28 marzo 2013
Sentenza nella causa civile n. 6607/2012 R.A.C.C.
ELETTROSMOG. INCOMPETENZA DEL COMUNE A IRROGARE SANZIONI DA SUPERAMENTO LIMITI CEM
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6607/2012 R.A.C.C. TRA “xxxxx”, in persona del Irpt, e “yyyyy”, rappresentati e difesi dagli Avv.ti “zzzzz”, giusta procura in atti; – RICORRENTI- E Comune di Pescara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. “aaaaa”, giusta procura in atti; – RESISTENTE- Oggetto: opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 905 del 27.11.2012 Conclusioni delle parte: all’udienza del 28.3.2013, all’esito della discussione, le parti si riportavano ai rispettivi scritti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso regolarmente notificato, il “xxxxx” e “yyyyy” proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 905, emessa dal Comune di Pescara il 27.11.2012, con la quale veniva irrogata la sanzione di Euro 1.032,00 per l’infrazione dell’art. 15, comma 1, l. 36/2001, ovvero per superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui al DPCM 8.7.2003, per come risultante dal verbale di accertamento del 22.1.2008. L’opposizione era fondata sui seguenti motivi: 1) incompetenza del Comune ad irrogare la sanzione de qua; 2) esercizio dell’impianto in conformità ai parametri tecnici di cui ai titoli abilitativi; 3) violazione del contraddittorio nella fase di accertamento dell’illecito. Sulla scorta di questi motivi, l’opponente chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione. Si costituiva in giudizio il Comune di Pescara, che eccepiva l’infondatezza dell’opposizione. Invero, l’opposizione appare fondata in relazione all’eccezione preliminare di incompetenza dell’Ente ad irrogare la sanzione di cui si tratta, restando perciò assorbite le altre ragioni di impugnazione. Sul punto, occorre fare riferimento ai dati emergenti dall’art. 15 l. 36/2001, che, se al comma 5, nel caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni e dai titoli abilitativi alla installazione ed all’esercizio degli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici prevede che le sanzioni di cui al comma 4 siano applicate dalle Autorità competenti a rilasciare l’atto autorizzatorio (e quindi anche dal Comune), prevede, invece, al comma 3, che le sanzioni, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione fissati nei DD.PP.CC.MM., debbano essere irrogate dalle Autorità individuate dai decreti di cui all’art. 4, comma 2, l. 36/2001. Dunque, la scelta del legislatore è stata, in quest’ultimo caso, nel senso di non individuare subito nel Comune il soggetto a cui riconoscere il relativo potere sanzionatorio, ma di rimettere l’individuazione dell’Autorità ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione degli strumenti di tutela della salute e dell’ambiente (“limiti di esposizione”, “valori di attenzione”, e “obiettivi di qualità”). Tuttavia, è noto che i due decreti del 8.7.2003, oltre a ribadire le competenze del sistema agenziale APAT-ARPA per la verifica del rispetto delle sue disposizioni, nulla dicono in ordine alla irrogazione delle eventuali sanzioni. Nel silenzio del legislatore sul punto appare allora fondato ritenere che l’individuazione dell’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa segna le regole generali e quindi quelle desumibili dall’art. 17 l. 689/1981, la cui applicazione agli illeciti in discussione si può argomentare a contrario dall’art. 15, comma 7, l. cit. 36/2001, che, in riferimento a queste sanzioni non ammette l’applicazione del solo istituto dell’oblazione di cui all’art. 16 l. 689/1981. Dunque, nel caso che ci occupa, potrà essere considerato competente o l’ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale afferisce la violazione, o, in via residuale, e atteso che la materia in discussione è di difficile se non impossibile riconduzione ad un unico apparato amministrativo, il prefetto. E’ pertanto da escludere che il Comune fosse, a novembre 2012, competente ad irrogare la sanzione di cui si tratta: si consideri, infatti, che ad oggi, a seguito del d.l. 18.10.2012 n. 179, convertito nella l. 17.12.2012, n. 221, l’Autorità competente ad irrogare le sanzioni, relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui ai DD.PP.CC.MM. del 8.7.2003, è la regione. Per le considerazioni appena svolte, l’opposizione va accolta. Le spese di lite, considerata la peculiarità della questione, restano tra le parti compensate. P.Q.M. Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezionale e deduzione disattesa, così provvede: – in accoglimento dell’opposizione, annulla l’ordinanza opposta; – compensa tra le parti le spese di lite. Pescara, 28.3.2013 Il Giudice |