27 SETTEMBRE 2000
SENTENZA N.1099/00 DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice, in composizione monocratica, dr.ssa P. Binotto alla pubblica udienza del 27 settembre 2000 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
xx…omissis …….
– libero presente-
imputato
del reato di cui all’art. 195.3 del DPR 29.03.73 n.156 perché, quale legale rappresentante della emittente privata ..omissis.. continuava le trasmissioni dall’impianto per la radiodiffusione sonora in ambito locale operante in loc. …omissis.. sulla frequenza di ..omissis.. nonostante l’ordine di spegnimento emesso dall’Ispettorato Territoriale FVG di Trieste del Ministero delle PP. e TT. in data 1.8.97 (ricevuto il 6.8.97) Accertato il 20.8.97.
Con l’intervento del Pubblico Ministero dr.ssa Zermo V.P.O. e di Avv. M. Rossignoli del Foro di Ancona e Avv. G.A. Barzan di fiducia assente. L’Avv. M. Rossignoli assente sostituito dall’Avv. Maiolini del Foro di Ancona.
Le parti hanno concluso come segue: il P.M., concesse le attenuanti generiche, mesi 4 di reclusione. Il difensore dell’imputato: assolto per non aver commesso il fatto in subordine perché il fatto non costituisce reato.
FATTO E DIRITTO
Con decreto di citazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Pordenone in data 25.5.2000 a seguito di opposizione al decreto penale n.650/99 del 12.7.99 xx veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All’odierna udienza, dopo la revoca del decreto penale opposto, è stata esperita l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame del teste Migali e la lettura della documentazione prodotta dalle parti che, all’esito, hanno concluso come da separato verbale.
Si addebita a xx di aver commesso, in qualità di legale rappresentante dell’emittente privata ..omissis.. , il reato di cui all’art. 195, 3° comma, D.P.R. 29.3.73 n. 156 (che punisce l’installazione o l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in assenza della relativa concessione o autorizzazione) continuando le trasmissioni dall’impianto per la radiodiffusione sonora in ambito locale operante in località ..omissis.. sulla frequenza di ..omissis.. nonostante l’ordine di spegnimento emesso dall’Ispettorato Territoriale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero delle PP.TT. del 1°.8.97.
Dai documenti acquisiti risulta quanto segue:
– con istanza del 23.10.90 l’associazione ..omissis.. di ..omissis.. chiedeva al Ministero delle PP.TT. il rilascio di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale;
– con successiva “scheda” del 29.11.93 la richiedente comunicava al Ministero l’acquisto, la cessione la modifica e la dismissione di alcuni impianti, rendendo noto in particolare di aver acquistato da ..omissis.. l’impianto ubicato in ..omissis.. ed operante sulla frequenza di ..omissis.. (docc. 7 e 8 della difesa);
– con decreto del 7.3.94, registrato alla Corte dei Conti il 18.1.95, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni concedeva alla citata associazione l’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito locale attraverso gli impianti e nelle province di cui agli appositi allegati A) e B), ricomprendenti in particolare l’impianto di ..omissis.. e la Provincia di Pordenone (doc.9 della difesa);
– con lettera del 16.6.97, indirizzata all’associazione e, per conoscenza, all’Ispettorato Territoriale per il Friuli Venezia Giulia, il responsabile della Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni comunicava che a seguito di una verifica amministrativa era risultato che gli impianti dichiaratamente acquistati dalla società ..omissis.. (tra cui quello ubicato in località ..omissis..) erano stati invece acquistati dalla società ..omissis.. soggetto non concessionario e come tale non autorizzato alla vendita di rami di azienda; contestualmente si comunicava, ai sensi della L. 241/90, l’avvio del procedimento di modifica dell’allegato A) del decreto di concessione, con il depennamento di tutti gli impianti acquistati da soggetti non autorizzati, e si evidenziava la facoltà per la destinataria di prendere visione degli atti depositati presso la Direzione Generale;
– con lettera del 1°.8.97 l’Ispettorato Territoriale per il F.V.G. comunicava all’associazione che con nota del 16.6.97 la Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni aveva stabilito il depennamento dal decreto di concessione di una serie di impianti tra cui quello in contestazione e si dichiarava “in attesa di urgente conferma dell’avvenuto spegnimento degli impianti entro cinque giorni ” (doc. 1 prodotto dal Pubblico Ministero);
– con lettera dell’11.8.97 indirizzata all’Ispettorato l’associazione rilevava che l’atto del 16.6.97 non aveva disposto il depennamento degli impianti, limitandosi a comunicare l’avvio della relativa procedura, e che un tale effetto avrebbe potuto ricollegarsi esclusivamente all’emanazione, registrazione e notificazione dell’apposito provvedimento, dovendosi pertanto considerare privo del necessario presupposto il provvedimento di spegnimento degli impianti del 1°.8.97 (doc.1 della difesa);
– con atto notificato in data 3.9.97 l’associazione chiedeva al TAR Lazio l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento in data 16.6.97, di quello in data 1°.8.97 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, deducendo in particolare la contraddittorietà tra l’atto del 1°.8.97 dell’Ispettorato Territoriale e la comunicazione di avvio del procedimento notificata dal Ministero il precedente 16.6.97 (da cui scaturiva la possibilità per l’interessato di prendere visione degli atti del procedimento, intervenire nello stesso e presentare memorie difensive) nonché il difetto di presupposto nell’emanazione dell’atto del 1°.8.97, essendo quello del 16.6.97 una mera comunicazione di avvio del procedimento e non essendo ancora intervenuto un provvedimento di revoca della concessione relativamente agli impianti di contestazione (doc.2 della difesa);
– con ordinanza del 22.10.97 il TAR Lazio accoglieva l’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati ritenendo sussistere il fumus boni iuris in relazione ai dedotti vizi di violazione delle garanzie procedimentali previste dalla L. 241/90 ed eccesso di potere, per contraddittorietà, del provvedimento adottato dall’Ispettorato Territoriale in data 1°.8.97, riconoscendo in particolare che la nota del Ministero PP.TT. del 16.6.97 non spiegava effetti immediatamente lesivi, trattandosi di atto meramente preparatorio (doc. 3 della difesa);
– solo con decreto del 14.9.98, registrato alla Corte dei Conti l’11.11.98 e comunicato all’associazione ..omissis.. in data 22.1.99, il Direttore Generale sostituiva gli allegati A) e B) dell’originaria concessione con altri analoghi, depennando in particolare dagli impianti autorizzati quello ubicato in località ..omissis.. (doc. 4 della difesa);
– contro detto provvedimento l’associazione interessata presentava nuovo ricorso al TAR Lazio per l’annullamento previa sospensione ed anche in questo caso il TAR, con ordinanza del 12.5.99, sospendeva incidentalmente l’atto impugnato limitatamente ad alcuni impianti (tra cui quello incriminato) in relazione al danno potenzialmente derivabile nelle more della decisione di merito e all’assenza di pregiudizio all’interesse pubblico tutelato (docc. 5 e 6 della difesa).
Il teste Migali, responsabile dell’Ispettorato Territoriale per il Friuli Venezia Giulia del Ministero PP.TT., ha riferito che anche dopo la comunicazione del 16.6.97 proveniente dal Ministero e la “diffida” del 1°.8.97 proveniente dall’Ispettorato l’emittente continuò le trasmissioni attraverso gli impianti di cui era stato annunciato il depennamento. Lo stesso ha aggiunto che, a suo avviso, nel periodo compreso tra la diffida e la pronuncia dell’ordinanza con cui il T.A.R. Lazio sospese i provvedimenti impugnati l’associazione avrebbe dovuto spegnere gli impianti fino alla pronuncia dell’organo di Giustizia Amministrativa.
Alla luce di tali elementi probatori appare evidente l’insussistenza dell’addebito. Va rimarcato infatti come la nota del 16.6.97 proveniente dal Ministero PP.TT., espressamente richiamata nella nota del 1°.8.97 diramata dall’Ispettorato Territoriale contenente il cosiddetto “ordine di spegnimento”, altro non fosse se non una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo tendente all’esclusione di alcuni degli impianti denunciati dall’ambito di operatività della concessione ma non contenesse di per sé alcuna revoca o modifica nemmeno parziale, dell’originaria concessione (intervenuta solo con provvedimento del 14.9.98), rappresentando al contrario un atto meramente preparatorio. Di conseguenza l’ordine di spegnimento emanato dall’Ispettorato, oltre ad essere viziato da eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alla precedente comunicazione ministeriale (come successivamente riconosciuto dal T.A.R. Lazio), non poteva essere equiparato ad un formale provvedimento di revoca idoneo a rendere illegittimo l’esercizio dell’impianto in contestazione ai sensi e per gli effetti della disposizione incriminatrice invocata (che, come si è visto, punisce la condotta di chi installi o eserciti un impianto di radiodiffusione sonora o televisiva senza aver ottenuto la relativa concessione ministeriale o-si deve ritenere – sulla base di concessione revocata).
L’imputato va quindi mandato assolto perché il fatto così come contestato (continuazione delle trasmissioni, e quindi esercizio dell’impianto , nonostante un ordine di spegnimento emesso dall’Ispettorato Territoriale, non equiparabile né all’assenza né alla revoca di concessione) non è previsto dalla legge come reato.
Il termine per il deposito della motivazione viene fissato in giorni trenta, anche per consentire la trascrizione degli atti dibattimentali
PQM
Visto l’art. 530 CPP;
assolve xx dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni trenta.
Pordenone, lì 27/9/2000
Il Giudice