29 novembre 2001
Sentenza n.15205/2001 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione I Civile
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alessandro | CRISCUOLO | – Presidente – |
Dott. Giovanni | VERUCCI | – Consigliere – |
Dott. Mario Rosario | MORELLI | – Rel. Consigliere – |
Dott. Giuseppe | SALMÈ | – Consigliere – |
Dott. Giuseppe Maria | BERRUTI | – Consigliere – |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SpA, in persona del Direttore degli Affari Legali, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA presso l’avvocato FILIPPO SATTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
AUTORITÀ PER LA GARANZIA NELLE COMUNICAZIONI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5535-99 del Pretore di ROMA, depositata il 20-07-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02-07-2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l’Avvocato Satta, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l’Avvocato dello Stato Polizzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo;
l’assorbimento del secondo motivo del ricorso.
Con ordinanza notificata il 9.2.98 il Garante per la Radiodiffusione e l’Editoria ingiungeva alla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. il pagamento di L. 1.050.000.000 per violazione dell’art. 1, comma 5, della legge n. 515-93 data la presenza di esponenti politici e di governo in trasmissioni non riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, andate in onda in date ricomprese nei trenta giorni anteriori alle votazioni per le elezioni suppletive (Collegio Emilia Romagna) del Senato della Repubblica fissate per il giorno 27-10-1996 (interventi di: Burlando a “Linea Blu” del 12-10-1996; Bertinotti a “Isole e dintorni” del 22-10-1996 e “Dalle 20 alle 20” del 14-10-1996 e infine Bossi a “Storie” del 25-10-1996).
Proponeva tempestiva opposizione la RAI chiedendo in via preliminare la sospensione dell’esecuzione e, nel merito, l’annullamento dell’ingiunzione”.
Con sentenza n. 5535-99 il Pretore di Roma, sez. I, rigettava l’opposizione.
Avverso tale sentenza la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ricorre chiedendo in via principale, la cassazione della sentenza del Pretore di Roma per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, della L. 10-12-1993 n. 515 nonché per contraddittorietà ed illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia (eventualmente decidendo nel merito la questione qualora ne ritenesse sussistenti i presupposti); in via subordinata, ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 21 e 41 Cost., la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci su di essa. Resiste il Garante con controricorso. La RAI ha anche depositato memoria.
1. La normativa di riferimento (applicabile, ratione temporis alla fattispecie per cui è causa) è costituita, pacificamente, dell’art. 1, punto 5, della l. 10 dicembre 1983 n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).
A tenore del quale “a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata… la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politivi, membri di Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali, deve essere limitata all’esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell’informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni”.
Per ravvisate violazioni della suddetta normativa, in occasione delle elezioni suppletive per il rinnovo del collegio senatoriale dell’Emilia Romagna nell’ottobre 1996 – in relazione alla presenta di esponenti politici e di governo in varie trasmissioni di intrattenimento – il Garante per la Radiodiffusione e l’editoria ha appunto irrogato alla RAI la sanzione avverso cui è opposizione.
– Contro la decisione pretorile, che ha confermato il provvedimento sanzionatorio, sulla presupposta riferibilità del “divieto” in parola anche alle elezioni suppletive, sostiene ora, con la propria impugnazione, in via principale, la RAI che il citato art. 1, co.5, l. 515-93, rettamente interpretato, escluda, invece, l’operatività di quel divieto in correlazione a consultazioni che non coinvolgano, come nella specie, l’intero corpo elettorale. Deduce poi ancora, in via subordinata, la ricorrente che la norma stessa, ove diversamente interpretata, andrebbe allora sottoposta al sindicato della Corte Costituzionale per (sospetto) contrasto con gli artt. 3 cpv (principio di ragionevolezza), 21 (libertà di informare e di essere informati) e 41 (libertà di iniziativa economica, riferita all’attività di impresa televisiva) della Costituzione.
E sostiene, infine, in via ulteriormente gradata, che la decisione confermativa della sanzione irrogatale sia, comunque, errata per la non rilevata contraddittorietà del provvedimento del Garante con precedenti, di segno opposto, adottati, in casi identici o similari, dalla medesima Autorità. 1. La prima censura è fondata.
L’amplissima platea dei destinatari del divieto di presenza in video, in trasmissioni non riconducibili alla responsabilità di testate giornalistiche, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni (divieto, come si è detto, riferito non ai soli “candidati” ma, indiscriminatamente, anche ad “esponenti dei partiti e movimenti politici, membri di Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali”) induce, infatti, a ritenere che la ratio del citato art. 1, co.5, della l.515-93 – in consonanza al tenore letterale della sua formulazione ed al canone, comunque, di ragionevolezza che deve orientare l’interprete nella ricerca della interpretazione costituzionalmente compatibile – sia quella di garanzia della corretta formazione dell’opinione pubblica in campagne elettorali svolgentesi con carattere di generalità: giustificandosi, appunto, un così diffuso e indiscriminato divieto con il coinvolgimento e la partecipazione, in tali campagne, dell’intero corpo elettorale nazionale e di tutti i livelli delle forze politiche in competizione.
Mentre la diversa lettura prescelta dal Pretore, che vorrebbe quel divieto operante, nella sua ampia latitudine, in ogni occasione di elezione anche (come nella specie) di un singolo membro del Parlamento (ovvero anche in occasione del rinnovo degli organi elettivi di un singolo comune, stante il richiamo del divieto sub art. 1 operato dal successivo art. 20 della l. 515-93, in relazione alle elezioni amministrative) renderebbe la misura di garanzia palesemente squilibrata, in eccesso, rispetto sia alla finalità da essa perseguita, che alla entità del sacrificio imposto a valori di libertà antagonisti (come quello di manifestazione del pensiero e di esercizio della attività di impresa), di pari rango costituzionale, che ne resterebbero, per l’effetto, ingiustificatamente vulnerati (anche in ragione della prevedibile moltiplicazione dei periodi di vigenza del divieto, ove riconnessi ad ogni vicenda di elezioni anche parziale, politica od amministrativa).
Per cui a fronte di due letture, ove pur in tesi entrambe possibili, della disposizione in esame, il canone ermeneutico della interpretazione adeguatrice impone di prescegliere quella compatibile con i parametri costituzionali (degli artt. 3 cpv, 21, 41) senza necessità di attivare, in relazione ai parametri medesimi, il sindicato della Corte Costituzionale sulla interpretazione alternativa, poiché il presupposto di quel sindicato sta nella impossibilità di una lettura costituzionalmente orientata e non già nella possibilità di una lettura di dubbia costituzionalità di una data disposizione di legge.
La esclusiva e limitata riferibilità del divieto posto dall’art. 1, co5, l.515-93 a consultazioni generali del corpo elettorale (già, del resto, riconosciuta dal medesimo Garante delle Radiodiffusione, nella precedenti sue decisioni richiamate dalla ricorrente, come quelle in data 6 febbraio 1998 e 10 luglio 1997) trova poi ulteriore indiretta conferma nel fatto che il legislatore si sia in prosieguo preoccupato di disciplinare (sul presupposto, evidentemente, della mancanza di una siffatta disciplina) proprio l’ipotesi di elezioni politiche “suppletive”; ed abbia, all’uopo, stabilito – (solo) con l’art. 1 della l. 3 luglio 1999 n. 225, introduttivo di un comma 5-bis nel corpus dell’art. 1 della l. 515-1993 – che il divieto di cui al precedente comma 5 del predetto art. 1 l.515-93 si estenda bensì anche a tale ipotesi, (ma) “limitatamente alla Regione o alle Regioni interessate”.
In accoglimento della censura esaminata, nella quale restano assorbite le ulteriori (subordinate) doglianze formulate in ricorso, va, pertanto, cassata la sentenza impugnata.
La causa può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 cpc, in applicazione del principio di diritto come sopra enunciato (di esclusa riferibilità del divieto di presenza in video sub art. 1, co.5, 1515-93 ad elezioni suppletive) che comporta l’accoglimento della opposizione ed il conseguente annullamento della sanzione opposta. 5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento dei mezzi residui; cassa, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione della RAI ed annulla la sanzione irrogatale dal Garante delle Radiodiffusioni.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Roma, 2 luglio 2001.