27 ottobre 1980 Sentenza del Tribunale di Roma

27 OTTOBRE 1980

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

 

Il Tribunale, ecc. – Svolgimento del processo. – Con atto di citazione notificato in data 25 e 28 luglio 1977, il condominio dello stabile di via Aladino Govoni n. 2, in persona dell’amministratore pro tempore, premetteva che la soc. Aladino, proprietaria di un appartamento posto al quarto piano, int. 13, dello stabile condominiale predetto aveva concesso in locazione l’immobile stesso alla soc. R.t.i. «per il dichiarato uso di organizzazione e di allestimento di programmi radio-televisivi, in violazione del regolamento condominiale che vietava sia la destinazione degli appartamenti ad uffici, industrie e in genere a qualsiasi altro uso che potesse turbare la tranquillità dei condomini, sia di compiere atti che potessero costituire pericolo o danno allo stabile o menomare il decoro ed il carattere della casa che deve essere conservato ad uso di civile abitazione»; che la stessa soc. Aladino e per essa la sua avente causa soc. R.t.i. avevano installato sul terrazzo a livello dell’appartamento una antenna televisiva «di grandi dimensioni e di considerevole altezza» la quale «oltre a costituire un serio pericolo per lo stabile condominiale, ne alterava il decoro e ne snaturava la caratteristica di civile abitazione», e pertanto conveniva in giudizio davanti questo tribunale la soc. Aladino e la R.t.i. s.p.a., nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, per sentire ordinare dallo stesso tribunale: a) alla soc. Aladino di far cessare la non consentita destinazione dell’appartamento locato alla soc. R.t.i., a luogo di organizzazione, allestimento ed emissione di trasmissioni radiotelevisive, assegnando all’uopo breve e perentorio termine, stabilendo, nell’eventuale inutile decorso di detto termine, l’intervento diretto del prefato condominio nei confronti della soc. R.t.i. per la cessazione dell’abuso; b) alla soc. R.t.i. di rimuovere l’antenna televisiva installata sul terrazzo a livello dell’appartamento n. 13, assegnando all’uopo breve e perentorio termine, facultizzando il condominio a far eseguire la rimozione a proprie cure ed a spese della soc. R.t.i. qualora il detto termine dovesse decorrere inutilmente; e condannare entrambe le convenute al risarcimento dei danni. (Omissis)

Motivi della decisione. – (Omissis). Nel merito ed in concre­to deve peraltro accertarsi se sussista o meno la lamentata violazione del regolamento del condominio (art. 3) con conseguente lesione del diritto di tutti i condomini, nonché se le opere eseguite dalla soc. R.t.i. (installazione di antenna televisiva su terrazzo a livello dell’appartamento dell’int. 13) siano causa di danno per le stesse parti comuni dell’edificio. Ciò precisato rileva il tribunale che non sussiste la lamentata violazione dell’art. 3 del regolamento del condominio, poiché non risulta in alcun modo provato – né la circostanza in questione è desumibile dalla natura dell’attività esercitata – che le trasmissioni televisive co­stituiscano «pericolo o danno allo stabile o agli ambienti di esso», né appare in alcun modo dimostrato che, sempre, la stessa attività menomi il decoro e il carattere della casa che deve essere conservata ad uso di civile abitazione. Non è inoltre ravvisabile a destinazione dell’uso di ufficio pubblico, di industria e di altri elencati sotto la lett. b) dell’art. 3 del reg. del condominio. Non può invero trattarsi di ufficio pubblico atteso che per pacifico riconoscimento delle parti trattasi di «emittente televisiva privata», né può parlarsi di industria, la quale per definizione è attività economica finalizzata alla produzione di merci sulla base di una organizzazione di fabbrica e mediante l’uso di macchinari: nel caso di specie, anche se la trasmissione di notizie pubblicitarie dietro pagamento può consentire di risalire ad un’attività imprenditoriale, si esula, in ogni caso, dal concetto di trasformazione o manipolazione di merci, che sono prodotti concreti. Non si ravvisa, infine, sempre in relazione alla natura dell’attività esercitata e mancando in proposito qualsiasi prova, che lo svolgimento delle attività inerenti alla teletrasmissione possa turbare «la tranquillità dei condomini e che sia contrario alla morale e all’igiene del fabbricato».

Per quanto attiene alla installazione dell’antenna a pannelli da parte della soc. R.t.i. va rilevato, innanzitutto, che, secondo il costante orientamento della Suprema corte (v. sent. 14 febbraio 1980, n. 1111, Foro it., Rep. 1980, voce Comunione e condominio, n. 70; 7 novembre 1978, n. 5905, id., Rep. 1979, voce cit., n. 44; 3 ottobre 1978, n. 4592, id., Rep. 1978, voce cit., n. 56; n. 2945 del 1974, id., Rep. 1975, voce Possesso, n. 11; n. 2180 del 1974, id., Rep. 1974, voce Comunione e condominio, n. 45, ecc.), in tema di condominio deve considerarsi innovazione, come tale soggetta alla limitazione di cui all’art. 1120 cod. civ., fra cui il divieto di alterare il luogo architettonico, non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solamente quella che alteri l’entità e la destinazione della cosa stessa con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condomini, e che innovazioni non possono ritenersi, invece, tutti gli atti di maggiore o piú intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazioni della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.

Ciò comporta che, ove si tratti, come nella specie, di installazione che non inerisca stabilmente alla struttura dell’immobile, non può parlarsi di innovazione.

Per di più, trattandosi di antenna trasmittente televisiva, alla quale è applicabile (v. Cass. 22 ottobre 1976, n. 3728, id., Rep. 76, voce Obbligazioni in genere, n. 36; 8 luglio 1971, n. 2169, I, Rep. 1971, voce cit., n. 85; 4 maggio 1960, n. 1005, id., Rep. 50, voce cit., n. 14) l’art. 1 legge 6 maggio 1940 n. 554, secondo …… i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di antenne esterne appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi a meno che impediscano il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione o arrechino danno alla proprietà medesima o a terzi, salva la loro facoltà di fare nel proprio stabile qualunque lavoro d’innovazione ancorché ciò importi la rimozione o il diverso collocamento dell’antenna senza per questo obbligo di indennità per l’utente della medesima, è indubbia la legittimità dell’installazione effettuata dalla società convenuta, in quanto realizzata in conformità delle leggi vigenti in materia, non limitante l’uso della proprietà comune da parte dei condomini e non compromettente la stabilità dell’edificio, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio ing. Dell’Aquila.

Tutto ciò senza considerare che, oltre tutto, l’antenna in questione non può nemmeno considerarsi pregiudizievole all’estetica del fabbricato, dal momento che il consulente predetto ha accertato la sua realizzazione con «struttura a traliccio e filiforma non distaccantesi molto dal comune senso estetico maturato per gli usuali impianti di ricezione TV».

Anche la richiesta attrice di rimozione dell’antenna televisiva e quindi rigettata e conseguentemente quella di risarcimento del danno per abusiva installazione dell’antenna stessa. (Omissis). Per questi motivi, ecc.