3 settembre 2003
Sentenza n. 4890 del Consiglio di Stato, Sezione VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso (n.5875/1997 R.G.) proposto dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è per legge domiciliato;
contro
Radio Baby 103, in persona del rappresentante legale e responsabile, sig.ra Filippa Inferrera, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n.788 del giorno 11 giugno 1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza della Sezione n.1349 del 2003;
Relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2003 il Consigliere Alessandro Pajno ed udito, altresì, l’Avv. dello Stato Giacobbe per l’Amministrazione appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al TAR della Lombardia l’emittente Radio Baby 103 impugnava il decreto del Ministero PP.TT. del 22 febbraio 1994, che aveva respinto la sua domanda di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale.
Il provvedimento impugnato era stato adottato sul presupposto del mancato inoltro al Ministero della documentazione attestante i requisiti previsti dall’art.4, secondo comma, del D.L. n.323 del 1993, come consentito con legge n.422 del 1993, entro il termine del 30 novembre 1993, stabilite dal medesimo articolo al terzo comma.
L’emittente deduceva la natura meramente ordinatoria di tale termine, rilevando che l’Amministrazione non avrebbe potuto respingere la domanda di concessione sul presupposto dell’omesso invio della documentazione da allegarsi alla domanda.
Con sentenza n. 788 del 1996 il TAR adito accoglieva il ricorso, condividendo la tesi prospettata dalla ricorrente.
La sentenza di primo grado è stata, adesso, impugnata, dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che ha dedotto la natura perentoria del termine di cui all’art.32, comma 3, della legge n.223 del 1990, e di quello previsto dall’art.4, comma 2, del Decreto Legge n.323 del 1993.
Attesa la natura perentoria dei termini, legittimamente il procedimento istruttorio riguardante l’appellata si sarebbe concluso con il diniego della concessione.
Nel secondo grado del giudizio, l’emittente Radio Baby 103 non si è costituita.
Con ordinanza n.1349 del 13 marzo 2003 la Sezione ha disposto l’acquisizione del fascicolo di primo grado. Tale fascicolo è pervenuto in data 7 aprile 2003.
DIRITTO
1. Deve, innanzitutto, essere rilevato che, come risulta dal ricorso di primo grado e dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata, l’emittente Radio Baby 103 risultava, in primo grado, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesca Rota e Mario Alessio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, Via Privata C. Battisti n.1.
Come si ricava dalla relata dell’atto di appello, non è stato possibile procedere alla notificazione del medesimo presso il procuratore domiciliatario Avv. Mario Alessio, e ciò perché quest’ultimo “è deceduto, da come dichiara in luogo il Collega di Studio Avv. Marconi”.
L’atto di appello è stato, allora notificato a mezzo del servizio postale “presso il procuratore costituito Avv. Francesca Rota in Via Leonardo da Vinci 15, in Lecco”.
In particolare, la notificazione è stata effettuata il giorno 3 giugno 1997, come risulta dalla data di ricezione del relativo plico segnata sull’avviso di ricevimento, prodotto in atti dall’Amministrazione appellante.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la notificazione del gravame appare regolarmente effettuata presso il secondo dei procuratori costituiti dell’emittente Radio Baby 103, Avv. Francesca Rota, non essendo più possibile la notificazione presso il procuratore domiciliatario Avv. Mario Alessio, a seguito del decesso del medesimo, come dichiarato il 27 maggio 1997 dal collega di studio Avv. Marconi.
L’art.330 cod. proc. civ. dispone, infatti, che se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato, e che altrimenti, la notificazione debba essere effettuata “presso il procuratore costituito, o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”.
Nel caso in esame, non risulta che l’emittente Radio Baby 103, vittoriosa in primo grado, abbia provveduto alla notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, sicché correttamente l’appello è stato notificato presso il procuratore costituito Avv. Francesca Rota, essendo venuta meno, con la morte del procuratore domiciliatario, Avv. Mario Alessio, l’elezione di domicilio presso il medesimo e la rappresentanza della parte.
La Cassazione ha, infatti, precisato che la morte del procuratore domiciliatario fa, appunto, venir meno l’elezione di domicilio presso di lui e la rappresentanza dell’intimato (Cass. n.4315 del 1998), e che, se la parte era assistita da più procuratori, l’impugnazione va notificata a quello sopravvissuto, anche se non domiciliatario, e non alla parte personalmente (Cass., n.4116 del 1990 e n.1460 del 2000).
L’appello, inoltre, risulta tempestivamente notificato prima della scadenza del termine di cui all’art.327 cod. proc. civ.; la sentenza di primo grado risulta, infatti, depositata il giorno 11 giugno 1996, mentre l’atto di appello risulta notificato il 3 giugno 1997.
2. Nel merito, l’appello proposto dal Ministero è fondato e deve, di conseguenza, essere accolto.
L’art.32, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n.223 ha consentito la prosecuzione delle trasmissioni radiofoniche, già effettuate da parte delle emittenti che avessero inoltrato la domanda di concessione, con la relativa documentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Il termine, in relazione alla domanda ed alla relativa documentazione, è stato prorogato una prima volta, sino al 30 novembre 1993 (dall’art.1, comma 3, del D.L. 19 ottobre 1992 n.407, come convertito nella L. 19 dicembre 1992 n.482); tale termine rilevava sia in ordine alla produzione della documentazione, sia in relazione alla liceità della prosecuzione dell’attività di trasmissione.
L’art.4 del D.L. 27 agosto 1993 n.323, come convertito nella L. 27 ottobre 1993 n.422, ha prorogato al 28 febbraio 1994 il termine riguardante la liceità della prosecuzione dell’attività di trasmissione, mantenendo però fermo il termine del 30 novembre 1993 per quanto riguardava l’onere di trasmettere la relativa documentazione tecnica (l’art.4, comma 3, ha disposto che la stessa “deve essere inoltrata al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993”).
Contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata, ritiene la Sezione che la natura perentoria di entrambi i termini si evince dalle seguenti considerazioni:
- la legge n.223 del 1990 ha disciplinato le trasmissioni radiofoniche, consentendo la prosecuzione di quelle in precedenza svolte senza titolo abilitativo, solo nel rispetto della normativa transitoria volta a far emergere quali attività fossero effettivamente svolte;
- la medesima legge ha indicato la cadenza delle formalità alle quali si sono dovute attenere le emittenti e i procedimenti che, conseguentemente, il Ministero ha dovuto attivare;
- soltanto a seguito della completa acquisizione dei dati tecnici (e della relativa documentazione) la legge ha consentito al Ministero di superare la fase transitoria e di rilasciare le relative concessioni;
- l’originario termine finale (e perentorio) sulla prosecuzione dell’attività (in via transitoria) fissato dalla Legge n.223 è stato per due volte prorogato;
- la perentorietà ha riguardato anche il termine per la presentazione della documentazione (prima fissato dalla Legge n.223 del 1990, poi differito dalla Legge n.482 del 1992 al 30 novembre 1993, e infine mantenuto fermo a tale data dalla Legge n.422 del 1993);
- rileva anche il dato letterale del citato art.4, comma 3, che ha ribadito che la documentazione “deve essere inoltrata al Ministero” “entro il termine del 30 novembre 1993”, con un’espressione che è univocamente interpretabile nel senso che entro tale ultima data andava depositata la documentazione.
Non acquista, in contrario, rilevanza l’osservazione secondo cui la tesi della non perentorietà del termine emergerebbe dalla previsione della legge n.422 del 1993, che in via transitoria ha consentito la prosecuzione delle attività fino al 28 febbraio 1994.
Infatti la legge n.422 del 1993 ha razionalmente mantenuto fermo il termine del 30 novembre 1993, già fissato dalla legge n.482 del 1992 per la presentazione della documentazione, allo scopo di consentire all’Amministrazione l’effettuazione delle conseguenti attività istruttorie e di riscontro, durante le quali continuavano ad avere efficacia (fino al 28 febbraio 1994) i titoli abilitativi provvisori.
Nei sensi sopra esposti si è, gia, d’altra parte già espressa la Sezione (Cons. Stato, Sez.VI, 19 agosto 2002 n.4190) e dalle indicazioni in precedenza fornite il Collegio non ha motivo di discostarsi.
3. In conclusione l’appello deve essere accolto, sicché, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado deve essere respinto.
L’accoglimento del gravame comporta, altresì, la riforma del capo della sentenza di primo grado riguardante le spese processuali. Queste ultime possono essere compensate, con riferimento ai due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe ed, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado proposto dall’emittente Radio Baby 103.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Alessandro PAJNO Consigliere Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere