24 NOVEMBRE 2021
ORDINANZA DEL TAR LAZIO, SEZ. III TER
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE TERZA TER
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale xxxxx del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da :
XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. (…), (…), (…) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
YYY S.r.l., ZZZ Soc. Coop, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. mise. (…) del 15 ottobre 202, là ove ha disposto “l’esclusione della XXX s.r.l. … dalla graduatoria ex art. 5 comma 4 del Bando, pubblicata in data 1 ottobre 2021 e, conseguentemente e in via derivata, dalla graduatoria ex art. 6 del Bando, pubblicata in data 6 ottobre 2021 all’esito della seduta pubblica; – l’annullamento d’ufficio, in parte qua, mediante esclusione dalla graduatoria dei soggetti ammessi cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 18 (Sardegna), della società XXX s.r.l. … nonché, in via consequenziale e derivata e sempre in parte qua, mediante esclusione dalla graduatoria, ex art. 6 comma 6 del Bando, della medesima società, fermi restando i punteggi assegnati a tutti gli altri soggetti legittimamente ammessi; la rinnovazione della seduta pubblica di cui all’art. 6 del Bando, dal 7° posto in poi, con conservazione degli effetti non incisi o condizionati dalla illegittima collocazione in graduatoria della società XXX s.r.l. … ossia, con riferimento agli operatori economici utilmente collocati in graduatoria in posizione prioritaria rispetto alle società escluse, mantenimento della collocazione in graduatoria e delle conseguenti manifestazioni di volontà in ordine alla richiesta di capacità trasmissiva e, con riferimento agli operatori collocati dal 7° al 24° posto, mantenimento degli esiti del sorteggio tra le società che hanno conseguito il medesimo punteggio”;
di tutti gli atti e gli accertamenti istruttori posti in essere in merito dal Ministero resistente;
del nuovo bando e/o della rinnovazione della graduatoria eventualmente disposti, programmati e/o pubblicati e/o dell’eventuale scorrimento della graduatoria disposto a favore di ulteriori soggetti collocati in posizione successiva a quella che occupava la ricorrente, di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o collegato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da XXX s.r.l. il 27 ottobre 2021:
della determinazione del 20 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Div. IV, che ha approvato la “graduatoria, contenente l’elenco dei fornitori collocati in posizione utile per l’accesso alla fase della negoziazione di cui all’art. 7 del bando di gara, con l’indicazione della capacità trasmissiva richiesta e della relativa rete di primo o di secondo, per l’Area Tecnica 18 – Sardegna, parte integrante della presente determina”;
nonché della graduatoria in pari data “Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 18 – Sardegna esito seduta pubblica del 20 ottobre 2021” e del bando per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell’area tecnica n. 18 – Sardegna;
nonché
per la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica attraverso l’inserimento nelle graduatorie di cui ai bandi richiamati in epigrafe e nella parte in fatto del ricorso e, in subordine, attraverso il risarcimento del danno per equivalente attraverso la liquidazione di una somma pari all’utile di impresa ottenuto annualmente da una televisione privata di pari dimensioni a quella che avrebbe strutturato la ricorrente (qualora fosse stata inserita in graduatoria) moltiplicato per la durata della concessione, quindi per 12 anni, o di quell’altra somma ritenuta di giustizia e dovuta dal Tribunale anche in via equitativa ex art 1226 c.civ..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che per le procedure, quali quella in esame, indetta con bando ai sensi dell’articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), trova applicazione l’art. 1, comma 1037, della medesima legge 205/2017, il quale, in ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, prevede che “la tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale”;
Rilevato che la limitazione della tutela cautelare alla concessione di una provvisionale è collegata alla limitazione, nella fase di merito, della tutela al solo risarcimento per equivalente, conformemente al principio secondo il quale i provvedimenti cautelari devono essere funzionali ad assicurare la piena efficacia della pronuncia di merito;
Ritenuto che una simile scelta normativa è stata ritenuta dalla Corte costituzionale una scelta non irragionevole e non in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto “corrisponde a una tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti”, che “non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell’impossibilità di ottenere la sospensione interinale” dell’efficacia degli atti impugnati (Corte cost. sentenze 49 del 2011 e 160 del 2019);
Ritenuto, altresì, che la richiesta, formulata dalla ricorrente in via subordinata, di una provvisionale, secondo quanto statuito dall’art. 1, co. 1037, l. n. 205/2017, non possa trovare accoglimento, in quanto la società ricorrente non ha comprovato né l’esistenza né la quantificazione del danno asseritamente patito;
Ravvisati, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
Respinge la domanda cautelare.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Luca De Gennaro, Presidente FF
Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Referendario
Pubblicato il 25/11/2021