25 marzo 2015 Ordinanza del TAR Lazio, Sez. I

 

25 MARZO 2015

ORDINANZA DEL TAR LAZIO, SEZ. I

 

sul ricorso numero di registro generale 15573 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Radio XXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti (…) e (…), con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, (…);

contro

Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
YYY;
per l’annullamento, previa sospensione,
1) quanto al ricorso:
a) dell’autorizzazione prot. (—omissis—) dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero dello Sviluppo Economico riportante la data del 24.10.11, con cui l’Ufficio ha autorizzato YYY, titolare dell’emittente radiofonica “Radio YYY”, a modificare la frequenza di emissione di un proprio impianto passato da (…) MHz a (…) MHz, a variare alcune caratteristiche radioelettriche dello stesso, nonchè il trasferimento del sito trasmissivo della risorsa da (…) a (…);
b) la nota dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata prot. (…);
c) le schede tecniche B e C dell’impianto su fr. (…) MHz da (…), corredate dal visto di conformità dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero dello Sviluppo Economico (allegati alla nota (…) su indicata);
tutti i documenti conosciuti da XXX in occasione dell’accesso agli atti effettuato in data 29.8.2014,
nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso o non conosciuto alla ricorrente.
2) quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2015:
della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali, Div. III, Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise prot. (…) del 26.11.2014 con cui l’Ufficio “nelle more di approfondire la problematica interferenziale e riservandosi ulteriori misure radioelettriche sul territorio in ordine alla soluzione proposta a parziale rettifica ed integrazione dell’autorizzazione (…) del 24.10.11 ha autorizzato la società YYY, con effetto immediato, a modificare la frequenza di emissione dell’impianto di (…) da MHz (…) a (…), con limitazione della potenza del Tx a 10W;
nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso o collegato anche se non conosciuto alla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 19, 65 e 66 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del 25 marzo 2015 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la società ricorrente fonda il gravame evidenziando, nella sostanza, interferenze sulle sue trasmissioni derivanti dai provvedimenti impugnati, di cui lamenta, tra altro, il rilascio senza previo contraddittorio;
Rilevato che, nella documentazione depositata in giudizio a più riprese dall’Amministrazione e nelle relative memorie, è detto che – da ultimo con nota dell’Ispettorato Puglia del 16 febbraio 2015 con allegate misurazioni radioelettriche effettuate su più punti di misurazione – risulta l’insussistenza delle lamentate interferenze, anche in riferimento ai motivi aggiunti;
Considerato che, nella memoria per la camera di consiglio del 25 marzo 2015, la ricorrente insiste nelle sue censure, lamentando l’illegittimità sotto vari profili del rilevamento, effettuato nuovamente senza contraddittorio;
Considerato che l’Amministrazione, dal canto suo, deposita un’ulteriore nota della Direzione Generale per le Attività Territoriali del 19 febbraio 2015, ove si specifica che essa “…con l’allegata nota del 18/02/2015 ha comunicato alla ricorrente XXX l’esito degli accertamenti tecnici condotti in data 30/01/2015 nelle località di (…) (BT) e (…) (BA) le cui risultanze confutano le argomentazioni addotte alle pagg. 16 e 17 del ricorso per motivi aggiunti”;
Considerato che, in dette pagine, la ricorrente sostanzialmente lamenta “un aumento dei dB mancanti al dovuto al rapporto di protezione tra gli impianti”, inserendo due tabelle da cui dedursi l’aggravamento dei fenomeni interferenziali ai danni delle sue risorse radioelettriche derivante dal rilascio del provvedimento impugnato con detti motivi aggiunti;
Considerato che nella suddetta nota dell’Amministrazione del 19 febbraio 2015 è anche affermato che le risultanze delle suddette misure esperite avevano evidenziato “…un difforme esercizio dell’impianto operante sulla freq. (…) MHz di Corato-Murgetta della ricorrente…e nel contempo l’assenza di emissioni disturbanti sulla medesima frequenza da parte dell’emittente radiofonica ‘YYY”,
Considerato che le tesi delle parti costituite sono nettamente contrapposte su più punti della controversia e si fondano su rilevanze preminentemente di ordine tecnico;
Considerato che, allo stato degli atti, il Collegio ritiene che tali complesse questioni di ordine tecnico devono essere approfondite e trovano la loro sede più idonea nella fase di merito, anche perché non si riscontrano presupposti sul pregiudizio dedotto dalla ricorrente tali da comportare una pronuncia cautelare, per sua natura provvisoria e interinale;
Considerato che risulta necessario, quindi, fissare direttamente l’udienza di merito per la trattazione della controversia;
Considerato, in primo luogo, che appare necessario disporre acquisizione documentale a carico dell’Amministrazione, consistente nel deposito in atti di: a) copia della nota 18 febbraio 2015 della Divisione III, Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise indirizzata alla ricorrente, richiamata nella su ricordata nota del 19 febbraio 2015; b) copia della documentazione di cui agli accertamenti tecnici condotti in data 30 gennaio 2015, sempre richiamati in detta nota del 19 febbraio 2015, da cui si desumerebbe la confutazione degli argomenti addotti dalla ricorrente nei motivi aggiunti in relazione al lamentato aumento di dB e all’aggravamento delle interferenze sulla sua frequenza;
Considerato che, a tale incombente, il su indicato Ispettorato dovrà provvedere entro venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza;
Considerato altresì, che per ragioni di economia processuale appare opportuno, in considerazione della natura tecnica della fattispecie in esame, disporre anche verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in modo da giungere all’udienza di merito con la fase istruttoria già compiuta;
Considerato che il Collegio ritiene di affidare l’incombente in questione al Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria;
Considerato che, a tale fine, il Preside della Facoltà di Ingegneria dovrà provvedere a designare, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, un professore di tale Facoltà in possesso di specifica professionalità ed esperienza nella materia oggetto di controversia (trasmissioni radioelettriche);
Considerato che il Collegio ritiene di proporre i seguenti quesiti a cui il verificatore dovrà rispondere, previa acquisizione della documentazione di cui alle lett. a) e b) sopra indicate e di altra da lui ritenuta allo scopo opportuna presso il suddetto Ispettorato:
1) valuti il verificatore e illustri al Collegio le modalità con cui sono stati effettuati gli accertamenti tecnici condotti in data 30 gennaio 2015 da parte del competente Ispettorato territoriale e se gli stessi risultano conformi agli standard previsti in materia, con particolare riferimento alla scelta dei punti, alle modalità di rilevo, all’identificazione dei macchinari utilizzati, alla verifica dei certificati di taratura delle apparecchiature e a quant’altro egli riterrà necessario e opportuno;
2) valuti il verificatore ed illustri al Collegio, in particolare, se le tabelle inserite dalla ricorrente alle pagg. 16 e 17 dei motivi aggiunti siano fondate su dati oggettivi e con quali modalità di verifica i relativi dati siano stati ottenuti;
3) valuti il verificatore ed illustri al Collegio se i dati indicati in tali tabelle risultano effettivamente confutati dagli esiti degli accertamenti del 30 gennaio 2015 da parte dell’Ispettorato;
4) valuti il verificatore ed illustri al Collegio sulla base di quali specifiche misurazioni l’Ispettorato ha dedotto un difforme esercizio dell’impianto della ricorrente sulla fr. (…) MHz di (…) e l’assenza di disturbi su tale frequenza dal parte dell’emittente “YYY” nonchè se tali misurazioni risultano conformi agli standard previsti in materia, in relazione a quanto specificato al punto 1);
Considerato che per dare luogo alla verificazione in questione, il soggetto designato potrà prendere esame di tutta la documentazione e del materiale istruttorio in atti – anche chiedendo eventuale estrazione di copia alla Segreteria di questa Sezione – nonché del materiale considerato dall’Ispettorato territoriale suddetto per dare luogo ai provvedimenti impugnati, in particolare a quello impugnato con i motivi aggiunti, materiale che l’Ispettorato in questione dovrà porgli a disposizione, anche in relazione alle caratteristiche di irradiazione degli impianti delle due emittenti “XXX” e “YYY”;
Considerato che il verificatore in questione dovrà convocare le parti, o loro rappresentanti, che potranno farsi assistere da legali e tecnici di fiducia, al fine di concordare eventuali accessi sui luoghi, verbalizzare le operazioni – da svolgere in contraddittorio – unitamente alle osservazioni proposte ed indicare dettagliatamente, nella relazione finale, oltre alle conclusioni sui singoli quesiti, anche la documentazione considerata e le operazioni materiali svolte per l’espletamento dell’incarico;
Considerato che la verificazione dovrà avere luogo entro il termine del 15 luglio 2015 e che il verificatore dovrà depositare in giudizio la relazione conclusiva entro il termine del 15 settembre 2015;
Considerato che il compenso spettante al verificatore sarà liquidato provvisoriamente, a carico di parte ricorrente e salva ogni determinazione all’esito del giudizio, con le modalità di cui all’art. 66, comma 4. c.p.a.;
Considerato di dover fissare udienza di discussione del merito alla data del 4 novembre 2015;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 4 novembre 2015.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e all’Organo che deve designare il verificatore di cui in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015 (…)