30 OTTOBRE 2000
SENTENZA N. 1305/2000 DEL TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice, in composizione monocratica, Dott. Gaetano Appierto alla pubblica udienza del 30.10.2000 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
xx ….omissis….
– libera assente –
imputata
del reato di cui all’art. 195.3 D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (come mod. dall’art. 30.7 della L. 6.8.1990 n. 223), perché nella sua qualità di legale rappresentante della …omissis… con sede in ..omissis, società gestrice dell’emittente privata …omissis…, installava e poneva in esercizio una postazione di radiodiffusione televisiva in ambito locale, ubicata in loc. …omissis…, ed irradiante sul canale televisivo ….omissis…, frequenza portante video …omissis…, senza essere in possesso della prescritta concessione.
In Aviano accertato il 04.7.1995 (reato permanente).
Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott. A. D’Andrea – V.P.O. e di Avv. G.A. Barzan e Avv. Rossignoli di Ancona sost. dall’avv. M. Maiolini – difensore di fiducia per l’imputata.
Le parti hanno concluso come segue: Il difensore in via preliminare chiede sospensione ex art. 479 c.p.p.; ai sensi art. 129 c.p.p. chiede sia pronunciata immediata formula assolutoria.
Il P.M. in via preliminare non si oppone alla sospensione ex art. 479 c.p.p. Si oppone ad una immediata pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p.
Motivazione
Con decreto del 15 aprile 1998 il PM citava a giudizio xx per il reato ex art. 195.3 del DPR 156/73 come modificato dall’art. 30.7 della L. 223/90.
Ipotizzava l’Accusa che la prevenuta in qualità di legale rappresentante della …omissis… con sede in …omissis…, società gestrice dell’emittente privata …omissis… avesse installato e posto in esercizio una postazione di radiodiffusione televisiva, in ambito locale, ubicata in località …omissis… ed irradiante sul canale televisivo …omissis… frequenza portante video …omissis… senza essere in possesso della prescritta concessione.
All’udienza del 28/4/99 il Giudice, ex art. 479 CPP, sospendeva il dibattimento sino al passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio chiamato a decidere sulla questione amministrativa sottesa alla vicenda penale.
All’udienza del 30 ottobre 2000, innanzi ad altro magistrato, compariva il Difensore della xx. Questi, in via preliminare, instava per la nuova sospensione del dibattimento, atteso che nelle more il TAR Lazio non aveva deciso della vicenda amministrativa.
In via subordinata, chiedeva, tuttavia, un’immediata pronuncia assolutoria ex art. 129 CPP ed all’uopo consentiva, per l’utilizzazione, al magistrato subentrante l’acquisizione della documentazione tutta presente nel fascicolo d’ufficio. Integrava, poi, detta produzione con ulteriori documenti allegati a verbale.
Il PM consentiva l’utilizzo di tutti i supporti cartacei sopra indicati, ma si opponeva ad un’immediata pronuncia ex art. 129 CPP.
Il Giudice, acquisiti i documenti presenti nel fascicolo e prodotti sull’accordo delle parti, quanto meno ai sensi dell’art. 493 CPP, ritenuta superflua ogni altra attività istruttoria, invitava le stesse alla discussione, all’esito della quale, previa camera di consiglio, dava lettura del dispositivo in calce alla presente motivazione, con ciò revocando di fatto l’ordinanza di sospensione emessa da altro giudice all’udienza del 28/4/99, potendosi pronunciare provvedimento favorevole nel merito alla prevenuta.
In base alla produzione documentale offerta sull’accordo delle parti la vicenda storica relativa al presente procedimento può così riassumersi:
– la …omissis… gestrice dell’emittente in ambito locale …omissis… di cui xx risulta, pacificamente legale rappresentante pro tempore, a seguito dell’entrata in vigore della legge 223/90 inoltrava la Ministero PP.TT. domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale con allegata la comunicazione ex art. 32 idem e le schede tecniche degli impianti esercitanti in tale data;
– anche la …omissis… ai sensi dell’art. 32, 3 L. 223/90 presentava domanda di concessione per gli impianti costituenti la sua rete di diffusione;
– con atto del 12/8/92 registrato in Padova il 2/9/92 la …omissis… acquistava dalla …omissis… un ramo di azienda, comprendente, fra l’altro l’impianto in contestazione, irradiante da …omissis… su canale …omissis…;
– nei confronti della …omissis… il Ministero, poi, aveva adottato in data 20/5/93 e 31/5/93, provvedimento di diniego della concessione, anche afferente il canale …omissis… Provvedimento, successivamente, sospeso dal TAR Lazio con ordinanza 13/7/93;
– in data 14/3/94 il Ministero PP.TT. concedeva alla …omissis… l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale con denominazione …omissis… nei termini di cui agli allegati A) e B) afferenti le caratteristiche tecniche ed i bacini di utenza degli impianti assentiti;
– il provvedimento concessorio perveniva alla …omissis… in data 10/3/95, ma gli allegati A) e B) venivano comunicati all’interessata solo in data 19 febbraio e 9 marzo 1998. Sul punto fanno fede le attestazioni di conformità apposte dal Ministero sulle copie rilasciate;
– nel provvedimento concessorio del 14/3/94 non veniva, tra gli altri, compreso il canale …omissis… e relativo impianto. La …omissis… ricorreva avverso il diniego ed in data 13 gennaio 1999 il TAR Lazio sospendeva in via cautelare il DM, non ritenendo infondate le ragioni esposte dall’istante circa il legittimo esercizio della diffusione radiotelevisiva, anche in ordine alle frequenze ed agli impianti non assentiti;
– alla data odierna non risulta intervenuta alcuna decisione di merito, tanto più irrevocabile, circa i provvedimenti cautelativamente sospesi ed in particolare i DM 20/5/93 e 31/5/93 nei confronti della …omissis… ed il DM 14/3/94 nei confronti della …omissis….
Per quanto attiene la normativa regolante la materia deve richiamarsi il dettato dell’art. 32 L. 223/90, dell’art. 1 e 2 del DL 323/93 conv. dalla L. 422/93 e dell’art. 1 del DL 23/10/96 n. 545 conv. con modifiche dalla L. 650/96, che in attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo consentiva ai soggetti legittimamente esercitanti l’attività radiotelevisiva, in forza di tempestive domande di concessione con allegati, lo svolgimento e la prosecuzione della stessa in ambito nazionale e locale; l’art. 1 co 13 L. 650/96 che consentiva il trasferimento di impianti durante il periodo di validità delle concessioni; l’art. 1 co 7 della L. 122/98 che consente la cessione degli impianti operanti in virtù di un provvedimento della Magistratura, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 co 13 L. 650/96, purchè non interferenti e l’art. 2 co 12 L. 122/98 che autorizza l’esercizio di impianti di radiodiffusione televisiva quando le gestrici abbiano presentato ricorso in sede amministrativa, avverso il provvedimento di diniego della domanda di concessione, sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto, purchè fossero legittimamente operanti alla data del 31/7/97 in base ad un provvedimento giurisdizionale.
Invero il quadro normativo delineato appare farraginoso, di non semplice interpretazione e coordinamento. Tuttavia ritiene il giudicante che da esso emerga almeno un chiaro principio di riferimento, coerente alla volontà del Legislatore nella materia specifica: il provvedimento giurisdizionale di sospensiva, anticipatorio del giudizio di merito, rimuove gli effetti del provvedimento amministrativo dal momento dell’emanazione dello stesso, sicchè l’atto negatorio della concessione diviene tamquam mon esset, cioè inesistente, se pur provvisoriamente, sul piano giuridico, almeno sino al passaggio in giudicato di un’eventuale sentenza di rigetto del ricorso proposto dall’interessato, mentre riacquista efficacia la disciplina amministrativa pregressa, determinata dalla presentazione della domanda concessoria con censimento degli impianti, sufficiente ed idonea a legittimare l’esercizio provvisorio della radiotelediffusione, in attesa della definizione delle procedure per la realizzazione di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
Ergo:
– poichè è intervenuta la sospensiva afferente l’esercizio della radiodiffusione per mezzo del canale …omissis… nell’interesse della …omissis… (provvedimento del TAR Lazio 13/7/93) e non risulta pronunciata sentenza di rigetto irrevocabile sul punto, appare legittimo il pregresso esercizio della …omissis… in base alle mere domande di concessione presentate ai sensi delle L. 223/90 e 422/93 e legittimo altresì il trasferimento dell’impianto e della frequenza alla …omissis… gestrice in ambito locale della rete …omissis… avvenuto ancora il 12/8/92, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 13 L. 650/96. Va precisato come al momento della cessione l’impianto non risultasse interferente: segnalazioni in tal senso risultano promosse dall’Ispettorato Territoriale del Ministero PP.TT. solo a far data dall’agosto del 1998;
– poiché è intervenuta la sospensiva afferente il diniego di concessione nell’interesse della …omissis… e relativo, fra l’altro all’impianto ed alla frequenza di cui al capo d’imputazione (DM 14/3/94, sospeso con ordinanza del TAR Lazio del 13/1/99) appare legittima, perché consentita dalla legge, ex art. 2 co 12 L. 122/98, l’attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato dell’eventuale sentenza di rigetto, peraltro allo stato non intervenuta. Sul punto va precisato come la …omissis… apparisse lecitamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997 n. 249 sia perché la pregressa gestione della …omissis… ed il trasferimento del canale …omissis… trovava conforto nella domanda concessoria di quest’ultima (con censimento anche del canale …omissis… )e nella sospensiva del 13/7/93, sia perché il DM 14/3/94 risulta notificato in modo completo, alla …omissis… e per essa alla legale rappresentante solo in data 19 febbraio e 9 marzo 1998, sia perché il diniego di concessione risulta sospeso con l’ordinanza del 13/1/999 che rimuove, dal momento dell’emanazione, gli effetti dell’atto amministrativo, sia perché la …omissis… aveva presentato domanda di concessione estesa o estensibile anche all’esercizio dell’impianto installato in …omissis…, acquistato dalla …omissis…, ottenendone per esso il diniego del Ministero PP.TT., sospeso con la citata ordinanza del TAR Lazio 13/1/99.
Si osserva, pertanto, alla luce di quanto dedotto, che, almeno sotto l’aspetto psicologico del reato, nessuna censura può muoversi al comportamento dell’imputato, né per negligenza, né per imprudenza od imperizia e neppure per inescusabile ignoranza e/o inosservanza di legge.
Invero il succedersi della copiosa produzione legislativa regolante la materia delle concessioni radiotelevisive in attesa di un definitivo piano di assegnazione delle frequenze, spesso oscura, di non semplice interpretazione, se non, almeno apparentemente, contradditoria (si veda per esempio l’intervento “interpretativo” contenuto nell’art. 1 della L. 16/6/98 n. 185, riferito al comma 13 dell’art. 2 L. 122/98), lascia ragionevolmente intendere ai cittadini destinatari che, una volta richiesta la concessione ai sensi dell’art. 32 L. 223/90 e successive integrazioni, l’intervento di un provvedimento giurisdizionale favorevole, idoneo a rimuovere dal momento dell’emanazione gli effetti dell’atto amministrativo impugnato – tale potendosi qualificare le ordinanze di sospensione cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale con riferimento agli atti amministrativi di diniego del Ministero PP.TT. – sia riconosciuto dall’Ordinamento come sufficiente a consentire uno svolgimento provvisorio, ma legittimo, ex tune, sia dell’attività di cessione di impianti e frequenze sia dell’attività di esercizio della radiotelediffusione in ambito locale.
Di tal chè il comportamento contestato alla prevenuta risulta immune da colpe o, quanto meno, determinato da un errore giustificabile sulla normativa di riferimento che costituisce il presupposto essenziale per l’applicazione del precetto penalmente rilevante di cui all’art. 195.3 co DPR 156/73 e successive modifiche.
A simili conclusioni deve giungersi anche nell’astratta ipotesi di un eventuale, futuro, rigetto nel merito dei ricorsi a suo tempo proposti dalla …omissis… e dalla …omissis… non potendo influire detta circostanza, successiva al comportamento della prevenuta, sul ragionevole – e , comunque, scusabile, se erroneo – convincimento di aver esercitato secondo legge l’attività contestata, nella fase transitoria e prodromica alla formazione definitiva di un piano nazionale per l’assegnazione delle frequenze.
La necessità di un’immediata pronuncia favorevole nel merito all’imputata, sulla base delle evidenze emergenti dalla produzione documentale offerta all’esame del giudice, impongono la revoca dell’ordinanza di sospensione del dibattimento, pronunciata in data 28/4/99.
P.Q.M.
Letto l’art. 129, 530 CPP
Assolve xx dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Pordenone, 30 ottobre 2000