24 FEBBRAIO 1996
SENTENZA DELLA PRETURA DI MILANO
Deve essere annullata l’ordinanza ingiunzione pronunciata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria per sanzionare la violazione dalla normativa (nella specie, rispetto dalla par condicio nell’informazione televisiva) contenuta in un decreto legge decaduto con effetto ex tune per mancata conversione nei termini, non potendo la mera reiterazione dello stesso far ritenere retroattive le disposizioni in esso contenute.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24 maggio 1995, la R.T.I. s.p.a., esercente dell’emittente televisiva in ambito nazionale Rete 4, proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiuzione del Garante per la radiodiffusione e l’editoria n. 1526/3 notificata il 24 aprile 1995, con la quale si irrogava la sanzione amministrativa di lire 205.000.000, per violazione dell’art. 6, 1° e 4° comma, d.l. 20 marzo 1995 n. 83. L’opponente precisava che con l’ordinanza in contestazione le veniva addebitato che la presenza dell’on. Silvio Berlusconi durante i telegiornali del 2, 4, 5 e 7 aprile 1995 non era giustificata dall’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione e si era comunque protratta per tempi che eccedono i limiti inerenti a tale esigenza, ciò che era vietato dalla disposizione sopra citata. A sostegno del ricorso l’opponente contestava nel merito la sussistenza delle violazioni, eccepiva l’illegittimità costituzionale della disciplina in esame per i troppo ampi ambiti di discrezionalità attribuiti al garante e per la disparità di trattamento fra i giornalisti televisivi e quelli della carta stampata, eccepiva altresì l’indeterminatezza degli addebiti contestati e rilevava infine che il decreto legge citato non era stato mai convertito in legge e doveva considerarsi come mai esistito come fonte del diritto. (Omissis)
Motivi della decisione
Questione preliminare ed assorbente è quella relativa alle vicende della normativa la cui violazione viene contestata con l’ordinanza ingiunzione opposta.
Orbene, il d.l. 20 marzo 1995 n. 83 non è stato mai convertito in legge e dunque, secondo l’espresso disposto dall’art. 77 Cost. , esso ha perduto efficacia fin dall’inizio. Ne consegue che l’ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa per sanzionare la violazione di una normativa, quella contenuta nel decreto sopra citato, da considerarsi venuta meno ex tunc.
D’altro canto, se un qualche effetto potesse legittimamente mantenere il decreto legge non convertito, non si spiegherebbe il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo il quale sono inammissibili le questioni di legittimità sollevate in relazione a decreti legge non convertiti, stante l’inapplicabilità delle norme in essi contenute (cfr. a riguardo, tra le altre, Corte Cost. 144/82, Foro it., Rep. 1983, voce Corte Costituzionale, n. 36; 59/82, id., 1982, I, 1479; 185/81, ibid., 12).
Si sottolinea ancora, a riprova di quanto appena osservato, che la Corte costituzionale con la sentenza 28 maggio 1975, n. 130 (id., 1975, I, 2177) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dalla regione sarda avverso il d.l. 19 giugno 1974 n. 229, abrogato dalla data in cui aveva avuto effetto dalla successiva legge di conversione. Del tutto irrilevante è il fatto che le norme contenute nel d.l. 83/95 siano state riprodotte in altri provvedimenti via via succedutisi: ciascun decreto, infatti, rimane in vigore al massimo per sessanta giorni e, trascorso inutilmente detto periodo, come già detto, perde efficacia fin dall’inizio.
E’ bene poi aggiungere a riguardo che in materia di sanzioni amministrative l’art. 1 l. 689/81 sancisce il principio di irretroattività delle leggi, principio che può essere derogato solo da una legge ordinaria che disponga in contrario (cfr. Corte cost. 14 marzo 1984, n. 68, id., 1984, I, 906; e Cass. 9 aprile 1992, n. 4364, id., Rep. 1992, voce Circolazione stradale, n. 95).
Orbene, non esiste allo stato alcuna disposizione idonea a regolare con efficacia retroattiva le situazioni verificatesi nel corso del periodo in cui ha mantenuto efficacia il d.l. 83/95. Né la mera reiterazione dei decreti legge può, a parere del giudicante, far ritenere retroattive le disposizioni in essi contenute e consentire di affermare che il d.l. 16 gennaio 1996 n. 19, attualmente in vigore, regoli – in difetto di qualsivoglia disposizione in tal senso e nonostante il disposto dell’art. 15, 2° comma, lett. d, l. 400/88 – i comportamenti realizzati e gli atti adottati prima della sua emanazione e dunque anche quelli oggetto del presente giudizio.
Non è poi in questa sede che deve esaminarsi, stante l’inesistenza allo stato di una norma siffatta, l’eventuale legittimità, in considerazione dei valori in gioco, dell’inserimento in un decreto legge in subiecta materia di una norma che attribuisca alle disposizioni in esso contenute efficacia retroattiva in deroga all’art. 1 l. 689/81.E’ appena il caso poi di sottolineare che al fine di regolare le situazioni pregresse potrebbe pacificamente soccorrere, ai sensi dell’art. 77, 3° comma, Cost., una legge che faccia salvi gli atti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito (cfr. per un caso analogo Cass. 9 aprile 1992, n. 4364, già sopra indicata).
Non può peraltro trovare accoglimento la richiesta proposta dall’autorità convenuta di differimento della decisione in attesa della legge di conversione. Infatti, tenuto conto delle vicende cui finora è stato oggetto il decreto c.d. sulla par condicio, l’attesa della deliberazione delle camere comporterebbe un rinvio allo stato sine die, parificabile sostanzialmente ad una “sospensione” del presente giudizio, disposta in attesa dell’evento futuro ed incerto della conversione in legge dell’ultimo decreto reiterato o di un successivo altro e dell’eventuale inclusione nella legge di conversione di una norma che faccia salvi i provvedimenti adottati sulla base del d.l. 83/95.
In ogni caso, il giudice decide sulla base della normativa vigente al momento della pronunzia e non gli è consentito sospendere o rinviare la decisione al solo fine di attendere l’eventuale futura introduzione nell’ambito dell’ordinamento giuridico di una nuova disposizione che regoli con efficacia retroattiva situazioni verificatesi nella vigenza di un decreto non convertito.
A tutte le considerazioni suesposte consegue l’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento del provvedimento opposto, apparendo superfluo ogni esame nel merito della sussistenza delle contestate violazioni.