3 febbraio 1988 Ordinanza della Pretura di Notaresco

3 FEBBRAIO 1988

ORDINANZA DELLA PRETURA DI NOTARESCO

 

IL PRETORE

Letto il ricorso presentato, ai sensi dell’art. 700 C.P.C. dalla “RADIOFONICA IN”, con sede il Maltignano, relativamente alla stazione radiotrasmittente dalla medesima installata in Castellalto;

Rilevato che in detto ricorso si richiede che questo Pretore – dichiarata la illegittimità della ordinanza in data 28 gennaio 1988 del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Sulmona, avente per oggetto la disattivazione ai sensi dell’art. 240 del codice postale dell’impianto di emittenza radiofonica installato dalla ricorrente in Castellalto e contenente il preavviso che detta disattivazione, qualora non sia attuata dal ricorrente, verrà attuata dal Circolo Costruzioni medesimo in data 9 febbraio 1988 – ordini al Circolo Costruzioni T.T. di Sulmona di astenersi dall’eseguire la preannunciata disattivazione dell’impianto radiotrasmittente di Castellalto;

Ritenuto:

a) che la richiesta della Radiofonica In è sostanzialmente analoga a quella contenuta in altro ricorso ex art. 700 in precedenza presentato per ottenere la dichiarazione di illegittimità di un atto di diffida a far cessare le interferenze cagionate alle trasmissioni della seconda rete radiofonica RAI dalla emittente RADIOFONICA di Castellalto, notificato dal medesimo organo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, cui ha fatto seguito il preavviso di disattivazione di cui trattasi;

b) che la identità delle due questioni – entrambe attinenti alla pretesa illegittimità ed abusività del comportamento del Circolo Costruzioni di Sulmona – rende perfettamente utilizzabili, nel caso di specie, le considerazioni ed osservazioni che stanno alla base del precedente ricorso;

c) che la questione su cui si discute sembra appartenere alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, riferendosi alla valutazione di posizioni aventi carattere di diritti soggettivi e non di interessi legittimi come si è in qualche altro caso ritenuto dalla giurisprudenza;

d) che, per conseguenza, essa può formare oggetto di procedimento ex art. 700 potendosi così giungere ad introdurre l’esame degli elementi richiesti dall’art. 700 C.P.C. (fumus boni juris e del pericolo nel ritardo);

e) che, nel caso di specie, appaiono sussistenti in modo sufficientemente manifesto i segni di una attività quanto meno discutibile da parte del Circolo Costruzioni di Sulmona, se è vero – come pare tecnicamente fuori discussione – che le trasmissioni della Radiofonica In vengono irradiate sulla frequenza di 94.000 Mhz. e quindi a distanza di 0,300 Mhz.;

f) che, di fronte alla avvenuta fissazione dell’udienza del 18 febbraio p.v. per la trattazione del ricorso ex art. 700 relativa alla questione precedentemente instaurata sulla legittimità dell’atto di diffida che ha logicamente e proceduralmente preceduto il preavviso della disattivazione che qui interessa, la mancata emissione di un provvedimento sospensivo andrebbe ad integrare un notevole danno alla professionalità ed alle ragioni economiche della ricorrente; danno che, al contrario, non verrebbe cagionato alla controparte atteso che, anche il presente procedimento verrà fissato per l’udienza di discussione del 18 febbraio 1988, da cui emergerà, anche con il contributo del Circolo Costruzioni, un più completo esame della questione;

visti gli artt. 700 e 689 e sgg. C.P.C.

ordina

al Circolo Costruzioni T.T. di Sulmona di astenersi dall’eseguire la disattivazione dell’impianto di radioemittenza della Radiofonica In di Castellalto in attesa delle decisioni che verranno adottate, in relazione al procedimento ex art. 700 instaurato dalla medesima Radiofonica In con ricorso dell’11 gennaio 1988, da questo Pretore.

Fissa per la conferma o revoca del presente provvedimento l’udienza del 18 febbraio 1988, disponendo che questo atto venga notificato a vista al Circolo Costruzioni di Sulmona a cura della Ricorrente.