26 aprile 2001
Sentenza n.776/2001 del T.A.R. Toscana, Sezione III
REPUBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
-III SEZIONE-
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2817/2000 proposto dalla TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto G. Carbone e Massimo Capialbi, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Firenze, Via XXIV Maggio n. 20;
c o n t r o
•il COMUNE DI MONTIGNOSO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Lenzetti, con elezione di domicilio presso lo studio legale Gracili, in Firenze, Via dei Servi n. 34;
•il RESPONSABILE SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL COMUNE DI MONTIGNOSO, nella persona pro-tempore in carica, non costituitosi in giudizio;
•l’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del Presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Sportello Unico del Comune di Montignoso prot. n. 9439 dell’1-8-2000 di diniego di rilascio di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base;
b) della nota del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Montignoso prot. n. 212 del 10-1-2000;
nonchè
del parere del Responsabile dell’Ufficio Ambiente di detto Comune.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Montignoso;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 6 marzo 2001, relatore il Consigliere dott. Andrea MIGLIOZZI;
Uditi, altresì, per le parti, l’Avv. Carbone per la Società ricorrente e l’Avv. F. Benelli delegato da C. Lenzetti per l’Amministrazione Comunale:
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Con domanda inoltrata il 28 settembre 1999 la Telecom Italia Mobile S.p.A. (TIM) chiedeva al Comune di Montignoso il rilascio dell’autorizzazione edilizia alla installazione di una stazione radio base a servizio della rete di telefonia cellulare da installarsi in un terreno del territorio comunale sito in Via Bertocchi.
Con nota del 10 gennaio 2000 il Responsabile del Servizio Ufficio Urbanistica del Comune di Montignoso comunicava alla TIM che la Commissione urbanistica nella seduta del 16-11-99 aveva espresso parere contrario all’installazione dell’antenna TIM “in attesa del regolamento e dell’individuazione di siti idonei che gli Uffici Urbanistica e Ambiente predisporranno”.
Intanto l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in relazione alla richiesta di parere tecnico previsionale, con atto datato 7 giugno 2000, ai fini della verifica della rispondenza delle intensità dei valori di campo elettromagnetico di cui alla normativa recata dal D.M. 10-9-98. n. 381, precisava che “sulla base di quanto dichiarato dal richiedente è stata verificata la congruenza del volume di rispetto calcolato nella relazione”.
Con nota del 27 luglio 2000 indirizzata al Responsabile Sportello Unico, il Responsabile del Servizio n. 6 Ambiente del Comune di Montignoso proponeva una temporanea sospensione delle autorizzazioni all’installazione di nuovi impianti di radiocomunicazione e tanto “considerato che come Ente Comunale siamo in attesa della emanazione da parte della Regione Toscana delle disposizioni in merito all’art. n. 4 comma 1 L.R. 6 aprile 1000 n. 54 (criteri generali per la localizzazione degli impianti) e che l’Amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di far redigere un piano delle antenne da cui dovranno derivare le autorizzazioni all’installazione”.
Quindi con provvedimento del 1° agosto 2000 prot. n. 9439 il Responsabile del Servizio Sportello Unico, sulla scorta del parere reso dal Responsabile Ufficio Ambiente testè riportato, denegava il rilascio dell’autorizzazione chiesta dalla TIM.
La Società interessata ha impugnato tale provvedimento nonchè gli atti in epigrafe indicati, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:
1) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 VI comma legge 31-7-1997 n. 249; art. 1 IV° comma lett. c) legge 15-3-97 n. 59; art. 83, 1° comma, 112 e 115 lett b) dlgs 31-3-98 n. 112; D.M. 10-9-1998 n. 381; artt. 6 e 7 L.R. 6-4-2000 n. 54;
Eccesso di potere per difetto dei presupposti, posto che, alla luce della normativa sopra richiamata la competenza ad adottare provvedimenti in materia di inquinamento elettromagnetico, sia sotto il profilo della compatibilità delle installazioni esistenti, sia sotto quello della pianificazione e localizzazione di quelli futuri spetta agli organi statali e non già al Comune. Quest’ultimo ha, invero, assunto un’atipica misura di salvaguardia consistente in una sospensione del rilascio di autorizzazione all’installazione di stazioni radio base;
2) Violazione e falsa applicazione del’art. 1 comma IV lett. a) n. 15 della legge 31-7-97 n. 249 e del D.M. 10-9-98 n. 381.
Eccesso di potere per travisamento: l’ordinanza impugnata è in realtà diretta a porre un regime transitorio di totale blocco delle autorizzazioni e così facendo l’atto in questione esorbita i canoni di tipicità del provvedimento amministrativo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montignoso che ha contestato la fondatezza dei motivi di ricorso di cui ha chiesto la reiezione.
D I R I T T O
Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno del provvedimento con cui il Comune di Montignoso ha opposto alla richiedente TIM il proprio diniego al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare in un’area sita in Via Bertocchi, in zona classificata come E5 – “area agricola di margine all’abitato”, progetto che prevede, in particolare, la realizzazione di un’antenna alta 12 metri con annesse cabine di alimentazione.
Tanto premesso e passando all’esame del merito del ricorso, s’impone una disamina congiunta dei due motivi di gravame in considerazione della sostanziale identità delle censure fatte valere coi due mezzi d’impugnazione.
In sostanza, la tesi difensiva di parte ricorrente appare così sintetizzabile: il diniego si fonda unicamente su pretese ragioni di tutela della salute pubblica legate al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico per la quale materia il Comune non detiene competenza alcuna ed in ogni caso l’Autorità comunale si sarebbe dovuta limitare a verificare la conformità urbanistico-edilizia della domanda, mentre ha emanato una anomala misura di salvaguardia che si risolve in un illegittimo blocco delle autorizzazioni in questione.
Ebbene ancorchè solo in parte e nei soli precisi sensi che qui di seguito si vanno ad illustrare, ritiene il Collegio che l’assunto della ricorrente sia condivisibile.
La TIM ha richiesto, come si rileva “per tabulas”, al Comune di Montignoso “un’autorizzazione edilizia” per l’installazione dell’impianto de quo ed è allora interessante se non doveroso indagare in ordine ai contenuti del potere da esercitarsi da parte del Comune una volta investito di tale richiesta, in relazione, in particolare, alla specificità delle opere da realizzarsi a cura dell’istante.
Ebbene, è fuor di dubbio, in primo luogo, che il realizzando impianto, dal momento che comporta una specifica modificazione dello stato dei luoghi di un’area del territorio comunale abbisogna, per la sua realizzazione, del previo rilascio del titolo “ad aedificandum”.
In particolare, la Sezione ritiene di concordare con quell’orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato Sez. V 6 aprile 1998 n. 415) secondo cui l’installazione di un’antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio sicchè necessita del rilascio della concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, tenuto conto, appunto, delle caratteristiche del manufatto per cui è causa, avente una certa consistenza (12 metri di altezza) con conseguente alterazione del territorio che non può definirsi trascurabile.
Di qui il potere-dovere dell’Autorità comunale di verificare la conformità del progettato intervento alla normativa urbnistico-edilizia, da intendersi quest’ultima in un’accezione più ampia rispetto alla ordinaria e tradizionale nozione.
In altri termini la potestà di controllo e di salvaguardia di un corretto sviluppo del territorio comunale si esplica in primis nella verifica dei requisiti strettamente urbanistici dell’erigendo impianto di stazione radio base con precipuo riferimento ai profili idrogeologici della vicenda e alla rispondenza del progettato intervento ai parametri edilizi vigenti per l’area destinata ad ospitare siffatta struttura. Ritiene altresì il Collegio che sempre nell’ambito del generale potere di controllo dell’assetto territoriale insiste in capo all’Amministrazione comunale, al momento del rilascio del titolo ad aedificandum relativamente ad un’antenna per la telefonia cellulare, un preciso onere di accertare la compatibilità ambientale della erigenda struttura, così come non può essere disconosciuto in capo al Comune un potere, avente anch’esso valenza urbanistica di prevedere e disciplinare dettagliatamente la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le antenne del genere di quello all’esame, allo scopo, appunto, di ottenere un ottimale assetto dello stato dei luoghi anche con riferimento alle condizioni di salubrità del territorio.
I suillustrati profili di gestione dell’assetto del territorio costituiscono indubbiamente delle condizioni indispensabili per l’assentibilità di un impianto di stazione radio base di guisa che l’assenza di una soltanto di siffatte “condiciones” impedisce di per sè la realizzazione del progettato intervento e in tal senso, in linea di principio si può convenire sul fondamento delle osservazioni formulate, al riguardo, dal patrocinio dell’Amministrazione comunale con la sua corposa memoria difensiva.
Ciò nondimeno quanto testè rilevato dal Collegio (e quanto opposto ex adverso dalla difesa del Comune di Montignoso) non vale a mandare esente il provvedimento impugnato dai vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente, per la semplice ragione (enunciabili fin d’ora) che l’atto di diniego non rierisce nè direttamente e neppure ob relationem in ordine alla sussistenza di cause preclusive connesse a profili della vicenda diversi da qulli inerenti gli aspetti sanitari derivanti dall’inquinamento elettromagnetico.
Insomma, alla richiedente TIM, l’Amministrazione comunale, quanto ai profili urbanistici introdotti con l’istanza di “autorizzazione edilizia” non risponde opponendo una inidoneità del progetto o una carenza documentale circa il vincolo idrogeologico o altri aspetti inerenti la compatibilità edilizio-ambientale del manufatto “de quo”; ciònondimeno si determina a non assentire il progettato intervento limitandosi a richiamare la propria intenzione di far redigere un piano comunale delle antenne.
Ora siffatte statuizioni si appalesano del tutto illogiche vuoi perchè una motivazione ancorata ad un evento futuro ed incerto (l’emananda regolamentazione rappresentata dal piano delle antenne) avrebbe dovuto tutt’al più condurre ad una decisione di sospensione di ogni determinazione vuoi perchè se, al di là del nomen iuris, l’Amministrazione ha inteso in concreto introdurre una sorta di regime di salvaguardia, la misura soprassessoria adottata non trova fondamento in alcuna previsione normativa.
In definitiva, dunque il provvedimento impugnato presenta evidenti caratteri di anomalia giacchè fuoriesce dalla tipologia degli atti emanandi in subjecta materia e comunque non è logicamente correlato al potere (quello di gestione dell’assetto del territorio così come sopra illustrato) che, in concreto, l’Autorità comunale era stata chiamata ad esercitare con la domanda di autorizzazione avanzata dalla TIM.
Lo sviamento di potere viene confermato dal fatto che il provvedimento impugnato reca nella sua parte narrativa i pareri favorevoli resi rispettivamente dall’ARPAT in data 7-6-2000 e dall’A.S.L. n. 1 di Massa e Carrara in data 21-7-2000, sicchè il riferimento alle suindicate risultanze istruttorie contribuisce a rendere incomprensibile quale potere in concreto l’Autorità comunale ha inteso esercitare, se quello sanitario connesso al tema delle emissioni elettromagnetiche, opure, quello di tipo urbanistico in riferimento all’adottanda regolamentazione dei siti idonei ad ospitare antenne per telefonia cellulare.
Nel primo caso, gli esiti delle indagini sono tali da far propendere per una compatibilità sotto i suindicati profili della domanda avanzata dalla TIM e quindi le conseguenti conclusioni non potrebbero essere di segno sfavorevole per la ricorrente. Nel secondo caso, lo si ripete non sono minimamente accennate nell’atto di diniego le ragioni di ordine preclusivo rilevabili a carico della richiedente e quindi la determinazione negativamente espressa non trova alcun logico supporto, non potendo a ciò sopperire le circostanziate e doviziose deduzioni difensive che, in quanto tali non possono legittimamente integrare le ragioni del diniego.
Conclusivamente, la fondatezza dei suillustrati profili di illegittimità comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da adottarsi, eventualmente, da parte dell’Amministrazione comunale di Montignoso.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 3^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2817/2000, lo accoglie e per l’effetto, Annulla gli atti in epigrafe indicati.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 6 marzo 2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Eugenio LAZZERI | Presidente |
Dott. Adolfo METRO | Consigliere |
Dott. Andrea MIGLIOZZI | Consigliere, rel. |
F.to Eugenio Lazzeri | |
F.to Andrea Migliozzi | |
F.to Mara Vagnoli | Il Collaboratore di Cancelleria |
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