29 gennaio 1999 Ordinanza n. 175/99 del TAR Sicilia, Sezione Distaccata di Catania, Sez. III


29 GENNAIO 1999

ORDINANZA N.175/99 DEL TAR SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, SEZ. III

“Considerato che il provvedimento impugnato va qualificato ad efficacia temporalmente limitata, essendo stato espressamente emanato nelle more dell’adozione del “piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”; atteso che tale ultimo provvedimento è stato adottato con deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 30 ottobre 1998; che, con deliberazione del 1° Dicembre 1998, è stato approvato anche il regolamento per il rilascio delle concessioni; considerato che è già, quindi, cessata l’efficacia dell’impugnato provvedimento;
ritenuto che pertanto non sussiste almeno allo stato il danno grave ed irreparabile per cui va dichiarata improcedibile la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta, per sopravvenuta carenza d’interesse, facendo carico all’amministrazione resistente di ripronunciarsi sulla richiesta di assegnazione delle frequenze formulata dalla società ricorrente, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica, a cura di parte, della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania (Sez. III) dichiara improcedibile la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, nel senso e con gli obblighi, a carico dell’amministrazione resistente, esposti in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.