3 marzo 2000 Ordinanza n.389 del Tribunale di Roma, Sezione Civile

3 MARZO 2000

ORDINANZA N. 389 DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. CIVILE

 

IL TRIBUNALE

Nella causa civile iscritta al n. 12209 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell’anno 1998 tra:

TV Internazional S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, via G. Baglivi n. 8, presso lo studio del procuratore avv.to Bruno Guglielmetti, che lo rappresenta e difende per delega a margine all’atto di ricorso in opposizione, ricorrente-opponente, e garante per la radiodiffusione e l’editoria in persona del legale rappresentante pro-tempore dom.to ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; resistente-opposto esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, ha emesso la seguente ordinanza

RILEVATO IN FATTO

1. – che la TV International S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore con ricorso depositato in data 1° Aprile 1998 ha presentato opposizione all’ordinanza – ingiunzione prot. 471/3069, emessa in data 3 marzo 1998 e notificata in data 6 marzo 1998, con la quale il garante per la radiodiffusione e l’editoria ha irrogato nei suoi confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 60.000.000 per aver trasmesso sei films in violazione dell’art. 55 quarto comma della legge 4 dicembre 1965 n.1213, così come novellato dall’art. 12 del, decreto legge 14 gennaio 1994 n.26, convertito con modificazioni in legge 1° marzo 1994 n.153.

In particolare, l’articolo 55 predetto, al comma 1 prevede che le opere filmiche italiane siano suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia.

Il comma quarto prevede che si possa derogare a detti termini a mezzo di un accordo tra i titolari dei diritti rappresentanti delle imprese audiovisive e le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate. Nel caso di specie, gli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga si termini legislativamente stabiliti per la diffusione di opere cinematografiche “non risultano sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;

2. – che avverso tale provvedimento sono state formulate le seguenti censure:

tardività della notificazione del verbale di contestazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689. In particolare, il ricorrente ha rilevato che le violazioni contestate sono avvenute tra il 1° ottobre ed il 12 dicembre 1996, mentre il provvedimento di contestazione è stato notificato in data 28 marzo 1997, oltre il termine di novanta giorni previsto dalla disposizione suindicata;

carenza di potere incompetenza assoluta da parte del garante ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge 31 luglio 1997 n. 249. In particolare, secondo il ricorrente il provvedimento sanzionatorio, del 3 marzo 1998 avrebbe dovuto essere irrogato dall’autorità perle garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge del luglio 1997 n.249, che è subentrata al garante perla radiodiffusione e l’editoria;

– illegittimità costituzionale dell’art.55, quarto comma della legge 4 dicembre 1965 n.1213, modificato dall’art. 12 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge l° marzo 1994 n. 153.

In particolare, secondo il ricorrente la disposizione la cui violazione è stata contestata sarebbe contraria agli artt. 3 e 41 della Costituzione nella parte in cui prevede l’intervento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate quale presupposto di validità degli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti per la diffusione. di opere cinematografiche;

violazione dell’art. 55, commi l e 4, della legge 4 dicembre 1965 n. 1213, così come novellato dall’art.12 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1° marzo 1994 n.153 con riferimento all’art. 7 della Direttiva CE del 3 ottobre 1989 n. 552 ed all’art. 189 del trattato istitutivo della Comunità Europea. In particolare, secondo il ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto posto in essere in violazione dell’art. 7 della suindicata direttiva che non prevede l’intervento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate quale presupposto di validità degli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti per la diffusione di opere cinematografiche;

3. – che si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente contestando la delle censure formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – Le varie censure sollevate dall’opponente – con esclusione della questione di legittimità costituzionale – appaiono ad una prima delibazione superabili, il che pone la rilevanza nel caso di specie della eccezione di legittimità prospettata.

In particolare, la censura relativa alla tardività della contestazione non appare in ogni caso idonea a determinare l’accoglimento integrale dell’opposizione, in quanto, come risulta dalla premessa del provvedimento in contestazione, l’accertamento della violazione è avvenuto solo a seguito delle note con cui la società ricorrente ha comunicato al garante gli accordi di cessione dei diritti televisivi in relazione ai films in oggetto di esame. Pertanto, rilevato che l’ultima di tali note è del 3 gennaio 1997 e che il provvedimento di contestazione è stato notificato il 28 marzo 1997, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza dell’evidenziata censura di tardività, è sufficiente osservare che il suo accoglimento potrebbe essere tutt’al più parziale.

La censura relativa alla carenza di potere o incopetenza assoluta da parte del garante apparirebbe superabile, in quanto, come si ricava indirettamente anche dall’art. 1, comma 25, della legge 31 luglio 1997 n. 249, il subentro della nuova autorità nelle competenze del precedente garante è avvenuta, solo con la sua entrata in funzione, coincidente non con il semplice insediamento, ma piuttosto con l’effettiva funzionalità della nuova, autorità all’emanazione dei regolamenti previsti dal comma 9 dell’art. 1 della legge in questione (la cui pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 22 luglio 1998.

Infine, la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della direttiva CE del 3 ottobre 1989 n. 552 non appare prima facie fondata, in quanto, anche a voler ritenere la diretta applicabilità della direttiva in parte qua, l’art. 55, comma 4, della legge 4 dicembre 1965 n. 1213, così come novellato dall’art. 12 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1° mazzo 1994, n. 153, non appare in contrasto con essa.

Ciò in quanto l’art. 7 della direttiva si limita a prevedere dei termini minimi per la trasmissione in televisione delle opere cinematografiche e la possibilità di derogarvi attraverso accordi tra gli aventi diritto (ossia i titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche) e le emittenti televisive, ma non esclude, non rinvenendosi, neanche in via interpretativa, un contenuto precettivo negativo in tal senso, che i legislatori nazionali prevedano l’intervento in tali accordi dei rappresentanti delle altre categorie di soggetti interessati al mercato della distribuzione cinematografica e televisiva delle opere filmiche (quali, ad esempio, gli esercenti delle sale cinematografiche).

5. – Per le considerazioni sopra svolte, la questione di costituzionalità prospettata appare rilevante. Infatti, qualora non si dovesse ritenere di poter definire il giudizio accogliendo una delle censure sollevate dall’opponente, sopra analiticamente benché sommariamente esaminate, lo stesso dovrebbe esser definito facendo applicazione dell’art. 55, quarto comma, della legge 4 dicembre 1965 n.1213 nel testo vigente all’epoca dei fatti il quale prevede che agli accordi per la programmazione televisiva dei film prima della decorrenza dei due anni dalla prima programmazione cinematografica in Italia debbano partecipare anche le associazioni più rappresentative di categoria.

Poiché in fatto non esiste dubbio in merito al fatto che tutti i film indicati sono stati trasmessi dopo un anno, ma prima dei due anni; ne conseguirebbe il rigetto dell’opposizione. Ed infatti, la violazione contestata alla società ricorrente riguarda il mancato rispetto dei termini previsti dal primo comma dell’art. 55 della legge n. 1213/1965, in quanto, secondo la motivazione del provvedimento sanzionatorio (pag. 3) gli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti per la diffusione di opere cinematografiche, previsti dal comma 4 dell’art. 55, non sono stati ritenuti validi poiché non sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, così come richiesto dalla disposizione citata.

6. – Ciò premesso in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel caso di specie, essa non appare manifestamente infondata al giudicante, perle considerazioni che seguono.

L’art 55 della legge n.1213/1965 è stato interamente riformulato dall’art. 12 del decreto legge 14 gennaio 1994 1 n. 26, convertito con modificazioni in legge 1° marzo 1994 n. 153. In particolare, per quanto interessa in questa t sede ,le novità più significative riguardano la decorrenza dei termini minimi per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte delle emittenti televisive, ché è stata individuata nella prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia (comma 1), e la previsione dell’intervento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate negli accordi tra titolari dei diritti (di produzione e distribuzione delle opere filmiche) ed imprese audiovisive concernenti le deroghe ai suddetti termini (comma 5).

Ciò chiarito, il comma 4 del citato art. 55, nella sua nuova formulazione, appare irragionevole, e quindi contrastante con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede come parte necessaria degli accordi di cessione dei diritti televisivi in deroga ai termini legislativamente stabiliti “le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate” senza specificare quali siano le categorie interessate, quali siano o come vadano individuate le relative associazioni maggiormente rappresentative, quali siano le modalità ed i contenuti dell’Intervento di tali associazioni nella procedura negoziale tra titolari dei diritti di produzione e distribuzione delle opere filmiche ed imprese audiovisive.

Più precisamente, il dubbio di legittimità costituzionale riguarda non già la scelta legislativa di coinvolgere in tali procedure negoziali i rappresentanti delle categorie interessate al mercato della distribuzione cinematografica (quali, ad esempio, gli esercenti delle sale cinematografiche, che sicuramente rientrano tra i destinatari della normativa di tutela contenuta nel decreto legge n. 26/1994 contenente la previsione di “interventi urgenti in favore del cinema”, bensì la mancata previsione di qualsiasi criterio di determinazione dei parametri soggettivi ed oggettivi di tale coinvolgimento. In altri termini, la disposizione contenuta nel citato comma 4 dell’art. 55 introduce un vincolo vuoto, privo di contenuto oggettivo e soggettivo, in relazione ai suindicati accordi di deroga.

In ciò l’art.55, comma 4, si rivela inadeguato rispetto alla funzione che il decreto legge n. 26/1994 ha inteso perseguire in parte qua, e quindi contrastante con quel criterio di ragionevolezza delle leggi ricavabile dall’art. 3 della Costituzione.

Nel caso di specie oltretutto l’irragionevolezza può apprezzarsi anche con riferimento all’art. 41 della Costituzione. Ed infatti, pur non essendo contestabile la necessità dell’intervento del legislatore nella materia oggetto di esame al fine di controllare ed indirizzare la libertà di iniziativa economica dei soggetti del mercato televisivo e cinematografico, tale intervento deve tradursi nella previsione di divieti o di vincoli positivi predeterminati nei contenuti.

Ciò non avviene nella fattispecie normativa in esame: l’eccessiva genericità della previsione dell’intervento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate nell’indicata procedura negoziale finisce con l’impedire di operare a quella libertà di iniziative economica delle imprese audiovisive e dei titolari dei diritti di produzione e distribuzione cinematografica che è riconosciuta dallo stesso comma 4 dell’art. 55, in quanto non è consentito loro di individuare con precisione quali siano le associazioni da coinvolgere e con quali modalità.

P Q. M

 

Letti ed applicati gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 4, delle legge 1965 n. 1213, nella parte in cui prevede la possibilità di derogare al divieto contenuto nel comma 1 della medesima disposizione attraverso accordi tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone l’immediata trasmissione degli atti a cura della cancelleria alla Corte Costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Si comunichi.

Roma, addì 3 marzo 2000