  agli elettrodotti, sia agli impianti radioelettrici (art. 2, comma 1), stabilisce  distintamente  le funzioni spettanti allo  Stato  (artt. 4 e 5) e le competenze delle Regioni e degli enti locali  (art. 8),  e disciplina specificamente i piani di risanamento (art. 9),  i  controlli  (art. 14), le sanzioni (art. 15) e il regime transitorio  applicabile in attesa  dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle soglie di esposizione per la  popolazione,  previsto  dall’art. 4,  comma 2 (art. 16: cfr. oggi d.P.C.m. 8 luglio 2003).
In particolare, nel sistema della legge, gli standard di protezione dall’inquinamento elettromagnetico si distinguono (art. 3) in  «limiti di esposizione», definiti come valori di campo elettrico, magnetico  ed  elettromagnetico  che  non  devono  essere superati in alcuna condizione  di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute; «valori di attenzione», intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili  effetti  a  lungo  termine,  negli  ambienti   abitativi  e scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate; e «obiettivi di qualita». Questi ultimi sono distinti in due categorie, di cui una consiste   ancora   in  valori  di  campo   definiti  «ai  fini, della progressiva   minimizzazione   dell’esposizione»   (art. 3,   comma 1, lettera  d,  n. 2), l’altra invece – del tutto eterogenea – consiste nei   «criteri   localizzativi, (…)  standard  urbanistici,  (…) prescrizioni  e  (…)  incentivazioni  per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili» (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1).
La  legge  attribuisce allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione,  dei  valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ del  primo  dei due tipi indicati, cioe’ dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva «minimizzazione» dell’esposizione (art. 4,  comma 1,  lettera a),  mentre  attribuisce  alla competenza delle  Regioni la indicazione degli obiettivi di qualita’ del secondo dei  tipi  indicati,  consistenti  in criteri localizzativi, standard urbanistici,  prescrizioni e incentivazioni (art. 3, comma 1, lettera d, n. 1, e art. 8, comma 1, lettera e).
Al  di  la’ della discutibile terminologia, la logica della legge e’  quella  di  affidare  allo  Stato la fissazione delle «soglie» di esposizione,  graduate  nel  modo  che  si  e’ detto, alle Regioni la disciplina  dell’uso  del territorio in funzione della localizzazione degli  impianti,  cioe’  le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre  il  piu’  possibile  l’impatto  negativo  degli impianti sul territorio  (anche  se  poi  alcune  scelte localizzative sono a loro volta   riservate   allo  Stato:  e’  il  caso   dei  tracciati  degli elettrodotti  con  tensione  superiore  a  150  kV:   art. 4, comma 1, lettera g),  oltre  che  la disciplina dei procedimenti autorizzativi (cfr.  art. 8,  comma 1,  lettera c):  cio’, in coerenza con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all’uso del loro territorio.
E’  vero  che  la  stessa  legge  prevede   poi l’emanazione di un regolamento statale destinato a contenere anche misure relative alla localizzazione  degli  impianti  e  altre  misure dirette ad «evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici» e  a tutelare gli «interessi    storici, artistici, architettonici,  archeologici, paesaggistici e ambientali»,  nonche’ una disciplina dei «principi» relativi  ai  procedimenti  autorizzativi  (art. 5 e art. 8, comma 1, lettera a).  Ma,  a prescindere da ogni considerazione circa la sorte che  potra’  riservarsi a tale potesta’ regolamentare a seguito della entrata   in   vigore   del   nuovo    art. 117,  sesto  comma,  della Costituzione,  che  limita la potesta’ regolamentare dello Stato alle sole  materie  di competenza statale esclusiva, la circostanza che il regolamento  previsto  non  e’  stato  emanato, in assenza inoltre di qualsiasi  disciplina  legislativa  transitoria su questi temi, rende superflua ogni ulteriore disamina in argomento, restando fermo che le leggi  regionali  impugnate  devono essere valutate in relazione alla loro conformita’ o meno ai soli principi fondamentali contenuti nella legge quadro.
7. – L’esame   di  alcune  delle  censure   proposte  nei  ricorsi presuppone  che  si  risponda  all’interrogativo  se i valori–soglia (limiti  di  esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualita’ definiti  come  valori  di  campo), la cui fissazione e’ rimessa allo Stato,    possano   essere   modificati    dalla   Regione,   fissando valori–soglia  piu’  bassi,  o  regole  piu’  rigorose   o tempi piu’ ravvicinati per la loro adozione.
La   risposta   richiede  che  si   chiarisca  la  ratio  di  tale fissazione.  Se  essa consistesse  esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico, potrebbe invero essere lecito considerare ammissibile un intervento delle Regioni che stabilisse  limiti  piu’  rigorosi  rispetto  a  quelli fissati dallo Stato, in coerenza  con  il  principio,  proprio   anche del diritto comunitario, che ammette deroghe alla disciplina comune, in specifici territori,  con  effetti di maggiore protezione dei valori tutelati (cfr. sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002).
Ma  in  realta’,  nella  specie,  la fissazione di valori–soglia risponde  ad  una  ratio  piu’  complessa  e   articolata. Da un lato, infatti,  si  tratta  effettivamente  di  proteggere  la salute della popolazione  dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e  da  questo  punto  di  vista  la determinazione delle soglie deve risultare fondata sulle conoscenze scientifiche ed essere tale da non pregiudicare il  valore  protetto);  dall’altro, si  tratta  di consentire,  anche  attraverso  la  fissazione  di  soglie diverse in relazione  ai  tipi  di  esposizione,  ma  uniformi   sul  territorio nazionale,  e  la  graduazione  nel tempo degli obiettivi di qualita’ espressi  come  valori  di  campo,  la realizzazione degli impianti e delle  reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze  concorrenti  di  cui  all’art. 117,  terzo   comma,  della Costituzione,   come   quelli   che   fanno   capo alla  distribuzione dell’energia  e  allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi,  ancorche’  non  resi  espliciti  nel  dettato della legge quadro  in  esame, sono indubbiamente sottesi alla considerazione del «preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di  normative  omogenee»  che,  secondo l’art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro, fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare  detti  valori–soglia.  In  sostanza,  la   fissazione  a livello  nazionale  dei  valori–soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso piu’ restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra  le  esigenze  contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni  elettromagnetiche,  e  di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto  dell’energia  e  di  ordinamento della comunicazione e’ di tipo  concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Tutt’altro  discorso e’ a farsi circa le discipline localizzative e  territoriali.  A  questo  proposito  e’  logico che riprenda pieno vigore  l’autonoma  capacita’  delle  Regioni  e degli enti locali di regolare  l’uso  del proprio territorio, purche’, ovviamente, criteri localizzativi  e  standard  urbanistici  rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da  impedire  od  ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi.
8. – Alla luce di queste premesse possono ora essere esaminate le specifiche  censure  mosse  nei ricorsi alle disposizioni delle leggi regionali impugnate.
L’art. 3,  comma 3,  della legge della Regione Marche prevede che l’installazione degli impianti sia sottoposta «ad opportune procedure di   valutazione   di   impatto   ambientale    cosi’   come  previsto dall’articolo 2–bis   della   legge   1° luglio   1997,  n. 189».  Il successivo  comma 4 demanda ad un atto della Giunta la determinazione delle modalita’ di attuazione. Le due disposizioni sono impugnate dal Presidente  del  Consiglio  sul  presupposto  che esse  eccedano la competenza regionale, poiche’ la competenza resterebbe riservata allo Stato in funzione della tutela dell’ambiente.
La questione e’ infondata per quanto riguarda il comma 3: infatti la   sottoposizione a  valutazione  di  impatto  ambientale  della installazione  degli impianti in questione, anche a prescindere dalla previsione  analoga  contenuta  nella  legge  statale  (poi   abrogata dall’art. 12  del  d.lgs. n. 198 del 2002, a sua volta pero’ caducato dalla  sentenza  n. 303  del  2003 di questa Corte), afferisce alla disciplina  dell’uso  del  territorio,  e  non  contrasta  con alcun principio fondamentale della legislazione statale.
Non  vale  in  contrario  il  richiamo   agli articoli 1, comma 6, lettera  a, n. 2, e 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all’art. 2,   comma 1,   del  decreto-legge  23 gennaio   2001,  n. 5, convertito con la legge 20 marzo 2001, n. 66, che si riferiscono alla elaborazione  dei  piani  di  assegnazione  delle  frequenze da parte dell’Autorita’  per  le garanzie  nelle  comunicazioni.   Tali  piani comportano   bensi’  la  necessita’  di  prevedere in   via  generale l’ubicazione  degli  impianti  sul  territorio, ma non esauriscono le decisioni  di concreta localizzazione degli stessi, che restano nella sfera  della  competenza regionale  e  locale,  come   confermano sia l’art. 8,  comma 1,  lettera  a, della legge quadro, sia, per la fase transitoria,  l’art. 2,  commi 1 e 1–bis, del decreto-legge n. 5 del 2001.
9. – Fondata e’ invece la questione relativamente al comma 4, per l’assoluta  indeterminatezza  del  potere  demandato alla Giunta. Una procedura  di  valutazione  di  impatto  puo’ di fatto tradursi in un ostacolo  ingiustificato  alla  realizzazione  di  impianti  che sono oggetto  di  una  programmazione nazionale, a seconda del modo in cui venga  disciplinata  e  degli  effetti attribuiti alle determinazioni assunte  nell’ambito della stessa. La totale liberta’ attribuita alla Giunta  nel  dettare  tale  disciplina,  senza l’indicazione di alcun criterio  da  parte  della  legge,  viola  il   principio di legalita’ sostanziale,   oltre   che   consentire  l’emanazione   di  discipline regionali  eccedenti l’ambito dei poteri della Regione o contrastanti con  i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale: e determina pertanto l’illegittimita’ costituzionale della disposizione impugnata.
10. – L’art. 3, comma 6, della legge marchigiana impone, sia pure in  via  transitoria,  e  cioe’  fino  all’adozione   «dei  decreti  e regolamenti  previsti  dall’articolo 4» della legge statale n. 36 del 2001,  che  la  progettazione,  la  realizzazione e la modifica degli impianti  siano  attuate  in  modo  da  ottenere   «quale obiettivo di qualità»,  in  corrispondenza  di  edifici  adibiti  a permanenze non inferiori  a quattro ore, valori di campo elettrico non superiori a 3 Volt/metro.
Il  ricorrente  censura  tale   disposizione in quanto essa invaderebbe l’attribuzione, riservata  allo Stato dall’art. 4, comma 1,  lettera  a,  della  legge  n. 36 del 2001, di determinare i limiti  di  esposizione, i  valori  di attenzione e gli obiettivi di qualita’ in termini di valori di campo.
La questione e’ fondata.
Come  si  e’  detto, la legge quadro distingue nettamente fra gli «obiettivi  di  qualita» in termini di valori di campo, ai fini della «progressiva  minimizzazione dell’esposizione» – definiti dallo Stato –  e  gli «obiettivi di qualita» in termini di criteri localizzativi, standard  urbanistici,  prescrizioni  e incentivazioni per l’utilizzo delle   migliori  tecnologie  disponibili, indicati  dalle  leggi regionali.   Nel  caso  della  disposizione   impugnata,  si  tratta all’evidenza  di  un  obiettivo del primo tipo, la cui definizione e’ rimessa  allo  Stato:  onde  essa  eccede  l’ambito   della competenza regionale.
11. – L’art. 7,  comma 3, della legge delle Marche stabilisce che con  atto della Giunta regionale sono determinate le distanze minime, da   rispettare  nell’installazione  degli  impianti,  dal   perimetro esterno  di edifici «destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attivita’  diverse  da  quelle  specificamente connesse all’esercizio degli  impianti  stessi», di  ospedali,  case  di   cura e di riposo, edifici  adibiti  al culto, scuole ed asili nido, nonche’ di immobili vincolati  ai  sensi della legislazione sui beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
Il  Presidente  del Consiglio censura tale disposizione in quanto essa introduce un parametro, quello della distanza, diverso da quelli «di  attenzione»  la  cui  determinazione  e’ riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a, della legge quadro.
La questione e’ fondata.
La   totale   liberta’  attribuita  alla   Giunta  ai  fini  della determinazione  delle distanze   minime,   e    la  genericita’  ed eterogeneita’  delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo  di  distanza  minima viene previsto, configurano non gia’ un quadro di prescrizioni  o  standard  urbanistici,  bensi’ un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalita’ sostanziale e tale da poter pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale,  alla  realizzazione  delle  reti di telecomunicazione. La norma impugnata eccede pertanto i limiti della competenza regionale.
12. – Della  legge regionale della Campania e’ impugnato in primo luogo  l’art. 1, comma 2, in cui si enuncia che «per i fini di cui al comma 1»  –  vale  a  dire  per  la  tutela   della salute  e  per la salvaguardia  dell’ambiente  dall’inquinamento  elettromagnetico – la legge «detta norme per la localizzazione degli elettrodotti».
Secondo   il   ricorrente,  il  rinvio   a  finalita’  di  «tutela dell’ambiente»  violerebbe  la  competenza  esclusiva  dello Stato in questa materia.
La  generica  censura  e’  infondata  per le ragioni gia’ esposte sopra, al n. 5.
13. – L’art. 2  della stessa legge stabilisce che i comuni devono indicare  nei loro strumenti urbanistici gli elettrodotti esistenti e i corridoi aerei o interrati per la localizzazione delle linee elettriche  di  voltaggio  superiore  a  30.000  volt   (comma 1); che l’ampiezza  dei  corridoi  e’  definita «con direttiva della Regione» (comma  2);  che  gli  strumenti urbanistici  devono   assicurare  il rispetto  di  un  valore  limite  di  induzione magnetica difforme da quello  definito  dallo  Stato,  in  prossimita’ di edifici adibiti a permanenze prolungate (comma 3).
Dette  norme  sono  censurate  per contrasto con i principi della legge statale.
La questione e’ infondata relativamente al comma 1, che si limita a  prevedere  la indicazione obbligatoria negli strumenti urbanistici degli  elettrodotti  e  dei  corridoi per la loro localizzazione (che dovra’,  evidentemente,  essere  conforme  alla specifica normativa e alla  pianificazione  statale), nonche’ relativamente al comma 2, che si  limita  a  prevedere  una  direttiva  regionale sull’ampiezza dei corridoi,  che  e’  altra  cosa  rispetto alla definizione di vincoli nelle fasce di rispetto.
14. – E’ invece fondata, per le ragioni esposte sopra al n. 7, la questione  relativamente  al  comma 3  dell’art. 2,  che introduce un valore  limite  di  induzione magnetica in prossimita’ di determinati edifici  ed  aree,  il  quale  si sovrappone ai limiti di esposizione fissati dallo Stato [cfr. art. 4 del d.P.C.m. 23 aprile 1992, recante «Limiti  massimi  di  esposizione ai  campi  elettrico   e  magnetico generati  alla  frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi  e  nell’ambiente esterno», richiamato in via transitoria dall’art. 16 della legge quadro].
15. – L’art. 3  della  legge regionale della Campania stabilisce, al   comma 1,  che  i  comuni,  con  le  procedure   previste  per  la localizzazione  delle  opere  pubbliche,  adeguano  la pianificazione urbanistica  individuando  gli  elettrodotti  in  esercizio   che  non rispettano il valore limite di induzione magnetica di cui all’art. 2, comma 3,  e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento;
al  comma 2,  che  le  imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti  di  tensione  fino  a 150 kV presentano alla Regione un piano  di  risanamento con le modalita’ e i tempi degli interventi da realizzare,  piano  che  e’  approvato,  ai  sensi del comma 3, dalla Regione  sentiti  il  comune interessato e l’Agenzia regionale per la protezione  dell’ambiente;  infine  il  comma 4  prevede   che «per le finalita’  di  cui  al  comma 1»  le imprese distributrici di energia elettrica  per  le  reti  di  tensione superiore a 150 kV attivano la procedura  di  risanamento  con  le  modalita’  previste dal d.P.C.m. 23 aprile  1992  (erroneamente  indicato  con  la  data del 23 aprile 1993).
Il  ricorrente  censura tutta la disposizione perche’ non avrebbe tenuto  conto della riserva allo Stato della competenza a stabilire i criteri di elaborazione dei piani di risanamento,  anche  con riferimento alle modalita’ di coordinamento delle attivita’ riguardanti piu’ Regioni.
La  questione  e’  fondata per quanto riguarda il comma 1, che fa riferimento  ai  valori-limite   di  cui   all’art. 2,  comma 3, in conseguenza  della  illegittimita’  di  quest’ultimo; nonche’, per le stesse  ragioni, per quanto riguarda il rinvio alle finalita’ del comma 1 contenuto nel comma 4 dello stesso art. 2.
16. – Non  e’  invece  fondata  la  medesima questione per quanto riguarda  i  commi 2  e 3, che fanno riferimento alla competenza alla approvazione  dei piani di risanamento degli elettrodotti di tensione fino  a  150  kV,  competenza  riconosciuta alla Regione dall’art. 9, comma 3, secondo periodo, della legge quadro. Ne’ puo’ sostenersi che la  Regione  debba  attendere la statuizione da parte dello Stato dei criteri   di   elaborazione   e   delle   modalita’  di  coordinamento interregionale  dei  piani (ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d, della  legge quadro), che non condizionano, anche ai sensi del citato art. 9  della legge statale, la predisposizione dei piani, ma semmai, eventualmente,  ne potranno comportare l’adeguamento una volta che lo Stato abbia provveduto.
Parimenti  non  fondata  e’ la questione con riguardo al comma 4, escluso l’inciso iniziale: per gli elettrodotti di tensione superiore a  150  kV  si  fa  infatti rinvio alle procedure stabilite dall’atto statale (sia pure erroneamente indicato quanto alla data).
17. – E’  censurato  anche  l’art. 7  della   legge  della Regione Campania,  che  stabilisce  le sanzioni per il superamento dei limiti fissati  dalla  stessa legge e per la mancata presentazione dei piani di  risanamento.  Il  ricorrente  lamenta  che  sia fissato un regime sanzionatorio   autonomo   senza   tener  conto   di  quello  previsto dall’art. 15 della legge quadro.
La questione e’ fondata.
La  competenza  a disciplinare le sanzioni per il superamento dei valori–limite  non  puo’  che  seguire  la  competenza a fissare gli stessi  valori, e quindi nella specie spetta allo Stato (cfr. infatti l’art. 15  della  legge  quadro).  Quanto  agli effetti della mancata presentazione  dei piani di risanamento, o del mancato rispetto delle prescrizioni  dei piani, provvede l’art. 9 della legge quadro, ai cui sensi  la  Regione e’ abilitata a sostituirsi ai gestori adottando il piano per gli elettrodotti minori (comma 3, terzo periodo), mentre il mancato  risanamento  comporta,  a  titolo  di  sanzione,   che non si riconosca  al  gestore  inadempiente  il  canone per l’utilizzo della linea  non  risanata,  nonche’  la  disattivazione   temporanea  degli impianti,   con  provvedimento  del  Ministro  per  gli   elettrodotti maggiori, della Regione per quelli minori (comma 6).
La  disciplina impugnata e’ dunque costituzionalmente illegittima in quanto si sovrappone a quella statale recata dalla legge quadro.
18. – Infine  il ricorrente impugna l’art. 8 della legge campana, che  impone  l’adeguamento degli elettrodotti gia’ autorizzati ma non ancora  in esercizio al valore–limite di induzione magnetica fissato dall’art. 2,  comma 3, disponendo la sospensione della autorizzazione fino alla pronuncia  della  Regione:  secondo  il   Presidente  del Consiglio   la   normativa  transitoria della   legge  regionale  si sovrapporrebbe a quella recata dall’art. 16 della legge quadro.
La  questione e’ fondata, in conseguenza del riconoscimento della illegittimita’ costituzionale del richiamato art. 2, comma 3.
19. – La  prima  disposizione impugnata della legge della Regione Puglia  e’  l’art. 3,  comma 1,  lettera  m,   che  definisce  «aree sensibili»  le  «aree  per  le  quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione   regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative  degli  impianti,  in  considerazione  della  particolare densita’ abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensita’  d’uso, nonche’ dello specifico interesse storico–architettonico  e  paesaggistico–ambientale». Il successivo art. 4, comma 1, stabilisce che la Regione, «nel rispetto dei limiti previsti   dal  d.m.  n. 381/1998»  (contenente  la  disciplina,  cui rimanda, in via transitoria, l’art. 16 della legge quadro, sui limiti di  esposizione,  le  misure  di  cautela e gli obiettivi di qualita’ relativamente ai  sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivi), e «tenendo  conto  degli  strumenti della pianificazione  territoriale,  paesaggistica  e ambientale, a livello regionale  e locale», «detta i criteri generali per la localizzazione degli  impianti, nonche’ i criteri inerenti l’identificazione delle `aree sensibili’ e la relativa perimetrazione». Secondo il  ricorrente, tale disciplina eccederebbe  dalla competenza  regionale:  definendo  le «aree sensibili» e prevedendo i criteri  per  la loro identificazione e perimetrazione, introdurrebbe nozioni estranee alla legislazione statale di principio e si porrebbe in contrasto con essa.
La questione non e’ fondata.
Le  «aree  sensibili»  sono  definite  dalla   legge regionale con riguardo  a  situazioni  e  interessi (tutela della popolazione nelle aree densamente abitate o frequentate, interesse storico–artistico o paesistico  dell’area)  di  cui  la  Regione ha certamente titolo per occuparsi  in  sede  di  regolazione dell’uso del proprio territorio.
Soprattutto,  poi,  la  definizione e la perimetrazione di tali aree, nel  sistema della legge regionale, hanno l’unico scopo di fondare la previsione  di  «localizzazioni alternative», cioe’ un tipo di misura che,   fermo  restando  il  necessario  rispetto  dei   vincoli  della programmazione  nazionale  delle  reti  e  della   pianificazione  del territorio,  rientra  appieno  nella  competenza regionale in tema di governo  del territorio, e specificamente nella competenza regionale, riconosciuta  dalla legge quadro (art. 8, comma 1, lettera a), per la «individuazione  dei  siti  di  trasmissione  e  degli   impianti  per telefonia  mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione».   Essa   non  prelude  dunque  alla  fissazione  di valori–soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato, ma  attiene  e  puo’  attenere  solo alla indicazione di obiettivi di qualita’  non  consistenti  in  valori  di  campo,  ma   in criteri di localizzazione,  standard  urbanistici, prescrizioni e  incentivazioni all’utilizzo  della  miglior  tecnologia  disponibile,  o   alla  cura dell’interesse   regionale   e   locale   all’uso   piu’  congruo  del territorio,  sia  pure  nel  quadro  dei  vincoli  che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonche’ dai valori–soglia stabiliti dallo Stato.
20. – E’  poi impugnato l’art. 10, comma 1, della legge pugliese, ai  cui sensi e’ vietata l’installazione di sistemi radianti relativi agli  impianti  di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su «ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili  nido».  Secondo il ricorrente tale divieto assoluto avrebbe un contenuto  diverso  ed  eccedente  rispetto  all’unico   parametro del valore di campo elettromagnetico prescritto dal d.m. n. 381 del 1998, cui rinvia la norma transitoria dell’art. 16 della legge quadro.
La  questione  e’  infondata. Il divieto in questione, riferito a specifici   edifici,   non   eccede   l’ambito   di  un  «criterio  di localizzazione», in negativo, degli impianti, e dunque l’ambito degli «obiettivi  di  qualita» consistenti in criteri localizzativi, la cui definizione  e’ rimessa alle Regioni dall’art. 3, comma 1, lettera d, e dall’art. 8, comma 1, lettera e, della legge quadro; ne’ di per se’ e’ suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti.
21. – Diversa  e’  la  conclusione  quanto   all’art. 10, comma 2, della  stessa  legge,  che estende il divieto di localizzazione degli impianti  alle  aree  vincolate ai sensi della legge statale sui beni culturali   e   ambientali,   alle  aree   classificate  di  interesse storico–architettonico,  alle  aree  «di pregio storico, culturale e testimoniale»,  e  alle  fasce  di  rispetto, perimetrate secondo una delibera  della Giunta regionale, degli immobili «protetti» di cui al comma 1  (ospedali,  case  di cura e di riposo, scuole e asili nido):
disposizione   al   cui  proposito  il  ricorrente   rileva  che  essa invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e contrasterebbe con l’art. 5 della legge quadro, che riserverebbe ad un  regolamento  statale  l’adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Tale questione e’ fondata. In questo caso infatti l’ampiezza e la eterogeneita’ delle categorie di aree contemplate, l’indeterminatezza di   alcune   definizioni   (come  quella  di   aree  «di  pregio  … testimoniale»)  e la assoluta discrezionalita’ attribuita alla Giunta nel perimetrare le fasce di rispetto relative agli immobili di cui al comma 1,  fanno del divieto legislativo – analogamente a quanto si e’ osservato  sopra,  al  n. 11,  a proposito di una simile disposizione della   legge   delle  Marche  –  un  vincolo   in  grado,  nella  sua assolutezza, di pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale,   alla  realizzazione  delle  reti  di   telecomunicazione, nonche’  lesivo, per cio’ che attiene alla determinazione delle fasce di rispetto, del principio di legalita’ sostanziale.
22. – Della   legge   regionale   umbra   e’  impugnato  anzitutto l’art. 1,  comma 1, perche’, nell’enunciare le finalita’ della legge, afferma  che  le  sue  norme  sono dettate, oltre che «a tutela della salute  e  della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici»,  anche  «a salvaguardia dell’ambiente  e  del  paesaggio»:  la  tutela   dell’ambiente sarebbe infatti attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.
La  questione  e’  infondata per le ragioni gia’ esposte sopra al n. 5.
23. – E’  impugnato anche il comma 2 dell’art. 1, ai cui sensi «i fini   di   cui   al   comma 1   sono    conseguiti  disciplinando  la localizzazione,  la  costruzione,  la modificazione ed il risanamento degli  impianti  che  producono»  le  emissioni in questione, nonche’ «mediante  l’individuazione,  in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione».
Secondo  il  ricorrente  l’art. 5,  comma 1,   della  legge quadro riserverebbe   allo   Stato   le  «misure   specifiche  relative  alle caratteristiche  tecniche  degli  impianti  e alla localizzazione dei tracciati  per  la  progettazione, la costruzione e la modifica degli elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione», e «le  particolari  misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici»:   onde   si  sarebbe  nel  campo   della  legislazione esclusiva  dello Stato per la tutela dell’ambiente. Sempre secondo il ricorrente,  anche  se  la  legge  regionale  si definisce volta alla tutela   sanitaria,  non  sarebbe  ammissibile  che  la   legislazione concorrente  regionale  prevalga  su quella esclusiva dello Stato. In ogni caso, pur se si ritenesse ammissibile una legislazione regionale concorrente,  nella  specie, fra i principi fondamentali da osservare vi  sarebbero quelli che assicurano la realizzazione del principio di uguaglianza,   che  sarebbe  violato  se  si   ammettesse  una  tutela differenziata  per Regioni attraverso un livello di protezione contro le radiazioni elettromagnetiche diverso (e sia pure maggiore) per una Regione rispetto ad altre.
La  questione  e’  infondata  con riguardo alla prima parte della disposizione,  per le ragioni gia’ esposte sopra, al n. 5. Del resto, che  vi  possa  e  vi  debba  essere  una   disciplina regionale della localizzazione,   della   costruzione,   della   modificazione  e  del risanamento  degli  impianti risulta espressamente dalla stessa legge quadro, che attribuisce alle Regioni competenza, fra l’altro, in tema di localizzazione degli impianti (art. 8, comma 1, lettere a e b), di rilascio  delle  autorizzazioni  alla  installazione  degli   impianti (art. 8,  comma 1, lettera c), di adozione o approvazione di piani di risanamento (art. 9).
24. – La  questione  e’  invece fondata con riguardo alla seconda parte  della  disposizione, che si riferisce alla individuazione (sia pure  «in  coerenza»  con le previsioni della legge quadro: ma non e’ chiaro  come  si  misurerebbe  tale  coerenza) di «adeguati limiti di esposizione».
Non  puo’  condividersi  l’assunto del ricorrente, secondo cui di per  se’  una  differenziazione  in  melius  dei   livelli  di  tutela sanitaria  sarebbe  in  contrasto con il principio di eguaglianza: in linea  di  principio  possono  infatti,  come si e’ detto, ammettersi interventi  regionali  di maggiore tutela. Ma, per le ragioni esposte sopra,  al  n. 7,  i limiti di esposizione in materia di inquinamento elettromagnetico, fissati dallo Stato, debbono ritenersi inderogabili dalle  Regioni  anche  in  melius, esprimendo essi (ove se ne postuli l’adeguatezza  in  assoluto  a  proteggere la salute, cio’ che, nella specie,  non  e’ oggetto di contestazione) il punto di equilibrio fra l’esigenza  di  tutela  della  salute  e  dell’ambiente   e  quella di consentire la realizzazione di impianti di interesse nazionale.
L’art. 1, comma 2, della legge umbra e’ dunque costituzionalmente illegittimo  limitatamente alla parte in cui prevede l’individuazione da parte della Regione di limiti di esposizione.
25. – E’  impugnato  l’art. 2  della legge, che, sotto la rubrica «Principio  di  giustificazione», stabilisce che nella pianificazione della  localizzazione  di  nuovi impianti e in sede di rilascio delle autorizzazioni  i  gestori  e  i  concessionari  (salvo   che  per gli «impianti  di competenza del Piano di assegnazione delle frequenze di cui  alla legge 31 luglio 1997, n. 249») sono «tenuti a dimostrare le ragioni  obiettive  della  indispensabilita’ degli impianti stessi ai fini dell’operativita’ del servizio». Ad avviso del ricorrente non si potrebbero  attribuire  alla  Regioni valutazioni – come quelle sulla indispensabilita’    degli   impianti   –    che   atterrebbero   alla responsabilita’ dei gestori, senza alterare le condizioni del mercato concorrenziale,  cosi’ sconfinando anche nell’ambito della competenza esclusiva   dello  Stato  in  materia  di  tutela   della  concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione).
La  questione  e’  fondata,  non  perche’   possa  ritenersi  tale disciplina  attinente  alla  «tutela della concorrenza» di competenza statale  (trattandosi qui solo del rapporto pubblicistico fra gestore ed   ente   pubblico   cui   spettano  i   poteri  di  pianificazione, autorizzazione  e  vigilanza),  ma  perche’ richiedere una condizione ulteriore   di   tenore   generico,   come    la  dimostrazione  della «indispensabilita»  dell’impianto  ai  fini  della   operativita’  del servizio,  significa  attribuire  all’amministrazione autorizzante un largo  e  indeterminato  potere  discrezionale  che  puo’   finire per configurarsi  come  arbitrio. Il che non toglie, naturalmente, che il rilascio  delle  autorizzazioni  debba  rispondere anche a criteri di funzionalita’  delle  reti  e  dei  servizi,  trattandosi comunque di impianti che gravano con un impatto negativo sull’ambiente in termini di  emissioni  oltre  che  in  termini  di «consumo» o alterazione di risorse territoriali e ambientali.
26. – L’art. 4,  comma 1,  lettera  b,  della   legge  dell’Umbria prevede che in determinate aree definite «sensibili», individuate dai comuni  d’intesa  con  le  Province  in  riferimento  a   zone ad alta densita’  abitativa  o  caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo  assistenziale,   sanitario  o  educativo,  le   amministrazioni comunali  «possono  prescrivere  modifiche,    adeguamenti   o   la delocalizzazione  di  elettrodotti con tensione nominale superiore a venti  kV  e  di  impianti  radioelettrici»,  esistenti o  di  nuova realizzazione,  «al  fine  di  garantire la massima tutela ambientale dell’area stessa».
Il  ricorrente  censura  la  disposizione in quanto in materia di risanamento  una  differenza  di discipline fra diversi territori non sarebbe  ammissibile,  perche’  non  assicurerebbe  il   rispetto  del principio di eguaglianza.
La questione e’ infondata.
Mentre  e’  improprio,  per  le  ragioni   gia’ viste, invocare il principio di eguaglianza, l’attribuzione ai comuni di poteri limitati in  ordine  alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti nelle  aree «sensibili» non eccede i poteri del legislatore regionale in  relazione  agli  «obiettivi  di  qualita»  che   la  Regione  puo’ legittimamente  indicare  ai  sensi  dell’art. 3, comma 1, lettera d, n. 1,  e  all’art. 8,  comma 1,  lettera  e,  della   legge quadro. In particolare,   l’ultima   delle   disposizioni    citate   attribuisce espressamente  alla competenza delle Regioni la «individuazione degli strumenti  e  delle  azioni  per il raggiungimento degli obiettivi di qualita» consistenti, ai sensi della prima delle citate disposizioni, in   criteri  localizzativi,  standard  urbanistici,   prescrizioni  e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
27. – L’art. 5,  comma 1,  lettera  c, della legge prevede che la Giunta  regionale  con  proprio  regolamento  «fissa  i   criteri  per l’elaborazione e l’attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione».
Il ricorrente  censura  la disposizione affermando la inammissibilita’ di una differenziazione per Regioni della disciplina in materia di risanamento.
Anche   questa  questione  e’  infondata.   Premesso  che  non  e’ contestata  –  ne’  in  questo caso ne’ a proposito di altre analoghe disposizioni  pure  impugnate  nei presenti giudizi – la legittimita’ del  ricorso  allo  strumento  regolamentare  ne’ la competenza della Giunta ad adottarlo, basta qui osservare che l’art. 9, comma 1, della legge  quadro  espressamente  attribuisce  alla Regione il compito di adottare  i  piani  di  risanamento  per gli impianti radioelettrici, senza  nemmeno  prevedere  in proposito – come invece prevede per gli elettrodotti  l’art. 4,  comma 1,  lettera d, e comma 4, della stessa legge – criteri statali di elaborazione dei piani.
28. – Il  comma 2  dello  stesso  art. 5   prevede  che  la Giunta regionale,  sentite  le Province, proponga al Ministero dell’ambiente il  piano  di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv «in caso di inerzia o inadempienza dei gestori».
Il  Presidente  del  Consiglio  sostiene,  da   un  lato,  che  si tratterebbe  di  materia  di esclusiva competenza statale, dall’altro che,  attribuendosi  un  potere  di  proposta  dei   piani, la Regione porrebbe dei limiti ai poteri deliberativi dello Stato, «salvo che la norma  non vada interpretata nel senso che la proposta in questo caso costituisce  solo  una  sollecitazione  per  il  Ministero che potra’ deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto».
La questione e’ infondata.
L’art. 9,  comma 3, primo periodo, della legge quadro prevede che per gli elettrodotti in questione la proposta di piano sia presentata dai  gestori  al  Ministero  dell’ambiente, nulla disponendosi per il caso di mancata presentazione (salve le sanzioni previste dal comma 6 per l’ipotesi di mancato risanamento dovuto a inerzia o inadempimento di coloro  che  hanno  la  disponibilita’   dell’elettrodotto).  La disposizione regionale contestata non avoca alla Regione il potere di approvare i piani, espressamente riservato al Ministero, ma si limita a  prevedere  che  la  Regione  possa proporre al Ministero stesso il piano  se  il  gestore  omette di farlo. Resta evidentemente salvo il potere del Ministero di approvare il piano, o di non approvarlo (e di procedere  alla  elaborazione  in  proprio  di un piano alternativo), ovvero di  introdurvi  «modifiche,  integrazioni e prescrizioni», ai sensi  del  citato art. 9, comma 3, primo  periodo, senza che la proposta regionale risulti dunque vincolante per  il  Ministero medesimo.
Onde  la  previsione  regionale si riduce alla introduzione di un rimedio  all’inerzia dei gestori, attraverso una facolta’ di proposta rispetto  alla quale  l’organo centrale conserva  tutta la propria liberta’ di determinazione.
29. – E’  impugnato  altresi’  l’art. 12,  comma 1, della  legge umbra, che  dispone  la  sottoposizione  degli impianti di telefonia mobile alla  procedura  di verifica prevista dall’art. 4 della legge regionale   9 aprile   1998, n. 11  (Norme in materia di  impatto ambientale)   –  attraverso  cui  la  Giunta  regionale  dichiara la necessita’ di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto   ambientale  ovvero  la  esclusione  dello   stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni -, ovvero alla procedura di valutazione  di impatto ambientale  disciplinata  dall’art. 5 della stessa  legge regionale n. 11 del 1998, nei  casi   previsti  dal regolamento regionale.
Secondo  il  ricorrente  sarebbe  violata  la normativa statale e comunitaria in  materia di valutazione d’impatto ambientale, e andrebbe assicurata la parita’ di trattamento che inciderebbe anche sotto il profilo della concorrenza.
La questione e’ fondata.
La  disposizione impugnata rimette alla Giunta, senza indicazione alcuna  di  criteri  (cfr. art. 5, comma 1, lettera f, cui fa rinvio l’art. 12,  comma 1,  della  legge  impugnata), la determinazione dei casi  in cui e’ imposta la valutazione di impatto ambientale; e anche fuori di tali  casi  prevede  che  sia la Giunta, nell’ambito della procedura  cosiddetta di «verifica», a stabilire se il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione.
L’art. 4,  comma 2,  della legge regionale n. 11 del 1998, cui fa rinvio  la disposizione denunciata, coordinato con l’art. 3, comma 3, della  stessa  legge,  demanda  alla  Giunta  la dichiarazione della necessita’  di sottoporre a valutazione d’impatto progetti rientranti in categorie  contemplate  dalla  normativa statale di cui al d.P.R. 12 aprile  1996  (Atto  di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40,   comma 1,   della   legge  22 febbraio 1994,  n. 146, concernente   disposizioni  in  materia  di  valutazione   di  impatto ambientale), che prevede appunto, all’art. 1, comma 6, e all’art. 10, una  procedura  di  verifica ad opera dell’autorita’ competente per i progetti  elencati  nell’allegato B non ricadenti nell’ambito di aree naturali  protette,  sulla  base di elementi indicati nell’allegato D dello stesso decreto. Ma, nel caso degli impianti qui in discussione, che  non  sono  contemplati  dalla  normativa  statale citata, nessun criterio  e’  dato ricavare, dalla legislazione regionale richiamata, in  ordine  al  contenuto  della  verifica  prevista  e   alla  scelta demandata alla Giunta.
Onde,   in  definitiva,  la  legge   attribuisce  alla  Giunta  la possibilita’  di  imporre  discrezionalmente,  senza  base in criteri legislativi  ragionevolmente  delimitati  e  dunque in violazione del principio  di  legalita’  sostanziale, una procedura – come quella di valutazione  di impatto ambientale – che puo’ tradursi in un ostacolo effettivo   alla  realizzazione  di  reti  e  impianti   di  interesse nazionale. Per questa ragione la disposizione  impugnata  e’ costituzionalmente illegittima.
30. – L’art. 13   della  legge  dell’Umbria   stabilisce  che  «le modalita’,  i  criteri  ed  i procedimenti amministrativi preordinati alla  localizzazione, al risanamento ed al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo  e  del  d.P.R.  20 ottobre  1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni».
Il  ricorrente  ritiene  che  la illegittimita’ costituzionale di tale  disposizione  consegua  a quella delle altre norme impugnate in quanto  «una  volta  esclusa  la  competenza regionale, cade anche la disciplina   del   procedimento,   che  da’  per   presupposta  quella competenza».  Lamenta  inoltre  che  la  legge regionale rimetta alla Giunta  regionale  la  disciplina,  oltre  che  dei procedimenti, dei criteri  per la localizzazione e il risanamento degli impianti, senza la  fissazione  di  «limiti o orientamenti legislativi». Circa poi il procedimento, sarebbe violato l’art. 9 della legge quadro.
La questione e’ fondata.
Non  puo’  condividersi,  per  le  ragioni   gia’ viste, l’assunto secondo  cui  la  materia  esulerebbe  dalla  competenza regionale; e nessuno  specifico  contrasto  e’ dato di rilevare con l’art. 9 della legge  quadro  in  tema di piani di risanamento. Resta pero’ il fatto che  la disposizione impugnata configura una totale discrezionalita’ della Giunta, non  delimitata da alcuna determinazione legislativa, non  solo  per la definizione dei procedimenti (in relazione ai quali soltanto vale, peraltro, il richiamo alle norme generali sul procedimento  amministrativo e  alle  norme  statali in materia, fra l’altro, di procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti  produttivi,  contenute nel d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447), ma anche  per   la  definizione  dei   «criteri»  preordinati  alla localizzazione,  al  risanamento e all’autorizzazione degli impianti.
Tale  discrezionalita’,  nella sua assolutezza, viola il principio di legalita’  sostanziale  e  non  e’  compatibile con l’esigenza di non ostacolare ingiustificatamente la realizzazione degli impianti.
31. – Infine  il Presidente del Consiglio impugna l’art. 16 della legge  dell’Umbria,  ai  cui  sensi  «la  Giunta   regionale con norme regolamentari  definisce»,  «in via transitoria fino all’approvazione dei   decreti  di  cui  all’articolo 4  della  legge   n. 36/2001,  le disposizioni  di  prima  applicazione  della presente legge, idonee a conseguire le finalita’ di cui all’articolo 1».
Il ricorrente osserva che la disposizione contrasta con l’art. 16 della legge quadro, che ha posto la disciplina transitoria.
La questione e’ fondata.
Ancorche’  la  norma  regionale impugnata non precisi in che cosa possano  consistere  le  «disposizioni  di prima applicazione» cui si riferisce,  essa  oggettivamente  assume la portata di consentire una disciplina,  sia  pure  transitoria,  anche  e   specificamente  della materia  dei  valori–soglia, spettante alla competenza statale: come emerge  dal  richiamo all’attesa dell’emanazione dei decreti previsti dall’art. 4  della  legge  quadro,  diretti, fra l’altro, a stabilire (comma  2)  i  limiti  di  esposizione,  i valori di attenzione e gli obiettivi  di  qualita’  di  competenza statale, nonche’ dal generico richiamo  alla  idoneita’  a «conseguire le finalita» della legge. Il regime   transitorio   e’   invece   definito  dalla  legge  quadro, all’art. 16,  con  il  richiamo  dei  preesistenti  atti   statali che fissano  i  valori–soglia  in  tema  di esposizione all’inquinamento elettromagnetico;   e   la  Regione  non  puo’,   nemmeno  nella  fase transitoria, sostituire proprie determinazioni a quelle dettate dallo Stato.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,

a) Dichiara   inammissibili    gli  interventi  spiegati,  nel giudizio  introdotto  con  il  ricorso  iscritto al n. 5 del registro ricorsi  2002,  dal  Gestore  della  Rete  di  Trasmissione Nazionale S.p.a.,  dalle  societa’  ENEL  S.p.a.,  ENEL  Distribuzione   S.p.a., TERNA–Trasmissione  Elettricita’ Rete Nazionale S.p.a., e dal comune di  Lacco  Ameno;  nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 35    del    registro    ricorsi    2002,  dalla  Societa’   Wind Telecomunicazioni  S.p.a;  e,  nel giudizio introdotto con il ricorso iscritto  al  n. 52 del registro ricorsi 2002, dalla Vodafone Omnitel S.p.a;
b) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 3, commi 4  e  6,  e  7,  comma 3,  della  legge   regionale delle Marche 13 novembre  2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi  di  radiocomunicazione  al  fine  della  tutela   ambientale  e sanitaria della popolazione);
c) Dichiara non fondata  la questione di legittimita’ costituzionale   dell’articolo 3,   comma 3,   della   predetta  legge regionale  delle  Marche  n. 25  del  2001, sollevata, in riferimento all’articolo 117,  secondo  comma,  lettera  s,  e terzo comma, della Costituzione,  e  in  relazione  agli articoli 1, comma 6, lettera a, numero  2,  e  2,  comma 6,  della  legge  31 luglio   1997, n. 249, e all’articolo 2,  comma 1,  del  decreto  legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito  con  legge  20 marzo 2001, n. 66, col ricorso iscritto al n. 4 del registro dei ricorsi del 2002;
d) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 2, comma 3,  3,  comma 1,  7  e  8  della legge regionale della Campania 24 novembre  2001,  n. 13  (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);
e) Dichiara  l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole «Per le finalita’ di cui al comma 1»;
f) Dichiara   non   fondate    le  questioni  di  legittimita’ costituzionale  degli  articoli 1,  comma 2,  2,  commi 1  e   2, e 3, commi 2,  3  e 4 (salvo quanto disposto nel precedente capo e), della predetta  legge  regionale  della Campania, sollevate, in riferimento all’articolo 117,  secondo  comma,  lettera  s,  e terzo comma, della Costituzione,  e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 5 del registro dei ricorsi del 2002;
g) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da   sistemi   di   telecomunicazioni   e    radiotelevisivi  operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);
h) Dichiara   non   fondate    le  questioni  di  legittimita’ costituzionale  degli  articoli 3,  comma 1, lettera m, 4, comma 1, e 10,  comma 1,  della  predetta  legge regionale della Puglia n. 5 del 2002,  sollevate,  in  riferimento  agli articoli 117, secondo comma, lettera  s,  e  terzo  comma, della Costituzione, e in relazione alla legge  22 febbraio  2001,  n. 36,  col  ricorso iscritto al n. 35 del registro dei ricorsi del 2002;
i) Dichiara  l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 2,  della  legge  regionale  dell’Umbria  14  giugno 2002, n. 9 (Tutela  sanitaria  e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici  ed  elettromagnetici),  limitatamente alle parole «nonche’ mediante  l’individuazione,  in  coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione»;
l) Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 2, 12,  comma 1, 13 e 16 della predetta legge regionale dell’Umbria n. 9 del 2002;
m) Dichiara   non   fondate    le  questioni  di  legittimita’ costituzionale  degli articoli 1, comma 1, 4, comma 1, lettera b, 5, comma 1,  lettera  c,  e  comma 2,  della predetta   legge  regionale dell’Umbria  n. 9 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e   117,  secondo  comma,  lettere  e  e  s,   e  terzo  comma,  della Costituzione,  e in relazione alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, col ricorso iscritto al n. 52 del registro dei ricorsi del 2002.
Cosi’  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2003.

Il Presidente: Chieppa
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 2003.
Il direttore della cancelleria:Di Paola