27 novembre 2000 Sentenza n. 12149 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale

27 NOVEMBRE 2000

SENTENZA N. 12149 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 3 PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Davide Avitabile Presidente
1. Dott. Claudia Squassoni Consigliere
2. » Luigi Piccialli »
3. » Carlo Grillo »
4. » Alfredo Lombardi »
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da , nato il 20.10.1968 a Dall (Senegal),res. in Martinsicuro (TE), in via delle langare n.18 avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, del 3-10-11-1999
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P. G. A. Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso

Fatto-Diritto

Con la sentenza in epigrafe, oggetto del ricorso in esame, la Corte d’Appello dell’Aquila, in accoglimento dell’appello proposto dal P.G. avverso la sentenza data 5-12-96 del Pretore in sede, che aveva assolto, ex art 530 cpv. c.p.p, gli imputati (tutti immigrati senegalesi) per insussistenza del fatto, dichiarava, tra gli altri, , in contumacia, colpevole del delitto di cui agli artt. 81 c.p. e 171 ter L. 22-4-1941 n. 633, “per aver abusivamente posto in commercio n. 29 “musicassette registrate, prive di contrassegno S.I.A.E.”, e ritenuto il vincolo della continuazione tra detto reato e quello analogo, giudicato dal Pretore di Fermo – sez. di Ripatransone, con sentenza del 27-6-97, gli irrogava la pena di m. 1 di reclusione e L 200.000 di multa, a titolo di aumento ex art 81 cpv. c.p. su quella precedentemente riportata, condannandolo, inoltre, al pagamento delle competenti spese processuali. Ricorre il , denunciando nel primo motivo, ai sensi dell’art 606 lett. d) c.p.p., “mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell’art 495 comma 2 c.p.p.; lamenta la mancata ammissione di una perizia, che sarebbe stata espressamente richiesta dalla difesa ai giudici di merito, al fine di verificare se effettivamente i supporti (le c.d “cassette” sequestrate) contenessero fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; omissione nonostante la quale l’affermazione della responsabilità sarebbe stata basata su affermazioni apodittiche e congetturali:
Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art 606 lett. b) c.p.p., “inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale”.
Sotto un primo profilo evidenzia la non corrispondenza della fattispecie concreta, di mera detenzione delle “cassette”, a quella legale tipica di cui all’art 171 ter lett. c) della L. 633-41, sanzionante solo la vendita o il noleggio delle stesse, ove sprovviste del timbro S.I.A.E.
Sotto un secondo, sostiene, con richiamo ad indirizzo giurisprudenziale minoritario ed, ormai superato (definitivamente, a seguito della sentenza delle S.U. 8-2-2000 n. 8 ) che la vendita dei prodotti in questione, non contrassegnati dalla S.I.A.E., non costituirebbe reato, non essendo stato ancora emanato il regolamento di esecuzione, disciplinante le modalità di apposizione del contrassegno, necessario per l’integrazione del precetto penale, in difetto del quale la S.I.A.E. non avrebbe titolo per provvedere al riguardo.
Tanto premesso, osserva la Corte che il primo motivo di impugnazione, all’esito dell’esame degli atti del giudizi di merito (reso necessario dalla natura processuale della censura), si appalesa infondato, non risultando essere stata mai proposta, nel corso delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado o di quello di appello, dall’imputato o dalla difesa, alcuna istanza, di perizia o di altro accertamento istruttorio, volti a verificare il contenuto dei “supporti ” posti sotto sequestro (nel cui verbale “nulla” fu dichiarato dal detentore indagato). Mancando, dunque, una delle condizioni essenziali per la configurabilità del vizio di legittimità di cui all’art. 606 lett. d), costituita dalla vana richiesta di parte, diretta all’assunzione del mezzo di prova ritenuto decisivo, in un contesto processuale nel quale doveva, dunque, ritenersi pacifico il contenuto (di opere musicali) dei supporti (le cd. “musicassette”) appresi dalla p.g. e considerato che, d’altra parte, la fattispecie delittuosa contestata è quella di cui alla lettera c) dell’art 171 ter (aggiunto alla legge n. 633-41 dall’art 17 del D.Igs. 16-11-94 n. 685), che prevede e punisce la vendita o il noleggio delle “musicassette” e di analoghi supporti contenenti “fonogrammi”, “videogrammi” e simili, per il solo fatto che gli stessi siano privi del contrassegno della S.I.A.E. ed indipendetemente dalla prova della precedente abusiva riproduzione delle opere contenutevi, il motivo di ricorso deve essere disatteso.
Fondato invece, relativamente al primo, ed assorbente, dei dedotti profili è il secondo motivo d’impugnazione.
La corte abbruzzese, recependo il sillogismo accusatorio (basato su un postulato) dell’appellante P.G. (“è notorio che gli extracomunitari vendano normalmente tali oggetti”: ergo gli imputati, tutti extracomunitari, sorpresi con dei “borsoni pieni di musicassette prive del contrassegno S.I.A.E.”, non potevano che detenerli a scopo di vendita, e non per uso proprio), ha ravvisato la responsabilità in questione, per il solo fatto della detenzione di tale merce, ritenuta a scopo di vendita, pur essendo stato, nel capo di imputazione, contestato al (così come agli altri, non ricorrenti) di “aver posto in commercio..” le “musicassette” prive di contrassegno. La motivazione dell’affermazione di responsabilità della sentenza di secondo grado si esaurisce, infatti, nelle testuali considerazioni che “poiché i prevenuti, in effetti, vennero trovati in possesso delle numerose musicassette sequestrate tutte risultate prive del contrassegno S.I.A.E. e tutte sicuramente destinate al commercio, ne segue…che vadano dichiarati colpevoli..”
Così operando la corte territoriale non solo ha addebitato, nel secondo grado di giudizio, all’imputato un fatto diverso da quello contestatogli, l’aver detenuto a scopo di commercio le musicassette, laddove l’imputazione prevedeva di averle posto in commercio, ma ha ascritto rilevanza penale ad una condotta, la detenzione, sia pure a scopo di vendita, non rientrante nella fattispecie tipica di cui all’art 171 ter lett. c) della L. 633-41 e succ. modd., il cui testo, vigente all’epoca del fatto, prevedeva e puniva il comportamento di “chiunque…vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento …non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori..”.
L’equiparazione, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa de qua, alla vendita o noleggio delle condotte di semplice detenzione, sia pure a fini di commercio, deve ritenersi non consentita dal fondamentale principio di legalità, sancito dall’art 1 C.P., e da quello del divieto di analogia in malam partem, dettato dall’art. 14 delle “preleggi”.
Nè può accedersi alla tesi di un’interpretazione estensiva del precetto penale, alla stregua del raffronto con l’altra fattispecie delineata dall’art 171 ter, sotto la lettera b), nella quale, espressamente (per i casi nei quali risulti, anche al di fuori del concorso, accertata l’abusiva duplicazione o riproduzione delle opere) è, tra le altre, prevista, la condotta di chi “detiene per uno degli usi anzidetti” (vale a dire a fine di commercio, concessione in noleggio, o in uso a qualunque fine di lucro), così evidenziandosi una precisa scelta del legislatore (del 1994), nel senso di anticipare il momento consumativo del reato alla semplice detenzione a fine di commercio, o comunque di lucro, nei soli casi (considerati, evidentemente, meritevoli di più efficace tutela), di comprovata abusiva riproduzione o duplicazione delle opere, mentre nelle ipotesi di mancanza del contrassegno S.I.A.E. (in cui si prescinde, per presunzione legale, dall’accertamento di tale presupposto), è richiesta la concreta messa in commercio, mediante vendita o noleggio, dei supporti in questione: risulta, dunque, evidente che “ubi voluit dixit, ubi noluit non dixit”.
La suesposta interpretazione, imposta dalla chiara formulazione della norma temporalmente in vigore all’epoca del fatto, risulta, d’altra parte, corroborata anche dal raffronto con quella della disposizione penale corrispondente, nell’ambito della recente nuova disciplina introdotta dalla legge 18-8-2000 n. 248 (“Nuove norme di tutela del diritto d’autore”).
L’art. 14 di tale legge ha sostituito il testo dell’art 171 ter della L. 22-4-1941 e succ. modd., prevedendo sei diverse figure di reato, tra le quali quella sub d), relativa alle “musicassette” ed analoghi supporti privi del contrassegno S.I.A.E., nei casi in cui è prescritto, o con contrassegno contraffatto, prevede e punisce oggi, tra le altre condotte (vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico) anche il semplice fatto di chi “detiene per la vendita o la distribuzione”.
Risulta così palese come il recente legislatore abbia ritenuto, per evidenti e sopravvenute esigenze di politica criminale (necessità di arginare un dilagante commercio illegale, che ha assunto proporzioni ormai vastissime) di “correggere il tiro”, rispetto alla precedente formulazione della corrispondente fattispecie penale, anticipando il momento consumativo anche per il reato de quo, onde facilitarne l’accertamento e la repressione, alla semplice detenzione a fine di commercio, formulazione della quale, ovviamente, nel caso di specie non può tenersi conto, perché posteriore alla commissione del fatto.
Per le suesposte considerazioni ed in definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto ascritto al , di aver posto in commercio le “musicassette” in questione, non sussiste, nè è allo stesso equiparabile quello di averle detenute, sia pure a fine di commercio.
Giova, infine, precisare che la decisione assolutoria non è estensibile, ex art. 587 c.p.p, agli altri imputati non ricorrenti, non vertendosi in fattispecie concorsuale di reato, bensì di mera analogia di imputazioni, a ciascuno ascritte, in ragione delle “musicassette” rispettivamente detenute e sequestrate.

P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al ricorrente, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 17 ottobre 2000. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 NOV 2000