28 APRILE 1998
DECISIONE N° 566/98 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI
Sul ricorso in appello n. 7850 del 1996, proposto da TELE SELVA S.r.l. (ora TELE SUDTIROL s.r.l.), in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. ti Aldo Bonomo e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliato in Roma Via Guido d’Arezzo n. 18 presso lo studio dei secondo;
CONTRO
Ministero delle poste e telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
E NEI CONFRONTI
della SO.SVI.CO. S.r.l., in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Dragogna, elettivamente domiciliato in Roma Via A. Gramsci n. 36 presso lo studio dell’avv. Maurizio Calò;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano n. 250 dei 26 settembre 1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 21 novembre 1997 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo;
Uditi l’avv. Medugno l’avv. Calò per delega dell’avv. Dragogna e l’avv. dello Stato Polizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
La società TELE SELVA S.r.l., con ricorso al Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, impugnava il D.M. 16 marzo 1994 con il quale è stata respinta la domanda volta ad ottenere la concessione per la radiodiffusione privata in ambito locale.
Aggiungeva che la domanda di concessione era stata respinta, in quanto a norma dell’art. 1, comma 1 della legge 27 ottobre 1993 n. 422, soggetti legittimati alla concessione sarebbero solo quelli autorizzati in base all’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, vale a dire i soggetti che, alla data del 23 ottobre 1990, avessero prodotto domanda di concessione con relative schede tecniche. Presupposto che nella specie non ricorreva, in quanto “titolare dell’emittente TesesudTirol (già Tele Selva) non è più Puntscher Ernesto Riccardo bensì TELE SELVA S.r.l. e quest’ultima non è soggetto autorizzato ai sensi e per gli effetti della sopracitata legge n. 223/1990 e dell’art. 1 della legge n. 422/1993”.
Ciò premesso, la ricorrente deduceva le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.L. 27 agosto 1993 n. 323 convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422 anche in relazione all’art. 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell’art. 21 della Costituzione.
I soggetti autorizzati a proseguire l’esercizio degli impianti di diffusione sonora a norma dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 devono considerarsi gli esercenti gli impianti senza che al riguardo assuma rilievo l’assetto proprietario dei medesimi.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.L. 27 agosto 1993 n. 323 convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422.
La trasformazione di Tele Selva, proprietaria dell’emittente, da ditta individuale di Puntscher Ernesto in società a responsabilità limitata, incide solo sull’assetto proprietario e comporta la nascita di un soggetto giuridico solo formalmente nuovo.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Violazione degli artt. 41 e 23 della Costituzione.
L’autorizzazione prevista dalla norma epigrafata non è stata attribuita intuitu personae ma in ragione dell’occupazione di frequenze che non interferiscano con i servizi pubblici.
D’altra parte i vincoli alla libertà di iniziativa economica privata devono essere espressamente fissati con legge, per cui anche il divieto di trasformazione della titolarità della proprietà andava previsto con legge. La cristallizzazione dell’esistente voluta dal legislatore del 1990 non può, infatti, mai riguardare l’assetto proprietario.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 13) e 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Il silenzio sul trasferimenti delle autorizzazione è solo apparente, in quanto l’art. 33) estende loro le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma dell’art. 13 e quindi consente il trasferimento delle imprese da parte dei soggetti autorizzati nel periodo di autorizzazione provvisoria.
5) Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento e contraddittorietà.
La ricorrente ha comunicato tempestivamente al Garante per la Radiodiffusione e l’editoria – senza ricevere alcuna obbiezione al riguardo – il mutamento della ragione sociale da ditta individuale a società a r.l.. Il silenzio del Garante ha ingenerato un legittimo affidamento sulla correttezza dell’operato, mentre un semplice rilievo avrebbe consentito di evitare il programma di ampliamento degli impianti e delle spese connesse.
6) Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.
L’assoluta immodificabilità della titolarità delle emittenti impedisce non solo il trasferimento delle ditte individuali in società ma anche il trasferimento morti causa con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra emittenti individuali e società e tra quelle solo autorizzate e quelle titolari di concessione.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, che veniva respinto con la sentenza in epigrafe specificata, contro la quale la società ricorrente ha interposto appello, censurandone le conclusioni e ribadendo le doglianze sollevate con il ricorso originario.
L’Amministrazione si è costituita anche in questo grado del giudizio e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 novembre 1997.
DIRITTO
1. La questione sottoposta all’esame della Sezione attiene alla possibilità o meno che le concessioni previste dal decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, siano rilasciate a soggetti che, non essendo autorizzati alla prosecuzione dell’esercizio di impianti già posseduti in forza dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223, abbiano acquisito da soggetto autorizzato gli impianti di radio diffusione sonora o televisiva.
Si tratta di questione già affrontata da questo Consiglio sia in sede consultiva (Sez. I n. 1295/94 del 6 luglio 1994) che in sede giurisdizionale (Sez. VI 23 dicembre 1996 n. 1756).
In tali occasioni si è avuto modo di precisare che l’esame complessivo della normativa vigente conforta la tesi del l’Amministrazione, secondo cui le concessioni in parola possano essere rilasciate solo ai soggetti già autorizzati a norma dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990.
A tale conclusione si è pervenuti in base a considerazioni sia di ordine testuale che di ordine logico-sistematico.
Sotto il primo profilo l’art. 1 del D.L. n. 323 del 1993 dispone espressamente che il Ministro rilascia “ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, al sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223, le relative concessioni”.
E sempre ai soggetti “autorizzati” ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990 si riferisce l’art. 1 del D.L. 19 ottobre 1992 n. 407, convertito in legge 17 dicembre 1992 n. 482, commi 3 e 3-quater che prevedono il primo la proroga del termine per la prosecuzione nell’esercizio di impianti per la radio diffusione sonora per i soli soggetti autorizzati ex art. 32, contestualmente disciplinando il rilascio, agli stessi soggetti, della relativa concessione provvisoria, ed il secondo la possibilità di sostituire la domanda di concessione per la radiodiffusione in ambito nazionale con altra per la radiodiffusione in ambito locale.
Sotto il secondo aspetto è stato richiamato in primo luogo l’art. 1, comma 7-quater del D.L. 27 agosto 1993 n. 323 come convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, il quale prevede la possibilità che concessioni vengano rilasciate anche a società precedentemente non autorizzate, a condizione però che nella società vi sia il conferimento di almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali già autorizzate ai sensi dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990.
Tale norma, che consente eccezionalmente ad un soggetto, formalmente non riconducibile al novero dei soggetti autorizzati, di divenire titolare di concessione, subordina l’operatività del beneficio alla condizione che la società sia la risultante di un conferimento in un’unica società di tre soggetti, ciascuno dei quali sia già autorizzato a norma del citato art. 32 legge 223/90: tende, cioè, a favorire la concentrazione in un nuovo soggetto di più soggetti tutti peraltro autorizzati.
Sempre sotto il secondo aspetto si è fatto riferimento all’art. 6 del D.L. 2.7 agosto 1993 n. 323 come convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, che consente dopo la concessione il trasferimento di aziende radiofoniche solo da un concessionario a un altro concessionario. La specifica previsione del trasferimento dell’azienda da parte del titolare di un vero e proprio provvedimento concessorio, sia pure a carattere provvisorio, solo nei confronti di altro concessionario induce a ritenere che in vigenza del regime autorizzatorio ex art. 32 della legge n. 223 del 1990, gli impianti non siano liberamente trasferibili anche a soggetti non autorizzati.
Più in generale è stato osservato che la ratio sottesa al sistema normativo dell’assetto radiotelevisivo, quale delineatosi a seguito della legge 6 agosto 1990 n. 223, dimostra l’intento del legislatore di pervenire ad un definitivo assetto del sistema, non ancora realizzatosi, attraverso un periodo transitorio caratterizzato: da un congelamento della situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 223 del 1990; dalla possibilità di trasferimenti di impianti o aziende solo tra soggetti già presenti sul mercato a quella data e perciò “autorizzati”; dal conseguente favore, in considerazione della limitatezza delle frequenze disponibili nell’etere, verso le concentrazioni in soggetti di medie dimensioni di più emittenti di ridotte dimensioni.
2. La difesa dell’appellante ha insistito molto sia nell’atto di appello che nella memoria illustrativa sull’importanza che rivestirebbero, al fini della tesi della trasferibilità della autorizzazioni provvisorie, gli artt. 13, comma 1 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in combinato disposto con l’art. 33 della medesima legge, ma il Collegio reputa che neppure le invocate disposizioni siano idonee a suffragare l’interpretazione propugnata dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene di dover ribadire che l’interpretazione letterale e sistematica della normativa vigente rende evidente che l’autorizzazione provvisoria è data ai “soggetti” intesi come persone fisiche e non alle “emittenti” intese come aziende, per cui è da escludere che l’autorizzazione predetta inerisca all’azienda e sia quindi trasferibile automaticamente con il trasferimento di quest’ultima.
La condizione giuridica del soggetto autorizzato è compiutamente disciplinata dal legislatore del 1990 sotto i profili soggettivo, oggettivo e temporale, con l’ovvia conseguenza che detta condizione non sembra possa essa trasferibile ad altro soggetto rispetto al quale non sussistevano i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali.
Per quanto concerne l’art. 17, comma 5 della legge n. 223 del 1990 – il quale consente il trasferimento delle imprese titolari di concessioni televisive private, prevedendo un apposito provvedimento di “conferma” della concessione – si deve rilevare che questa disposizione non è compresa fra quelle che l’art. 33) della stessa legge dichiara applicabili, nel regime transitorio, anche ai titolari di autorizzazione provvisoria. Essa, dunque, non solo non appare invocabile a sostegno della tesi della trasferibilità, oltre che delle concessioni, anche delle autorizzazioni provvisorie, ma dimostra al contrario che il legislatore ha escluso dal regime delle autorizzazioni provvisorie quella relativa alla trasferibilità delle (future) concessioni.
Anche l’art. 13, comma 1, pur rientrando tra le disposizioni richiamate dall’art. 33, non sembra utilmente invocabile a sostegno della tesi dell’appellante, che cioè un soggetto non autorizzato possa subentrare nell’autorizzazione provvisoria rilasciata ad altro soggetto.
L’invocata disposizione riguarda gli oneri al quali sono tenuti, al fini della disciplina antitrust e dei relativi controlli del Garante, i cessionari delle “Imprese radiotelevisive” o di quote azionarie delle società, ma la previsione che le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1 siano applicabili anche al soggetti autorizzati, non costituisce argomento per autorizzare, di per sé, anche la conclusione che il trasferimento possa concernere l’intera azienda e la relativa autorizzazione.
3. Le considerazioni appena svolte, che sostanzialmente sono alla base anche della sentenza appellata, devono essere integralmente ribadite.
Nel caso in esame, infatti, all’epoca dell’entrata in vigore dell’art. 32, soggetto autorizzato ex lege a proseguire l’esercizio della radiodiffusione in ambito non era l’appellante Tele Selva S.r.l., ma un distinto soggetto giuridico, cioè la ditta individuale di Puntscher Ernesto Riccardo, per cui correttamente è stata respinta la sua domanda volta ad ottenere la concessione.
Difatti l’unico mutamento nell’assetto proprietario dei soggetti autorizzati consentito dalla legge è quello in cui il soggetto autorizzato rivesta la forma della società di capitali, in quanto nessun ostacolo può essere frapposto alla libera circolazione delle azioni: ciò che conta ai fini della questione in esame è che la società “autorizzata” resti formalmente immutata.
Circostanza questa che non si verifica evidentemente allorché una ditta individuale si trasformi in società, giacché in tale ipotesi muta il soggetto che, giuridicamente, non può essere considerato lo stesso di quello autorizzato al sensi dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990.
Né vale opporre che l’art. 4, comma 1 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, prorogando il termine per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora di cui all’art. 32, “per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa”, abbia omesso qualsiasi riferimento a “soggetti autorizzati dall’art. 32”.
La norma in questione, come si ricava agevolmente dal suo stesso tenore testuale, attiene al termine per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti e non concerne l’individuazione dei soggetti beneficiari della concessione; essa, pertanto, non autorizza alcuna modifica degli elementi idonei a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, che resta comunque disciplinata proprio dall’art. 32 della legge n. 223 del 1990.
L’art. 1, comma 1 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, facendo riferimento ai soli soggetti l’autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 6, agosto 1990, n. 223″, dimostra in modo inequivocabile che la proroga riguarda soltanto “i privati che alla data di entrata in vigore della presente legge(id est legge n. 223 del 1990) eserciscono impianti per la radiodiffusione, sonora o televisiva in ambito locale”.
Alla luce delle considerazioni svolte l’appello, che sostanzialmente ripropone le doglianze già disattese dal Tribunale, deve essere respinto.
L’appello va in conclusione respinto mentre sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.