27 settembre 1999 Sentenza n.18407 Tribunale di Roma, VII Sezione civile

27 SETTEMBRE 1999

SENTENZA N. 18407 TRIBUNALE DI ROMA VII SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico Onorario, dott. Michele Cerracchio, della 7^ Sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 42323 Ruolo Generale – contenzioso dell’anno 1996

TRA

Rete 9 di Keti Anselmo e C. sas, avente precedentemente ragione sociale Italia 9 sas di Keti Anselmo e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma – Via Casoria n. 16 – presso lo studio dell’Avv. Emilia Maria Angeloni, che, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Marco Rossignoli, la rappresenta e difende per procura speciale, conferita mediante atto n. di rep. 51732, datato 5/11/96, del Notaio dott. Gigino Rollo

Opponente

E

Il Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria, domiciliato per legge in Roma – Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato

Opposto

Oggetto: opposizione ad ordinanza – ingiunzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato entro il termine di legge veniva proposto giudizio di opposizione, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l’ordinanza – ingiunzione n. 10199/RTV dell’importo di L. 30.000.000, emessa in data 1 ottobre 1996 dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria per sanzione amministrativa, irrogata a seguito di violazione dell’art. 8, comma 9 ter della legge 6 agosto 1990, 223.
Il Giudice fissava l’udienza di comparizione per il 19/5/98.
Il ricorso ed il decreto venivano quindi notificati, a cura della Cancelleria, alle parti.
Dopo la prima udienza di comparizione, nella quale era presente solo l’opposto, come sopra rappresentato, perché la notifica della convocazione alla ricorrente non andava a buon fine, seguiva l’udienza del 9/2/99, nella quale veniva svolta l’istruttoria della causa con la presentazione di deduzioni e produzione di documentazione.
Quindi, si perveniva all’udienza del 3/6/99, nella quale l’opponente, in assenza della controparte, precisava le proprie conclusioni.
Allora, il Giudice, esaminata la documentazione del procedimento, pronunciava sentenza definitiva mediante lettura del dispositivo che depositava in Cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si ritiene che l’opposizione sia fondata e, perciò, vada accolta in quanto con riferimento alla predetta violazione non è stata seguita la procedura prevista dagli artt. 14, 16 e 18 della legge n. 689/81.
Infatti, dagli atti risulta che l’ulteriore violazione, da parte dell’opponente, dell’art. 8, comma 9 ter della legge n. 223/90, accertata in data 5 marzo 1996 e per la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa con l’ordinanza opposta, non è stata immediatamente contestata al trasgressore, né notificata allo stesso nel termine di cui al predetto art. 14 della legge n. 689/81.
In tal modo, non è stata neanche data la possibilità a quest’ultimo né del pagamento in misura ridotta, né della presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione orale con palese violazione, da parte dell’Amministrazione, dei successivi artt. 16 e 18 della medesima legge.
D’altra parte, si rivela inconferente l’avvenuta notificazione di pregressa identica violazione, accertata in data 19/8/94, per essersi il relativo procedimento sanzionatorio concluso con provvedimento di diffida emesso dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria in data 8/11/94.
Pertanto, tutte le altre eccezioni di merito, sollevate dall’opponente, rimangono assorbite dall’accoglimento della predetta eccezione procedurale.
Invece, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio, attesa la natura non obbligatoria del patrocinio di un legale, ai sensi dell’art. 23 della richiamata legge n. 689/81.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso, annullando l’ordinanza – ingiunzione n. 10199/RTV dell’importo di L. 30.000.000, emessa in data 1 ottobre 1996 dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria;
2) compensa le spese di giudizio tra le parti.