25 luglio 2001 Sentenza n.4110/2001 del Consiglio di Stato, Sezione VI

25 luglio 2001

Sentenza n.4110/2001 del Consiglio di Stato, Sezione VI

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

Janus Group S.n.c. di Cotticelli Giuseppe e Depetro Rosa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annamaria Crescenzi e Paolo Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale Tiziano n.80;

avverso e per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno del 21 luglio 1998, n.411;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Janus Group S.n.c. di Cotticelli Giuseppe e Depetro Rosa

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20 marzo 2001 relatore il Consigliere Pietro Falcone. Uditi, l’avvocato dello Stato Varrone e l’avv. Ricciardi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Il dr. Cotticelli, nella sua qualità di titolare dell’emittente radiofonica denominata “Antenna Salerno”, ha prodotto, entro il termine del 23 ottobre 1990, previsto dall’art.32 della L. 6 agosto 1990, n. 223, domanda di concessione di radiodiffusione sonora in ambito locale.

Con atto di conferimento di azienda in nome collettivo, il Cotticelli conferiva l’emittente radiofonica alla Janus Group, e quindi a sé stesso ed alla dott.ssa Depetro, dandone comunicazione al Ministero PP.TT., che in seguito rigettava l’istanza di concessione, con il provvedimento impugnato avanti al T.A.R. Campania.

L’adito T.A.R. ha accolto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata.

Assume il primo giudice che la fattispecie non riguarderebbe la questione della cedibilità a soggetti terzi non titolari di autorizzazione o concessione degli impianti, bensì quella del semplice mutamento della veste giuridica del medesimo soggetto titolare dell’emittente (dott. Cotticelli) il quale, autorizzato come persona fisica, avrebbe poi conferito l’azienda alla Janus Group s.n.c., avente come soci lo stesso dr. Cotticelli e la signora Depetro.

2. La sentenza è appellata dal Ministero delle Comunicazioni per i seguenti motivi.

Il d.l. 27 agosto 1993, n.323, convertito dalla legge 27 agosto1993, n.422, consente il rilascio di concessione ai soli soggetti “autorizzati” ai sensi dell’art.32 della legge n.223/90.

Tale riferimento al soggetto autorizzato ha valore esclusivamente formale, come si desume, oltre che dal tenore testuale dell’art.1 del d.l. n.323/93, anche dall’art.6 dello stesso decreto, che consente il solo trasferimento di proprietà delle emittenti “da un concessionario ad un altro concessionario”, nonché dal comma 7 quater dello stesso art.1 che prevede come unico caso di subentro di soggetto non autorizzato quello di società di almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna già autorizzata.

Da tale interpretazione della norma di legge, coerente con la ratio di congelare la situazione dell’emittenza alla data di entrata in vigore della legge 223/90, deriva l’impossibilità per l’imprenditore autorizzato di conferire l’azienda ad un nuovo soggetto, pur se questo si presenti come nuova veste giuridica dello stesso titolare.

Tale conferimento, invero, determina trasferimento dell’impianto a nuovo soggetto non autorizzato, al quale legittimamente l’amministrazione non può che negare la concessione.

Nella specie, peraltro, non si è verificato solo un mutamento formale. Difatti anche l’assetto proprietario sostanziale degli impianti è passato dalla sola titolarità del dott. Cotticelli a quella della società di cui sono soci sia il dott. Cotticelli che la sig.ra Depetro, quest’ultima del tutto estranea all’autorizzazione ex lege conseguita dal primo.

L’intimata società Janus Group, con memoria di costituzione, depositata il 4 maggio 1999, in via preliminare ha eccepito la tardività del ricorso in appello ed, in subordine, ha sostenuto la sua infondatezza.

DIRITTO

1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso in primo grado proposto dalla Janus Group S.n.c. di Cotticelli Giuseppe e Depetro Rosa, avverso il diniego di concessione di radiodiffusione sonora, in ambito locale.

2. Il ricorso in appello del Ministero delle Comunicazioni merita accoglimento.

2.1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di appello per tardività, sollevata dall’intimata società Janus Group.

Detta società sostiene, al riguardo, di aver notificato la sentenza al Ministero appellante in data 23 dicembre 1998, mentre l’atto di appello è stato notificato oltre il termine decadenziale, in data 26 febbraio 1999.

L’eccezione va disattesa, in quanto è nulla la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato distrettuale, anziché generale.

Come è noto, ai sensi dell’art.1 l. 25 marzo 1958, n.260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art.10 comma 3 l. 3 aprile 1979, n.103, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, e non solo quelli introduttivi del giudizio, vanno notificati all’Amministrazione resistente presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria dinanzi alla quale è stata portata la causa; pertanto, è viziata la notificazione del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato effettuata presso l’Avvocatura distrettuale della città sede dell’Amministrazione intimata, anziché presso l’Avvocatura generale.

2.2. Nel merito, va premesso che il Cotticelli nella sua qualità di titolare dell’emittente radiofonica denominata “Antenna Salerno”, aveva prodotto, entro il termine del 23 ottobre 1990, previsto dall’art.32 della L. 6 agosto 1990, n.223, domanda di concessione di radiodiffusione sonora in ambito locale.

Successivamente, con atto di conferimento di azienda in nome collettivo, il Cotticelli conferiva l’emittente radiofonica alla Janus Group, e quindi a sé stesso ed alla dott.ssa Depetro, dandone comunicazione al Ministero PP.TT..

Secondo il giudice di primo grado, la fattispecie non riguarderebbe la questione della cedibilità a soggetti terzi non titolari di autorizzazione o concessione degli impianti, bensì quella del semplice mutamento della veste giuridica del medesimo soggetto titolare dell’emittente (dott. Cotticelli) il quale, autorizzato come persona fisica, avrebbe poi conferito l’azienda alla Janus Group s.n.c., avente come soci lo stesso dr. Cotticelli e la signora Depetro.

La tesi non può essere condivisa.

In materia di teleradiodiffusione, la normativa transitoria, posta dall’art.1, comma 1, del d.l. 27 agosto 1993, n.323, convertito in l. 27 ottobre 1993 n.422, prevede che soggetti legittimati alla concessione per la radiodiffusione privata in ambito locale siano solo quelli già autorizzati in base all’art.32 della l. 6 agosto 1990 n. 223.

Pertanto, non è soggetto autorizzato provvisoriamente l’emittente allorquando il suo nuovo titolare non ha presentato domanda entro i termini previsti dall’art.32 l. n.223 del 1990. Infatti, il “congelamento” della situazione dell’etere sulla base delle domande inoltrate non consente l’entrata di nuovi soggetti nel sistema (Cons. Stato sez.VI, 21 febbraio 1997, n.315 e 23 dicembre 1996, n.1756).

Parimenti, deve escludersi il conferimento d’azienda a favore di soggetti che non siano già autorizzati, pena il mancato rilascio della concessione. Infatti, l’autorizzazione provvisoria è data ai “soggetti” intesi come persone fisiche o giuridiche e non alle “emittenti” intese come aziende. Ciò che conta, ai fini della questione in esame, è che il soggetto “autorizzato” resti formalmente immutato.

Ne deriva che l’unico mutamento nell’assetto proprietario dei soggetti autorizzati consentito dalla legge è quello in cui il soggetto autorizzato rivesta la forma della società di capitali, in quanto nessun ostacolo può essere frapposto alla libera circolazione delle azioni (Cons. Stato sez.VI, 28 aprile 1998, n.566).

Nella specie, il soggetto autorizzato era il Cotticelli, nella sua qualità di titolare dell’emittente radiofonica denominata “Antenna Salerno”; pertanto, legittimamente è stata negata la concessione alla Janus Group s.n.c., avente come soci lo stesso dr. Cotticelli e la signora Depetro, in quanto soggetto formalmente e sostanzialmente diverso da quello autorizzato.

Per le ragioni esposte, non assume rilievo la circostanza – peraltro sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado – rappresentata dal Cotticelli, secondo cui dall’11 dicembre 1997 è divenuto unico titolare della Janus Group s.n.c., a seguito di cessione di quote societarie da parte della Depetro.

2.3. Infine, non sussiste la pretesa violazione della legge 7 agosto 1990, n.241.

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, l’Amministrazione, ricevuta la comunicazione della trasformazione dell’assetto proprietario non era tenuta ad “indicare ai ricorrenti il rischio cui si esponevano, anche al fine di ricevere e vagliare le loro deduzioni, ai sensi della l. n.241/90”.

Nella specie, la comunicazione del Cotticelli non ha dato luogo ad un nuovo ed autonomo inizio d’attività procedimentale da parte dell’Amministrazione, che è stata semplice destinataria passiva di un atto espressione di autonomia privata.

3. Per le considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in epigrafe specificato e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Alberto de ROBERTOPresidente
Paolo NUMERICOConsigliere
Luigi MARUOTTIConsigliere
Pietro FALCONEConsigliere Est.
Giuseppe MINICONEConsigliere

Presidente

                            Consigliere                    Segretario