3 MAGGIO 2001
ATTO DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE N.22/2001
RICORSO PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE, DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 780 del 6 aprile 2001 (all.1) rappresentata e difesa – come da procura speciale dell’11 aprile 2001 (n. 25205 di rep.) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita’ di ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) – dall’avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall’avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso la studio dell’avv. Manzi, via Canfalonieri, 5.
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante “conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, per violazione:
– degli artt. 2, 4 e 102, nonche’ dell’art. 8, nn. 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 24), nonche’ dell’art. 9, nn. 9) e 10), e dell’art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
– delle relative norme di attuazione, e in particolare degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
F a t t o
In generale, la materia relativa alla localizzazione ed al controllo delle emissioni degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva rientra nella competenza legislativa della ricorrente Provincia in tema di urbanistica, di tutela del paesaggio, di acque minerali e termali, di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di viabilita’, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, di assunzione diretta di servizi pubblici, di agricoltura e foreste, di pere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria, di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita’ ai sensi dell’art. 8, nn. 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), dell’art. 9, nn. 9) e 10) dello statuto.
Inoltre, la competenza provinciale deriva anche dalle competenze in tema di usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale e di manifestazioni ed attivita’ artistiche culturali ed educative locali ai sensi dell’art. 8, nn. 4), 5) e 6), dello statuto. In termini attuativi, poi – ed anche alla luce dei disposti degli artt. 2 (che riconosce parita’ di diritti ai cittadini di ogni gruppo linguistico e garantisce la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali), 4 (che riconduce espressamente la tutela delle minoranze linguistiche locali nell’ambito degli interessi nazionali) e 102 dello statuto (che attribuisce alle popolazioni ladine il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attivita’ culturali – l’art. 10 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 1o novembre 1973, n. 691 (come modificato dall’art. 1 del d.lgs. 15 dicembre1998, n. 487) riserva alla Provincia la facolta’ di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche’ per collegarsi con le aree culturali europee.
In tutte tali materie spettano altresi’ alla Provincia le funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 16 dello statuto.
La competenza legislativa in materia di localizzazione e di controllo delle emissioni degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva e’ stata concretamente, ripetutamente ed efficacemente esercitata. Infatti, la Provincia ha disciplinato la materia sia con la legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, recante “individuazione di siti per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione”, sia con la legge provinciale 11 settembre 1998, n.10 (in particolare art. 61) e con i relativi atti regolamentari attuativi. La legislazione provinciale e’ stata da ultimo aggiornata e modificata con la legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.
Essa compone dunque oggi un insieme organico e completo, concernente sia la localizzazione dei siti (compreso il trasferimento degli impianti nei siti individuati) che le azioni di protezione e risanamento. Tale normativa non solo da’ piena attuazione ai fondamentali principi della legislazione statale in materia, ma determina un livello di protezione ancora piu’ rigorosa.
Quanto alla individuazione dei siti per gli impianti di trasmissione, va ricordato che essa spetta, fondamentalmente, al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (recante “disciplina del settore radiotelevisivo pubblico e privato”); ma che in relazione a tale individuazione spetta alla Provincia autonoma di Trento (come codesta stessa ecc.ma Corte ha avuto occasione di precisare con la sentenza 21/1991, e come in seguito previsto a livello legislativo) di esprimere – in relazione agli impianti situati nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano – apposita intesa con lo Stato.
A questo scopo la legge provinciale dispone all’art. 1 che la giunta provinciale “ai fini del conseguimento dell’intesa con lo Stato per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva” predisponga “proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva” (commi 1 e 2). Tali proposte sono volte a “tutela(re) gli interessi di carattere paesaggistico e storico-ambientale, favorendo al contempo la massima concentrazione degli impianti”.
Nella sua formulazione iniziale la legge provinciale si occupava di garantire la concentrazione negli appositi siti unicamente degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. Successivamente, tuttavia, e’ intervenuta la legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, che ha aggiunto all’art. 1 il comma 2-bis, ai sensi del quale si e’ stabilito che – anche per garantire “la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici” – negli appositi siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze o, nelle more dell’approvazione, nei siti individuati dalla giunta provinciale possano essere installati – oltre agli impianti radiotelevisivi – anche gli altri impianti fissi per le telecomunicazioni (telefonia mobile, comunicazioni d’emergenza, sistema radiomobile provinciale, ponti radio, comunicazioni, satellitari, ecc.).
Quanto al trasferimento nei siti individuati, la l.p. n. 9/1997 prevede poi che gli impianti radiotelevisivi che si trovino al di fuori delle aree individuate ai sensi dell’art. 1 citato siano “rimossi a cura dei rispettivi concessionari entro un congruo termine stabilito dalla giunta provinciale”. Nel caso di inosservanza, la giunta stessa e’ facoltizzata a procedere d’ufficio a spese degli inadempienti (cosi’ il comma 4).
Quanta al terzo aspetto – quello relativo al risanamento degli impianti – la legislazione provinciale dispone intanto che il d.m. n. 381/1998 (“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”) trovi applicazione anche nell’ambito della Provincia, attraverso il richiamo operato dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n.10: la quale all’art.61 (rubricato “protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), modificato dall’art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, espressamente stabilisce che la giunta provinciale provveda con proprio regolamento a disciplinare l’attuazione del decreto.
Tale competenza e’ stata esercitata con il d.p.g.p. 29 giugno 2000, n. 13-31/leg., recante “Disposizione regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10”.
Questo innanzitutto esclude che, gli impianti di telecomunicazioni possano essere ubicati nelle vicinanze di determinati luoghi espressamente elencati qualora tale ubicazione non renda possibile il conseguimento di specifici obiettivi di qualita’ (art. 2), determinati peraltro in termini piu’ rigorosi rispetto alla corrispondente normativa statale (si vedano a tal proposito i limiti di esposizione disposti dalle lettere a e b del citato art. 2, rispetto a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 381/1998).
La normativa provinciale precisa poi che gli impianti (ivi compresi quelli destinati alle trasmissioni radiotelevisive, ai sensi dell’art. 8 dello stesso regolamento provinciale) che si trovino in prossimita’ di quei luoghi in violazione degli obiettivi di qualita’ stabiliti dall’art. 2 o che comunque superino i limiti di esposizione ed i valori di cui agli artt. 3 e 4 del d.m. n. 381/1998 siano “ricondotti a conformita’ ovvero delocalizzati a cura dei soggetti gestori degli impianti” (art. 5, comma 1). Il medesimo art. 5 precisa poi al comma 6 come gli interventi di delocalizzazione siano prioritariamente finalizzati al trasferimento degli impianti di telecomunicazione nei siti di cui all’art. 1, comma 2-bis, l.p. n. 9/1997, sopra ricordati.
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra citate, l’art. 6 del d.p.g.p. in questione definisce un articolato sistema di controllo imperniato sull’opera dell’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. Ove si accertino irregolarita’, il medesimo art. 6 stabilisce che il sindaco del comune interessato, previa diffida dei trasgressori, provveda a sospendere l’esercizio o – nel caso di protrarsi delle violazioni – a disattivare e rimuovere gli impianti di telecomunicazioni fuori legge. Per gli impianti radiotelevisivi l’art. 3 della l.p n. 9 del 1997 dispone che in caso di inosservanza dei requisiti tecnici l’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente comunichi la riscontrata irregolarita’ al comune, per l’applicazione delle sanzioni previste dal titolo X della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, nonche’ all’azienda provinciale per i servizi sanitari, per l’applicazione delle misura di prevenzione ambientale.
Su tale situazione normativa della Provincia autonoma di Trento interviene ora la normativa statale prevista dall’impugnato art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche’ per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito in legge 20 marzo 2001, n. 66.
L’art. 2 di tale decreto-legge disciplina – come avverte la rubrica – il “trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi” in relazione ai possibili fenomeni di inquinamento elettromagnetico, che si verificano allorquando dagli impianti destinati alla radiodiffusione sonora e televisiva promanino emissioni elettromagnetiche superiori ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.
In particolare, il comma 1 prevede che nell’ipotesi in cui gli impianti radiotelevisivi superino i valori massimi stabiliti (ex art. 1, comma 6, lettera a, n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249) dal Ministero dell’ambiente, ne venga disposto a cura del Ministero delle comunicazioni (pur se su iniziativa delle regioni e delle province autonome) il trasferimento nei siti individuati a livello nazionale dai piani di assegnazione delle frequenze o, in attesa dell’adozione di quelli, nei siti individuati dalle regioni e dalle province autonome. Nell’ipotesi in cui il disposto trasferimento non venga realizzato, il Ministero delle comunicazioni, d’intesa con quello dell’ambiente, provvede alla disattivazione degli impianti.
Il comma 2 stabilisce le modalita’ dell’individuazione dei siti di cui al comma 1 ad opera di regioni e province autonome.
Il comma 3, infine, si preoccupa di apprestare apposite misure sanzionatorie volte a garantire l’effettivita’ delle azioni di risanamento gia’ previste dell’art. 5 del d.m. ambiente 10 settembre 1998, n. 381 (che da’ attuazione al sopra citato art. 1, comma 6, lettera a, n. 15 della legge n. 249/1997).
Tale ultima disposizione, a sua volta, prevede che le regioni e la province autonome dispongano idonee azioni di risanamento volte a riportare i campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi situati nelle zone abitative, di lavoro o comunque accessibili alla popolazione al di sotto del limite normativamente stabilito.
Su tale base, il comma 3 dell’art. 2 impugnato stabilisce, per l’ipotesi in cui i titolari degli impianti non ottemperino all’ordine di riduzione a conformita’, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ad opera delle regioni e delle province autonome. Tuttavia, qualora la violazione venga reiterata, e’ previsto che il Ministero dell’ambiente disponga, anche su segnalazione di regioni e province autonome, la disattivazione degli impianti.
La normativa statale interviene dunque direttamente disponendo anche per la provincia autonoma il sistema ora illustrato. Cosi’ facendo, essa sovrappone alle competenze e procedure individuate dalla legge provinciale competenze e procedure determinate dalla legge statale, tra l’altro attribuendo ad organi statali compiti oggi svolti da organi provinciali o da organi individuati dalla legge provinciale.
Si noti tra l’altro, per completezza, che l’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2001, qui impugnato, non reca affatto disposizioni di principio innovative in tema di impianti di radiodiffusione, ma che al contrario esso si limita a recare disposizioni esecutive di principi normativi dettati da altre disposizioni di legge statale, principi ai quali, peraltro, la Provincia autonoma di Trento ha gia’ provveduto ad adeguare la propria legislazione.
Infatti, la legislazione statale in materia d’impianti di radiodiffusione sonora e televisiva appare ispirata a due principi fondamentali: quello della concentrazione degli impianti in appositi siti e quello della riconduzione al di sotto di una determinata soglia delle emissioni elettromagnetiche prodotte dagli impianti medesimi nonche’ dagli altri impianti di telecomunicazioni. A tali principi, come sopra ricordato, la Provincia autonoma di Trento ha puntualmente adeguato la sua legislazione. Anzi, essa ha realizzato – ove possibile – la concentrazione all’interno degli appositi siti non solo degli impianti radiotelevisivi, ma anche degli altri impianti di telecomunicazione. Ma anche laddove tale ulteriore concentrazione non dovesse risultare concretamente possibile trovano applicazione, come detto, le disposizioni volte ad assicurare il risanamento degli impianti medesimi, nel pieno rispetto dei limiti di emissioni stabiliti del regolamento del Ministero dell’ambiente e di quelli piu’ rigorosi previsti dalla normativa provinciale. Ed una volta che la legislazione provinciale risulti – come la ricorrente Provincia ritiene sia – conforme ai principi di riforma posti dalle leggi dello Stato, e’ evidente che le concrete modalita’ attraverso cui tali principi sono svolti (tra l’altro in termini piu’ rigorosi della disciplina statale) rientrano pienamente nell’ambito dell’autonomia statutaria della Provincia stessa.
In definitiva, le disposizioni dell’art. 2 del decreto-legge qui impugnato si rivelano ad avviso della ricorrente Provincia invasive e costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di:
D i r i t t o
1. – Violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Le disposizioni impugnate, esposte in narrativa, violano in primo luogo l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Tale disposizione, come e’ noto, stabilisce che nelle materie di competenza provinciale la norme dettate dalla legislazione statale non operino direttamente. Al contrario, a speciale presidio dell’autonomia delle Province di Trento e Bolzano, e’ stabilito un termine semestrale entro il quale queste ultime sono tenute ad adeguare la propria legislazione ai principi posti dalle leggi delle Repubblica, nei limiti in cui tale adeguamento corrisponda a un dovere costituzionale e statutario. Solo per il caso in cui l’adeguamento manchi il Presidente del Consiglio e’ abilitato ad impugnare avanti a codesta ecc.ma Corte le disposizioni non adeguate.
Ora, sembra evidente che non e’ possibile dubitare che la competenza normativa ed amministrativa in materia di trasferimento degli impianti nei siti previsti e di azioni di risanamento spetti alla Provincia. Lo attestano le competenze statutarie descritte in narrativa e qui richiamate, e lo attesta il costante ripetuto e pacifico esercizio delle potesta’ legislative ed amministrative in materia.
Constatata la competenza provinciale in materia, ne risulta che il legislatore statale, secondo il disposto dell’art. 2 d.lgs. n. 266/1992, non avrebbe dovuto disciplinare – anche con riferimento alla Provincia autonoma di Trento – direttamente il trasferimento ed il risanamento degli impianti di diffusione radiotelevisiva: potendo invece solo attendersi che la Provincia adegui la propria legislazione ai principi statali in materia, nella misura in cui tale adeguamento sia dovuto.
Invece, la diretta applicabilita’ delle disposizioni impugnate risulta con chiarezza dell’inclusione nel testo delle disposizioni delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia al comma 1 (“gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti … sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati delle regioni a dalle province autonome, purche’ ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento”), sia al comma 1-bis (“le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l’installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell’ambiente, del paesaggio nonche’ della tutela della salute”), sia infine al comma 2 (“le azioni di risanamento … sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carica dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all’ordine di riduzione a conformita’, nei termini e con le modalita’ ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria … irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell’ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all’art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanita’ e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all’esecuzione delle azioni di risanamento”).
A questo modo, dunque, la legislazione statale verrebbe a sovrapporsi alla disciplina dettata dalla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, della l.p. n.10 del 1998 e dalla normativa regolamentare attuativa: ma la diretta sovrapposizione tra legge statale e legge provinciale, con conseguente cessazione della operativita’ della seconda, e’ esattamente cio’ che l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 ha voluto evitare.
Di qui la conclusione, ad avviso della ricorrente Provincia inevitabile, della illegittimita’ costituzionale delle disposizioni impugnate, per violazione del d.lgs. sopra indicato, nella parte in cui pretendono di applicarsi direttamente nel territorio provinciale.
2. – Violazione dell’art, 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.
Accanto a quella ora rilevate, la normativa qui impugnata risulta affetta da una ulteriore illegittimita’, consistente nel prevedere, in violazione dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione, che attivita’ amministrative locali siano svolte da autorita’ statali, tra l’altro in sostituzione di compiti e poteri oggi gia’ svolti dalle autorita’ provinciali.
La violazione si riferisce in particolare all’art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, il quale espressamente stabilisce che “nelle materie di competenza propria … delle province autonome la legge non puo’ attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse de quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d’attuazione”.
Rispetto a tale normativa, si pone dunque come illegittimamente ed arbitrariamente invasiva, nel caso di specie, innanzitutto la disposizione contenuta nel comma 1 dell’art. 2, ai sensi del quale in attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze il trasferimento degli impianti radiotelevisivi che superino i valori stabiliti negli appositi siti e’ definitivamente “disposto” – sia pure su iniziativa delle province autonome – dal Ministero delle comunicazioni anziche’ dalle stesse province autonome. Inoltre, sempre al Ministero spetta di ordinare la disattivazione degli impianti in caso di mancata ottemperanza all’ordine di trasferimento. Tale misura non e’ attualmente prevista dalla legislazione provinciale (che in una tale ipotesi – piu’ incisivamente – prevede ex art. 3, legge provinciale n. 9/1997 l’applicazione delle sanzioni e delle misure di prevenzione previste dalla normativa provinciale in materia urbanistica ed ambientale) ma se, in eventuale adeguamento a quanto disposto in sede nazionale, essa dovesse essere introdotta nella Provincia di Trento, non vi sarebbe ragione alcuna di esercizio statale della relativa competenza, trattandosi di null’altro che di una sanzione locale relativa ad una trasgressione locale, incapace di incidere su interessi nazionali. In ogni modo, sembra palese anche in questo caso la violazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Ugualmente, per analoghe ragioni, risulta illegittima la competenza attribuita ex comma 2 al Ministero dell’ambiente in ordine all’irrogazione delle sanzioni amministrative nell’ipotesi in cui vi sia una reiterazione nella violazione dell’ordine di riduzione a conformita’ degli impianti di trasmissione. Anche per tale ipotesi, la legislazione provinciale gia’ prevede le autonome e diverse sanzioni stabilite per gli impianti di telecomunicazioni dall’art. 6 del d.p.g.p. n. 13-31 /leg., ai sensi del quale il sindaco del comune interessato, previa diffida dei trasgressori, ordina innanzitutto la sospensione ed – in caso di protrarsi della violazione – la disattivazione e la rimozione dell’impianto; mentre per gli impianti radiotelevisivi vale la gia’ ricordata disciplina dell’art. 3 della legge provinciale n. 9 del 1997.
Ne’ varrebbe obiettare che l’esigenza di garantire in modo uniforme per l’intero territorio nazionale il preminente interesse alla tutela dell’ambiente potrebbe giustificare la riserva a favore dell’apparato statale delle potesta’ amministrative in tema di controllo sugli impianti di radiodiffusione televisiva. Qui infatti non siamo di fronte ad un interesse non frazionabile, ma al contrario ad un interesse per sua natura frazionato: un interesse la cui migliore cura spetta appunto alla ricorrente Provincia, alla quale lo statuto e le citate norme di attuazione assicurano, nei termini detti, l’esercizio esclusivo della funzione amministrativa.
La pretesa di riservare ad organi statali funzioni amministrative spettanti invece ad organi della Provincia risulta dunque del tutto arbitraria ed illegittima.
P. Q. M.
La ricorrente Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede voglia l’eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, come convertito dalla legge 20 marzo 2001, n.66, per violazione delle norme statutarie ed attuative citate in premessa, cosi’ come sopra argomentato.
Padova-Roma, addi’ 18 aprile 2001
Avv. Prof.: Giandomenico Falcon – Avv.: Luigi Manzi