28 luglio 2000
Ordinanza n. 3960 del Consiglio di Stato, sezione V
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
Composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta.
Cons. Stefano Baccarini Est.
Cons. Pier Giorgio Trovato
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Fabio Cintioli
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio del 28 Luglio 2000.
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto l’appello proposto da:
“XXX”
…omissis…
contro
“yyy”
…omissis…
Per l’annullamento dell’ordinanza del TAR PUGLIA – BARI, Sezione II, n. 542/2000, resa tra le parti, concernente la INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE ;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione (Ricorso numero 6304/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato di primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del “yyy”;
Udito il relatore Cons. Stefano Baccarini; uditi altresì per le parti gli avv.ti G. Sartorio, A. Lanno e G. Napoli:
Ritenuto:
Che il precetto del comma 2 dell’art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito nella L. 189/97, che prevede per l’installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione, cui non può essere ridotto;
Che la valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia, ricollegabile, nella discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione degli oggetti, alla competenza regionale di cui al D.P.R. 12/4/1996 ed alla l. reg. Puglia 20/1/1998 n. 3 (cfr., infatti, nota 26.5.2000 n. 4629 della Regine Puglia sulle procedure di VIA in materia di impianti e di infrastrutture per la telefonia mobile);
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti dall’ultimo comma del citato art. 21;
P. Q. M.
Respinge l’appello (ricorso numero 6304/2000);
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 28 Luglio 2000
IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele Iannotta )
L’ESTENSORE IL SEGRETARIO
(dott. Stefano Baccarini)