26 maggio 1986 Sentenza del Tribunale di Milano

26 MAGGIO 1986

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

 

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato il 30 luglio 1982 la società Propagatrice Audiovisivi conveniva in giudizio la Delta s.p.a. esponendo che, a partire dal mese di luglio 1982, le proprie trasmissioni televisive sul canale UHF 47 erano interferite e disturbate nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza dai programmi della televisione privata Videodelta gestita dalla Delta s.p.a.

Assumeva l’attrice di trovarsi nelle condizioni previste dalla l. 14 aprile 1975 n. 103 per la ripetizione in Italia dei programmi di TV estere – nella fattispecie di TV Koper/Capodistria – e di vantare comunque un diritto di preuso del canale 47 sul quale trasmetteva sin dal 1975. Concludeva chiedendo – in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – di inibire cautelativamente alla Delta s.p.a. di irradiare qualsiasi segnale visivo od acustico nelle province anzidette; nel merito formulava domanda di accertamento del proprio diritto esclusivo all’uso del canale 47 nelle menzionate province e chiedeva la condanna di Videodelta a cessare le proprie trasmissioni sul canale anzidetto e nell’area sopra precisata, oltre al risarcimento dei danni.

Si costitutiva la Delta s.p.a. eccependo l’insussistenza in capo all’attrice delle condizioni previsti dalla l. 14 aprile 1975 n. 103 che legittimano la ripetizione dei programmi di televisioni pubbliche estere e contestando altresì il preuso del canale 47 per le province di Brescia, Cremona, Mantova e Piacenza. Assumeva la convenuta che solamente nel luglio 1982, a seguito del potenziamento da parte dell’attrice dell’impianto di trasmissione sito sul Monte Canto, la società Propagatrice Audiovisivi aveva esteso il proprio bacino d’utenza sino a ricomprendere le summenzionate province venendo così ad interferire e disturbare le trasmissioni di Videodelta che sin dal 1981 irradiava in quest’area.

Concludeva la convenuta chiedendo a sua volta – ex art. 700 c.p.c. – la cessazione in via cautelare delle trasmissioni di segnali acustici e visivi da parte dell’attrice sul canale 47 e per l’area interessata; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree e formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’attrice a cessare in via definitiva le proprie trasmissioni nell’area sopra descritta, la pubblicazione della sentenza ed il risarcimento del danno, con concessione della clausola di provvisoria esecuzione.(Omissis)

Motivi della decisione.

Punto focale ai fini della definizione della presente controversia, è l’accertamento della sussistenza in capo all’attrice affermata dall’attrice stessa e negata da parte convenuta dei requisiti che legittimano l’esercizio di un impianto per la ripetizione in Italia dei programmi di televisione estere.

Coma noto, la l. n. 103 del 14 aprile 1975 subordina alla preventiva autorizzazione del ministero delle pp.tt. l’esercizio di impianti ripetitori destinati alla ricezione ed alla contemporanea diffusione sul territorio nazionale dei programmi irradiati da televisioni pubbliche estere (art. 38 l. cit.).

Per gli impianti già in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge è prevista la possibilità dell’esercizio provvisorio sino al rilascio dell’autorizzazione purchè ricorrano – ai sensi dell’art. 44 l. 103/75 – le seguenti condizioni: a) sia stata presentata, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del regolamento di esecuzione della legge 103, istanza per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, corredata dalle indicazioni previste dall’art. 28 del regolamento di esecuzione, quali il tipo di programma, lo Stato estero di provenienza, la potenza massima dell’impianto e l’area di esercizi; b) non vengano modificate le caratteristiche tecniche degli impianti già esistenti; c) non vengano diffusi messaggi pubblicitari nazionali od esteri. Tale ultimo requisito non è oggi più richiesto essendo intervenuto una pronuncia di illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 231 del 17 ottobre 1985 della Corte costituzionale, Foro it., 1985, I, 2829).

Pertanto le condizioni richieste per l’esercizio provvisorio si riducono ai requisiti citati sub a) e b).

Orbene parte attrice, alla quale in base alle regole sulla ripartizione dell’onere probatorio spettava provare i fatti costitutivi del proprio diritto, non ha prodotto l’autorizzazione ex art. 38 l. cit. né ha dimostrato di avere rispettato le condizioni che legittimano l’esercizio provvisorio non avendo provato la sussistenza di una valida istanza per l’autorizzazione né l’identità di caratteristiche tecniche tra l’impianto originario e quello attuale.

In particolare non può ritenersi documentalmente provata la richiesta di cui all’art. 44 l, 103/75 attraverso la produzione del fonogramma indirizzato dal ministero pp.tt. alla Pretura di Monza.

Questo fonogramma prova unicamente il fatto materiale dell’avvenuta presentazione di un’istanza al ministero senza documentare circostanze essenziali ai fini della validità, formale o sostanziale, della richiesta medesima, quali l’osservanza delle indicazioni dettate dall’art. 28 reg. di esecuzione e relative all’area di utenza, ai programmi ripetuti, allo Stato estero emittente. In merito va osservato che il fonogramma parla letteralmente di richiesta per la ripetizione di programmi della TV svizzera mentre attualmente l’impianto sito sul Monte Canto ripete i programmi di TV Koper/Capodistria. Dal che si evince con assoluta certezza che l’istanza amministrativa e l’attuale domanda giudiziale sono riferite a due diverse TV estere: con la conseguenza che non può ritenersi rispettata la prima essenziale condizione per l’esercizio provvisorio perché nessuna istanza per la ripetizione dei programmi di TV Capodistria risulta presentata in termini al competente ministero.

La dimostrata insussistenza del primo dei requisiti di cui all’art. 44 l. cit. è da sola sufficiente a determinare il rigetto delle domande attoree. Per completezza di esposizione va comunque rilevato che anche la seconda condizione non risulta soddisfatta. Infatti l’attrice non ha dimostrato l’identità delle caratteristiche tecniche del ripetitore originario e di quello attuale. Il fonogramma agli atti non determina infatti l’originaria potenza del trasmettitore di Monte Canto e tale omessa specificazione oltre ad integrare una violazione dell’art. 44 reg. esecuz. non permette di formulare una valutazione comparativa tra la potenza iniziale e quella odierna, che parte convenuta sostiene essere aumentata a 5.000 watt; in corso di causa l’attrice ha si provato (v. deposizione teste Togni) il mancato ampliamento dell’area di servizio, ma argomentare da tale fatto la non modificazione dell’impianto non è deduzione logicamente corretta perché, come noto, le caratteristiche del trasmettitore sono solo una delle condizioni che concorrono a determinare l’estensione dell’area di utenza: cosicchè l’attrice ben avrebbe potuto aumentare la potenza dell’impianto senza ampliare l’area di diffusione.

Non sussistendo dunque i requisiti previsti dall’art. 44 l. 103/75 per l’esercizio provvisorio, le domande dell’attrice devono essere respinte.

Vanno altresì dichiarate manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale di detto articolo sollevate dalla società Propagatrice Audiovisivi con riferimento agli art. 3 e 21 Cost. Quanto alla prima eccezione è sufficiente rilevare che la presunta, ingiustificata disparità di trattamento tra televisioni private nazionali ed emittenti che ripetono in Italia i programmi delle TV estere, è già stata negata dalla Corte costituzionale, da ultimo con una recentissima pronuncia (id., 1986, I, 605) che risolve identica questione sollevata, su prospettazione dell’odierna attrice, dal Tribunale di Alessandria.

D’altro canto già con sentenza n. 148 del 21 luglio 1981 (id., 1981, I, 2095) la Corte costituzionale ha rilevato che le trasmissioni provenienti dall’estero costituiscono allo stato un fenomeno con caratteristiche del tutto particolari non paragonabili sotto alcun profilo a quello delle TV private nazionali; di talchè è legittima e pienamente giustificata la diversità di trattamento tra le due categorie di emittenti.

Per quanto concerne la presunta violazione dell’art. 21 Cost. sotto il profilo che l’immodificabilità degli impianti ex art. 44 porterebbe a gravi interferenze nell’area servita dal ripetitore di programmi esteri da parte delle TV contigue che godono della libertà di ampliare e potenziare le proprie strutture tecniche, è agevole rilevare che, di fronte ad illecite interferenze, l’emittente di programmi esteri che rispetti le condizioni di esercizio previste dagli art. 38 e 44 l. cit. può trovare completa ed adeguata tutela per via giudiziale, non si vede dunque quale possa essere la limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost. Deve essere inoltre disatteso il riferimento fatto dall’attrice al preuso del canale 47 quale fatto costitutivo del proprio diritto. La natura di emittente per la ripetizione di programmi esteri assoggetta la società Propagatrice Audiovisivi alla disciplina dettata dall’art. 44 l. 103/75 cosicché, in difetto delle condizioni da tale disposizione prescritte, la televisione che ripete programmi esteri, rimane priva di tutela perché il preuso medesimo è illegittimo in quanto fondato su una situazione di illiceità.

Va pertanto accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Delta s.p.a. e deve essere di conseguenza dichiarata l’illegittimità dell’uso del canale 47 per l’area sud di Brescia e provincia da parte della società Propagatrice Audiovisivi. L’attrice va condannata a cessare le trasmissioni di segnali visivi e acustici sul predetto canale limitatamente alla zona sud della città e della provincia di Brescia come delimitata nel provvedimento d’urgenza, area per la quale è stata dimostrata l’effettiva diffusione del programma di tele Koper/Capodistria ripetuti dall’impianto di Monte Canto e relativamente alla quale sussistono le interferenze lamentate da Videodelta.

All’accertamento dell’illiceità delle trasmissioni della società Propagatrice Audiovisivi consegue ex art. 2043 c.c. la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi – così come richiesto dalla convenuta senza che vi sia stata contestazione da parte dell’attrice – in separato giudizio.

Al fine di circoscrivere il danno pare opportuno disporre la pubblicazione – ai sensi dell’art. 120 c.p.c. – del dispositivo della sentenza sul quotidiano Corriere della Sera per una sola volta, a caratteri doppi del normale, su due colonne entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza a cura e spese dell’attrice, con facoltà della convenuta di provvedervi in caso di inottemperanza dell’attrice e con diritto di ripetere le spese.

Con riguardo alla domanda di revoca del provvedimento d’urgenza emesso dal giudice istruttore, va rilevato che tale provvedimento non può essere né confermato né revocato poiché, secondo la prevalente giurisprudenza, rimane assorbito dalla successiva sentenza, se questa accerta l’esistenza del diritto controverso; viene invece meno e cessa di spiegare la sua efficacia quando – come nel caso di specie – la sentenza esclude il diritto controverso.

Essendo l’illecito dell’attrice tuttora in atto e ravvisandosi pericolo nel ritardo può essere concessa la provvisoria esecuzione della presente sentenza ex art. 282 c.p.c. (Omissis).