30 aprile 1997 Parere n. 802/97 del Consiglio di Stato, Sez. I


30 APRILE 1997

PARERE N. 802/97 DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE I

QUESITO concernente i ricorsi proposti dalle emittenti titolari di concessione per radiodiffusione televisiva avverso il pagamento del canone 1994 e la sua determinazione.

Letta la relazione GM/102763/CSTpar., in data 20 marzo 1997 (pervenuta il 7 aprile), con la quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni richiede il parere del Consiglio di Stato sulle questioni in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Richiamato quanto espone l’amministrazione riferente;

CONSIDERATO

1 – Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni espone di avere in atto un contenzioso con numerose emittenti televisive locali in relazione a due questioni:

a) la possibilità o meno di pretendere il pagamento del canone concessorio annuo per il periodo che precede la comunicazione del rilascio della concessione;

b) la determinazione dell’ammontare del canone che, secondo l’amministrazione, anche per le emittenti televisive locali andrebbe effettuata tenendo conto del bacino di utenza, regionale o interregionale, delle televisioni medesime.

Il parere di questo Consiglio di Stato é stato richiesto dall’amministrazione su sollecitazione della stessa Federazione Radio Televisioni.

2 – La Sezione rileva che il parere del Consiglio di Stato può essere richiesto, di regola, per la soluzione di questioni interpretative generali e astratte, in via preventiva, e non in relazione a singole controversie che pendono dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

In tal modo, il parere del Consiglio di Stato previsto dall’ordinamento al fine di orientare l’azione dell’amministrazione in modo conforme a legge – tende a trasformarsi in una sorte di consulenza legale prestata all’amministrazione nell’ambito di un contenzioso: il che non appare coerente con la funzione consultiva di questo Consiglio (cfr. sez. I, par. 5 marzo 1997, Minist. Affari esteri).

3 – La Sezione ritiene pertanto di limitarsi a segnalare che le questioni generali sottese al contenzioso in atto sembrano trovare adeguata soluzione nel disposto normativo. In particolare, quanto alla questione sub a) della decorrenza del canone, l’articolo 6 bis del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, dispone che il canone è determinato, secondo certi criteri, in relazione al “periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994”. E si badi che trattasi di emittenti che, a vario titolo, non hanno mai interrotto le trasmissioni.

Quanto alla questione della determinazione del canone, la nonna citata richiama l’art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Tale disposizione, mentre per le concessioni in ambito nazionale raccorda la quantificazione del canone ai bacini di utenza, per le concessioni in ambito locale determina il canone in misura fissa e non sembra che in siffatta materia sia possibile operare per analogia stante la profonda differenza dei due casi.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.