24 APRILE 2002
SENTENZA N. 1024/2002 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE I PENALE
— OMISSIS —
RILEVA
Con provvedimento del 25/7/2001 il Tribunale di Campobasso ha, nel contempo rigettando i gravami proposti, confermato il decreto di sequestro preventivo delle apparecchiature per la propagazione di campi elettrici e magnetici installate nell’abitato del Comune di Ferrazzano ed in uso a varie società, decreto emesso dal GIP del medesimo Tribunale su richiesta del P.M. in relazione ai reati di cui agli artt. 674 e 650 C.P. commessi in epoca successiva all’11/8/2000.
Il Tribunale, esaminate le richieste di riesame proposte dai legali rappresentanti di cinque società, ha rilevato come i rilievi eseguiti in loco avessero accertato la presenza di campi elettromagnetici con valori notevolmente superiori ai limiti massimi di cautela fissati dall’ art. 4 comma 2 D.M. 381/98 (al fine di prevenire rischi di malattie e disturbi prodotti dalla prolungata esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche) e come tali campi fossero imputabili agli impianti di ripetizione radiotelevisiva installati nel centro dell’ abitato di Ferrazzano e quindi a brevissima distanza dalle persone che vi abitavano o che lo frequentavano.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto che fosse nella specie configurabile tanto l’ipotesi di cui all’art. 674 C.P., e non già la mera ipotesi residuale di cui all’ art. 15 della L. 36/2001 (comminante sanzioni amministrative a carattere sussidiario), stante la concretezza del pericolo della produzione di alterazioni patologiche nelle persone esposte, quanto la contravvenzione di cui all’ art. 650 C.P., non avendo i titolari delle emittenti ottemperato all’ordinanza sindacale n. 4233 dell’11/8/2000 di immediata disattivazione delle apparecchiature in questione. Il Tribunale ha altresì ritenuto che la libera disponibilità degli impianti potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, non essendo sufficienti ad elidere siffatto pericolo le misurazioni fatte eseguire dai titolari delle emittenti, attesa la facilità del ripristino dell’originaria potenza degli impianti e dovendosi comunque valutare la palese quanto permanente violazione dell’ordinanza sindacale di spegnimento. Il tribunale ha infine ritenuto di non poter accedere alla richiesta subordinata di dissequestro, con imposizione di prescrizioni, non potendo il Giudice sostituirsi all’Autorità amministrativa.
Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso i difensori dei legali rappresentanti delle società emittenti R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a. (Pier Silvio Berlusconi), TBS – Retecapri s.p.a. (Manfredi Pagano) e Telecapri s.p.a. (Roberto Arcucci).
Il difensore del legale rappresentante della R.T.I s.p.a. ha contestato, con un primo motivo, la sussistenza del presupposto del pericolo, rilevando come la società si fosse subito adoperata al fine di ridurre i valori risultati eccedenti i limiti, sicchè l’attuale regime dell’impinto era più attenuato rispetto a quelli delle emittenti Canale 5 ed Italia Uno per le quali il T.A.R. adito aveva accordato la sospensione dell’ordinanza sindacale (ordinanza peraltro non eseguita nemmeno nei confronti della R.T.I. s.p.a. in ragione dei nuovi più bassi livelli degli impianti, adeguati senza possibilità di facile ripristino ai parametri di legge sin dal 17/3/2001, ossia prima della data di applicazione della misura cautelare reale).
Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentato l’erronea applicazione dell’ art. 321 C.P.P. anche in relazione all’ art. 650 C.P. sottolineando come la società si fosse immediatamente adeguata al contenuto precettivo dell’ordinanza sindacale, tant’è che il Comune di Ferrazzano si era astenuto dal darle esecuzione, sicchè la condotta dell’emittente non era certo tale da poter aggravare o protrarre le conseguenze di tale secondo reato; inoltre il provvedimento impugnato era carente sotto l’aspetto motivazionale circa l’effettività del pericolo.
Il difensore di Roberto Arcucci e Manfredi Pagano, legali rappresentanti delle emittenti Retecapri e Telecapri, ha, con articolato gravame, lamentato violazioni di legge e vizi gravi di motivazione.
In particolare ha sottolineato la problematica applicabilità dell’ art. 674 C.P. alla emissione di onde elettromagnetiche, la non riconducibilità del campo elettromagnetico al concetto di “cosa”, la affermata (dalla Corte di legittimità) inapplicabilità del citato articolo al cd. Inquinamento elettromagnetico per carenza di uno degli elementi essenziali della fattispecie criminosa, ossia l’elemento “pericolo”. Ha ricordato la normativa in materia che prevede in caso di superamento dei limiti di esposizione e delle soglie di cautela solo una sanzione amministrativa; ha rilevato come, ove anche considerato “pericoloso” il campo elettromagnetico generale in alcuni siti dell’abitato di Ferrazzano, esso era comunque derivato da una pluralità di apporti, ciascuno non pericoloso, combinati tra loro ed il cui risultato complessivo poteva essere controllato solo con la procedura di cui al D.M. 381/98 demandata alle Regioni; ha evidenziato che in tal guisa si potevano stabilire, tenuto conto della situazione in concreto, i valori attesi per ogni emittente (procedura nella specie non attivata dalla Pubblica Amministrazione competente), ed ha sottolineato come peraltro non fosse stato effettuato alcun accertamento tecnico né verifica o calcolo circa i singoli “getti”.
Il ricorrente, rilevato come la normativa in materia di elettrosmog preveda solo la bonifica ed il trasferimento ma non già lo smantellamento degli impianti esistenti, ha altresì sottolineato come l’ordinanza sindacale fosse basata su un errore di fatto – individuazione di un sito alternativo – e come con la stessa si fosse intervenuti in un contesto puntualmente disciplinato dal legislatore senza la ricorrenza dei presupposti richiesti per l’esercizio dei poteri di urgenza; inoltre – ha considerato – il provvedimento sindacale era affetto da incompetenza e carenza di potere e comunque, in caso di sua inosservanza, la norma di cui all’ art. 650 non poteva, in ragione della sua natura sussidiaria, trovare applicazione.
Infine il ricorrente ha rilevato l’errore di diritto commesso dal TAR (che aveva peraltro censurato il provvedimento sindacale di smantellamento degli impianti delle emittenti reputate rispettose dei limiti di legge), dalla Procura della Repubblica, dal GIP e dal Tribunale del riesame che avevano ritenuto che la percentuale di contributo al campo elettromagnetico totale nella misura dell’1% potesse costituire il discrimine della legalità delle emissioni mentre, in realtà, dovevano considerarsi fuori norma solo le emittenti che superavano i valori attesi previamente calcolati ed imposti dall’Autorità regionale.
OSSERVA
Ritiene il Collegio che debbano essere accolti il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del legale rappresentante della s.p.a. R.T.I. (restando assorbita la cognizione del secondo motivo) nonché il quinto profilo del primo motivo dei ricorsi proposti nell’interesse dei legali rappresentanti delle emittenti TELECAPRI s.p.a. e TBS s.p.a. (infondati i primi quattro profili), e che – in relazione ai motivi accolti – debba essere annullata l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame ed applicazione dei formulati principi, al tribunale di Campobasso.
Ragioni di evidente pregiudizialità logico-giuridica impongono di procedere all’esame delle questioni sottoposte partendo dalle censure proposte nei ricorsi dei legali rappresentanti delle società Telecapri e TBS.
Ebbene, ad avviso del Collegio e dissentendosi dalle considerazioni formulate nei primi quattro profili del primo motivo di tali ricorsi (il cui quinto profilo è, di contro, fondato), devono essere formulate le considerazioni appresso esposte.
1. Come esattamente affermato nella ordinanza impugnata, ben può essere inquadrato nella previsione della contravvenzione di cui alla prima ipotesi dell’ art. 674 C.P. il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche da parte di apparati di ripetizione televisiva le volte in cui il campo elettromagnetico creato possa cagionare nocumento o turbamento alla salute della popolazione esposta ai suoi effetti (il cd. “inquinamento”). La giurisprudenza di questa Corte, infatti, da un canto, ed in sede di applicazione della previsione contravvenzionale, ha operato una generale quanto sostanziale “materializzazione” delle parole “cosa” e “getto” ( cfr. Cass. Pen. sentenze 1a sez. n. 739/98 – 3a sez. n. 6141/98 – 1a sez. n.12497/99), dall’altro canto, ed in sede civile, ha ripetutamente configurato l’emissione di onde elettromagnetiche nella ripetizione di segnali televisivi come specifici oggetti della relazione materiale qualificata come possesso, relazione tutelabile in via interdettale nell’ipotesi di indebita interferenza ( cfr. Cass. Civ. sentenze n.4355/89 – n.4243/91 – n.9511/91 – S.U.n.549/94 – n.7553/00). Da tale condivisibile orientamento discende, pertanto, che non paiono sussistere ostacoli all’applicazione dell’ipotesi contravvenzionale in esame alla emissione di onde elettromagnetiche ingeneranti un campo (la risultante complessiva della pluralità di emissioni) nocivo per la salute della popolazione esposta (altra essendo la questione, che sarà affrontata appresso, della individuazione dei soggetti alla cui condotta deve essere ascritta la produzione di valori di campo eccedenti i limiti consentiti e nocivi).
2. In proposito occorre rammentare che due sentenze di questa Corte – emesse a seguito di ricorsi avverso provvedimenti di sequestro di impianti di ripetizione inducenti “inquinamento elettromagnetico” – hanno concordato sulla astratta riconducibilità della vicenda sottoposta all’ipotesi di cui all’ art. 674 C.P., ma hanno dato risposte diverse alle impugnazioni proposte, l’una (sent. Sez 1a n. 5592/99) escludendo il reato per la ravvisata assenza di prova della effettiva nocività del campo ingenerato e l’altra (sent. sez. 1a n.5626/99) affermandolo, ma con riguardo ai soli valori di soglia disciplinati dalla normativa secondaria nazionale. Assai più di recente, altra sentenza (sent. sez. 1a n.353/02) ha espresso orientamento radicalmente diverso sull’assunto che non sarebbe ipotizzabile alcun “getto di cose” in un caso di inesistenza della cosa prima della sua emissione (i flussi di onde – e poi il campo – essendo generati dall’emissione) né sarebbe utilizzabile per tali vicende uno schema normativo ancorato alla materialità della fattispecie quale quello sub. art. 674 C.P. Orbene il Collegio, nel dissentire da tale più recente orientamento, ritiene di ribadire quanto espressamente statuito dalle due sentenze del 1999, anche in ragione della loro coerente riconducibilità al consolidato, quanto persuasivo, orientamento formatosi con riguardo alla relazione possessoria dell’emittente con il campo elettromagnetico ingenerato.
3. Né a diverse conclusioni – in ordine alla applicabilità alla vicenda sottoposta della contestata ipotesi contravvenzionale – può giungersi sulla base dell’esame della normativa più recente e sull’aasunto, prospettato ampiamente dai ricorrenti, per il quale la lex specialis, costituita dall’apprestamento di specifiche sanzioni amministrative, escluderebbe alcuna possibilità di dare ingresso all’ art. 674 C.P. Ed infatti, prendendo le mosse dall’ art. 1 comma 6 lett. A) n. 15 della legge 31.7.97 n. 249, che conteneva delega per l’adozione di D.M. recante fissazione dei tetti delle radiofrequenze compatibili con la salute umana, occorre rammentare che il D.M. 381/98 attuativo di detta delega ebbe a determinare i valori-limite di esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici prodotti da impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi (artt. 3 e 4) ed al contempo a delineare le dovute azioni di risanamento e di riduzione a conformità (art. 5) a carico dei titolari degli impianti che tali valori non avessero rispettato. La più recente legislazione nazionale si è mossa nel perseguimento di analoghe finalità. La legge 20.3.2001 n.66, di conversione del D.L. 5/2001, ha, per quel che rileva, regolato all’art. 2 le anzidette azioni di risanamento (trasferimento di impianti superanti i limiti ed i valori di cui al D.M. 381/98) e previsto sanzioni amministrative per i titolari che ai relativi ordini di riduzione non avessero a conformarsi. La legge –quadro 22.2.2001 n.36 – anch’essa mirante ad assicurare la salute della popolazione dagli effetti della esposizione a livelli determinati di campi elettromagnetici (art. 2) – ha delineato i ruoli dei soggetti pubblici nel risanamento, i piani da elaborare, i principi ed i controlli più opportuni e, anche con riguardo alle violazioni delle norme operanti in regime transitorio quali le prescrizioni del D.M. 381/98 (art. 16), ha statuito le sanzioni amministrative irrogabili all’esercente di impianti generatori di campi che superino i limiti previsti “…salvo che il fatto costituisca reato..” (art. 15 comma 1). Orbene, a tal ultimo proposito e come correttamente ritenuto dall’ordinanza impugnata, nessun rapporto di specialità è ravvisabile nella testé rammentata previsione di illecito amministrativo, posto che le relative sanzioni operano, unitamente alla possibilità di sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto (art. 15 comma 4) per il solo fatto che l’impianto ingeneri un campo superante i cennati limiti nel mentre il reato contravvenzionale di cui all’ art. 674 C.P. è configurabile le volte in cui al superamento dei limiti stessi si accompagni la indubbia attitudine nociva delle emissioni (e come già da questa Corte statuito nelle richiamate pronunzie). E da qui la conseguenza per la quale la previsione delle cennate ipotesi di illecito amministrativo si pone in termini di ordinaria alternatività rispetto alla sussistenza del reato in esame.
4. Ma se elemento strutturale della fattispecie contravvenzionale contestata è la concreta possibilità che il campo indotto dalle emissioni in discorso sia nocivo per la salute della popolazione esposta (nocività, come sopra detto, costituente elemento qualificante per la sussistenza della ipotesi contravvenzionale rispetto alle ipotesi di illecito amministrativo indotto dal solo superamento della soglia fissata), certamente siffatta concretezza non ha rilevanza alcuna nella ipotesi – in questa sede sottoposta – di adozione di sequestro preventivo. Per la sua adozione, infatti, non è necessario che il Giudice valuti la sussistenza di gravi e specifici indizi di colpevolezza, essendo di contro sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato (cfr. ex multis Cass. 6a sez. n. 2672/99 e n. 741/99). E poiché a tale principio di diritto il Tribunale di Campobasso si è attenuto – là dove ha radicato la previsione di pericolosità necessaria e sufficiente per l’adozione della misura cautelare reale nel rapporto tra collocazione e densità degli impianti e stanzialità della popolazione nel piccolo centro molisano (pag. 5) – ne discende l’infondatezza dei motivi di ricorso miranti a negare applicazione all’ art. 674 C.P. per l’assenza di prova di un concreto pericolo per la popolazione esposta.
5. Fondate sono – invece – le censure che i ricorsi del Pagano e dell’Arcucci muovono all’ordinanza nel punto 5 del primo motivo di impugnazione. Ed invero, se il tribunale, insindacabilmente valutando gli elementi di fatto sottoposti, ha correttamente ravvisato nelle emissioni degli impianti di cinque società – tra le quali quelle rappresentate dagli attuali ricorrenti – l’induzione di campi elettromagnetici che, in più punti dell’abitato di Ferrazzano, avrebbero superato i limiti massimi consentiti dal D.M. 321/98; lo stesso Tribunale, all’atto di formulare la necessaria valutazione di individuale ascrivibilità dell’evento (utilizzazione degli impianti con potenza inducente emissioni superiori ai valori assentiti), lungi dal muoversi alla stregua dei noti canoni indicati negli artt. 40 e 41 C.P., ha fatto applicazione di regole che con tali canoni non hanno alcun collegamento. Invero le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, in primo luogo, fanno leva su elementi fattuali in alcun modo aderenti alla previsione normativa: il contributo individuale dell’ 1% alla formazione del campo non assume, infatti, alcun rilievo ai fini della ascrivibilità individuale del superamento, da parte del campo stesso, dei valori limite di cui agli artt. 3 e 4 D.M. 381/98 (come chiaramente ritenuto dal Tribunale), ma, sol che si legga la previsione dell’allegato C al D.M. 381/98, viene in rilievo ai soli fini di individuare le emittenti che “meritino” l’applicazione del procedimento di riduzione a conformità dei contributi individuali al campo fuori norma (Dall’insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100…). Ma le stesse argomentazioni, in secondo luogo, trascurano del tutto di prendere in considerazione, al fine di applicare alla vicenda le regole di cui all’ art. 41 C.P., la misura della partecipazione di ciascun impianto alla creazione dei campi elettromagnetici (nella specie ravvisati eccedenti i limiti legali) anche con riguardo ai valori ed ai limiti connessi ai singoli decreti di concessione.
Rilevata, pertanto, la descritta violazione di legge tanto nella falsa applicazione di norme secondarie esistenti quanto nella mancata applicazione di norme del codice sostanziale, si impone l’annullamento dell’ordinanza in relazione al profilo accolto, con rinvio allo stesso Tribunale perché prenda in considerazione le richieste di riesame facendo applicazione del testé indicato principio di diritto.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento della cognizione del secondo, con il quale si censura l’applicazione della sanzione di cui all’ art. 650 C.P. in difetto del requisito necessario della sussidiarietà (che nella specie sarebbe escluso dalla presenza delle richiamate specifiche previsioni di illecito amministrativo): la riconduzione della violazione all’ipotesi di cui all’ art. 674 C.P. – per il cui accertamento viene disposto il rinvio al Giudice del merito – ben potrebbe, infatti, costituire la condizione di pericolo grave ed immediato per la popolazione autorizzante l’adozione del provvedimento sindacale di disattivazione.
Venendo, quindi all’esame del ricorso proposto dal legale rappresentante della s.p.a. R.T.I., si rileva che, con il primo motivo, si denunzia violazione dell’ art. 321 C.P. in relazione alla assenza del periculum in mora nell’adozione del sequestro con riguardo alla commissione del reato di cui all’ art. 674 C.P.: il ricorrente, in sostanza, si duole del fatto che il Tribunale abbia correlato il giudizio di pericolosità degli impianti sequestrati ad un rapporto di pertinenzialità con i reati fondato sulla mera commissione di una violazione e sulla apodittica esclusione di alcun rilievo della avvenuta spontanea riduzione a legittimità delle emissioni.
La censura è fondata.
Questa Corte ha avuto più volte occasione di sottolineare, con riguardo alla nozione di pertinenzialità della cosa rispetto al reato, che l’apprezzamento al proposito del giudice di merito è incensurabile le volte in cui dia atto della stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all’attività illecita, purché risulti con chiarezza la probabilità che – in caso di libera disponibilità della cosa stessa – la condotta vietata venga ad essere reiterata (cfr. Cass. Sez. 3a n. 2734/95 e n. 336/989). Orbene, l’ordinanza del Tribunale di Campobasso non solo mostra di ignorare il fatto che l’impianto de quo era oggetto di un indiscutibile legittimo uso (assentito dal decreto di concessione) ma fonda la sua valutazione di stabile ed organica strumentalità della cosa rispetto all’attività illecita sulla mera possibilità di una reiterazione della condotta criminosa stante la reversibilità dell’adottato intervento correttivo (idest: l’attività è stata realizzata, può essere ancora realizzata, l’intervento correttivo è reversibile), laddove il giudizio di probabilità si sarebbe dovuto fondare sull’accertamento della necessità – per l’emittente – di adottare quel livello di potenza di emissione comportante il superamento dei limiti consentiti, a pena di non poter irradiare il segnale adeguato a servire il proprio bacino di utenza. Ed in difetto di tale accertamento l’ordinanza ha ripiegato sull’erroneo concetto di possibilità di reiterazione, che viola la condizione normativa (la stabile ed organica strumentalità) per l’adozione del sequestro.
In accoglimento del primo motivo l’ordinanza va quindi annullata con rinvio al tribunale di Campobasso perché, rinnovando il richiesto riesame della misura, faccia applicazione del formulato principio di diritto.
L’ accoglimento della censura comporta l’assorbimento della cognizione del secondo motivo del ricorso in esame, denunziante violazione dell’ art. 321 C.P. con riguardo alla previsione di cui all’ art. 650 C.P., per ragioni analoghe a quelle esposte con riguardo al secondo motivo del ricorso proposto dai legali rappresentanti delle società TBS e Telecapri.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma il 12/3/2002
Il Consigliere estensore | Il Presidente |