24 APRILE 1999
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ANCONA, SEZIONE CIVILE
(Omissis). – Premesso che la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 2598 n. l. c.c. e 700 c.p.c. per ottenere una pronuncia inibitoria in via d’urgenza della divulgazione da parte della ditta resistente di messaggi pubblicitari tramite la rete telematica internet utilizzando la denominazione “Gabbanelli” per la vendita di fisarmoniche e l’ordine di cancellazione o soppressione del sito internet htpp/accordions.com/gabbanelli;
ritenuto che l’utilizzo della denominazione “Gabbanelli” da parte della resistente non sia connotato da profili di illiceità, avuto riguardo alle seguenti circostanze:
– la ditta resistente fin dal 10-13 dicembre 1995 ha provveduto a registrare in Italia il marchio di impresa con la denominazione Gabbanelli ed un simbolo grafico consistente in uno stemma nero con due leoni colore oro – un mappamondo azzurro con una fisarmonica oro – sopra una corona rossa e sotto una targhetta rossa con il nome Gabbanelli in oro;
– la registrazione da parte della ricorrente per il territorio degli Usa, Messico e Canada è successiva, essendo intervenuta il 4 aprile 1997;
fin dal 1976 Gabbanelli Ubaldo, dante causa dell’attuale titolare della ditta resistente, ha utilizzato la denominazione Gabbanelli ed ha operato sul mercato messicano fin dal 1991, come dimostrato dalle fatture commerciali prodotte in giudizio; va d’altra parte osservato come il nome Gabbanelli godesse di notorietà nel mercato americano fin dagli anni 50 per effetto dei rapporti commerciali intrattenuti da Gabbanelli Elio, fondatore dell’impresa artigiana che ha sempre utilizzato la predetta denominazione;
– John Gabbanelli è stato per molti anni importatore e distributore negli Usa delle fisarmoniche fabbricate a Castelfidardo o dall’impresa artigiana fondata da Gabbanelli Elio e commercializzate con il marchio “Gabbanelli”;
rilevato come sia carente una regolamentazione normativa delle attività svolte sulla rete internet, con particolare riferimento alle problematiche derivanti dal carattere globale della rete, che rende inadeguati i tradizionali principi di territorialità adottati in materia di marchi; è evidente, infatti, che l’efficacia territorialmente limitata della protezione dei segni distintivi dell’impresa si pone in conflitto con la capacità diffusiva globale che naturalmente inerisce ai messaggi divulgati per il tramite della rete Internet;
ritenuto che la regolazione di tale conflitto debba essere affidata a principi generali quali il preuso che nella fattispecie in esame va riconosciuto a favore della resistente, e la buona fede, che non sembra potersi disconoscere nella condotta commerciale della resistente il relazione al costante utilizzo della denominazione “Gabbanelli” nelle esportazioni dei propri prodotti;
poiché pertanto, in mancanza del requisito del fumus boni iuris il ricorso deve essere respinto e le spese di lite devono essere poste a carico della ricorrente in base al criterio della soccombenza (Omissis)