27 MAGGIO 1988
ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI COMO
Letta la richiesta di riesame proposta da Gianfranco Ceresoli, legale rappresentante della s.r.l. Teleritmo, avverso il provvedimento di sequestro 20 aprile 1988 emesso dal Pretore di Como nel procedimento penale n. 952/B/88 promosso contro lo stesso Ceresoli per gli ipotizzati delitti di cui agli artt. 513 e 635 cp, sequestro avente ad oggetto le apparecchiature di trasmissione e ripetizione di segnali radioelettrici utilizzate dalla emittente televisiva “Teleradioritmo” per l’irradiazione sulla frequenza corrispondente al canale 65 UHF; visti gli atti del procedimento (atti pervenuti a questo Ufficio il 25.5.1988); premesso che nel predetto procedimento penale venivano contestati i disturbi e le interferenze provocate dalla emittente televisiva “Teleradioritmo” al segnale di Telemontecarlo irradiato nella zona di Como sul canale 65 UHF da T.V. Internazionale spa attraverso il ripetitore di Monte Giarolo;
ritenuto che il disturbo arrecato alle trasmissioni televisive dalla emissione di onde elettromagnetiche ad opera di altri soggetti nella stessa frequenza può integrare, in astratto, quanto meno il delitto di cui all’art. 635 cp (Cass. sez. III 20 ottobre 1987 n. 2752 rel Piacetti: “Le trasmissioni televisive consistono in energia prodotta da una emittente e le interferenze di altre emittenti sulla stessa banda di frequenza integra il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cp, invero le onde elettromagnetiche, essendo energia prodotta ed avendo un valore economico, devono considerarsi cose ai sensi del cpv art. 624 cp, suscettibili di danneggiamento perché l’interferenza su un dato segnale di altro segnale che si inserisca nella stessa banda di frequenza, rende irricevibile il primo”);
rilevato che l’eccezione di improcedibilità dell’azione penale per mancanza o tardività della querela attiene al merito dell’imputazione e pertanto è inammissibile nel procedimento incidentale di riesame dei decreti di sequestro (così Cass. sez. II 11 aprile 1983 n. 672; analoga la più recede Cass. sez. V 28 marzo 1985 n. 385 secondo cui “in tema di procedimento incidentale di riesame dei provvedimenti di sequestro non è ammissibile l’esame della questione di improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, in quanto tale questione attiene al merito della imputazione, mentre il controllo in materia è limitato alle ragioni processuali e preventive che giustificano la misura adottata”);
rilevato come dagli atti del procedimento risulta che gli assunti disturbi arrecati attraverso l’impianto di Brunate (Como), iniziati verso la fine del 1987, si sarebbero ripetuti con successivi episodi e si sarebbero comunque protratti fino all’epoca del disposto sequestro;
ritenuto pertanto che il disposto sequestro trovi adeguata giustificazione nella necessità di impedire eventuali ulteriori conseguenze del reato ipotizzato, così come esattamente ritenuto dallo stesso Pretore nel provvedimento di sequestro;
rilevato infine che le dedotte censure di illegittimità costituzionale della legge 103/75 e della legge 10/85 appaiono irrilevanti ai fini della presente decisione, dal momento che una eventuale pronuncia affermativa della Corte costituzionale determinerebbe un vuoto legislativo in presenza del quale non potrebbe comunque affermarsi l’illegittimità dell’attività svolta dalle querelante, e ciò alla luce dei più recenti principi espressi in materia dalla stessa Corte e dai giudici di legittimità;
P.Q.M.
Conferma il sequestro disposto dal Pretore di Como con procedimento del 20 aprile 1988;
Manda alla Cancelleria di sede per la comunicazione e gli adempimenti di rito.