26 GIUGNO 1998
SENTENZA N°325/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI CHIAVARI, SEZ. DISTACCATA DI RAPALLO
nel procedimento penale
NEI CONFRONTI DI:
AA ………omissis………
-libero contumace-
IMPUTATO
del reato p. e p. dall’art. 195 III comma DPR 29/3/1973 n°156 perché, nella sua qualità di legale rappresentante della “WA” esercitava un impianto di radiodiffusione senza la relativa concessione, concessione rifiutata con decreto del Ministero delle Poste del 29/04/1994.
In S. Margherita Ligure fino al 26/07/1994.
IN FATTO E IN DIRITTO
In esito all’odierno dibattimento, contumace l’imputato, P.M. e difesa hanno concluso come da verbale in atti.
Dalle risultanze di causa è emerso che AA, fin dal 1977 gestisce la “WA”, a seguito della legge 223/90 ebbe ad inoltrare regolare domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale.
Non avendo il Ministero P.T. provveduto su tale domanda entro il previsto termine del 1992, l’odierno imputato, a seguito di reiterati decreti che prorogarono i termini per il rilascio delle concessioni modificando, anche, i loro presupposti, inviava al Ministero P.T. l’ulteriore documentazione richiesta nel novembre 1993.
Rigettata una tale domanda di concessione, AA ricorreva avverso tale diniego dinanzi il TAR Lazio che, con ordinanza 29/9/94 sospendeva il provvedimento di diniego.
Avendo una tale sospensiva legittimato AA alla prosecuzione della sua attività in forza dell’autorizzazione ex art. 32 L.223/90, più che plausibile e comprensibile deve ritenersi il convincimento dello stesso imputato di operare legittimamente per cui non ravvisandosi, per tali considerazioni, l’elemento soggettivo del reato de quo, si impone per AA assoluzione dal reato ascrittogli con la relativa formula corrispondente.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 C.P.P. assolve AA dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato.
Rapallo, 6 giugno 1998
IL PRETORE