29 aprile 2003 Sentenza n. 2165 del Consiglio di Stato, Sezione VI

29 aprile 2003

Sentenza n. 2165 del Consiglio di Stato, Sezione VI


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

Don Martino Antonini, titolare della Radio Parrocchia S. Lorenzo, non costituito;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n. 780 dell’11/06/1996;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

Udito l’avv. dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Ministero delle Poste appella la sentenza del Tar Lombardia indicata in epigrafe recante riconoscimento della natura ordinatoria del termine per la presentazione della documentazione a corredo della domanda di concessione per radiodiffusione sonora previsto dall’art. 4 terzo comma del d.l. 323/1993 conv. in l. n. 422/1993.

DIRITTO

L’appello è fondato.

La Sezione ha costantemente ritenuto la natura perentoria del termine in questione (Sez. VI 14/4/1999 n. 432 ; VI 25 giugno 2002 n. 3459; VI 19 agosto 2002 n. 4190; VI 22 ottobre 2002 n. 5799) in senso analogo è anche la giurisprudenza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Csi 14/4/1998 n. 203; 9/6/1998 n. 329; 22 /7/1998 n. 447).

La perentorietà dei termini dei procedimenti amministrativi può anche essere desunta alla luce della ratio legis (CdS V, 28 novembre 1990 n. 803).

Nel caso di specie la perentorietà del termine del 30 novembre 1993 per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di concessione di radiodiffusione sonora e televisiva, perentorietà già più volte ritenuta in giurisprudenza sia con riferimento al termine di presentazione della domanda sia con specifico riferimento alla presentazione della documentazione a corredo della stessa, si desume dagli scopi perseguiti dal legislatore.

La legge n. 422/1993 mirava ad attuare la riforma del sistema radiotelevisivo attraverso la previsione di una serie di tempestivi adempimenti a carico dei privati e dell’Amministrazione, prima tappa di tale disegno era la fissazione di un termine ultimo entro cui le emittenti avrebbero dovuto regolare la propria posizione.

Il termine del 30 novembre 1993 è stato prescritto per consentire di por fine a situazioni di irregolare esercizio dell’emittenza radiotelevisiva, attraverso la documentazione del possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività.

Tale termine non poteva che essere perentorio. E’ significativo il contesto nel quale è inserita la legge n. 422 del 1993.

L’art. 32 comma 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223 (c.d. legge Mammì) aveva autorizzato la prosecuzione provvisoria dell’esercizio di emittenti televisive e radiofoniche che già operavano alla data di entrata in vigore della legge n. 223 medesima, l’autorizzazione provvisoria era destinata ad operare fino al rilascio della concessione definitiva o al suo diniego, e comunque per un periodo non superiore a settecentotrenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 223 /1990.

Il termine per l’esercizio provvisorio veniva prorogato al 30 novembre 1993 per la radiodiffusione sonora dall’art. 1 del d.l. n. 407 del 1992 e ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1994 dall’art. 4 della legge n. 422/1993.

Significativamente la legge n. 422/1993 nel prorogare al 28 febbraio 1993 il termine che altrimenti sarebbe scaduto il 30 novembre 1993 stabilisce che il 30 novembre 1993 è il termine ultimo per la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e per la regolarizzazione della posizione delle emittenti radiofoniche in ambito locale.

Si tratta di un termine di grazia per la regolarizzazione di posizioni di mero fatto: da ciò la sua perentorietà e la fondatezza dell’appello.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annulla la sentenza impugnata e rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 11-2-2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Salvatore GIACCHETTI Presidente

Carmine VOLPE Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI  Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.