3 NOVEMBRE 1995
ORDINANZA N° 943 DEL PRETORE DI CAMERINO
IL PRETORE
Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente ordinanza;
Letti gli atti del procedimento penale iscritto ai nn. 876/92 r.g. mod. 22 e 153/93 r.g. mod. 23, instaurato nei confronti di XX, nata il …OMISSIS… ad …OMISSIS…, ivi residente in Via …OMISSIS…, libero, assente, YY, nato il …OMISSIS… ad …OMISSIS…, ivi residente in Via …OMISSIS…, libero, assente osserva in
FATTO E DIRITTO
XX, AA ed YY, meglio qualificati in epigrafe, venivano tratti dinanzi a questo giudicante, acché si potesse vagliare la loro penale responsabilità in ordine al reato di installazione ovvero esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in assenza dell’apposito provvedimento concessorio, di cui al terzo comma dell’art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, siccome novellato dall’art. 30, comma settimo, della legge 6 agosto 1990, n. 223. La contestazione riguarda l’illegittimo esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in …OMISSIS… ed in …OMISSIS…, da parte dell’emittente locale «…OMISSIS…», del cui consiglio di amministrazione i tre imputati sono membri, rivestendo le cariche di presidente, la XX, di vice presidente, il AA, e di consigliere, l’YY.
Regolarmente citati per l’udienza del 21 maggio 1993, prima dibattimentale, gli imputati si presentavano personalmente. In esito all’esposizione introduttiva, si provvedeva all’ammissione dei mezzi di prova richiesti: esaurita l’istruttoria dibattimentale, che si compendiava nell’esame dei testi indotti dal p.m. e nell’esame della sola imputata XX, che vi consentiva, nonché nell’acquisizione delle spontanee dichiarazioni, alla stregua del disposto dell’art. 494 c.p.p., dell’imputato YY e delle produzioni documentali delle parti, queste ultime concludevano come da separato verbale.
In esito alla discussione, avvenuta nel corso dell’udienza del 31 marzo 1994, questo giudicante ravvisava la sussistenza di un conflitto tra il disposto dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui impediva l’applicazione della «sanatoria» in esso prevista ai titolari di emittenti televisive, i quali, alla data di entrata in vigore della legge suddetta, avessero soltanto installato impianti di diffusione sonora e televisiva, senza aver mai provveduto a diffondere, sino alla data prefata, trasmissioni di alcun genere, ed il disposto dell’art. 3 della Costituzione: veniva, conseguentemente, disposto che il procedimento rimanesse sospeso e che gli atti fossero trasmessi alla Consulta, previ gli adempimenti di rito.
In data 8-20 febbraio 1995, la Corte costituzionale pronunziava ordinanza n. 53, con la quale veniva disposta la restituzione degli atti al giudice remittente, alla stregua di un giudizio di irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale nel procedimento a quo, in quanto i fatti contestati agli imputati risalivano, comunque, ad epoca posteriore all’entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223.
All’udienza del 20 ottobre 1995, il rappresentante di udienza del p.m. provvedeva al mutamento del capo di imputazione, nel senso di contestare agli imputati fatti di illegittimo esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in …OMISSIS… ed in …OMISSIS…, da parte dell’emittente locale «…OMISSIS…», dall’anno 1988 in poi. Si provvedeva alla sospensione del dibattimento, onde consentire la modifica agli imputati, assenti, dell’estratto del verbale di udienza, contenente la modifica della contestazione. All’odierna udienza, le parti concludevano nuovamente come da separato verbale.
L’esperita istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223 (ed. legge Mammì), recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, l’emittente privata «…OMISSIS…», avente diffusione locale, aveva provveduto, per il tramite del proprio personale tecnico, ad installare, in zona …OMISSIS… ed in zona …OMISSIS…, apparecchiature che consentissero, in qualche modo, l’irradiazione dei programmi trasmessi anche nelle zone surrichiamate ed in quelle limitrofe. In tal senso fanno fede le dichiarazioni dei testi BB, CC (per vero, tale teste in maniera piuttosto perplessa), DD, EE, FF, GG, HH, II (v. in atti). La circostanza trova conferma nelle stesse relazioni di servizio dei tecnici del Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Ancona, i quali, nel 1992, furono incaricati di esperire sopralluoghi, tra l’altro, anche in …OMISSIS…, onde verificare la funzionalità, in zona, delle varie emissioni televisive (v., in atti, relazioni redatte entrambe in data 13 giugno 1992, recanti i numeri 222/92/CZ e 223/92/CZ, del Gruppo tecnico mobile – controllo emissioni radioelettriche di Ancona, laddove è detto che gli impianti della «…OMISSIS…» in località …OMISSIS… e …OMISSIS… erano stati attivati, per la prima volta, circa un anno e mezzo o due prima della redazione del rapporto). La circostanza, d’altro canto, deve ritenersi pacifica, in quanto non contestata, alla stregua delle risultanze istruttorie, dalla pubblica accusa. Ciò che appare in termini sfumati e tali da suscitare i contrasti interpretativi tra la pubblica accusa e la difesa degli imputati e il periodo di operatività degli impianti predetti. L’istruttoria dibattimentale ha consentito di apprezzare la circostanza che, in epoca immediatamente successiva all’installazione, quindi, come si ricorderà, prima del 23 agosto 1990, data di entrata in vigore della legge Mammì, l’emittente «…OMISSIS…» irradiò programmi, nelle zone di …OMISSIS… e …OMISSIS…, soltanto per pochi giorni ed in maniera definita «pessima» (v., in atti, dichiarazioni dei testi EE e FF, particolarmente attendibili in quanto dipendenti della stessa emittente televisiva in questione). Ché, anzi, a ben vedere, anche tale circostanza fattuale appare del tutto incontestata tra le parti. La divergenza si verifica in relazione alla questione inerente alla sufficienza di tale dato fattuale a far ritenere integrata, per le zone di …OMISSIS… e …OMISSIS…, la fattispecie prevista e disciplinata dal primo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223. In sostanza, secondo la tesi della pubblica accusa, gli odierni imputati dovrebbero rispondere del reato loro ascritto, in quanto, alla data di entrata in vigore della legge Mammì, gli stessi, quali membri del consiglio di amministrazione della …OMISSIS…, avrebbero semplicemente installato, ma non esercitato, nelle zone di …OMISSIS… e di …OMISSIS…, impianti di radiodiffusione televisiva, sicché, in ordine ai prefati impianti, non troverebbe applicazione la «sanatoria» di cui al ridetto primo comma dell’art. 32 legge n. 223/1990, ché, anzi, il loro esercizio ricadrebbe nell’ambito di operatività del precetto penale di cui all’art. 195, terzo comma, d.P.R. n. 156/1973. Viceversa, la difesa degli odierni prevenuti sostiene che, alla stregua delle risultanze processuali, ben si possa affermare che gli imputati abbiano, sin da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge Mammì, esercitato, anche in …OMISSIS… e …OMISSIS…, mediante gli impianti suddetti, sicché agli stessi dovrebbe applicarsi la «sanatoria» sopra richiamata, con conseguente elisione del carattere di illiceità penale della fattispecie contestata. Per vero, in via principale, la difesa degli imputati ha sostenuto, nel corso della prima discussione, avvenuta all’udienza del 31 marzo 1994, che gli stessi dovessero andare assolti, in quanto, alla stregua del disposto dell’art. 1, lett. g), legge 28 dicembre 1993, n. 561, la fattispecie loro contestata risulterebbe depenalizzata. Invero, il chiaro tenore testuale della norma appena richiamata, la quale sottrae alla sfera di operatività del diritto penale soltanto le fattispecie disciplinate dal secondo comma dell’art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, limitatamente agli impianti radioelettrici, soggetti ad autorizzazione, rende evidente che la depenalizzazione non concerne gli impianti di radiodiffusione televisiva, in primo luogo perché l’esercizio ovvero l’installazione degli stessi in assenza del richiesto provvedimento della competente autorità amministrativa sono disciplinati dal terzo comma dell’art. 195 del codice postale, in secondo luogo (ed il rilievo assume valore pregnante) perché l’installazione e l’esercizio dei prefati impianti di radiodiffusione televisiva sono soggetti a concessione e non semplicemente ad autorizzazione.
Ciò detto, non resta che indagare quale tra le due tesi sopra esposte appaia dotata di maggior fondamento. Sostiene il p.m. che, in relazione agli impianti di …OMISSIS… e …OMISSIS… non si possa parlare di “esercizio” degli stessi, in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge Mammì, perché, come si è già affermato, prima del 23 agosto 1990 gli impianti trasmisero soltanto per pochi giorni ed in maniera pessima, per poi essere posti in condizione di migliore funzionalità soltanto nell’anno 1992. A tale data, dunque, nell’assunto della pubblica accusa, dovrebbe farsi risalire l’esercizio degli impianti di radiodiffusione di …OMISSIS… e di …OMISSIS…, poiché il concetto di “esercizio” di un impianto di radiodiffusione televisiva comporterebbe non tanto e soltanto la piena funzionalità dell’impianto, ma anche e soprattutto l’effettivo funzionamento dello stesso, con l’irradiazione, in maniera continuativa, di programmi “vedibili” senza grossi inconvenienti. Donde la punibilità della condotta posta in essere dagli odierni imputati, in quanto gli impianti di …OMISSIS…e di …OMISSIS…, non “eserciti” prima dell’entrata in vigore della legge Mammì, non avrebbero potuto trasmettere successivamente, in assenza di concessione, perché sottratti alla “sanatoria” amministrativa. Viceversa, la difesa sostiene che per esercizio di un impianto di radiodiffusione televisiva debba intendersi l’astratta idoneità all’effettuazione di trasmissioni, id est il mantenimento, a disposizione del gestore, dell’impianto previamente installato in condizioni di idoneità e di funzionalità, concetto, quest’ultimo, che prescinde dall’effettiva utilizzazione dell’impianto e, quindi, dal funzionamento del medesimo. Nell’argomentare in siffatta maniera, la difesa degli imputati si riporta a giurisprudenza di legittimità, inerente al concetto di esercizio, delineato nell’ambito dell’art. 1 95 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (v. Cass., sez. I penale, 14-24 ottobre 1986, n. 1728, pres. Carnevale, rel. Dinacci, Berlusconi, in C.E.D. Cassazione, n. riv. 172527; Cass. sez. III penale, 16 dicembre 1983 – 8 marzo 1984, n. 2160, pres. Radaelli, rel. Martuscelli, Cappelletti, in C.E.D. Cassazione, n. riv. 163035). Tale argomentazione è contestata dal p.m. il quale sostiene che il concetto di “esercizio” di impianto di radiodiffusione televisiva siffattamente delineato trova applicazione soltanto allorché si debba interpretare il disposto dell’art. 195 codice postale e non, viceversa, allorché si sia chiamati a dare concretezza giuridica al dettato del primo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al quale il concetto di “esercizio” dell’impianto andrebbe delineato come funzionamento effettivo e concreto dello stesso, in maniera continuativa, con le conseguenze sopra riferite a fini penalistici. Orbene, non può negarsi che la tesi del p.m. trova un valido sostegno nel criterio di interpretazione sistematico ed in quello teleologico: è fuor di dubbio che lo scopo della richiamata normativa fosse quello di cristallizzare la situazione di fatto esistente, in campo di emissioni televisive pubbliche e private, alla data di entrata in vigore della legge Mammì, per poi provvedere a “sanare” amministrativamente la situazione esistente. Pertanto, proprio per evitare che, ad esempio, nel periodo di vacatio legis si verificassero episodi di selvaggia autoattribuzione dell’etere, mediante la semplice installazione di apparecchiature in località precedentemente non coperte da emittenti televisive private (si rammenti che la situazione di fatto, riguardante la diffusione dei vari bacini di utenza delle emittenti private, che la legge Mammì aveva l’intendimento di sanare, avrebbe, poi, costituito il fondamento per l’attribuzione statuale delle frequenze e dei bacini stessi), il legislatore ha preveduto, al secondo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, il divieto di modificazione della funzionalità tecnico-operativa degli impianti di diffusione televisiva durante il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge Mammì e la data della concessione, della reiezione della domanda di concessione ovvero la data di scadenza del termine ultimo previsto dal primo comma dell’art. 32 medesimo, successivamente prorogato. Da ciò è dato desumere che, ai fini che ne occupano, id est, allo scopo di individuare il significato da attribuire al concetto di “esercizio” di impianti di radiodiffusione televisiva, previsto dal primo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento al concetto di effettivo funzionamento degli impianti stessi, sicché è ragionevole concludere che il legislatore del 1990 abbia inteso provvedere a sanare soltanto la situazione di quelle emittenti private, prive di autorizzazione (rectius: concessione), che provvedevano, all’epoca, ad irradiare in maniera continuativa ed effettiva i loro programmi (ovviamente in relazione alle zone coperte dalla diffusione). Ciò stante, dovrebbe concludersi che la disciplina di cui al primo comma dell’art. 32 legge n. 223/1990 non debba applicarsi agli impianti di …OMISSIS… e di …OMISSIS… dell’emittente “…OMISSIS…”, che alla data del 23 agosto 1990 non trasmettevano in maniera regolare nelle zone predette. Conseguentemente, gli impianti stessi non dovrebbero aver goduto della “sanatoria” di cui al prefato primo comma dell’art. 32 legge 223/1990 e successivi atti di esercizio degli stessi dovrebbero ricadere nella sfera di operatività dell’art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Peraltro, la prefata interpretazione del disposto del primo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, unica possibile alla stregua del dato testuale e del criterio sistematico, confligge, secondo l’opinione di questo giudicante, con il principio di eguaglianza, sancito dal primo comma dell’art. 3 della Costituzione della Repubblica. Si consideri, a tal proposito, che, non trovando applicazione, nella fattispecie concreta soggetta all’odierno vaglio di questo pretore, il disposto del primo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, l’esercizio degli impianti di …OMISSIS… e …OMISSIS…, in epoca posteriore all’entrata in vigore della legge Mammì – che un eventuale esercizio, nel senso sopra precisato, in epoca anteriore sarebbe, comunque, scriminato dalla normativa richiamata – ricade nell’ambito di operatività dell’art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Orbene, la norma incriminatrice, allorché punisce l’esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva in assenza di concessione, delinea una tipica fattispecie criminosa progressiva. A tal riguardo, si ponga mente alla circostanza che, onde esercitare un impianto televisivo, è necessario dapprima installare lo stesso e provvedere all’allacciamento di tutti i collegamenti necessari. Tale ultima attività, se effettuata in assenza di concessione, costituisce di per sé sola reato, come desumesi dal tenore testuale dell’art. 195 codice postale, il quale sanziona anche l’installazione di impianti di radiodiffusione televisiva in assenza di concessione. Dunque, l’esercizio degli impianti, presuppone, come propedeutica, l’attività di installazione e costituisce, in assenza di concessione, una tipica ipotesi di progressione criminosa, in cui è verificata la sussistenza di una situazione illecita, caratterizzata da una pluralità di azioni, ciascuna delle quali, disgiuntamente considerata costituisce reato. Orbene, l’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede a “sanare”, in via amministrativa e, consequenzialmente, anche penale, a determinate condizioni, la situazione dell’emittente televisiva privata che eserciti, id est, per quel che sopra si è esposto, gestisca in maniera continuativa e funzionante, impianti di radiodiffusione televisiva. Si provvede, in tal modo, a scriminare il soggetto che, alla data di entrata in vigore della legge Mammì, aveva compiuto, nella sua interezza, l’iter della progressione criminosa, passando attraverso i vari stadi per giungere sino alla fase finale del funzionamento concreto ed effettivo dell’impianto televisivo. Viceversa, non rimarrebbe egualmente “scriminata” o “sanata”, che dir si voglia, la situazione del soggetto che alla data dell’entrata in vigore della legge n. 223/1990 si fosse soltanto limitato, in assenza di qualsivoglia provvedimento lato sensu autorizzatorio, a predisporre le apparecchiature atte a consentire, in un secondo momento, la messa in onda di programmi televisivi, con ciò realizzando soltanto la prima parte della progressione criminosa, la quale, peraltro, costituisce, come già detto, di per sé reato. Orbene, sembra a questo giudicante che tale disciplina crei una disparità trattamentale in insanabile contrasto con il disposto dell’art. 3, primo comma, della Costituzione, non ravvisandosi alcuna ragionevolezza nel riservare un trattamento di maggior favore nei confronti di un soggetto, il quale abbia posto in essere una condotta astrattamente più grave di quella di colui che si sia limitato alla mera installazione, in assenza di autorizzazione, di impianto di radiodiffusione televisiva.
L’impossibilità di estendere a questi soggetti la disciplina di “sanatoria” amministrativa e penale, in relazione agli impianti dagli stessi installati, ma non ancora “esercitati” alla data di entrata in vigore della legge Mammì, produce una lesione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza che sia dato ravvisare alcun motivo ragionevole, sotteso all’ingiustificata disparità trattamentale. Pertanto, nella fattispecie concreta soggetta all’odierno vaglio di questo giudicante, è dato deliberare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del disposto del primo comma dell’art. 32 legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui esclude dalla “sanatoria” amministrativa e, conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private, che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, avessero semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, mantenendo gli stessi in condizione di idoneità ad un qualsivoglia funzionamento, senza, peraltro, aver provveduto a rendere gli stessi funzionanti, oltre che funzionali, entro e non oltre la data suddetta.
Ciò detto in relazione alla non manifesta infondatezza della dedotta questione, non ci si soffermerà più del dovuto per sottolineare la rilevanza della stessa nell’ambito del procedimento penale soggetto all’odierno vaglio di questo giudicante: si consideri soltanto, a tal proposito, ed in considerazione dell’avvenuto mutamento del capo di imputazione, che, ora, concerne, fatti di installazione di impianti di diffusione televisiva datanti dal 1988, che laddove la normativa in disamina dovesse essere effettivamente confliggente con il disposto costituzionale segnalato, questo Pretore avrebbe, ai sensi del dettato dell’art. 129 c.p.p. l’obbligo di un’immediata declaratoria di non punibilità degli imputati per non essere il fatto preveduto come reato.
Gli ulteriori profili di incostituzionalità, sottolineati dalla difesa degli imputati, appaiono, invero, alla stregua di quanto precede, irrilevanti: nulla muterebbe, infatti, ove la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato prefigurasse, allo scopo di consentire al privato l’irradiazione di programmi televisivi, un regime di autorizzazione, anziché di concessione: l’emittente «…OMISSIS…», infatti, era sprovvista, alla data di entrata in vigore della legge Mammì, di autorizzazione (v., in atti, copia fotostatica della domanda ex art. 32 legge n. 223/1990, sottoscritta in data 20 ottobre 1990 dall’imputata XX), né, in ordine agli impianti di …OMISSIS…e di …OMISSIS…, in relazione a quanto sopra esposto, avrebbe potuto essere autorizzata, ex lege, alla prosecuzione di un esercizio di fatto degli stessi, inesistente alla stregua dei dati interpretativi sopra evidenziati. Pertanto, sembrano prive di rilevanza, nella fattispecie, le eccezioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 15, 16 e 19 legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione agli artt. 15, 21 e 41 della Costituzione, nella parte in cui subordinano l’esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva da parte di privati al conseguimento di un titolo concessorio e non meramente autorizzatorio, nonché in relazione all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui differenziano il regime giuridico degli impianti di diffusione radiotelevisiva rispetto a quello dei ripetitori di segnali provenienti dall’estero.
P.Q.M.
Visti gli artt. 3, comma primo, della Costituzione, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto dell’art. 32, primo comma, legge 6 agosto 1990, n. 223, laddove esclude dalla “sanatoria” amministrativa e, conseguentemente, penale, la situazione delle emittenti private, che, alla data di entrata in vigore della legge predetta, avessero semplicemente installato impianti di radiodiffusione televisiva, mantenendo gli stessi in condizione di idoneità ad un qualsivoglia funzionamento, senza, peraltro, aver provveduto a rendere gli stessi funzionanti, oltre che funzionali, entro e non oltre la data suddetta;
Dispone la sospensione del processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla cancelleria per le ulteriori incombenze di rito.
Camerino, addì 3 novembre 1995
Il pretore: SEMERARO