27 febbraio 1988 Ordinanza della Pretura di Roma

27 FEBBRAIO 1988

SENTENZA DELLA PRETURA DI ROMA

 

C.D.F. S.R.L. c. CECERE

 

(Omissis) – Motivi della decisione – Fondamentali, ai fini della decisione della presente controversia sono le due consulenze tecniche disposte nel corso del procedimento possessorio, onde accertare se l’uso delle bande di frequenza da parte delle emittenti in causa determini le interferenze da entrambe rispettivamente denunciate.

La prima relazione tecnica accertata che Teleradio Stereo trasmette da Rocca di Papa sulla frequenza di 92.700 KHz (recte: MHz – n.d.r.) mentre Radio Partenope su quella di 92.925 KHz (recte: 92.925 MHz n.d.r.), oltre che da Rocca di Papa, da una seconda antenna sita in via G. Conti a Roma. Osservava poi il consulente tecnico che il distacco tra le due portanti (di 225 KHz) era sufficiente ad evitare interferenze tra le due emittenti, ad eccezione di una piccolissima zona di ascolto in un raggio di 500 metri dall’antenna di Radio Partenope sita in via Conti.

In tale zona la ricezione del segnale di Tele Radio Stereo era leggermente degradata, ma ancora possibile.

La relazione tecnica suppletiva quantificava in circa 1 km (anziché in 500 metri) la lunghezza del raggio della zona ove si riscontravano le interferenze.

Le differenti conclusioni del consulente su questo punto non sono tali, però, da giustificare l’accoglimento della domanda attrice nella seconda fase di merito del procedimento.

Infatti, ai fini della concessione della tutela possessoria in materia di emittenza radio-televisiva privata, occorre tener presente sia la carenza legislativa, sia la scarsa uniformità e chiarezza degli interventi amministrativi in tale settore.

In una situazione del genere è praticamente inevitabile che anche le emittenti che fanno uso di segnali più potenti, subiscano disturbi ed interferenze nelle immediate vicinanze di altri trasmettitori…

Il procuratore della Società istante nella comparsa conclusionale, ha contestato le risultanze anche della perizia suppletiva affermando che al momento delle misurazioni del C.T.U. il trasmettitore di Rocca di Papa di Radio Partenope aveva ridotto al minimo la propria potenza di emissione; l’uso dì tale espediente spiegherebbe il mancato rilevamento di interferenze dal trasmettitore di Rocca di Papa con la conseguente inattendibilità dei dati rilevati. Ma tale obiezione è stata superata dai chiarimenti forniti in udienza dal C.T.U., il quale ha precisato che anche nel caso in cui Radio Partenope avesse utilizzato una potenza superiore a 1 Kw, la differenza di potenza rispetto a quella della ricorrente sarebbe stata tale da non consentire alcuna interferenza.

Peraltro, una volta che si è accertato nelle due relazioni che tra le frequenze della emittente in causa esistono 225 KHz di differenza (presupponendo come valore di protezione sufficiente ad evitare interferenze quello di 200 KHz), nessuna tutela può essere riconosciuta a difesa del disturbo riscontrato nella perizia suppletiva, considerando lo stesso «fisiologico» nell’attuale sistema di semi-anarchia legislativa del settore.

Peraltro anche la domanda riconvenzionale di Giuseppina Cecere, alla luce delle relazioni peritali, è priva di fondamento.

In base a tali considerazioni, accertare quale delle due emittenti, abbia il preuso della frequenza è del tutto irrilevante ai fini della decisione, non sussistendo le pretese interferenze.

Non può poi essere dichiarata cessata la materia del contendere, come richiesto dal procuratore delle C.D.F., nel presupposto che Radio Partenope avrebbe smantellato il ripetitore di Rocca di Papa, dal momento che una siffatta pronuncia richiede un accordo transattivo tra le parti che nella fattispecie non sussiste.

Infine non può essere accolta la richiesta, avanzata dalla stessa parte, di nuova convocazione del C.T.U. per accertare la diversa situazione creatasi in seguito allo spostamento del punto di irradiazione delle trasmissioni di Radio Partenope, occorrendo che sulla questione vi sia una controversia in corso, cosa che, allo stato, non sussiste, ma che ben può essere oggetto di nuovo separato ricorso.

Le spese, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate, accetto quelle della seconda relazione tecnica che si pongono definitivamente a carico della C.D.F., essendo stata disposta su richiesta solo di questa ultima. (Omissis).