24 MAGGIO 1994 SENTENZA N.885 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZ.III PENALE “Osserva in fatto e in diritto: 1. Con decreto 9.12.93 il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Grosseto, – su conforme richiesta del PM. presso la stessa pretura – , disponeva il sequestro preventivo degli impianti della stazione di radiodiffusione televisiva di Monte Argentario, operante sul canale 45, gestita dalla società “Europa TV” legalmente rappresentata da Mario Zanone Poma, editrice del programma televisivo denominato “tele +2” diffuso a livello nazionale. Considerava il GIP. – anche con riferimento alla richiesta del PM. – che nella specie erano configurabili a carico dello Zanone Poma, nella qualità, i reati di cui all’art. 483 cp. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico) e di truffa aggravata ai danni dello Stato, art. 640, comma 1° e cpv. n. 1, cp., perchè al fine di conseguire l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio dell’impianto in via provvisoria e in attesa del rilascio della concessione (come previsto dall’art. 32, norme transitorie della legge 6.8.90 n. 223), nonchè il rilascio della medesima concessione, “avrebbe presentato al ministero … omissis… corredata di scheda tecnica contenente dati falsi in ordine alla esistenza della rete e degli impianti (omissis) alla data di entrata in vigore della legge n. 223/90, e avrebbe successivamente attivato l’impianto stesso …..etc.”. In buona sostanza, – prevedendo il citato art. 32 legge n. 223/90 che i privati esercenti impianti di radiodiffusione televisiva, erano facultati a continuare la gestione in via transitoria purchè avessero presentato entro un certo termine la domanda di concessione contenente i dati relativi ai titolari dell’impianto e all’impianto stesso (art. 4 dl. n. 807 del 1984), corredata di schede tecniche sulle caratteristiche dell’impianto e altro – , si attribuiva allo indagato di avere indicato nella scheda tecnica la potenza dell’impianto in kw. 5000 anzichè kw. 2000, e rappresentato nella domanda di concessione che l’impianto era in esercizio alla data dell’entrata in vigore della legge (e dunque aveva titolo alla prosecuzione provvisoria e alla preferenza nel rilascio della futura concessione), mentre in realtà sino alla data di entrata in vigore della legge e poi, la stazione trasmetteva il programma denominato Koper Capodistria e solo successivamente (il 6.11.90) aveva principiato a trasmettere il programma denominato “tele+2”. 1/a. Il Tribunale di Grosseto, adito in sede di riesame dall’indagato, confermava il provvedimento del GIP., considerando: a) che il procedimento nell’ambito del quale era stato chiesto e disposto il sequestro preventivo aveva ad oggetto circostanze diverse da altro procedimento introdotto nel 1990 ed era formalmente distinto da quello, talchè non era fondata la obiezione difensiva sulla violazione dei termini massimi di durata delle indagini preliminari; b) che erano configurabili i reati prospettati dal provvedimento del GIP., perchè l’erronea indicazione della potenza in Kw. si risolveva nell’alterazione della capacità dell’impianto di “coprire una porzione di territorio maggiore rispetto a quella effettivamente ricoperta”. E perchè non aveva alcun rilievo che l’impianto di radiodiffusione televisiva fosse stato, anche anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 223/90, gestito dalla soc. “Europa tv”, ma era decisiva la circostanza che sino al novembre del 1990 l’emittente aveva trasmesso il programma denominato Koper Capodistria, e solo successivamente quello con il marchio “tele +2”. Ciò in quanto “non è l’antenna l’oggetto della concessione ma in complesso televisivo trasmesso a mezzo dell’antenna”. 2. – Con il diffuso ricorso la difesa dello Zanone Poma deduce: 1) che il procedimento nell’ambito del quale è stato chiesto e disposto il sequestro, recante il n. 805/93, si identifica sostanzialmente con quello recante il n. 104/90, perchè nell’uno e nell’altro è stato ipotizzato il fatto che l’indagato (nella qualità) abbia attivato una nuova emittente dopo l’entrata in vigore della legge n. 223/90, facendo fraudolentemente apparire che si trattava di emittente preesistente alla legge e incorrendo nella violazione dell’art. 195 del DPR. n. 156/73, quale novellato dall’art. 30 comma 7 della legge n. 223/90 citata; 2) che non era manifestamente configurabile il reato di cui all’art. 483 cp. nella specie, sia perchè l’errore nell’indicazione della potenza era stato del tutto casuale e inidoneo a recare qualsiasi pregiudizio, sia per la mancanza dei requisiti propri del reato de quo (in specie la presenza di un pubblico ufficiale attestante e la correlazione di esso con la presenza del privato dichiarante); sia ancora perchè, al più, la dichiarazione infedele avrebbe potuto essere perseguita (nell’ipotesi più grave) come illecito amministrativo ai sensi dell’art. 32, comma 5 della legge 223/90; 3) che non era manifestatamente configurabile neppure il reato di truffa aggravata, sia per l’irrilevanza e l’innocuità dell’erronea indicazione della potenza dell’impianto nella scheda, sia perchè il mutamento del marchio e del programma (peraltro dichiarato nella domanda di concessione) – non solo non era in alcun modo vietato -, ma neppure poteva avere incidenza sull’identità del soggetto esercente la radio diffusione televisiva (che dal febbraio del 1990 era rimasto la soc. “Europa tv”), identità costituente il fatto legittimante alla prosecuzione transitoria della radiodiffusione e alla presentazione della domanda di concessione. D’altra parte il mutamento della denominazione della trasmissione aveva solo rilievo nominalistico, essendo rimasta inalterata sostanzialmente la natura del programma (fatto di informazioni sportive e notiziario) con la sola variante che la soc. gerente aveva (in ottemperanza alla legge) rinunziato alla programmazione mista (informazione sportiva propria e ripetizione dei notiziari di Capodistria), per diffondere un programma di produzione interamente propria. Nè poteva essere trascurato che per il comma 6 dell’art. 32 legge n. 223/90, le disposizioni dello stesso articolo sono esplicitamente dichiarate applicabili anche “agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri”. Con atto depositato il 14.2.94 la difesa deduce ulteriormente, che, permanendo attualmente il regime transitorio di gestione degli impianti di radiodiffusione preesistenti in virtù della normativa sopravvenuta alla legge n. 223/90, l’attività della soc. “Europa Tv” sarebbe soggetta in atto a regime di autorizzazione, talchè il supposto indebito esercizio di impianto sarebbe riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 192 comma 2 DPR n. 156/73 (nel testo da ultimo novellato), la quale è stata depenalizzata con l’art. 1, comma 1 lett. g. legge 28.12.93 n. 561 “limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione”. 3. – Il primo motivo di ricorso non appare fondato. Al di là dell’indicazione del numero del procedimento, va rilevato che il PM. deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato tutte volte che pervenga una nuova notizia criminis nel corso delle indagini, e non si verta solamente in ipotesi di una diversa qualificazione del fatto di reato o di circostanza a questo attinenti, (cfr. art. 335 cpp. e cass. sez. I/a 10.3/7.4.92, Rossi e altro; sez. 5/a 5.3/4.5.92, Mendella).La decorrenza del termine delle indagini preliminari ha luogo a partire dalla data dell’iscrizione della nuova notizia criminis, a prescindere dal dato estrinseco e formale del n.ro del procedimento. Nel caso di specie, se è vero che l’ipotesi di reato pp. dall’art. 195 DPR. n. 156/73 e succ. modificazioni era stata già da tempo iscritta risalendo ad anni precedenti, i fatti nuovi emersi dalle indagini,che hanno dato luogo alla configurazione di nuove ipotesi di reato (in relazione alle quali è stato richiesto il sequestro preventivo), giustificano una diversa decorrenza del termine ai sensi degli artt. 405 e segg. cpp.. E che si tratti di fatti nuovi e diversi, ancorchè connessi, non sembra dubbio, essendo stato rilevato che l’indagato (nella qualità) – al fine di fruire del regime di esercizio transitorio dell’impianto e di conseguire la concessione – aveva prospettato nella domanda di concessione e nella scheda allegata (presentate ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223/90) notizie relative all’emittente e alla potenza dello impianto non vere, configurandosi in ciò le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato e di falsità commessa da privato in atto pubblico. D’altra parte, occorre osservare che la sanzione conseguente all’inosservanza del termine previsto dall’art. 405 cpp. per il compimento delle indagini preliminari, è quella dell’inutilizzabilità delle nuove acquisizioni finalizzate alla formazione della prova in giudizio (art. 407, comma 3, cpp). Ma la richiesta di applicazione di una misura cautelare reale come il sequestro preventivo (finalizzata a impedire l’aggravamento delle conseguenze del reato, la sua perpetuazione o la reiterazione), non è atto di indagine con finalità probatorie, per cui si sottrae alla sanzione su richiamata (cfr. cass. sez. I/a 3.3/7.4.92 ric. Guarnieri). 3/a. – E’ fondato il secondo motivo, concernente la configurazione del reato di falsità del privato in atto pubblico (art. 483 cp.) per l’inesatta indicazione della potenza dell’impianto nella scheda tecnica allegata alla domanda di concessione, come richiesto dall’art. 32 comma 3 della legge n. 223/90. La giurisprudenza di questa corte ha costantemente affermato che per la configurazione del reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico si esige che, a) l’attestazione del fatto compiuta dal privato riguardi circostanze che l’atto pubblico, nel quale essa è recepita, è destinato a provare (cfr. cass. sez. 2/a 28.12.88, ric. Russo, tra le tante); b) la falsità ideologica del privato sia oggetto di un’attestazione che il pubblico ufficiale è tenuto a documentare nell’atto al momento in cui la riceve, talchè è indispensabile un collegamento tra il privato autore dell’attestazione falsa e il pubblico ufficiale (estraneo ad essa), che la deve ricevere nell’atto da lui formato (cfr. cass. sez. 5/a 1.2.85, Farina, richiamata anche in ricorso). Ora la inesatta comunicazione della potenza dell’impianto, che costituisce solo uno dei molteplici dati che l’indagato (nella qualità) era tenuto a comunicare al ministero delle pt. ai fini dell’esercizio transitorio e per il conseguimento della futura concessione, non è chiaramente riconducibile alla figura di attestazione sopra ricordata, nè tampoco ha la finalità di venire trasfusa in un atto pubblico destinato a costituire prova della verità del fatto attestato. Si tratta semplicemente della comunicazione di un dato – tra i tanti – richiesto ai fini della valutazione dell’amministrazione pubblica per le sue determinazioni in ordine alla concessione. Ne discende pertanto che – ictu oculi – l’inesatta comunicazione in parola, a prescindere dalla questione della sua casualità o meno, della sua innocuità o non (presupponente forse un’indagine esulante dai limiti della cognizione del giudice nel procedimento incidentale), non è assolutamente idonea a configurare la fattispecie penale ipotizzata, in relazione alla quale è stato disposto il sequestro preventivo. Tale considerazione è assorbente di ogni altra censura e doglianza prospettata in ricorso al riguardo. 3/b. – Per analoghe considerazioni concernenti la configurabilità del reato di truffa aggravata nel caso, si palesa la fondatezza anche del secondo motivo in termini conclusivi e assorbenti rispetto a ogni altra delle molteplici doglianze prospettate in ricorso. Giova ricordare – per la chiarezza di quanto si è per esporre – che la legge n. 223/90 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte dedicata alle norme transitorie, ha previsto (art. 32) che i privati esercenti, al momento della sua entrata in vigore, impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, fossero facultati a protrarre la loro attività alla duplice condizione della presentazione della domanda per il rilascio della concessione entro un certo termine, e della comunicazione, nello stesso termine, dei dati relativi al titolare dell’impianto e al responsabile dei programmi, alla ubicazione dell’impianto, all’indicazione delle zone servite, ai collegamenti di telecomunicazioni utilizzati, al tipo di trasmettitore, frequenza e potenza, al tipo di antenna, al nominativo di identificazione della stazione e alle ore di trasmissione e loro variazioni (art. 4 del dl. n. 807 del 1984, conv. in legge n. 10 del 1985). Tale ultima comunicazione doveva essere corredata delle schede tecniche previste dal DM 13.12.84. La medesima legge, all’art. 16, ha disciplinato il rilascio della concessione, stabilendo (comma 17) che esso avvenga in base a “criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici”, nonchè, per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, di una sequela di altri elementi concernenti la presenza sul mercato, le ore di trasmissione, la qualità dei programmi, le quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, il personale dipendente, e gli indici di ascolto. E’ pacifico che, alla stregua della normativa ora in estrema sintesi ricordata, la soc. “Europa Tv” spa, presentava nei termini la domanda di rilascio della concessione, dichiarando, a) di avere già notoriamente effettuato trasmissioni televisive, diffondendo il programma di Capodistria, costituito da servizi informativi di carattere sportivo (programma per la maggior parte prodotto e realizzato in Italia); b) di avere da ultimo proseguito l’esercizio con la trasmissione del programma contraddistinto dalla denominazione “tele+2”, avente il medesimo carattere di informazione sportiva; c) di essere titolare esercente di un sistema di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti indicati nelle comunicazioni prescritte ex art. 32, comma 3 della legge n. 223/90; d) di esser in possesso dei requisiti per il rilascio della concessione ex art. 16 della legge e con il titolo preferenziale derivante dal precedente esercizio della radiodiffusione. Tutto ciò premesso, riesce francamente arduo capire il rilievo dato dal tribunale (in accordo con il GIP) alla circostanza che la società esercente l’impianto di radiodiffusione abbia – dopo l’entrata in vigore della legge – mutato la denominazione del programma da “Koper Capodistria” in “tele+2”, essendosi risolta a rinunciale alla ripetizione di parte del programma estero di Capodistria, per trasmettere un programma sostanzialmente dello stesso tipo, ma del tutto autoprodotto. Invero, al di là del mutamento della denominazione, la qualità dei programmi trasmessi è rimasta invariata. Ma d’altra parte – fermo restando che la società esercente l’impianto e l’impianto stesso in nessun modo erano mutati – non sembra che la normativa su ricordata, in nessuna parte, abbia prescritto che, l’esercizio transitorio della radiodiffusione e per il rilascio della concessione, la qualità dei programmi dovesse rimanere invariata. Nè, ancora, è ragionevolmente possibile identificare l’oggetto della concessione con “il complesso televisivo trasmesso” (così come ha fatto il tribunale, cfr. sopra par.fo 1/a), identificando – par di capire – l’oggetto della concessione con i programmi trasmessi e con la loro denominazione, e il privato esercente l’impianto per la radiodiffusione con il programma da lui trasmesso e con la relativa denominazione. L’oggetto della concessione non sono i programmi e le loro denominazioni, ma l’esercizio della radiodiffusione (ed eventualmente anche l’installazione degli impianti necessari) con la determinazione delle frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l’ubicazione e l’area da servire, nonchè ogni altro elemento stabilito dal regolamento di attuazione della legge (art. 16 della legge n. 223/90, significativamente intitolato “concessione per l’installazione e l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata”).Nè peraltro la disciplina transitoria prendeva in alcuna considerazione, nel consentire, alle su ricordate condizioni, la prosecuzione dell’esercizio degli impianti di radiodiffusione, la qualità dei programmi o la loro denominazione, ma bensì il fatto che i soggetti privati esercitassero gli impianti per la radiodiffusione al momento dell’entrata in vigore della legge, e presentassero domanda di concessione con la relativa comunicazione dei dati, come sopra ricordato, (art. 32 della legge). Ma al postutto, quando pure si volesse supporre che la qualità del programma e la sua denominazione avessero un qualche rilievo nell’assenso alla prosecuzione transitoria dell’esercizio degli impianti di radiodiffusione, e che la denominazione del programma dovesse rimanere immutata per una sua qualche improbabile incidenza sull’identità del soggetto esercente l’impianto e sul complesso dei requisiti per conseguire la concessione con titolo di preferenza, resterebbe pur sempre il fatto che la soc. “Europa tv” – e per essa il suo legale rappresentante – nella domanda di concessione presentata non aveva fatto certo mistero del mutamento del programma e della sua denominazione. E allora non si vede con quali artifizi e/o raggiri la richiedente abbia indotto in inganno l’amministrazione competente all’assenso dell’esercizio transitorio e poi al rilascio della concessione e al suo diniego. Nè è sostenibile che è prospettabile un qualche artefizio e/o raggiro nell’infedele indicazione della potenza dell’impianto (posto che di infedeltà si sia trattato, piuttosto che di un errore!), perchè la semplice infedeltà sull’indicazione di un dato, tra i tanti richiesti dalla comunicazione e dalle schede allegate legalmente prescritte, non può sicuramente integrare il requisito che l’art. 640 cp. richiede per la realizzazione della condotta del reato di truffa. 3/c. – In conclusione, non essendo palesemente configurabile, – sia pure in termini di delibazione sommaria (il cd. “fumus”), quale si conviene all’economia del giudizio incidentale sulla legalità del sequestro – , alcuno dei reati prospettati con il provvedimento cautelare del GIP e l’ordinanza impugnata, l’uno e l’altra vanno annullati senza rinvio per la carenza di un requisito essenziale (cfr. cass. sez. 5/a 9.4/23.5.92, ric. Guastamacchia). P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari della pretura di Grosseto in data 9.12.93. Dispone la comunicazione del presente dispositivo al procuratore generale presso questa corte ai sensi dell’art. 626 cpp. |