31/10/19 – Le sanzioni Agcom sul mancato rispetto degli obblighi di pubblicità degli enti pubblici

Come noto, l’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar), di cui al D.Lgs n. 177/2005 e s.m., dispone, al comma 1), quanto segue:
“1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici”.
Il medesimo art. 41, stabilisce, inoltre (al comma 3) che le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Lo stesso comma 3) dispone, inoltre, che competente all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione è l’Agcom.

Negli ultimi giorni sono state ben cinque le delibere pubblicate nel sito Agcom contenenti ordinanze ingiunzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel sopracitato art. 41 del D.Lgs n. 177/2005 a carico di amministrazioni pubbliche locali. Le violazioni riguardano, in quattro casi su cinque, il mancato rispetto delle quote di pubblicità sulle emittenti radiofoniche e televisive locali. (F.C.)