27 OTTOBRE 1998
SENTENZA N° 6796/98 DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI ROMA, SEZIONE IV CIVILE
Il Pretore di Roma, sezione IV Civile, dott. Cecilia De Santis, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11307/1997 del Ruolo Generale
TRA
CANALE 11 TELEALTAROMAGNA S.R.L., nella persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Latini n. 4, presso lo studio dell’Avv. Gino Tomei che la rappresenta e difende in unione e non all’Avv. Marco Rossignoli del Foro di Ancona per delega a margine dell’atto di citazione
OPPONENTE
E
MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI PER L’OPPONENTE:
Perchè voglia l’Ill.mo Sig. Pretore di Roma, adito, contrariis reiectis accogliere l’opposizione per tutti i motivi esposti negli atti di causa o con qualunque altra statuizione e conseguentemente revocare ovvero dichiarare nulla o comunque priva di ogni effetto giuridico l’ingiunzione opposta. Respingere perchè inammissibile, infondata in fatto e diritto e comunque non provata o con qualunque altra statuizione, la domanda riconvenzionale avversaria. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite.
CONCLUSIONI PER L’OPPOSTO:
Conclude affinchè codesto Tribunale respinga l’opposizione ad ingiunzione. In subordine accolga la domanda riconvenzionale e per l’effetto condanni l’opponente a corrispondere al ministero in epigrafe la somma di £. 23.118.439 oltre interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12/15.3.1997 la Canale 11 TelealtaRomagna s.r.l., nella persona del legale rappresentante, citava dinanzi all’intestato Ufficio il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni proponendo opposizione ai sensi dell’art. 3 R.D. 639/1910 avverso l’ingiunzione emessa il 22.1.1997 dall’Amministrazione opposta, a lei notificata in data 10.2.1997, per il pagamento di £. 23.118.439 inerenti il canone di concessione per l’anno 1994 per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale oltre accessori.
Eccepiva l’opponente la nullità dell’ingiunzione perchè emessa dal Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni invece che dal Ministro ed altresì la non debenza delle somme ingiunte in quanto il decreto di concessione, emesso in data 1.3.1994, ma a lei comunicato il 9.2.1995, era da considerarsi atto recettizio per cui il pagamento del canone era dovuto dal ricevimento dello stesso non essendovi alcuna disposizione di legge che stabilisse il versamento del canone per il periodo antecedente il rilascio della concessione.
Si costituiva in contraddittorio, nella persona del Ministro pro-tempore, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni contestando la natura recettizia del decreto di concessione della radiodiffusione televisiva ed altresì che l’esito favorevole della domanda era stato subito comunicato all’emittente anche se il decreto era stato inviato successivamente al visto della Corte dei Conti, da intendersi quale condicio iuris, oltre ad affermare che l’attività concessa era già in atto all’entrata in vigore della L. 223/90, il che legittimava la richiesta del canone, per cui veniva avanzata domanda riconvenzionale.
Nel corso del giudizio veniva disposta la sospensione del procedimento coattivo, con produzione di atti conferenti, in base alle conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 26.5.1998, in cui alle parti sono stati assegnati i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione sollevata dall’opponente sulla nullità dell’ingiunzione per incompetenza dell’organo emittente – il Direttore Generale della Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – stante il preciso disposto di legge che demanda non già al Ministro bensì al competente Ufficio dell’Ente creditore, l’emissione dell’ordine di pagamento (cfr. art. 2 R.D. 639/1910), Ufficio il cui rappresentante verso i terzi è il Direttore Generale.
In ordine al merito, l’opposizione è fondata e merita accoglimento.
Deve preliminarmente considerarsi che la presente controversia è sorta perchè – pur disciplinando compiutamente il legislatore il sistema radiotelevisivo pubblico e privato con la L. 223/90; il successivo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 255/92 e con la L. 422/93 – nessuna norma delle disposizioni richiamate ha specificatamente previsto a carico dei soggetti già operanti nel settore privato ex art. 32 L. 223/90 la debenza di somme per lo svolgimento della attività pregressa al rilascio della concessione di cui agli art. 16 ss. della citata legge, somme che invece il Ministero convenuto ha ritenuto dovute per l’anno 1994 (seppure in proporzione al periodo intercorrente tra la data di firma del decreto ed il 31.12.1994).
In adesione alla tesi sostenuta dalla ricorrente deve peraltro ritenersi che l’obbligo di corresponsione del canone sorga in capo al titolare della concessione al ricevimento del relativo provvedimento, in considerazione della natura recettizia dell’atto stesso.
Secondo la migliore dottrina, sono da intendersi recettizi quei provvedimenti di carattere costitutivo che producono nei confronti del destinatario un obbligo positivo o negativo ovvero ne estinguono o limitano poteri, diritti o facoltà.
E’ circostanza pacifica che con la concessione in oggetto si crei nel titolare il diritto di esercitare in ambito locale la radiodiffusione sonora o televisiva – da intendersi quale bene pubblico demaniale, il cui uso viene appunto concesso dallo Stato tramite il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – diritto cui sono correlati gli specifici obblighi imposti dalla legge per il suo esercizio nonchè il pagamento del canone quale corrispettivo dell’uso privato del bene demaniale.
Trattandosi di atto recettizio la comunicazione ne costituisce requisito di obbligatorietà e dunque di efficacia a tutti i fini di legge, il che esclude la retroattività dei suoi effetti e dunque anche la debenza del canone per il periodo anteriore alla comunicazione stessa, risultando illegittima e da disapplicare in questa sede la previsione di cui all’art. 7 capoverso della concessione laddove è previsto il canone per il 1994.
Priva di pregio è inoltre l’eccezione del Ministero sulla circostanza di avere tempestivamente informato la richiedente dell’esito favorevole della domanda fin dall’adozione del relativo decreto in quanto – trattandosi di atto recettizio irrilevante è la conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato in modo diverso dalla formale comunicazione dell’atto, che non ammette equipollenti.
Ne consegue che l’obbligo di pagare il canone di concessione decorre per l’opponente dalla data di effettivo ricevimento del decreto ed altresì che nulla è dovuto per il periodo anteriore, cui consegue la revoca dell’ingiunzione emessa il 22.1.1997 dall’Amministrazione opposta in difetto dei presupposti di legge ed altresì il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto per il pagamento di detto canone.
Deve in ultimo darsi atto che il suddetto vuoto legislativo è stato colmato con la recente disposizione di cui all’art. 3 comma venti L. 249/97, in base a cui: “I canoni di concessione relativi all’emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell’interessato”, norma che non può direttamente applicarsi alla fattispecie in esame perchè priva di valore retroattivo, ma che chiarisce definitivamente il pensiero del legislatore e che avvalora la tesi esposta relativamente alla natura recettizia della concessione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
ogni contraria istanza disattesa:
– accoglie l’opposizione proposta da Canale 11 TelealtaRomagna s.r.l., nella persona del legale rappresentante, nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e per l’effetto revoca l’ingiunzione emessa il 22.1.1997 dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in danno di Canale 11 TelealtaRomagna s.r.l.;
– respinge la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nei confronti di Canale 11 TelealtaRomagna s.r.l.;
– condanna il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni al pagamento delle spese processuali in favore di Canale 11 TelealtaRomagna s.r.l., liquidate per l’intero in £. 2.400.000, di cui £. 300.000 per esposti; £. 1.100.000 per diritti; £. 1.000.000 per onorari oltre IVA e CPA.