24 maggio 1996 Sentenza n. 718/96 del Consiglio di Stato, Sez. VI


24 MAGGIO 1996

SENTENZA N° 718 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI

Pres.: Ancora

Est.: Millemaggi Cogliani

Parti: Telecosenza Srl c. Ministero PP.TT.

DIRITTO. – La controversia si incentra sulla interpretazione da darsi alla disposizione contenuta nell’art. 1 quinto comma del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, secondo cui “sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data”, fra l’altro “il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall’articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2329, primo comma, n. 2), dall’articolo 2438, e dall’articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalità stabilite dall’articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l’importo corrispondente alla parte di capitale non versata”.

La tesi della ricorrente (la cui domanda è stata respinta per mancanza del requisito nel termine prescritto), tutta incentrata sul carattere non essenziale del requisito (il quale condizionerebbe al più l’efficacia della domanda) e la non perentorietà del termine, per quanto suggestiva, non può essere condivisa in quanto in contrasto con la lettera e con la finalità della legge.

La semplice lettura della disposizione sopra ricordata consente, attraverso i puntuali riferimenti normativi contenuti, di affermare che il requisito del capitale sociale minimo non costituisce una novità, essendo già presente nel sistema introdotto dalla c.d. legge Mammì e costituendo requisito essenziale ai fini della concessione prevista dal D.L. del 1993 n. 323, prima ancora che in base al quinto comma suddetto, in forza del precedente quarto comma dello stesso art. 1 il quale stabilisce che “le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223”, il che comporta che già alla data del 28 febbraio 1993 la Società in questione dovesse essere in possesso del capitale minimo di L. 300.000.000, sulla base del combinato disposto del quarto comma citato e dell’art. 16 ottavo comma della L. n. 223 del 1990, secondo cui “la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale può essere rilasciata esclusivamente a:… c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni”, in coordinata lettura con quanto stabilito dagli artt. 2329, 2438 e 2439 cod. civ., da cui si ricava anche la regola di carattere generale che il requisito di base, fissato dall’art. 1 quarto comma in relazione al disposto dell’art. 16 ottavo comma lett. c) della L. n. 223, non poteva dirsi sussistente se alla data del 28 febbraio 1993 non risultassero già versati i 3/10 del capitale sociale minimo di 300.000.000= di lire.

Fatte tali premesse appare chiaro, sotto il profilo finalistico, ove non lo fosse sufficientemente sulla base della formula letterale adoperata dal legislatore, che la disposizione contenuta nell’art. 1 quinto comma del D.L. in esame ha inteso conferire effettività alla garanzia della sussistenza di una minima capacità finanziaria e della relativa solidità economica dei soggetti aspiranti alla concessione, mediante un sistema volto ad imprimere tassatività al requisito e ad eliminare, al riguardo, ogni aspetto di discrezionalità dell’Amministrazione concedente, sia prescrivendo il versamento per intero del capitale sociale, sia anche prevedendo, in linea con le disposizioni del codice civile, la più attenuata forma del versamento di 3/10, accompagnata tuttavia dalla prestazione della garanzia per tutta l’ulteriore quota non versata del capitale sociale, al riguardo prevedendo un termine tassativo in linea con la disposizione contenuta nel quarto comma che ha fissato al 28 febbraio 1993 (e quindi ad un momento anteriore alla stessa emanazione del D.L. n. 323 del 1993) il possesso del requisito minino di capitale e quindi (in base al disposto dell’art. 2329 n. 2 e 2439 cod. civ.) il versamento di almeno i tre decimi del capitale sottoscritto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, mentre deve ribadirsi la tassatività della prescrizione, appare anche evidente l’insussistenza dei profili di eccesso di potere denunciati, non essendovi al riguardo alcuna possibilità dell’Amministrazione di valutare discrezionalmente i presunti impedimenti della società istante ed essendo più che sufficiente la motivazione del provvedimento con riferimento al requisito mancante.

Neppure può ritenersi rilevante il profilo di illegittimità costituzionale formulato, con riguardo alla pretesa violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza di trattamento, per aver la norma relativa alla cauzione (introdotta dalla legge di conversione) lasciato agli aspiranti un troppo breve spazio di tempo per provvedere al versamento del tre decimi e alla costruzione della garanzia.

Il rilievo, come formulato con riferimento alla fattispecie in esame appare del tutto irrilevante ove si consideri che impropriamente la società ricorrente fa riferimento alla data del 30 novembre 1993 per ciò che attiene il requisito del capitale sociale minimo e del versamento dei tre decimi.

Come si è avuto modo di precisare, in base a quanto prescritto dal quarto comma dell’art. 1 del più volte menzionato D.L. n. 323 del 1993, i due requisiti in questione dovevano essere posseduti alla data del 28 febbraio 1993, in forza del combinato disposto della norma ivi contenuta e di quanto stabilito dall’art. 16 ottavo comma lett. c) della legge c.d. Mammì del 1990 e dalle norme sul codice civile che regolano il versamento dei tre decimi come quota minima idonea a garantire la serietà della costituzione dalla socità ovvero dell’aumento di capitale disposto.

Appare allora chiaro che la prospettazione della lesione fatta dalla ricorrente è fuor di luogo, dal momento che la problematica relativa all’interesse a richiedere la concessione, come sopravvenuto per effetto della modificazione introdotta dalla legge di conversione, in capo a soggetti che non avevano prima la possibilità di aumentare il capitale e che una tale possibilità avrebbero visto prospettarsi per effetto della introdotta misura fideiussoria per i sette decimi, è del tutto estranea al caso della ricorrente la quale alle date anzidette (e fondatamente alla data del 2 febbraio 1993) non aveva soddisfatto il requisito essenziale del capitale minimo e del suo versamento per tre decimi.

Inammissibile è poi la censura relativa alla misura sanzionatoria non dedotta in primo grado.

L’appello dunque, per tute le considerazioni che precedono, deve essere respinto.