3 novembre 2001
Ordinanza n. 2090 del TAR Sicilia, sez. staccata Catania, sez.III
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ III^, ADUNATO IN CAMERA DI CONSIGLIO CON L’INTERVENTO DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott. Italo Vitellio – Presidente –
Dott. Concetta Anastasi – Consigliere
Dott. Daniele Burzichelli – Referendario, relatore.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sulla domanda di sospensione avanzata con il ricorso n. 2055/2001, proposto dal legale rappresentante della “XXX”, rappresentata e difesa dagli Avv.ti “PPP” presso cui è domiciliata;
contro
Il Comune “YYY”, in persona del Sindaco;
Visti tutti gli atti di causa e uditi i difensori delle parti all’udienza del 12/11/2001, come da relativo verbale;
Considerato quanto segue:
La ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento in data 29.6.2001, n°9496, con cui il Comune ha comunicato il proprio diniego sull’istanza di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione in Contrada Piano Torre di una stazione radio base per telefonia mobile.
Ad una prima delibazione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per ragioni in parte analoghe a quelle che hanno già determinato l’accoglimento con ordinanza n°1268 del 19.6.2001, della domanda cautelare avverso il precedente diniego in data 12.3.2001, n°4313. Ciò in quanto: 1) il provvedimento impugnato non è adeguatamente motivato, poiché non risulta indicato l’effettivo contrasto con puntuali prescrizioni urbanistico-edilizie, essendosi limitata l’Amministrazione ad effettuare un riferimento generico indimostrato a “motivi ambientali” e a “una possibile influenza e interferenza con altra stazione”; 2) l’art.8, sesto comma, D.Lvo. n°36/2001 attribuisce ai Comuni un potere regolamentare sussidiario in materia di inquinamento elettromagnetico al fine di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, mentre l’esercizio delle “funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione” appartiene alla competenza delle Regioni, secondo quanto previsto dal precedente primo comma, lett. a); 3) il provvedimento impugnato ha carattere individuale e non appare giustificato da effettive esigenze urbanistiche e territoriali, ma da generiche esigenze di tutela della salute pubblica che esorbitano dalle competenze proprie dell’Amministrazione comunale (la quale può intervenire in via regolamentare per minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, senza però interferire con l’individuazione della tipologia dei siti ove l’ubicazione stessa è consentita); 4) la preventiva valutazione dei campi elettromagnetici preesistenti di cui all’art.5, quarto comma, legge 36/2001, a prescindere in questa sede da ogni indagine sull’immediata applicabilità di tale normativa, non può comunque intendersi, come pretende il Comune, nel senso che sia assoluto onere della parte istante dimostrare l’insussistenza di ogni possibile interferenza, se non altro per il rilevo che spetta all’Amministrazione la responsabilità dell’istruttoria procedimentale; 5) la previsione della valutazione di impatto ambientale di cui all’art.2-bis decreto legge n°115/1997 necessita di una disciplina attuativa (che ancora non esiste nell’ordinamento della Regione Sicilia).
Deve però considerarsi che, a differenza di quanto ritenuto nella precedente ordinanza in data 19.6.2001 da un diverso collegio di questa stessa Sezione, la sospensione dell’atto impugnato non determina la reviviscenza del silenzio-assenso dell’Amministrazione sull’istanza di concessione, atteso che come prevalentemente ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. per tutte, C.d.S., V, n°204 del 7.3.1997), la decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori ha carattere automatico e risulta essere intervenuta nel caso di specie.
Essendo, poi, evidente che il provvedimento impugnato cagiona alla ricorrente un grave pregiudizio compromettendo in modo irreparabile una sua significativa iniziativa imprenditoriale, deve ordinarsi all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di concessione presentata dalla ricorrente, limitandosi ad effettuare in proposito le valutazioni strettamente urbanistiche di propria competenza nel rispetto dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania:
1) sospende il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di concessione presentata dalla ricorrente nel rispetto dei principi elencati in motivazione;
La presente ordinanza sarà eseguita dall’autorità Amministrativa e viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 26.10.2001
L’ESTENSORE
Daniele Burzichelli
IL PRESIDENTE
Italo Vitellio
Depositata in Segreteria il 3/11/2001