30 AGOSTO 2000
ORDINANZA N. 813 DEL TAR LAZIO, SEZIONE II BI
…… OMISSIS ……
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 30 Agosto 2000
Visto art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto il ricorso n. 9824/2000 proposto da SOC RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SOC RAI WAY, rappresentate e difese dagli avv.ti Cesare Caturani e Giuseppe De Vergottini, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo, in Roma, Via Bocca di Leone, 78;
contro
il Comune di Pomezia in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. Chiappetti, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio n. 7;
il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Sanità, il Ministero delle Comunicazioni in persona dei rispettivi Ministri p.t.,Autorità per le garanzie delle comunicazioni,
A.S.L. RM/A rappresentata e difesa dall’avv. Enrica Possi,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Ariosto n. 3/9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza n. 52 del 14.4.2000 con cui è stata ordinata la chiusura dell’impianto radiofonico sito in Pomezia presso la Via Ardeatina Km 21, loc. S. Palomba, nonché degli artt. 4 e 5 del D.I. 10.9.1998, n. 381, di tutti gli atti a detti provvedimenti comunque presupposti, connessi e conseguenziali;
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione delle esecuzione del provvedimento impugnato, presentato da parte ricorrente;
Udito il relatore Cons. Polito,uditi altresì per le parti gli avv.ti C. Caturani, G. Vergottini, Salopino e omissis; delegati dall’avv. A. Chiappetti e l’avv. Volpe Ritenuto necessario, ai fini di definitivamente statuire sulla presente domanda cautelare, di dover acquisire ulteriori documenti e precisamente:
1) una documentata relazione corredata da ogni utile rappresentazione grafica da cui risulti, in base alle verifiche ed accertamenti effettuati dalle competenti autorità sanitarie e di tutela ambientale, indicazione, nell’ambito dell’area esposta alle emissioni radioelettriche dell’impianto oggetto di disattivazione, degli edifici destinati a permanenze non inferiori alle 4 ore e relativi valori di campo elettrico riscontrati Considerata la necessità di accogliere, nelle more del predetto incombente, la presente istanza incidentale di sospensione, seppure in via provvisoria, sino all’ulteriore trattazione della questione nella nuova Camera di Consiglio, che il Collegio stabilisce, sin da ora, per il giorno 20/12/2000.
Non definitivamente decidendo sulla domanda in premessa:
P.Q.M.
Ordina al Comune di Pomezia di produrre copia della documentazione predetta presso la Segreteria della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre giorni 40 (quaranta)dalla notifica o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;
Accoglie interinalmente e provvisoriamente la presente istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in via principale.
Rinvia l’ulteriore trattazione della presente domanda ed ogni statuizione definitiva sulla stessa domanda alla Camera di Consiglio del 20/12/2000.
La presente ordinanza è depositata in Segreteria e sarà eseguita a cura delle parti in precedenza indicate.
Roma, addì 30/8/2000.
Presidente
Consigliere
Consigliere