29 novembre 2000
Ordinanza del TAR Sicilia, Catania, Sez. III
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEDE DI CATANIA – SEZIONE III – |
adunato in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:
dott. VINCENZO ZINGALES Presidente
dott. SALVATORE SCHILLACI Consigliere
dott. ROSALIA MESSINA Consigliere, rel. est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulle domande di sospensione delta esecuzione dei provvedimenti impugnati con i seguenti ricorsi riuniti:
-ricorsi n. 470/2000, n. 2033/2000, n. 3480/2000, n. 3499/2000 RG., proposti da ***** in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa da *****, presso il cui studio in *****, è elettivamente domiciliata;
CONTRO
il ******, in persona del legale rappresentante p.t.
PER L’ANNULLAMENTO
1) Ric. N. 470/2000 R.G.: dell’ordinanza sindacale n. 21 del 2.11.1999;
2) Ric. N 2033/2000 R.G: del regolamento per la installazione degli impianti della rete dì telefonia cellulare e per le antenne radiotelevisive, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4/11/1999, n. l04;
3) Ric N. 3480/2000 RG.: delta determinazione dell’ingegnere Capo del 22/5/2000, n.70/196, con la quale è stata revocata 1’autorizzazione edilizia n. 40 del 28/9/1999;
4) Ric. N. 3499/2000 R.G.: del provvedimento del Sindaco di Floridia n.46 del 23/5/2000
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le domande di sospensione dell’esecuzione dei predetti provvedimenti;
Visti gli atti tutti delle cause, già riunite, ai fini della pronuncia cautelare, con ordinanza collegiale n. 321 del 27 ottobre 2000, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva;
Relatore la dott. Rosalia Messina;
Uditi in camera di consiglio, il giorno 29 novembre 2000, l’Avv.to Graziella Pulvirenti per la ricorrente e l’Avv.to Gaetano Tafuri per il Comune di Floridia;
Visto l’art. 21 L.n. 1034/1971;
Ritenuto:
a) che la domanda cautelare di cui al ricorso sub 1) é improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo stata la sospensione delle autorizzazioni e concessioni già rilasciate superata dai provvedimenti successivi adottati dall’amministrazione resistente, impugnati con i gravami di cui sub 2), 3) e 4), nei quali viene esclusivamente a concentrarsi, dunque, l’interesse processuale ex art. 100 C.p.c.;
b) che deve, al momento, essere accantonata (restando impregiudicata) la questione della sussistenza o meno di un potere regolamentare dei Comuni in materia di prescrizioni edilizie con finalità igienico-sanitarie in relazione alla costruzione di impianti per rete di telefonia cellulare e per antenne radiotelevisive; tenuto conto dell’attribuzione esplicita di competenze disposta con il D.I. 10 settembre 1998 n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in particolare dell’art.4, terzo terzo, di tale regolamento;
c) che, al fine di accertare la sussistenza del fumus di fondatezza dei ricorsi in esame, e di valutare il periculum in mora attraverso il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti nella controversia (nella specie, essenzialmente, il diritto alla salute protetto dall’art. 32 Cost.), appare assolutamente necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio – mezzo istruttorio espressamente previsto in generale dalla nuova formulazione dell’art. 44 T.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, nella novella della L. n. 205/2000, nonché dall’art. 35, terzo comma, Dl.vo n. 80/1998, nel testo sostituito dalla stessa legge n. 205/2000, per quanto concerne la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – per acclarare. m particolare, alcuni fondamentali aspetti scientifici e tecnici implicati nella controversia in esame ed alcune circostanze di fatto attraverso la risposta ai seguenti quesiti (riservando ogni pronuncia anche sulla domanda cautelare, ad un momento successivo al deposito della relazione del c.t.u., o meglio,
delle due relazioni tecniche dei collegi di c.t.u. di cui appresso):
I) se la scienza medica è in grado, allo stato, di indicare e comprovare un preciso nesso di causalità fra esposizione alle onde elettromagnetiche (c.d. inquinamento elettromagnetico), ed in particolare quelle generate dal funzionamento dei sistemi delle telecomunicazioni, e, più specificamente, degli impianti per la telefonia cellulare (cd. stazioni radio-base), e specifiche gravi patologie (tumori, leucemie etc.). o quanto meno, una ragionevole probabilità di rischio che detta esposizione incida sull’aumento delle predette e/o di altre patologie;
IIA) – se esistono, ed eventualmente quali sono le difficoltà tecniche. più volte adombrate dalla difesa della ****, a “coprire” in generale il territorio con antenne collocate all’esterno dei centri abitati anzichè all’interno di essi, e, in particolare, a “coprire” il territorio di un piccolo centro come il Comune di Floridia (Siracusa) con il predetto sistema di antenne esterne all’abitato;
IIB) – quali sono eventualmente i mezzi per ovviare a tali difficoltà;
III) se corrisponde al vero che il posizionamento delle antenne all’esterno degli abitati, e di quello del Comune di Floridia in particolare, comporta un aumento dell’intensità di emissione elettromagnetica come pure sostenuto dalla difesa della *****’
Visti gli artt. 61 e sg., 191 e sg, 279 e 280 C.p.c.;
DISPONE
di procedere all’effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio, nominando a tal fine due collegi di esperti – il primo ai fini di accertare quanto indicato al superiore punto I, il secondo ai fini di accertare quanto indicato ai successivi punti II e III – nella composizione sotto precisata, ai quali si conferisce sin d’ora il mandato di procedere, riportando distintamente i risultati e le conclusioni finali in una relazione scritta – una per ciascuno dei due collegi, che lavoreranno indipendentemente l’uno dall’altro – con allegati i documenti, i grafici, i calcoli e quant’altro sia ritenuto necessario, all’accertamento descritto in motivazione, con due precisazioni:
– le relazioni devono contenere: A) un prospetto riepilogativo finale delle conclusioni alle quali i tecnici ritengono di poter pervenire, nelle quali dunque deve percepirsi con immediatezza, ed in sintesi, quali sono le risposte date dai tecnici ai quesiti posti dal collegio; B) l’eventuale relazione dì minoranza di uno dei tre tecnici;
– i tecnici direttamente nominati dal collegio sono autorizzati a incaricare altri tecnici e/o professionisti di loro fiducia per il compimento parziale e preliminare di verificazioni tecniche, calcoli, esperimenti, rilevamenti, ispezioni di luoghi, redazione di grafici, e di quant’altro dovesse apparire necessario o utile all’accertamento dì cui trattasi; ma ciò, ovviamente, ferma restando,. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2232 C.c., la responsabilità totale e diretta,. e la connessa funzione di direzione e di controllo, dei consulenti tecnici d’ufficio sullo svolgimento e sulla conclusione di tali eventuali sub-incarichi professionali conferiti ai soggetti ausiliari;
Il primo collegio sarà composto dai seguenti tecnici ed esperti:
1A) Professor Giuseppe Masera, Direttore della Clinica pediatrica dell’Università di Milano;
1B) Professor John E. Moulder, docente di Radiation Oncology presso il Medica! College of Wisconin;
1C) Dottor Paolo Rossi, del Dipartimento di Igiene del lavoro -laboratorio radiazioni I.S.P.E.S.L. (Roma);
Il secondo collegio sarà composto dai seguenti tecnici ed esperti:
2A) Professoressa Paola Girdinio – Dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Università di Genova;
2B) Professor Antonio Triglia, responsabile del Laboratorio dì misure sui campi elettromagnetici (L.E.M.), presso il Dipartimento di Metodologie fisiche e chimiche per l’Ingegneria dell’Università di Catania;
2C) Dottor Ingegnere Paolo Pampaloni, capo del gruppo di ricerca sulle onde elettromagnetiche (IROE) presso l’Istituto di Firenze del C.N.R..
Fissa per la comparizione dei componenti i due collegi di c.t.u., e per la prestazione del giuramento prescritto dall’art. 193 C.p.c., la camera di consiglio che si terrà in data 11 gennaio 2001, alle ore 10,30;
DISPONE, a norma dell’art. 201/1 C.p.c., che le parti possono nominare propri consulenti tecnici sino al momento dell’inizio delle operazioni della c.t.u., alle quali gli stessi consulenti tecnici di parte e i difensori possono intervenire ai sensi e per gli effetti dell’art. 194/2 C.p.c.;
RISERVA l’eventuale nomina di un traduttore/interprete, ai sensi e per gli effetti degli arti 122 e 123 C.p.c. in occasione o a seguito e/o del deposito della relazione (o parte di relazione) di consulenza redatta dal c.t.u. Professore John E. Moulder, come sopra nominato;
Manda alla Segreteria di comunicare immediatamente la presente ordinanza alle parti. presso i rispettivi difensori costituiti, nonché ai c.t.u. nominati con la presente ordinanza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 novembre 2000.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rosalia Messina Vincenzo Zingales
IL SEGRETARIO
Salvatore D’Aquino
Depositata in Segreteria l’11-12-2000