CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE – SEZIONE VI – SENTENZA 28 OTTOBRE 1999 – CAUSA C-6/98
(Presidente e relatore Kapteyn; Avvocato generale Jacobs; Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht di Stoccarda – Germania; Arbeitgmeinshaft Deutscher Rundfunkanstalten – Ard contro Pro Sieben Media Ag e altri)
Sentenza
1. Con ordinanza 17 dicembre 1997, pervenuta alla Corte il 12 gennaio 1998, l’Oberlandesgericht di Stoccarda ha sottoposto, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 11, n.3, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE) GU L 202, pag. 60).
2. Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Abertsgemeinschaft Deutscher Rundfunkanstalten (ARD) (in prosieguo: la “ARD”) e, dall’altro, la PRO Sieben Media Ag (in prosieguo: la “PRO Sieben”) sostenuta da SAT 1 Satellitenfernsehen GmbH e Kabel 1, K 1 Fernsehen GmbH (in prosieguo: “SAT 1 e Kabel 1”).
3. La ARD è composta da undici emittenti televisive di diritto pubblico dei Länder, le quali sono congiuntamente responsabili della programmazione televisiva della ARD.
PRO Sieben nonché SAT 1 e Kabel 1 sono emittenti televisive private.
Contesto normativo
La direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36
4. L’art. 3, n.1, della direttiva 89/552 prevede:
“1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva”.
5. Ai sensi dell’art. 11, n.1, della direttiva 89/552, la pubblicità deve essere in via di principio inserita tra i programmi; essa può anche essere inserita nel corso di un programma in modo tale che “non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore – tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura – nonché i diritti dei titolari.
6. L’art. 11, n.2, della direttiva 89/552 prevede che, per i programmi composti di parti autonome, quali la trasmissione televisiva di eventi sportivi, la pubblicità può essere inserita solo tra le parti autonome o negli intervalli.
7. L’art. 11, n.3, di questa direttiva stabilisce:
“3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuare le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi e i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata un’altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti”.
8. L’art. 20 della direttiva 89/552 stabilisce:
“Fatto salvo l’art. 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all’art. 11, paragrafi da 2 a 5 e all’articolo 18-bis, per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri”.
La Convenzione europea sulla televisione.
9. L’art. 14, n.3, della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989 (in prosieguo: la “Convenzione”), è così formulata nelle versioni in lingua inglese e francese, che fanno fede:
Versione inglese
“3. The transmission of audiovisual works such as feature films and films made for television (excluding series, serials, light entertainment programms and documentaries), provided their duration is more than 45 minutes, may be interrupted once for each complete period of 45 minutes. A further interruption is allowed if their duration is at least 20 minutes longer than two or more complete periods of 45 minutes”.
Versione francese
“3. La transmission d’oeuvres audiovisuelles, telles que les longs métrages cinématrographiques et les films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires), à condition que leur durée soit supérieure à quarante – cinq minutes, peut etre interrompue une fois par tranche de quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée est supéerieure d’’u moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complétes de quarante-cinq minutes”.
Il diritto tedesco
10. La legge fondamentale tedesca attribuisce ai Länder la competenza legislativa in materia di trasmissioni radiotelevisive. In base allo Staatwvertrag über den Rundfunk im vereinigten Deutschaland (trattato di Stato relativo alle trasmissioni radiotelevisive nella Germania unita; in prosieguo: il “Rundfunkstaatsvertrag”), del 31 agosto 1991, le emittenti televisive di diritto pubblico possono trasmettere nei loro programmi televisivi solo 20 minuti di pubblicità, al massimo, per giorno lavorativo. Le emittenti televisive private possono dedicare alla pubblicità al massimo il 20% della durata delle trasmissioni giornaliere, di cui il 15% per gli spot pubblicitari.
11. L’art. 26, n.4, del Rundfunkstaatsvertrag stabilisce:
“Salvo quanto disposto dal n.3, seconda frase, la trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di 45 minuti. E’ autorizzata un’altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti”.
12. Questa disposizione è stata riportata all’art. 44, n.4, del Driter Staatsvertrag zur änderung rundfunklicher Staatsverträge (Terzo trattato di Stato mirante alla modifica dei trattati di Stato relativi ai diritti della radiodiffusione), che è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
13. Con lettera 7 aprile 1992, il governo tedesco ha dato notizia alla Commissione della trasposizione della direttiva 89/552 e le ha comunicato il Trattato di Stato del 1991.
I fatti e le questioni pregiudiziali
14. Dal fascicolo risulta che la controversia dinanzi al giudice nazionale riguarda il calcolo del numero di interruzioni pubblicitarie autorizzate in forza dell’art. 26, n.4, del Rundfunkstaatsvertrag nei lungometraggi trasmessi dalle emittenti televisive private. A tal riguardo, vengono fatte valere due interpretazioni, comunemente denominate il principio del lordo e il principio del netto.
15. Secondo il principio del lordo, sostenuto da PRO Sieben nonché da SAT 1 e Kabel 1 la durata della pubblicità deve essere compresa nel periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il numero di interruzioni autorizzato. Secondo il principio del netto, sostenuto dall’ARD, deve essere inclusa solo la durata stessa delle opere. E’ pacifico che, in talune circostanze, l’applicazione del principio del lordo consente un maggior numero di interruzioni pubblicitarie di quante non ne consenta il principio del netto.
16. Il 10 ottobre 1996, il Landgericht di Stoccarda ha intimato alla PRO Sieben di astenersi dall’interrompere con la pubblicità la trasmissione di opere audiovisive quali i lungometraggi e i film prodotti per la televisione la cui durata, ad esclusione dei periodi di pubblicità inserita (principio del netto), non è superiore a 45 minuti, o dall’interrompere con la pubblicità, più di una volta per periodo completo di 45 minuti, trasmissione di opere televisive di durata maggiore, calcolate secondo il principio del netto. Inoltre, un’interruzione supplementare è autorizzata se la trasmissione, calcolata secondo il principio del netto, ha una durata superiore di almeno 20 minuti a due o più periodi completi di 45 minuti.
17. La PRO Sieben, avendo interposto appello contro questa decisione dinanzi all’Oberlandesgericht di Stoccarda, ha sostenuto che, anche se, in forza della normativa tedesca, si doveva applicare il principio del netto, quest’ultimo era incompatibile con la direttiva 89/552 e col diritto comunitario primario.
18. Il giudice nazionale, pur condividendo l’interpretazione del diritto nazionale data dal Landgericht di Stoccarda, ha ritenuto tuttavia che l’esito della controversia dipendesse dall’interpretazione della direttiva 89/552.
19. In tale situazione, l’Oberlandsgericht di Stoccarda ha decisione di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se l’art. 11, n.3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive che modifica la direttiva 89/552/CEE (direttiva di modifica del sistema televisivo) oppure l’art. 11, n.3 (dello stesso tenore) della direttiva del Consiglio, 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (direttiva sull’organizzazione televisiva) prescriva di attenersi al principio del calcolo lordo o netto.
2) Posto che il 44, n.4, del terzo accordo nazionale per la modifica degli accordi nazionali in materia di diritti radiofonici (allegato B 33, B1. 437, d.A.) prescrive di attenersi al principio del calcolo netto, se questa prescrizione sia dunque conciliabile con l’art. 11, n.3, nella versione dell’art. 3, n.1,della direttiva in materia di televisione oppure con il diritto comunitario primario (artt. 5, 6, 30 e seguenti, 59 e seguenti, 85 e seguenti del Trattato CE, principio generale della parità)”.
Sulla prima questione
20. Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, preveda il principio del lordo o quello del netto.
21. Secondo l’ARD, i governi francese, olandese e portoghese l’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, modificata, fa riferimento al principio del netto. Per contro, la PRO Sieben, sostenuta dalla SAT 1 e Kabel 1, nonché dai governi italiano, lussemburghese, e del Regno Unito e dalla Commissione, ha ritenuto che questa disposizione faccia riferimento al principio del netto.
22. A sostegno delle loro rispettive interpretazioni, le parti nella causa principale, i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte nonché la Commissione hanno dedotto argomenti basati sulla formulazione dell’art. 11, n.3, della direttiva 89/552 nella sua versione tedesca, inglese e francese, sull’art. 14, n.3, della Convenzione, sulla struttura e la finalità della direttiva 89/552 nonché sulla genesi di quest’ultima e della direttiva 97/36.
23. Occorre rilevare innanzi tutto, come ha fatto l’avvocato generale ai paragrafi 18-25 delle sue conclusioni, che gli argomenti basati sulla formulazione dell’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, modificata, non forniscono un’indicazione sulla questione se tale disposizione prescriva il principio del lordo o quello del netto.
24. Per quanto riguarda poi l’art. 14, n.3, della Convenzione, la cui formulazione è identica a quella dell’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, modificata, salvo che la prima disposizione si riferisce alla “durata” mentre la seconda si riferisce alla “durata programmata”, è sufficiente constatare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, che questa divergenza può essere interpretata in maniera contraddittoria.
25. Per i motivi indicati ai paragrafi 31 – 36 delle conclusioni dell’avvocato generale, dalla dichiarazione del Consiglio e della Commissione che figura nel verbale del Consiglio 3 ottobre 1989 o dalla proposta del Parlamento europeo 14 febbraio 1996 relativa alla direttiva 97/36 non si possono dedurre argomenti concludenti per risolvere la questione se l’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, modificata, prescriva il principio del lordo o quello del netto.
26. Occorre quindi constatare che l’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, modificata, ha una formulazione ambigua.
27. Sulla base di tali considerazioni, occorre ricordare che quando il testo di una disposizione comunitaria contiene, nelle sue differenti versioni linguistiche, considerate alla luce della sua genesi e dei lavori preparatori, sui quali le parti hanno basato i loro argomenti nelle loro osservazioni sottoposte alla Corte, troppi elementi contraddittori ed equivoci per poter fornire la soluzione, occorre, ai fini dell’interpretazione di questa disposizione, considerare il contesto entro il quale essa si colloca e le finalità perseguite dalla relativa disciplina (v. sentenza 7 febbraio 1979, causa 11/76, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 245, punto 6).
28. Come la Corte ha rilevato nella sentenza 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec (Racc. pag. I – 179, punto 28) e 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95, C-36/95, De Agostini e TV – SHOP, /Racc. pag. I – 3843, punto 3), l’obiettivo primario della direttiva 89/552, che è stata adottata in base all’art. 57, n.2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n.2, CE) e all’art. 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE), consiste nel garantire la libera diffusione dei programmi televisivi.
29. Occorre rilevare poi che una disposizione la quale, in materia di prestazioni di servizi, impone una restrizione ad un’attività che riguarda l’esercizio di una libertà fondamentale, quale la libera diffusione dei programmi televisivi, deve esprimere questa restrizione in termini chiari.
30. Ne deriva che, allorché una disposizione della direttiva 89/552 impone una restrizione alla diffusione e alla distribuzione di servizi televisivi, senza che il legislatore comunitario abbia redatto quest’ultima in termini chiari e non equivoci, essa deve essere interpretata in maniera restrittiva.
31. In quanto l’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, modificata, prevede una restrizione per quanto riguarda la possibilità d’interrompere la trasmissione di opere audiovisive con la pubblicità, occorre interpretare questa restrizione nel senso più stretto.
32. Ora, è pacifico che il principio del lordo consente un maggior numero di interruzioni pubblicitarie rispetto al principio del netto.
33. Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso che l’art. 11, n.3, della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, dev’essere interpretato nel senso che prevede il principio del lordo, di modo che, per calcolare il periodo di 45 minuti ai fini di determinare il numero di interruzioni pubblicitarie autorizzato nella trasmissione di opere audiovisive, quali lungometraggi e film prodotti per la televisione, la durata della pubblicità deve essere compresa in tale periodo.
Sulla seconda questione
Sulla prima parte della seconda questione
34. Con la prima parte della seconda questione , il giudice nazionale chiede in sostanza se il combinato disposto degli artt. 11, n.3 e 3, n.1, della direttiva 89/552 come modificata dalla direttiva 97/36, autorizzi gli stati membri a prevedere il principio del netto.
35. Secondo la PRO Sieben, sia dalla struttura sia dalla finalità della direttiva 89/552 risulta che l’art. 3, n.1, di questa direttiva dev’essere interpretato in maniera restrittiva. Essa sostiene in particolare che la facoltà che hanno gli Stati membri di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, prevista da tale disposizione, non potrebbe riguardare l’art. 11 della direttiva 89/552.
36. A tal riguardo essa precisa che, per quanto riguarda la pubblicità televisiva che, in base all’art. 11, n.1, può essere inserita nel corso delle trasmissioni alle condizioni indicate ai nn. 2-5 di questa disposizione , gli Stati membri non possono prevedere altre condizioni oltre a quelle indicate all’art. 20 della direttiva 89/552, modificata. Tuttavia, secondo PRO Sieben, la deroga prevista in quest’ultima disposizione non potrebbe giustificare l’applicazione del principio del netto, dato che questo ultimo riguarda solo le trasmissioni che sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri.
37. Occorre innanzitutto constatare che già dalla formulazione dell’art. 20 della direttiva 89/552 risulta che questa disposizione si applica “fatto salvo l’art.3” della stessa.
38. Inoltre, si deve rilevare che l’interpretazione sostenuta dalla PRO Sieben priverebbe del suo oggetto l’art. 3, n.1, in quanto disposizione generale in un settore essenziale che rientra nella direttiva 89/552, modificata.
39. Ora, non risulta né dai “considerando” né dalla finalità della direttiva 89/552 che l’art. 20 debba essere interpretato nel senso che priva gli Stati membri della facoltà che è loro riconosciuta dall’art. 3, n.1.
40. Infatti, il ventisettesimo “considerando” della direttiva 89/552 fa riferimento in termini generali, e senza limitarla alle circostanze definite all’art. 20, alla facoltà degli Stati membri di fissare norme più rigorose o più dettagliate rispetto alle norme minime ed ai criteri cui è sottoposta la pubblicità in forza di tale direttiva.
41. Per contro, la facoltà degli Stati membri prevista all’art. 20 della direttiva 89/552 è presa in considerazione al ventottesimo “considerando” di quest’ultima, laddove fa riferimento alla facoltà degli Stati membri di prevedere condizioni diverse per l’inserimento della pubblicità e limiti diversi per l’entità della pubblicità al fine di agevolare la diffusione di questo tipo di trasmissioni, a condizione che queste trasmissioni siano unicamente destinate al territorio nazionale e possano essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri.
42. Infine, la realizzazione dell’obiettivo della direttiva 89/552 consistente nel garantire la libera diffusione delle trasmissioni televisive conformi alle norme minime previste da essa non è affatto pregiudicata qualora gli Stati membri impongano norme più restrittive per la pubblicità.
43. Occorre quindi risolvere la questione nel senso che il combinato disposto degli artt. 11, n.3, e 3, n.1, della direttiva 89/552, modificata, autorizza gli Stati membri a prevedere, per le emittenti televisive che rientrano nella loro competenza, il principio del netto per la pubblicità che può essere inserita nel corso delle trasmissioni, quindi a prevedere che, per calcolare questo periodo, la durata della pubblicità debba essere esclusa, a condizione tuttavia che queste norme siano compatibili con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario.
Sulla seconda parte della seconda questione
44. Con la seconda parte della seconda questione, il giudice nazionale chiede se gli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) nonché il principio generale della parità di trattamento si oppongano a che uno Stato membro preveda , in forza dell’art. 3, n.1, della direttiva 89/552, l’applicazione del principio del netto.
Sull’art. 30 del Trattato
45. Occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che una normativa che vieta la pubblicità televisiva in un settore particolare riguarda modalità di vendita in quanto vieta una determinata forma di promozione di un determinato di smercio di prodotti (sentenza Leclerc-Siplec, sopra menzionata, punto 22).
46. Ora, la restrizione relativa alla pubblicità di cui trattasi nella causa principale, essendo di un genere analogo, ma di portata minore riguarda anch’essa modalità di vendita.
47. Nella sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard (Racc. pag. I – 6097, punto 16) la Corte ha ritenuto che disposizioni nazionali che limitano o vietano talune modalità di vendita non rientrano nell’art. 30 del Trattato, sempreché esse valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.
48. Ora, queste due condizioni sono manifestamente soddisfatte da una normativa in materia di pubblicità televisiva quale quella di cui trattasi nella causa a qua.
Sull’art. 59 del Trattato
49. Per quanto riguarda la compatibilità con l’art. 59 del Trattato di una normativa nazionale che impone il principio del netto, che uno Stato membro può prevedere in forza della facoltà di cui all’art. 3, n.1, della direttiva 89/552, modificata, occorre rilevare che, in quanto essa limita la possibilità per le emittenti televisive stabilite nello Stato di trasmissione di diffondere una pubblicità a beneficio degli inserzionisti stabiliti in altri Stati membri, una tale normativa comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi.
50. Tuttavia, occorre rilevare che la tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale o, in un fine di politica culturale, il mantenimento di una certa qualità dei programmi costituiscono motivi imperativi d’interesse generale che possono giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v., in particolare, sentenza 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda e a., Racc. pag. I-4007, punto 27).
51. Per quanto riguarda la proporzionalità della restrizione di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, i requisiti imposti ai prestatori di servizi devono essere atti a garantire il conseguimento dello scopo con essi perseguito e non può eccedere quanto necessario a tal fine (v., in particolare, sentenza Collective Antennevoorziening Gouda e a., precitata, punto 15, e 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punto 45).
52. Nessun elemento del fascicolo consente il concludere che, nella causa dinanzi al giudice nazionale, queste condizioni non siano soddisfatte.
Sugli artt. 5, 6 e 85 del Trattato nonché sul principio della parità di trattamento
53. Come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 83-85 delle sue conclusioni , gli artt. 5, 6 e 85 del Trattato nonché il principio della parità di trattamento non sono pertinenti nella situazione quale descritta dal giudice nazionale.
54. Da tutto quanto precede risulta che gli art. 5, 6, 30 e 85 del Trattato nonché il principio generale della parità di trattamento non si applicano ad una normativa nazionale che prevede l’applicazione del principio del netto per le emittenti televisive che rientrano nella competenza dello Stato interessato. L’art. 59 del Trattato non si oppone a che uno Stato membro preveda, in forza dell’art. 3, n.1,della direttiva 89/552 l’applicazione del principio del netto.
Sulle spese
55. Le spese sostenute dai governi francese, italiano, lussemburghese, olandese, portoghese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
la Corte (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall’Oberlandesgericht di Stoccarda, con ordinanza 17 dicembre 1997, dichiara:
1) L’art. 11, n.3, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36, dev’essere interpretato nel senso che prevede il principio del lordo, di modo che, per calcolare il periodi di 45 minuti ai fini di determinare il numero di interruzioni pubblicitarie autorizzato nella trasmissione di opere audiovisive, quali lungometraggi e film prodotti per la televisione, la durata della pubblicità deve essere compresa in tale periodo.
2) Il combinato disposto degli artt. 11, n.3, e 3, n.1, della direttiva 89/552, modificata, autorizza gli Stati membri a prevedere, per le emittenti televisive che rientrano nella loro competenza, il principio del netto per la pubblicità che può essere inserita nel corso delle trasmissioni, quindi a prevedere che, per calcolare questo periodo, la durata della pubblicità debba essere esclusa, a condizione tuttavia che queste norme siano compatibili con altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario.
Gli artt. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) nonché il principio generale della parità di trattamento non si applicano a una normativa nazionale che preveda l’applicazione del principio del netto per le emittenti televisive che rientrano nella competenza dello Stato interessato.
L’art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) non si oppone a che uno Stato membro preveda, in forza dell’art. 3, n.1, della direttiva 89/552, l’applicazione del principio del netto.