31 GENNAIO 1989
ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI SENIGALLIA, SEZIONE CIVILE
OMISSIS
A scioglimento della riserva che precede;
IL PRETORE
letti gli atti
OSSERVA
1) – La ricorrente “Radio Senigallia S.n.c. di Cerioni, e C.” ha fatto ricorso a questo pretore, nelle forme del procedimento di urgenza (artt. 100 e segg. C.P.), con articolato atto introduttivo, richiedendo in primo luogo la dichiarazione di illegittimità dell’atto di diffida in data 7/10/88 del Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche di Ancona (d’ora in avanti: “Circostel”), notificato alla ricorrente; in secondo luogo, un ordine al suddetto Circostel di cessare ogni e qualsiasi turbativa nei confronti della ricorrente relativamente all’impianto di quest’ultima ubicato in Scapezzano di Senigallia ed operante sulla frequenza di 99.650= MHZ; in terzo ed ultimo luogo, altro ordine al medesimo Circostel di astenersi immediatamente da ogni e qualsiasi attività che ostacoli l’esercizio di impresa della ricorrente nel ramo di azienda di cui la predetta frequenza 99.650 MHZ è parte integrante;
il tutto con vittoria di spese.
La ricorrente chiedeva che questo pretore decidesse addirittura con decreto, inaudita altera parte, ma questo pretore, conformemente alla propria costante giurisprudenza, ha viceversa istituito il contraddittorio, consentendo la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la pubblica amministrazione di cui il Circostel è parte, da un lato, e della Concessione RAI, pur essa regolarmente evocata in giudizio, a mezzo della privata Avvocatura, dall’altro.
Si è svolto anche un tentativo di conciliazione che ha dato esito sostanzialmente ma non integralmente, negativo: nel corso di esso, infatti, le parti hanno convenuto che non vi sarebbe stata alcuna modifica delle attuali condizioni di fatto fino al presente provvedimento.
Si deve dare atto che le parti hanno effettuato copiose produzioni documentali, particolarmente abbondanti per quanto si riferisce alla società ricorrente: fra i 24 documenti prodotti da questa, fa spicco, sul piano tecnico delle telecomunicazioni, una perizia giurata a firma del tecnico Belvederesi dell’Elettronic Service di Ancona.
2) – Il presente provvedimento(ordinanza) è chiamato a dare una risposta ad una domanda, ritualmente avanzata nelle forme dei procedimenti di urgenza, tendente al risultato transitorio di inibire la modifica delle attuali condizioni di fatto fino a quando una pronuncia definitiva, non sarà stata emessa dal giudice competente, che parte ricorrente individua nella magistratura ordinaria: il che non trova minimamente concordanti le parti resistenti che, viceversa, sostengono l’evidente difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria medesima.
3) – Prima dunque di operare, come nella generalità dei casi, assai frequenti, di richiesta di provvedimenti di urgenza, la verifica dei due elementi che, come è noto, li legittimano (apparenza del buon diritto e pericolo nel ritardo), dovrà essere verificato il punto della presenza o meno del potere giurisdizionale in capo a questa A.G.O.: in difetto, infatti, come è ormai da considerarsi pacifico, nessun provvedimento cautelare sarebbe ammissibile, essendo ormai, definitivamente da abbandonare l’ipotesi di un provvedimento cautelare e/o urgente affidato al giudice ordinario in casi in cui la fattispecie nel suo complesso, e la posizione soggettiva del ricorrente, rientri nelle competenze del giudice amministrativo (inammissibilità del provvedimento cautelare strumentale al futuro procedimento amministrativo).
4) – La presente sede non si presta ad avviso del giudicante a dimostrazioni particolarmente elaborate, della sussistenza della giurisdizione in capo a questo pretore adito: qui si deve decidere nelle forme dell’urgenza se il provvedimento con il quale si diffida la società ricorrente ad eliminare le interferenze causate “persistendo con le proprie emissioni radio”, minacciando, in difetto di ottemperanza entro cinque giorni, la disattivazione dell’impianto, possa o meno essere condotto alle sue estreme conseguenze, ovvero se esso costituisca o meno violazione di un diritto soggettivo perfetto competente alla ricorrente. Non ci si può, pertanto, abbandonare a particolari elaborazioni ed elucubrazioni per quanto esse possano apparire sollecitanti.
Il giudicante non ignora la condizione assolutamente magmatica della materia qui in esame, abbondantemente testimoniata, del resto, proprio in questi atti dalla profluvie di provvedimenti emessi, nella materia stessa, da giudici di legittimità (anche costituzionale) e di merito, in sensi spesso diametralmente opposti gli uni rispetto agli altri, e quasi sempre con dovizia di argomentazioni, reciprocamente escludentisi e vanificantisi.
Nella presente sede, per quanto già detto, occorre prendere decisamente partito in un senso o nell’altro, adeguando a questa fondamentale scelta i provvedimenti da emettere.
5) – Il giudicante ha maturato la convinzione che, nell’attuale situazione di stallo della legislazione di settore, determinata dall’inerzia del Parlamento (durata per anni) a disciplinare la delicatissima materia delle telecomunicazioni e delle trasmissioni radiofoniche e televisive in termini costituzionalmente corretti (dopo le numerose sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di varie disposizioni), non possa che ritenersi che la situazione soggettiva di chi esercita (come nella specie è pacifico per la società ricorrente) da almeno un decennio, in forme di impresa, l’attività di radio-trasmissione costituisca situazione di diritto soggettivo perfetto (e cioè non “in attesa di espansione” ad opera di provvedimenti amministrativi né affievolito o suscettibile di affievolimento ad opera di provvedimenti autoritativi e/o inibitori).
Sul piano della situazione normativa – pur carente e confuso come sopra accennato – appare al giudicante decisivo in tal senso, unitamente alle sentenze delle Corte costituzionale nn. 202 del 1976, 237 del 1984, 35 del 1986, e, da ultimo, 826 del 1988, il concordante (nei sensi suddetti), disposto del D.L. 6.12.1984 convertito in legge 4.2.1985 n. 10 e del DPR 1.8.88 n. 367.
Con il primo dei suddetti provvedimenti, infatti, come esattamente sostenuto da parte della ricorrente, il legislatore ha fornito l’impianto de quo (così come tutti quelli che si trovavano nella medesima situazione di fatto) di una autorizzazione provvisoria ex lege, destinata a rimanere in vigore fino alla nuova regolamentazione della materia e che, appunto, stante la sua derivazione esclusivamente dal disposto di legge (senza il diaframma di qualsivoglia potestà e/o scelta amministrativa), non solo non smentisce, ma al contrario conferisce il crisma legislativo alla situazione di diritto perfetto di cui sopra si è detto.
A pura e semplice conferma di quanto sopra va citato l’art. 14 del D.P.R. 367/1988, recante la nuova convenzione tra la Rai e lo Stato, secondo la cui previsione l’amministrazione si atterrà al criterio di assicurare equilibrio tra le reti della società concessionaria e le emittenti radio televisive private, alla quali l’art. 3 del D.L. 6/12/1984 n. 807, convertito nella legge 4/2/1985 n. 10, consente la prosecuzione dell’attività con gli impianti già in funzione alla data 1/10/1984 (come è pacificamente nel caso della ricorrente), fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi”.
Ad avviso del giudicante, migliore ricognizione della natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva delle emittenti private non potrebbe neppure immaginarsi, tenuto conto che essa è operata esattamente dalle controparti resistenti nel presente procedimento di urgenza.
6) – Dovendosi dunque muovere dal convincimento che la posizione soggettiva di cui è richiesta tutela è quella di un diritto soggettivo perfetto, la tutela accordabile da questa A.G.O., di cui si è dimostrata la giurisdizione, sarà piena per ciò che attiene al primo capo di domanda, e cioè per ciò che attiene alla declaratoria di illegittimità (rectius: illiceità) della diffida del Circostel; mentre, per ciò che attiene ai successivi capi di domanda, essa dovrà sottostare al limite del divieto, per il giudice ordinario, di impartire ordini della P.A., così come a quello di annullare o modificare (direttamente) un atto amministrativo: divieti tutti risultanti, come è noto, dalla legge fondamentale del 1865, abolitrice del contenzioso amministrativo.
7) – Va a questo punto esaminata e verificata, senza ulteriori remore, la sussistenza dell’apparenza di un buon diritto.
Tale apparenza sussiste, considerandosi la situazione dal punto di vista, forzatamente soltanto delibatorio, del giudizio di urgenza, per il fatto che l’attività posta in essere dalla ricorrente (emissioni radiofoniche irradiate sulla frequenza di 99.650= MHZ) secondo gli elementi probatori acquisiti, NON si trova in provata situazione di incompatibilità con il pubblico servizio radio-televisivo.
Ciò risulta non soltanto dal fatto che le trasmissioni Rai (di terza rete) pretesamente disturbate, secondo la diffida del Circostel dall’emittente privata si svolgono sulla frequenza (abbastanza differenziata) di 99.700= MHZ, ma perché, come verificato tecnicamente da un tecnico qualificato nella stessa zona di Pesaro nella quale l’interferenza sarebbe stata lamentata, “il segnale della terza rete Rai è perfettamente ricevibile a Pesaro su 99.700= MHZ e il segnale della “radio velluto Senigallia” non causa interferenze allo stesso” (vedi conclusioni della consulenza tecnica a firma Fabio Belvederesi prodotta dalla ricorrente). Nessuna prova in contrario, salvo la pura e semplice asserzione, risulta validamente acquisita ad opera delle resistenti.
8) – Il pericolo nel ritardo richiede brevissimo discorso, essendo, come suol dirsi, in re ipsa, posta la minaccia di disattivazione dell’impianto cui il ricorso ha reagito a tutela di una situazione che si protrae immutata da un decennio.
E’ evidente che – qualora la minacciata disattivazione avvenisse – la situazione soggettiva della ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, almeno per quanto riguarda la prosecuzione della sua decennale attività, che subirebbe una interruzione di durata neppur prevedibile ma sicuramente assai lunga, del tutto incompatibile con il medium in questione.
9) – Vanno pertanto emessi i provvedimenti richiesti, interpretando in senso utile quanto qui concedibile, all’interno della legge fondamentale del 1865.
Nessun ostacolo, quindi, quanto alla declaratoria di illiceità; estensione di tale declaratoria anche alle conseguenze prevedibili di una eventuale esecuzione dei propositi enunciati nella diffida Circostel; esclusione di ogni ordine diretto alla P.A., nonché, ovviamente, di ogni annullamento, anche parziale, o modifica, dell’atto amministrativo in quanto tale.
10) – Le parti vanno rimesse davanti al giudice ordinario competente per il merito, fissandosi termine breve per la riassunzione in quella sede. Sarà il giudice del merito a provvedere anche per ciò che attiene alle spese di questa – del resto brevissima – fase processuale.
P.Q.M.
Il Pretore di Senigallia,
visti gli artt. 700 e segg. C.P.C.;
DICHIARA
l’illiceità di qualsivoglia turbativa del diritto soggettivo perfetto della Società ricorrente a continuare l’esercizio di impresa delle emissioni radiofoniche sulla frequenza, in uso da un decennio, di 99.650= MHZ e, per l’effetto dichiara l’illiceità di qualsivoglia disattivazione o modificazione autoritativa dello stato di fatto qui tutelato;
FISSA
alle parti termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per iniziare il giudizio di merito davanti al giudice ordinario competente;
ORDINA
la cancellazione del ricorso dal ruolo;
spese al definitivo;
si comunichi alle parti.
Senigallia, li 31 Gennaio 1989
IL PRETORE