ORDINANZA DELLA PRETURA DI TORINO
IL PRETORE DI TORINO
Dr. GIANFRANCO BURDINO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., proposto da:s.p.a T.L.T., corrente in Cavallernaggiare, in persona del legale rappresentante sig. Luigi Toselli, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Luongo, presso il cui studio in Torino, elegge domicilio, per delega in margine al ricorso introduttivo
Ricorrente
Contro
s.r.l. ANTENNA NORD PIEMONTE, in persona del legale rappresentante dr. Roberto Conforti, elettivamente domiciliata in Torino,presso lo studio dell’avv.to Carlo Napoletano che la rappresenta e difende unitamente all’avv.to prof… omissis … di Milano
Resistente
Rilevato che in data 30 dicembre 1980, l’emittente televisiva s.p.a. T.L.T. TELECUPOLE ha proposto ricorso,ai sensi dell’art. 700 c.p.c., avanti questo Pretore, chiedendo che fosse ordinato alla convenuta s.r.l. ANTENNA NORD PIEMONTE di sospendere l’emissione del proprio segnale sul canale 41 UHF, danneggiante le trasmissioni di TELECUPOLE, assumendo:
1. di essere legittima detentrice di un impianto televisivo;
2. di essere esercente di una vera e propria impresa televisiva in ambito locale, con interessi economici giuridicamente protetti;
3. di aver interesse preminente alla frequenza rivendicata poiché la stessa costituisce la naturale proiezione di lavoro all’esterno degli impianti aziendali;
4. di essere sicuramente preutente del canale 41 UHF rivendicato;
5. di subire da parte di ANTENNA NORD PIEMONTE fastidiose interferenze sicuramente eccedenti la tollerabilità;
rilevato – che, disposta la comparizione delle parti e costituitasi regolarmente in giudizio la società convenuta s.r.l. ANTENNA NORD PIEMONTE, quest’ultima chiedeva che il ricorso proposto, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dalla s.p.a. T.L.T. fosse respinto per i seguenti motivi:
1. preuso del canale 41 UHF da parte di ANTENNA NORD PIEMONTE che derivava i suoi diritti dall’emittente televisiva TELETOP che aveva acceso il segnale sul suddetto canale fin dal febbraio del 1980;
2. inesistenza dei presupposti di cui all’art. 700 c.p.c. per l’adozione dei provvedimenti invocati dalla società ricorrente;
lette le memorie della società resistente del 19 febbraio 1981 e del 18 marzo 1981, nonché la memoria di parte ricorrente, del 9 marzo 1981;
viste le risultanze delle prove testimoniali ammesse ai sensi dell’art. 689 c.p.c.;
osserva quanto segue:
come noto, nella sentenza della Corte Costituzionale nr. 202 del 1976, con cui è stata dichiarata l’illegittimità del monopolio statale delle trasmissioni televisive via etere su scala locale, è riconosciuto alle emittenti private il diritto di trasmettere in ambito locale e tale diritto è stato inquadrato, da una vasta giurisprudenza di merito, nella categoria dei diritti soggettivi perfetti, in quanto espressione della libertà di iniziativa privata e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito.
Tale diritto può quindi essere giuridicamente tutelato, in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., qualora si assuma che durante il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
In tal senso si sono già espressi alcuni giudici di merito (si veda: Pretore di Ovada, 25 giugno 1979; Pretore di Novara, 14 luglio 1980; Pretore di Bari, 30 gennaio 1980) sul presupposto, condiviso dal decidente, che l’utilizzazione di un canale televisivo non può formare, in assenza di precise disposizioni normative, oggetto né di un possesso, né di altro diritto reale, ma appare tutelabile, in base alla priorità di utilizzazione, come esercizio del diritto di libertà di diffusione del pensiero o del diritto di iniziativa economica privata (giustamente si è osservato, in dottrina, che le controversie sorgenti tra antenne televisive possono essere inquadrate tra le azioni di concorrenza sleale – i cui effetti possono essere anticipati attraverso la tutela cautelare atipica – di cui all’art. 700 c.p.c. – poiché l’oggetto del contendere è sostanzialmente costituito dal conflitto tra attività d’impresa. Occorre peraltro rilevare che l’orientamento di altri giudici di merito (si veda: Pretore di Roma, 27 gennaio 1977; Idem, 7 dicembre 1977, Pretore di Rho, 15 febbraio 1980) è nel senso che, nella materia in questione, sia possibile agire in manutenzione, ex art. 1170 cod. civ., nei confronti della turbativa mesa in atto da altra antenna televisiva che interferisca nei programmi di un emittente usandone la stessa frequenza. Tali decisioni non escludono peraltro il ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c. per la tutela interinale dell’utilizzazione del canale, in base alla priorità di utilizzazione delle stesse).
Sgombrato quindi il campo dalle eccezioni di natura processuale avanzate dalla società resistente e rilevato che- come risulta dal certificato del Tribunale di … omissis … ,prodotto in giudizio dalla società ricorrente – s.p.a. T.L.T. è proprietaria della testata TELECUPOLE che ha dato il nome all’emittente televisiva omonima, per cui risulta priva di fondamento l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente sollevata dalla resistente ANTENNA NORD PIEMONTE, occorre accertare, in base alle sommarie informazioni assunte, ai sensi dell’art. 689 c.p.c., se effettivamente l’emittente TELECUPOLE vanti un preuso nella utilizzazione del canale 41 UHF e su quali basi, rispetto alla resistente ANTENNA NORD PIEMONTE.
Preliminarmente, tuttavia, occorre affrontare il problema riguardante la commerciabilità e la trasferibilità dell’uso di un canale televisivo cui ha fatto riferimento la società resistente, sostenendo che non vi è stata soluzione di continuità tra le trasmissioni dell’emittente TELE TOP e quelle di ANTENNA NORD PIEMONTE, sul canale 41 UHF,avendo quest’ultima emittente rilevato da TELE TOP, che ha cessato la propria attività, tutte le apparecchiature di quest’ultima, nonché i contratti pubblicitari e di esclusiva per la messa in onda di determinate trasmissioni.
Riprendendo le argomentazioni già in precedenza svolte, mentre può affermarsi giustamente che un’apparecchiatura ripetitrice di segnali radiotelevisivi costituisce un bene mobile od immobile oggetto di diritti reali, la utilizzazione di un canale televisivo non può considerarsi un bene ed un’energia suscettibile di trasferimento e di commercio, dal momento che è stato giustamente osservato (Pretura di Novara, 14 luglio 1980) che il canale televisivo “altro non è che una determinata modalità tecnica dell’irradiazione televisiva che viene diffusa su una certa lunghezza d’onda, per cui al di fuori di una trasmissione in atto, il canale non rappresenta una “res” obiettivamente isolabile come oggetto di occupazione e di tutela possessoria, costituendo solo un possibile atteggiarsi della trasmissione di onde elettromagnetiche” (sostanzialmente in senso conforme il Pretore di Milano – 18 giugno 1979 – secondo cui energia può essere definita il fascio di onde elettromagnetiche emesso da un trasmettitore televisivo, ma non certo il “canale” nell’ambito del quale il fascio di onde scorre e si irradia, non essendo il “canale” altro che una sezione determinata di spazio entro il quale corrono e si espandono le onde elettromagnetiche, emesse dalla stazione trasmittente e l’etere è giuridicamente compreso tra i beni “comuni” e “non commerciabili”).
Inoltre, come già osservato in precedenza, dovendosi inquadrare, in assenza di un’auspicabile disciplina legislativa della materia, il cd. diritto d’antenna in una modalità di esercizio del diritto di libertà di diffusione del pensiero e di iniziativa economica privata, deve affermarsi conseguentemente l’incommerciabilità del diritto stesso, anche per quanto riguarda il secondo dei diritti, vale a dire quello della libertà di iniziativa economica privata, poiché, come è stato osservato dal Pretore di Ovada nella citata ordinanza del 25 giugno 1979, anche nel caso di successione a titolo universale e di cessione di azienda, non si ha trasferimento del diritto di libertà di iniziativa economica e delle modalità del suo esercizio, ma soltanto acquisto di un’universalità di beni.
In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve negarsi la possibilità di configurare una successione di ANTENNA NORD PIEMONTE nel pregresso uso del canale 41 UHF da parte di TELE TOP (non si deve altresì dimenticare che – cfr. la già citata decisione del Pretore di Milano – l’uso è il più personale tra i diritti reali, in quanto il godimento della res è limitata al soggetto che ne è titolare ed in proporzione al suo bisogno, per cui il diritto d’uso, ai sensi dell’art. 1024 cod. civ., non si può cedere né dare in locazione ad altri. Anche per questa via, quindi, ammesso e non concesso che si possa fare ricorso a concetti di natura possessoria e cioè al cd. possesso d’uso, deve negarsi una continuità nel possesso del canale 41 UHF fra la emittente TELE TOP e la società resistente ANTENNA NORD PIEMONTE).
Alla luce delle argomentazioni che precedono e sulla scorta delle testimonianze acquisite nel corso di causa non è dubitabile che TELECUPOLE vanti un preuso del canale 41 UHF rispetto da ANTENNA NORD PIEMONTE per quanto concerne le province di Cuneo, Asti, Alessandria e Vercelli.
Infatti, i testi xx e yy, indotti dall’emittente ricorrente, hanno integralmente confermato le circostanze dedotte da TELECUPOLE nel ricorso introduttivo, affermando che, a partire dal mese di maggio del 1980 furono iniziati dei rilievi tecnici per stabilire se il canale 41 UHF fosse “pulito” nella zona di Canelli, Asti, Alessandria, Alba e Casale e, constatata l’inesistenza di altri segnali sul canale suddetto, in data 8 giugno 1980, attraverso l’apparecchiatura collocata in La Merra fu acceso il segnale di TELECUPOLE in direzione di Torino, sul canale 41 UHF.
Successivamente, in data 25.7.1980, l’ apparecchiatura veniva trasportata sul monte Giarolo per servire le zone di Asti, Alessandria, Casale e Vercelli ed il 28 luglio, infine, veniva acceso il segnale di TELECUPOLE sul canale 41 UHF (Si veda anche, in proposito, i documenti dal n. 2 al n. 6 prodotti in giudizio dall’emittente ricorrente, in cui si dava comunicazione dell’avvenuta accensione del segnale al Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Torino, al comando dei Carabinieri di Novara, Asti, Vercelli ed Alessandria).
E’ invece pacifico che le trasmissioni di ANTENNA NORD PIEMONTE, subentrata all’emittente TELE TOP, in seguito agli accordi intervenuti tra le suddette emittenti, in data 9 ottobre 1980 (doc. nr. 2 di parte resistente), iniziarono soltanto in data 23 ottobre 1980 (dec. n. 3 di ANTENNA NORD PIEMONTE con cui quest’ultima emittente comunicava al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni l’occupazione e l’uso del canale 41 UHF, attraverso il ripetitore collocato sul monte della Maddalena, nel Comune di Pecetto Torinese).
Per quanto riguarda, invece, la zona metropolitana di Torino, non può considerarsi provato il preuso del canale 41 UHF da parte dell’emittente TELECUPOLE.
Infatti, la stessa teste xx, indotta dalla ricorrente, ha affermato che attraverso il ripetitore installato sul monte Giarolo e, precedentemente, a La Merra, era servita soltanto la zona di Moncalieri.
In base alle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l’emittente TELCUPOLE sia pre-utente, rispetto all’emittente ANTENNA NORD PIEMONTE, del canale 41 UHF, per quanto riguarda le province di Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli e la città di Moncalieri, oltre alle zone a sud di quest’ultima località, con esclusione, peraltro, della zona metropolitana di Torino, e del resto della provincia.
Poiché è pacifico che sulle zone sopra indicate a causa delle concorrenti trasmissioni irradiate da TELECUPOLE ed ANTENNA NORD PIEMONTE, sulla stessa frequenza, si verificano interferenze, che rendono praticamente impossibile la ricezione delle immagini e che, conseguentemente il diritto della società ricorrente di libera manifestazione del pensiero, che si esplica attraverso l’apprestamento di complesse apparecchiature e l’esercizio di una vera e propria attività imprenditoriale, è minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile, durante il tempo occorrente a far valere il diritto stesso in via ordinaria, costituite dalla perdita di “audience” e dal venir meno dei contratti pubblicitari da parte degli usuali utilizzatori di detto canale di informazione, oltre che dalla perdita di credibilità dell’immagine stessa diffusa dalla emittente ricorrente, deve ritenersi che nella fattispecie ricorrano i presupposti di cui all’art. 700 c.p.c., per l’emissione del provvedimento di urgenza invocato dalla s.p.a. T.L.T., proprietaria della emittente televisiva TELECUPOLE.
P.Q.M.
Il Pretore di Torino,
dichiarato il pre-uso del canale 14 UHF sulle province di Alessandria, Asti, Vercelli, Cuneo e sulla città di Moncalieri e zone poste a sud di quest’ultima, da parte dell’emittente TELECUPOLE, rispetto all’emittente ANTENNA NORD PIEMONTE;
ordina alla convenuta emittente televisiva s.r.l. ANTENNA NORD PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di cessare, con decorrenza immediata, l’emanazione di segnali radio-televisivi sul canale 41 UHF, in tutto l’ambito territoriale raggiunto dalle attuali trasmissioni della ricorrente TELECUPOLE e, segnatamente, nelle province di Alessandria, Asti, Vercelli e Novara e nella città di Moncalieri e zone poste a sud di questa ultima località, nelle quali avvengono attualmente le interferenze tra i concorrenti segnali, emessi sullo stesso canale 41 UHF;
fissa alle parti il termine di mesi tre dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione nel merito della causa, avanti l’Autorità Giudiziaria competente.