27 marzo 2001
Sentenza n. 335 del TAR Sardegna
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2058/2000 proposto da Radio Cuore S.a s. di Dessì Maria Letizia & C., in persona del legale rappresentante sig.ra Maria Letizia Dessì, rappresentata e difesa per mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Piero Franceschi ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio del medesimo legale in via Sonnino n. 33,
contro
Il Comune di Diano Marina (provincia di Imperia), in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;
l’ARPAL, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, in persona del rappresentante legale, non costituito in giudizio,
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 262 del 28 giugno 2000 (prot. n. 13319), con la quale il Sindaco di Diano Marina ha ordinato ad alcune emittenti radiofoniche, tra cui la ricorrente, di riportare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento “…i valori di campo elettrico entro i limiti di legge”;
di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguenziale, ed in particolare degli atti relativi ai rilevamenti eseguiti dall’ARPAL ove contenessero l’individuazione della ricorrente quale responsabile delle emissioni di inquinamento elettromagnetiche rilevate.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario dott. Tito Aru;
Udito alla pubblica udienza del 28 febbraio 2001 l’avv. Pietro Corda in sostituzione dell’avv. Piero Franceschi per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con il ricorso in esame, notificato il 23 ottobre 2000 e depositato il successivo giorno 31, la ricorrente espone di aver ricevuto in data 11 luglio 2000 l’ordinanza impugnata rivolta ai responsabili degli impianti installati in Comune di Diano Marina – Frazione Gorleri – località «Pini del Rosso», con la quale, al fine di ricondurre le emissioni di inquinamento elettromagnetico dei predetti impianti entro i limiti consentiti dalla legge, si ordinavano, entro 30 giorni, a pena di violazione dell’art. 650 c.p., i necessari interventi di riduzione.
Lo stesso 11 luglio 2000 la ricorrente, per il tramite del suo legale, precisando di essere titolare di un’emittente radio operante esclusivamente nell’ambito del territorio regionale della Sardegna e di non avere in uso o gestione, né tantomeno di essere proprietaria, di alcun impianto installato nel Comune di Diano Marina, e dunque di non essere in alcun modo responsabile delle asserite emissioni di inquinamento elettromagnetiche, ed ipotizzando altresì la possibilità di un errore per omonimia con altra emittente radiofonica operante in quella zona (Radiocuore network, con sede in Ponsacco (PI), chiedeva al medesimo Comune la rettifica dell’ordinanza n. 262/2000 o il suo annullamento nella parte in cui la coinvolgeva direttamente quale destinataria dell’ordine.
Tale nota, che risulta pervenuta al Comune di Diano Marina il 15 luglio 2000, non ha avuto alcun riscontro.
Stessa sorte subiva analoga lettera inviata dal legale della ricorrente in data 17 agosto 2000 (ricevuta dal Comune il 21 agosto 2000).
Di qui il ricorso in esame, con il quale la ricorrente ha impugnato l’ordinanza specificata in epigrafe ritenendola illegittima per i seguenti motivi:
1)Errore di fatto e nei presupposti – Violazione e falsa applicazione della legge regionale della Liguria n. 18/99 e del D.M. n. 381/98 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: in quanto nessuno degli impianti considerati dal Sindaco di Diano Marina sarebbe utilizzato dalla ditta Radio Cuore S.a s. di Dessì Maria Letizia, che tantomeno ne sarebbe titolare o gestore.
2)Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e del principio generale del buon andamento della P.A., di cui agli artt. 1, 2° comma, 3 e 97 della Costituzione ed alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con risarcimento del danno all’immagine subito e vinte le spese di giudizio.
Con ordinanza n. 522/2000 dell’8 novembre 2000 il Tribunale adito ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata il 17 febbraio 2001 la difesa dell’Amministrazione ha insistito nelle conclusioni già rassegnate con l’atto introduttivo del giudizio.
Il Comune di Diano Marina non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2001, sentito il difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Comune di Diano Marina, in provincia di Imperia, ha adottato l’ordinanza impugnata dopo aver ricevuto dall’ARPAL (dipartimento provinciale di Genova) una relazione tecnica ed i verbali relativi alle valutazioni inerenti le misure di campo elettromagnetico presso la proprietà privata di un cittadino residente nel territorio comunale attestanti livelli di inquinamento superiore ai limiti di legge.
Ha quindi ordinato ai responsabili degli impianti esistenti nella località interessata di riportare entro 30 giorni i valori di campo elettrico entro i limiti di legge.
Senonchè tra le emittenti destinatarie dell’ordine ha inserito, senza alcuna motivazione, anche Radio Cuore S.a s. di Dessì Maria Letizia & C., emittente radiofonica operante nel territorio della Regione Sardegna.
Malgrado le tempestive rimostranze della ricorrente, che ha negato di utilizzare in qualunque modo gli impianti in questione, il Comune di Diano Marina ha omesso ogni intervento chiarificatore in ordine alle modalità di individuazione dei responsabili degli impianti medesimi, ed in particolare delle ragioni che avevano determinato il coinvolgimento di un’emittente radiofonica attiva esclusivamente nell’ambito regionale della Sardegna in un provvedimento riferito evidentemente ad impianti utilizzati da emittenti operanti nel territorio del nord Italia.
Nè la prospettata possibilità di un errore di fatto nell’individuazione dell’emittente interessata (Radio Cuore S.a s. di Dessì Maria Letizia & C. anziché, come sarebbe stato comprensibile in relazione alla zona coperta, Radio Cuore Network,), nè l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione – in parte qua – del provvedimento impugnato hanno indotto il Comune di Diano Marina, a precisare le ragioni dell’ordine rivolto all’odierna ricorrente che, pertanto, si conferma illegittimo sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione e, con riferimento alla posizione della ricorrente, va annullato.
Deve invece respingersi la richiesta di risarcimento per danno all’immagine.
Ed invero, a parte che non risulta dimostrato alcun effettivo nocumento subito dalla ricorrente per effetto dell’adozione del provvedimento impugnato diverso dalla necessità di approntare i necessari rimedi processuali, ristorabili secondo le note regole della soccombenza, deve ritenersi che l’immediata sospensione dell’efficacia dello stesso disposta con l’ordinanza cautelare n. 522/2000 abbia tempestivamente impedito qualunque pregiudizievole accostamento del nome della ricorrente al descritto fenomeno di inquinameno elettromagnetico, con esclusione in radice del preteso danno all’immagine.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui intimano alla ricorrente gli adempimenti specificati in epigrafe.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna il Comune di Diano Marina al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidandole in complessive lire 3.000.000 (tremilioni).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 febbraio 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:
– Alberto Manlio Sassu, Presidente,
– Rosa Panunzio, Consigliere,
– Tito Aru, Referendario, estensore.
Depositata in segreteria oggi: 27/03/2001
Il Direttore di Segreteria