28 Febbraio 2002 sentenza n.664/02 del T.A.R. Sicilia, Sezione I


28 FEBBRAIO 2002

SENTENZA N.664/02 DEL T.A.R. SICILIA, SEZIONE I

 

………………….OMISSIS………………..

sul ricorso R.G. n.495/01 proposto da C.T.P. Centro Televisivo Palermo s.r.l.,in persona dell’amministratore unico, elettivamente dom.to in Palermo, Corso Camillo Finicchiaro Aprile 162, presso lo studio dell’avv.to Roberto Cusumano , che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;

contro

il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato     Territoriale, Sicilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato

e nei confronti

di TELEMED s.p.a., in persona del legale rappresentante elett.te dom.to in Palermo, Via G. D’Annunzio, presso lo studio dell’avv.to Cristiano Dolce, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Marco Rossignoli per mandato in calce alla memoria di costituzione;

per l’annullamento previa sospensione del provvedimento a firma del Direttore del resistente Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni 10.10.2001 prot. 10712/027/PA/01/RIC con il quale si diffida la TELEMED s.p.a. a cessare l’esercizio dell’impianto per la diffusione televisiva ubicato in Montagna Longa Carini operante sul canale 60 in UHF, sul presupposto che esso non risulta censito ai sensi dell’art.32 della legge 223/90;
Visto il ricorso con i relativi allegati;     
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti Rossignoli  e Dolce e la costituzione in giudizio dell’ Avvocatura dello Stato;
Designato relatore alla adunanza camerale del 23 gennaio 2002 il Referendario avv.to Nicola Maisano;
Udito l’avv.to Cusumano per il ricorrente, l’avv. dello Stato      Rosario Di Maggio per l’Amm.ne intimata e l’avv. C. Dolce per 1a  TELEMED;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 11.12.2001, e depositato il successivo 19.12, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento a firma del Direttore del resistente Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero delle Comunicazioni 10.10.2001 prot. 10712/027/PA/01/RIC con il quale si diffida la TELEMED s.p.a. a cessare l’esercizio dell’impianto per la diffusione televisiva ubicato in Montagna Longa Carini operante sul canale 60 in UHF, sul presupposto che esso non  risulta censito  ai sensi dell’art.32 della legge 223/90.

In detto ricorso si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato da un organo privo di competenza, per non essere stato notificato anche alla società ricorrente e per violazione degli artt. 3,7,10 e 13 della L. 241/90, dell’ art.32 L. 6.8.90; degli artt. 1, comma 2, e 2 c.p.v. del D.L. 27.8.93 n.323; violazione dell’art.31 L. 223/90; violazione delle circolari del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 23.7.96 e 9.10.96 e per eccesso di potere sotto diversi profili.

All’adunanza comerale del 23.1.2002, fissata per 1a trattazione della domanda cautelare, gli avv.ti Cusumano e Dolce hanno insistito per la sospensione del provvedimento impugnato e l’avv. dello Stato ha chiesto il rigetto della domanda.

DIRITTO

Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 L. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art.9 L. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.

Il ricorso è fondato per le assorbenti censure di violazione dell’art.7 L.241/90 e di carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Sotto il primo profilo, poichè il provvedimento impugnato consiste nell’ordine di disattivare un impianto in funzione, ritiene il Collegio, che non possa esservi dubbio che l’amministrazione  avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti detto atto è destinato ad incidere, per consentire loro di appartare al procedimento eventuali indicazioni utili ai fini dell’adozione del provvedimento finale; adempimento che non risulta essere stato effettuato dall’Ispettorato intimato.

Per altro verso si deve rilevare la carenza di motivazione dell’ordine impugnato, che si limita a precisare che la fattispecie é analoga ad altro caso esaminato dalIa Direzione Generale (genericamente indicato), senza precisare gli esatti contenuti del caso richiamato, ne allegare copia del provvedimento in quei caso adottato.

Il ricorso è pertanto fondato per le assorbenti censure di violazione dell’art.7 L.241/90 e di carenza di motivazione, e conseguentemente deve essere annullato il provvedimento impugnato,

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe, ed annulla per l’effetto il provvedimento impugnato.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2002,

con l’intervento dei Sigg.ri magistrati:

Giorgio Giallombardo  -Presidente

Salvatore Veneziano   -Consigliere

Nicola Maisano        -Referendario Estensore

 

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2002

 

Il Segretario