24 AGOSTO 2001
ATTO DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE N.37/2001. RICORSO PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12,Roma
Contro la Regione Umbria,in persona del Presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della legge della Regione Umbria «Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 maggio 2001, riapprovata nella seduta del 30 luglio
2001 e comunicata al commissario del Governo il 3 agosto 2001.
Il rinvio del commissario del Governo ha avuto ad oggetto, tra gli altri, gli artt. 2.1, 5.1, lettera c) e l’art. 12.1 della legge; articoli ché sono stati riapprovati senza modifiche e senza, quindi, rimediare alle illegittimità costituzionali denunciate
Art. 2.1.
La norma richiede ai gestori ed ai concessionari la dimostrazione delle ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti ai fini della operatività del servizio.
Va tenuto presente che gli operatori sono imprese che operano con criteri economici, per definizione non interessate ad eseguire opere, tra l’altro molto costose, se queste non sono necessarie per i propri fini produttivi.
Tra gli obiettivi attuali ai quali mira lo Stato, ed ai quali dovrebbero mirare anche gli enti, come le regioni, titolari di poteri normativi, è quello della semplificazione dei procedimenti amministrativi. Per la normativa preesistente questo ha comportato un intervento del legislatore rivolto alla eliminazione degli adempimenti privi di utilità pratica (ne è un esempio la legge n. 59/1997); per le leggi nuove la impossibilità di richiedere quegli adempimenti.
Non si tratta solo di un orientamento imposto da leggi dello Stato, sia pure di principio, ma di un vincolo fissato dalla Costituzione nell’art. 97 a norma del quale la legge deve perseguire il buon andamento nella organizzazione dell’amministrazione.
L’art. 2.1 della legge regionale in linea di principio avrebbe potuto avere una sua funzione se poi la regione avesse potuto giudicare sulla indispensabilità degli impianti per la operatività del servizio e sul carattere obiettivo della ragioni addotte.
La regione non ha questi poteri.
Le informazioni richieste attengono alla economicità della gestione dell’impresa.
L’impegno di mezzi finanziari ingenti per costruire impianti non necessari o che, comunque, non siano i più adatti in vista dei risultati produttivi programmati è segno di una cattiva. gestione dell’impresa, gestione che sfugge ad ogni controllo della regione.
Il fatto stesso che sia richiesta una autorizzazione e non, per esempio, una concessione sta a significare che la valutazione economica dell’attività esercitata è estranea ai poteri di intervento. dell’amministrazione.
L’autorizzazione, secondo un insegnamento consolidato, è, infatti, l’atto con il quale l’amministrazione valuta la compatibilità di un’attività, di interesse e di iniziativa privata, con interessi generali che ne potrebbero essere pregiudicati.
Secondo la legge regionale, tenuto conto degli obiettivi perseguiti (art. 1), la regione è competente ad esprimersi sulla compatibilità degli impianti con la tutela della salute, sulla loro dislocazione, in quanto, per ipotesi, pregiudizievole all’ambiente, ma non ha nessuna possibilità di verificare la economicità dell’iniziativa.
La documentazione richiesta, in quanto attiene a questo aspetto, viene a risultare del tutto inutile con violazione, pertanto, dell’art. 97 della Costituzione e, in ogni caso,, con violazione del principio genera le di ragionevolezza perché non è sicuramente ragionevole una norma che impone al privato delle formalità onerose che non preludono a nessun controllo o interventi da parte dell’amministrazione competente.
Ed è significativo il fatto nella relazione presentata al Consiglio l’aggravio del procedimento sia stato giustificato con la mancanza di una pianificazione in materia senza indicare per l’esercizio di quali competenze quell’aggravio sarebbe stato utile.
Art. 5.1, lettera c)
Alla giunta regionale è attribuito il potere di fissare con regolamento i criteri per l’elaborazione* e l’attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.
Malgrado nell’art. 4.1 si precisi che la giunta dovrà disciplinare la materia «nel rispetto della legge n. 36/2001», è la stessa norma regionale che viola quest’ultima.
L’art. 4.4 della legge n. 36/2001 nella lett. d) attribuisce allo Stato le funzioni attinenti alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’art. 9. E nel comma 4 è precisato che a quella determinazione provvede con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
La norma regionale contestata prevede che con il regolamento la giunta regionale fissi proprio quei criteri, incorrendo in illegittimità costituzionale almeno sotto due profili: perché la materia è riservata allo Stato e perché, se possono residuare spazi di attribuzione regionale, questi spazi potranno essere desunti solo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è ancora intervenuto.
Nella relazione già richiamatala ragione della conferma della norma è indicata nel fatto che la normativa statale si riferirebbe ai soli elettrodotti, materia che la norma regionale non avrebbe disciplinato proprio per non incorrere in eventuali censure.
L’art. 4.1, lett. d) della legge n. 3612001 ha ad oggetto i piani di risanamento di cui all’art. 9, comma 2, nel quale è previsto che si debba porre rimedio ai «più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico».
Poiché anche gli impianti radioelettrici possono essere fonte di inquinamento elettromagnetico, non è possibile che la regione provveda circa questi ultimi prima che lo Stato abbia fissato i livelli consentiti di inquinamento ed i criteri per porvi rimedio.
È, questa, una materia che richiede necessariamente una disciplina uniforme su tutto il territorio dello Stato, in modo che sia adeguatamente tutelato l’interesse nazionale che l’art. 127, terza comma, della Costituzione pone come limite al potere legislativo delle regioni.
Andando di avviso contrario si arriverebbe alla conclusione che ogni regione potrebbe prevedere criteri propri, non uniformi, dando per presupposto che la struttura biologica dei rispettivi abitanti e la loro capacità di resistenza siano diversi.
Art. 12.1.
La norma impone la procedura di valutazione di impatto ambientale,«nei casi previsti dal regolamento di cui all’art.5».
La fonte dell’attribuzione regionale non può essere, naturalmente, il regolamento richiamato.
Nella relazione che ha accompagnato la legge in seconda lettura la fonte è vista nella normativa in materia urbanistica alla quale, secondo la regione, rientrerebbe anche la V.I.A.
Così non è, tanto è vero che circa la V.I.A. lo Stato ha competenze ampie e non contestate. Non solo manca la base normativa per le attribuzioni regionali, ma per queste c’è una espressa smentita normativa.
Gli impianti radioelettrici e di radiodiffusione non: sono tra quelli che il d.P.R. 12 aprile 1996 e la direttiva n.97/11/CE sottopongono a V.I.A.
Questa normativa si coordina con l’art. 2:6, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 241 che attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni la competenza a fissare la localizzazione degli impianti con un piano articolato che consenta di realizzare i molteplici obiettivi fissati nella stessa norma.
Il piano, per quello che riguarda l’ubicazione degli impianti, viene redatto sentite le regioni che in quella sede potranno esporre il loro punto di vista anche per quanto riguardagli effetti ambientali. Punti di vista che, se anche diversi, dovranno trovare nel piano il loro coordinamento.
Resta escluso, pertanto, che poi ogni regione possa valutare autonomamente le determinazioni del piano con la possibilità che ne possa provenire un danno anche ad altre regioni.
P. Q. M.
Si conclude perché sia dichiarata costituzionalmente illegittima la deliberazione legislativa della Regione Umbria 30 luglio 2001 negli artt. 2.1, 5.1, lettera,c) e 12.1.
Si produrranno:
1)stralcio della legge regionale riapprovata;
2)relazione della commissione regionale;
3)deliberazione del Consigliò dei ministri.
9 agosto2001
Roma, addì 14 agosto 2001.