28 NOVEMBRE 2001
Sentenza n.15101 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I civile
Svolgimento del processo
Con ordinanza notificata il 29 febbraio 1998, il Garante per la radiodiffusione e l’editoria ingiungeva alla Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. il pagamento di lire duecento milioni per violazione dell’art.1 , 5°comma , l.515/93 data la presenza di esponenti politici e di governo in trasmissioni non riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, andate in onda in date ricomprese nei trenta giorni anteriori alle votazioni per le elezioni comunali e provinciali, in alcune zone del paese, fissate per il 17 ottobre1996 (intervista resa sul tema dell’infanzia dal ministro Livia Turco nella trasmissione “Domenica Inn”).
Proponeva tempestiva opposizione la Rai richiedendo in via preliminare la sospensione dell’esecuzione e nel merito, l’anullamento dell’ingiunzione.
Con sentenza 5534/99 del pretore di Roma, Sez.I, rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza la Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. ricorre chiedendo,in via principale, la cassazione della sentenza del Pretore di Roma per violazione e falsa applicazione dell’art.1, 5°comma, l.10 dicembre 1993 n.515, nonchè per contradditorietà ed illogictà della motivazione su un punto decisivo della controversia ( eventualmente decidendo nel merito la questione qualora ne ritenesse sussistenti i presupposti); in via subordinata, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 2,3, 21 e 41 Cost., la rimessione degli atti alla Corte costutizionale perchè si pronunci su di essa.
Contro tale gravame resiste il garante con controricorso.
Proponeva tempestiva opposizione la Rai richiedendo in via preliminare la sospensione dell’esecuzione e nel merito, l’anullamento dell’ingiunzione.
Con sentenza 5534/99 del pretore di Roma, Sez.I, rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza la Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. ricorre chiedendo,in via principale, la cassazione della sentenza del Pretore di Roma per violazione e falsa applicazione dell’art.1, 5°comma, l.10 dicembre 1993 n.515, nonchè per contradditorietà ed illogictà della motivazione su un punto decisivo della controversia ( eventualmente decidendo nel merito la questione qualora ne ritenesse sussistenti i presupposti); in via subordinata, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 2,3, 21 e 41 Cost., la rimessione degli atti alla Corte costutizionale perchè si pronunci su di essa.
Contro tale gravame resiste il garante con controricorso.
La Rai ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo complesso motivo dell’impugnazione, la Rai denuncia, in via principale, violazione e falsa applicazione dell’art.5 e 20, 2° comma, l. n.515 del 1993-sul rilievo che il divieto, ivi stabilito, di presenza di candidati ed esponenti politici in trasmissioni televisive non riconducibili alla responsabilità di testate giornalistiche, a decorrere dal terentesimo giorno precedente alla data delle votazioni politiche (art.5 )ed amministrative (art.20, 2° comma), debba intendersi,in via interpretativa, circoscritto a votazioni che coinvolgono pressocchè l’intero corpo elettorale e non anche esteso a votazioni che interessino, come nella specie, un numero ridotto di elettori – e prospetta, in subordine, l’illegittimità per contrasto con gli art.3,21 e 41 Cost. delle predette disposizioni chiedendo sollevarsi la correlativa questione di costituzionalità.
E, con il successivo e residuo secondo motivo, critica, in via ulteriormente gradata, il pretore per non aver rilevato la contradditorietà del provvedimento opposto con altri provvedimenti, del medesimo garante, che avevano accolto una diversa esegesi delle norme in discussione.
2. La prima censura è fondata per quanto di ragione.
Con sentenza resa ( su ricorso n.3711/00) in vertenza di analogo oggetto, tra la Rai ed il garante discussa alla stessa odierna udienza, questa corte ha, infatti, già affermato che l’indiscriminata formulazione del divieto di presenza in video nei trenta giorni precedenti la consultazione, stabilito dal’art.1, 5° comma, l. 515/93 per le lezioni poltiche ed esteso, dall’art. 20, 2° comma, della medesima legge alle elezioni amministrative- divieto riferito indistintamente a tutte le categorie considerate dalla norma( “candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri di governo…”) – trova spiegazione, e non altrimenti giustificazione che nell’immediato suo riferirsi a campagne elettorali per l’elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica o ( per quel che interessa nel presente giudizio) in elezioni amministrative di carattere generale, che comportino il coinvolgimento e la partecipazione, a tali campagne, dell’intero ( o pressochè) corpo elettorale nazionale, e di tutti i livelli delle forze politiche in competizione.
Nel ritenere il divieto sub art. 20, in relazione all’art.1,5° comma, l. 515/93, applicabile invece, anche in occasione di elezioni parziarie, interessanti, come nella specie, un limitato numero di consumi, ha effettivamente, quindi, errato il pretore.
3. Il ricorso della Rai va pertanto, accolto in relazione alla censura esaminata- nella quale resta assorbita ogni residua doglianza della stessa ricorrente- con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
4. La causa può decidersi , in questa sede, nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., in applicazione del principio di diritto come sopra enunciato che comporta l’annullamento della sanzione irrogata, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Rai.
E, con il successivo e residuo secondo motivo, critica, in via ulteriormente gradata, il pretore per non aver rilevato la contradditorietà del provvedimento opposto con altri provvedimenti, del medesimo garante, che avevano accolto una diversa esegesi delle norme in discussione.
2. La prima censura è fondata per quanto di ragione.
Con sentenza resa ( su ricorso n.3711/00) in vertenza di analogo oggetto, tra la Rai ed il garante discussa alla stessa odierna udienza, questa corte ha, infatti, già affermato che l’indiscriminata formulazione del divieto di presenza in video nei trenta giorni precedenti la consultazione, stabilito dal’art.1, 5° comma, l. 515/93 per le lezioni poltiche ed esteso, dall’art. 20, 2° comma, della medesima legge alle elezioni amministrative- divieto riferito indistintamente a tutte le categorie considerate dalla norma( “candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri di governo…”) – trova spiegazione, e non altrimenti giustificazione che nell’immediato suo riferirsi a campagne elettorali per l’elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica o ( per quel che interessa nel presente giudizio) in elezioni amministrative di carattere generale, che comportino il coinvolgimento e la partecipazione, a tali campagne, dell’intero ( o pressochè) corpo elettorale nazionale, e di tutti i livelli delle forze politiche in competizione.
Nel ritenere il divieto sub art. 20, in relazione all’art.1,5° comma, l. 515/93, applicabile invece, anche in occasione di elezioni parziarie, interessanti, come nella specie, un limitato numero di consumi, ha effettivamente, quindi, errato il pretore.
3. Il ricorso della Rai va pertanto, accolto in relazione alla censura esaminata- nella quale resta assorbita ogni residua doglianza della stessa ricorrente- con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.
4. La causa può decidersi , in questa sede, nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c., in applicazione del principio di diritto come sopra enunciato che comporta l’annullamento della sanzione irrogata, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Rai.