30 NOVEMBRE 1983
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO, SEZ. PENALE
[omissis]
IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che la controversa questione circa la liceità penale della radiodiffusione, da parte di emittenti radiofoniche private, senza il consenso dell’Autore, di composizioni musicali registrate, possa essere risolta in modo affermativo.
Premesso infatti che la legge 633/41 contiene (v. art. 51 a 60) una serie di disposti che, regolando la radiodiffusione di opere altrui, costituiscono indubbiamente una deroga alla normativa generale posta a tutela del diritto d’autore, e considerato che per le “opere radiodiffuse” è necessario il consenso dell’autore solo per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere “non nuove” e per radiodiffondere opere realizzate negli studi dell’emittente, ne consegue, argomentando a contrario, che per radiodiffondere opere non rientranti in nessuna delle categorie menzionate, l’autorizzazione preventiva da parte dell’autore o della SIAE non occorre.
Nel caso in cui tali opere siano registrate su dischi – come avviene nell’ipotesi di specie – la normativa applicabile non muta per l’espresso richiamo di cui all’art. 61 3° co. della stessa.
E non v’è dubbio nel caso di radiodiffusione di opere non nuove registrate su disco, per le quali esistono necessariamente il consenso e il placet dell’Autore, per il fatto stesso di averne costui consentito la riproduzione discografica, il diritto di quest’ultimo non può subire lesioni. Ciò rilevato, va detto infine che la deroga prevista dalla normativa vigente non può ritenersi limitata nei confronti del solo ente radiofonico pubblico RAI TV, in quanto a seguito dei noti interventi della Corte Costituzionale (v. sentenze 225 del ’74 e 202 del ’76), che hanno fatto venir meno il regime monopolistico a favore dell’Ente, la normativa stessa deve essere estesa alle emittenti radiofoniche private, pur nel silenzio legislativo nei confronti di tali emittenti.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata e l’imputato Nucciotti Vasco assolto dalla imputazione di rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Visto l’art. 523 C.P.P.
in riforma della sentenza emessa dal Pretore di Abbadia San Salvatore il 24.3.1983 appellata dall’imputato Nucciotti Vasco, assolve costui dalla imputazione di rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Montepulciano, 30.11.1983