25 FEBBRAIO 1983
SENTENZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI BASSANO DEL GRAPPA, SEZ. PENALE
[omissis]
“Con tre diverse denunzie del luglio, del settembre e dell’ottobre 82 la sede di Verona della SIAE portava a conoscenza di questo Pretore che tre emittenti radiofoniche locali, Radio Studio 9, Emittente Regionale veneta e Tele Alto Bassanese, diffondevano brani musicali, tutti affidati alla tutela di essa SIAE, senza alcuna autorizzazione. Con tre decreti penali, in data 19.11.82 e 15.12.82 questo Pretore procedeva nei confronti dei tre legali rappresentanti, Rossi Cipriano, Dal Santo Francesco, Furlani Renato, condannandoli rispettivamente, per i reati ascritti in epigrafe, alla pena di lire 150.000, 120.000 e 110.000 di multa.
Avverso tali decreti i tre imputati formulavano rituale opposizione e venivano pertanto citati per l’odierno dibattimento; il Pretore, constatata la presenza degli opponenti, revocava i decreti, attesa inoltre l’assoluta identità delle questioni di diritto sottoposta al suo esame disponeva la riunione dei tre procedimenti.
La SIAE, in limite litis, si costituiva parte civile nei confronti di tutti e tre gli imputati.
Il Rossi, il Furiani e il Dal Santo ammettevano, con qualche riserva il terzo, che le loro rispettive emittenti radiofoniche avevano diffuso le opere musicali di cui al capo di imputazione; precisavano di avere avuto molteplici contatti con la SIAE per definire la vertenza economica in ordine ai diritti di autore, di non aver mai raggiunto alcun accordo e di essersi comunque sempre attenuti alle risoluzioni della associazione delle emittenti locali ANTI.
Il Direttore della sede di Verona della SME confermava che tutti i brani musicali diffusi dalle le emittenti e indicati nei capi di imputazione sono affidati alla tutela della società. All’esito della successiva discussione la P.C., il rappresentante del P.M. e la difesa concludevano come in atti.
La questione di diritto oggi demandata al giudizio del Pretore di Bassano del Grappa è, come ormai noto, assai controversa in dottrina e giurisprudenza; il giudicante ritiene di aderire, sulla scorta delle argomentazioni che seguono, alla tesi di quanti ritengono di escludere la sussistenza del reato di specie nell’ipotesi di radiodiffusioni di brani musicali, incisi su dischi o su nastri, da parte di emittenti radiofoniche e televisive senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto.
Va precisato, in via preliminare, che le argomentazioni difensive in ordine alla dizione letterale dell’art. 171, lett. b, L. 22.4.1941 n. 633 non appaiono meritevoli di accoglimento.
Le dispute grammaticali e sintattiche appaiono invero soccombere di fronte ad un’interpretazione che evidenzi la ratio legis e cioè l’esigenza legislativa di assoggettare a pena ogni sorta di diffusione (e dunque di radiodiffusione) di composizioni musicali, sicché la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico appare piuttosto quale ulteriore rappresentazione o esecuzione e non è comunque estranea alla diffusione di cui alla prima parte della stessa lettera.
Assume invece maggior rilievo la considerazione che la norma in esame, da una lettura sistematica della intera legge, sembra trovare applicazione nella sola ipotesi di diffusione (o radiodiffusione) in assenza di una preventiva postazione di consenso da parte di chi ne abbia, naturalmente, il diritto; tale interpretazione porta ad escludere la sussistenza dell’ipotesi criminosa ogni qual volta, dai comportamenti ivi indicati, ne discende unicamente il diritto di alcuni soggetti di ottenere un compenso di natura strettamente economica.
In altre parole, l’inciso “senza averne diritto” va interpretato nel senso che la norma trova applicazione nella sola ipotesi di mancata acquisizione “preventiva” di tali diritti.
Va ora esaminato quali diritti spettano all’autore e quali al riproduttore, su disco o su nastro, dell’opera musicale.
Riguardo l’autore l’art. 61 legge citata dispone che lo stesso ha, tra l’altro, il diritto di riprodurre l’opera su disco e di radiodiffondere il brano musicale mediante l’impiego del disco; la cessione del diritto di riproduzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica e di radiodiffusione; il diritto di radiodiffondere, prescrive ancora l’art. 61, resta regolato dalla precedente sezione.
Di conseguenza, se l’autore non ha ceduto al riproduttore anche il diritto di radiodiffondere, egli, alla stregua dell’art. 56, conserva il diritto di ottenere un compenso da liquidarsi, in caso di disaccordo, dall’autorità giudiziaria. La liquidazione di tale compenso è, in realtà, prevista, in questa sezione, per la radiodiffusione di opere eseguite in teatri, sale di concerto ed ogni altro luogo pubblico; tale tipo di radiodiffusione dunque, alla quale la legge equipara quella precedente, non necessita di un consenso preventivo, dalla legge riservato alla sola ipotesi di opere nuove o di prime rappresentazioni stagionali di opere non nuove. Nell’ipotesi in cui l’autore abbia ceduto al riproduttore anche il diritto di radiodiffondere è questo ultimo ad avere diritto ad un compenso per l’utilizzazione del disco (art. 73).
Anche tale diritto appare sostanziarsi solo successivamente all’utilizzazione del disco ed anche qui, nella disposizione successiva (art. 71) il legislatore ha riconosciuto al riproduttore un diritto ad opporsi all’utilizzazione solo quando questo leda gravemente i suoi interessi industriali.
In entrambe le ipotesi nascono, come si vede, sia per l’autore che per il riproduttore, diritti di natura meramente civilistica, conseguenti all’avvenuta utilizzazione, come del resto la natura propria delle riproduzioni su disco (o su nastro) impongono; in caso contrario, ben difficile risulterebbe accordarsi preventivamente con l’autore, che non è certo tenuto ad affidarsi alla tutela della SIAE, per ogni utilizzazione di brani o composizioni musicali.
In definitiva l’inciso «senza averne diritto” di cui all’art. 171 sembra circoscrivere la sussistenza del reato alle sole ipotesi di prescritto consenso preventivo (si pensi a quello già menzionato art. 52, comma 3° o al consenso di cui all’art. 46, comma 2° per le opere cinematografiche.
E’ dunque convinzione del Pretore che pur vantando gli autori (e per essi la SIAE) diritti di natura patrimoniali per la radiodiffusione di opere musicali (ma ciò non è oggetto del presente giudizio), i fati imputati ai legali rappresentanti delle tre emittenti radiofoniche non sono ricompresi nella fattispecie criminosa dell’art. 171 e dunque non sono previsti dalla legge come reato.
Va peraltro respinta la domanda di condanna alle spese della SIAE stante la grande incertezza, in giurisprudenza, della questione in esame.
P.Q.M.
Visto l’art. 479, C.P.P.
ASSOLVE
Rossi Cipriano, Furlani Renato e Dal Santo Francesco dai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sono preveduti dalla legge come reato».