31 gennaio 1996 Sentenza n. 5/96 della Pretura di Pisa, Sezione distaccata di Cascina

31 GENNAIO 1996

SENTENZA N. 5/96 DELLA PRETURA DI PISA, SEZIONE DISTACCATA DI CASCINA

Il Pretore di Pisa addetto alla Sezione Distaccata di Cascina, dott. Roberto Saulino, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in udienza, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3274 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 1995, promossa da Circolo Culturale Punto Radio (affiliato Arci Nova), in persona del presidente, Giacomo Morabito, corrente in Cascina e quivi elettivamente domiciliato presso e nello studio del dott. Marco Vasarri, Via Ippolito Nievo n. 21, che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente dall’Avv. Gabriele Melani, giusta delega a margine del ricorso in opposizione,

opponente

contro

Collegio Regionale di Garanzia elettorale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avv. Gianni Cortigiani dell’Avvocatura dello Stato di Firenze,

opposto

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, L. 689/81.
Udienza discussione: 23 gennaio 1996
Conclusioni delle parti: per l’opponente “… dichiarare inesistente e/o nulla e/o comunque illegittima ed inefficace e/o comunque disapplicare e/o annullare l’ordinanza de qua … con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese … rinuncia alle eccezioni di incostituzionalità”.
Per l’opposto “Voglia Ill.mo Pretore … rigettare il ricorso in quanto infondato. Spese vinte”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 22, L. 689/81, depositato in data 29.11.1995, il Circolo Culturale Punto Radio spiegava formale opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di lire 15.000.000, emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Firenze in data 19.10.1995, notificata alla emittente opponente in data 3.11.1995.
Assumeva la opponente che la fattispecie contestatale (art. 8, L. 515/1993, per aver ottemperato solo parzialmente al disposto della norma suddetta e, specificamente, per aver inviato la comunicazione in quella sede prescritta unicamente alla Presidenza della Camera dei Deputati e non anche al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale) non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, considerata la peculiare condizione della Punto Radio, all’epoca del preteso inadempimento, di emittente comunitaria semplicemente autorizzata ex lege alla prosecuzione nell’esercizio degli impianti ex art. 32, L. 223/1990.
Ciò partendo dal presupposto che la cerchia dei destinatari della norma di cui all’art. 8, L. cit. dovesse circoscriversi ai soli “titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di diffusione radiotelevisiva”, vale a dire ai soli soggetti titolari di concessione o di autorizzazione, definitiva (ex art. 38, L. 103/75).
Adduceva ulteriormente, a sostegno della prospettata illegittimità dell’impugnato provvedimento, l’irragionevolezza e il carattere vessatorio della sanzione applicata in concreto, nonché l’insussistenza del profilo psicologico pertinente alla violazione contestata.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione della esecuzione, l’annullamento della impugnata ordinanza e, in subordine, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 14 L. 515/93 (nel punto in cui è consentito ricorso giurisdizionale solo avverso le contestazioni del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale rese ai sensi dell’art. 7 stessa legge), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e dell’art. 15, comma 12, L. 515/93 (sul punto in cui non si opera alcun distinguo, in sede di quantificazione della sanzione, tra emittenti nazionali e locali e tra queste ed emittenti comunitarie), in relazione agli artt. 3, 18 e 19 della Costituzione, la sospensione del giudizio di opposizione e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Con decreto, reso inaudita altera parte in data 1.12.1995, il Pretore sospendeva l’esecuzione della ordinanza ingiunzione.
Si costituiva, con il Ministero dell’Avvocatura dello Stato, il Collegio opposto contestando il fondamento del ricorso avversario (anche sotto il profilo delle sollevate questioni di incostituzionalità) e chiedendone la reiezione.
All’udienza del 23.1.1996, omessa qualsiasi attività istruttoria, rassegnate le conclusioni dai procuratori delle parti (la Punto Radio rinunciava espressamente alle prospettate questioni di incostituzionalità), dopo breve discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
Del dispositivo veniva data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante di dover modificare il convincimento espresso, in termini di verosimiglianza, in sede di deliberazione sull’istanza di sospensione dell’impugnato provvedimento. Non appare condivisibile l’impostazione accolta dal ricorrente nel punto in cui pone in risalto che la cerchia dei destinatari del disposto di cui all’art. 8, L. 515/93 deve circoscriversi ai soli titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di diffusione radiotelevisiva, vale a dire ai soli soggetti titolari di concessione o di autorizzazione definitiva (ex art. 38, L. 103/75).
L’art. 8, L. cit. recita testualmente: “Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l’esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale i servizi elettorali di cui all’articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti”.
E’ circostanza pacifica che al momento della entrata in vigore della L. 515/93 e all’epoca in cui avrebbe dovuto adempiere alle prescrizioni di cui sopra (Aprile 1994) la Punto Radio poteva considerarsi soltanto autorizzata ex lege, in via provvisoria, alla prosecuzione nell’esercizio degli impianti ex art. 32, L. 223/90.
Risulta documentalmente provato (v. copia lettera di accompagnamento prot. DCSR/8/2/FR/902987/D datata 30.2.1995 e copia conforme decreto di concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora privata in ambito locale del 27.2.95, con visto della Ragioneria Centrale presso il Ministero P.T. del 28.10.1994) che solo nel Febbraio 1995 l’emittente comunitaria, odierna opponente, ha avuto notizia del conseguimento di formale provvedimento concessorio.
Non può seriamente contestarsi che la concessione, finalizzata alla costituzione di un rapporto di diritto pubblico tra la P.A. concedente ed il concessionario, pur determinando l’ampliamento della sfera giuridica del privato destinatario, mediante il riconoscimento in capo a quest’ultimo di posizioni giuridiche attive, di vantaggio, nel contempo, prevedendo una correlativa soggezione ad obblighi di varia natura (in particolare la sottoposizione del concessionario all’attività di vigilanza della P.A., il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto), è partecipe, a tali effetti e per tale promiscua configurazione, del regime riservato agli atti ricettizi.
E’ notorio che l’atto ricettizio non è idoneo alla produzione degli effetti giuridici che è destinato a spiegare fin quando, pur perfetto nei suoi elementi costitutivi, non venga portato a conoscenza del destinatario.
Resta da chiarire se il disposto dell’art. 8, L. cit. possa trovare applicazione nei confronti della emittente “de quo” titolare, nell’aprile del 1994, di mera autorizzazione provvisoria alla prosecuzione nell’esercizio degli impianti.
La risposta è sicuramente positiva: ai sensi dell’art. 24 del Decreto del Garante per la radiodiffusione e l’editoria del 26.1.1994 “le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall’art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima … si applicano ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 ed al comma 1 dell’art. 8 …”; i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 38, L. 103/75 nonché i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Poiché l’art. 15, L. 515/93 si pone come norma sanzionatoria rispetto alla violazione dei doveri di comunicazione discendenti dall’art. 8, stessa legge, ne discende la sicura applicabilità di quest’ultimo alla emittente “de quo”.
Al contrario, merita positivo apprezzamento l’ulteriore profilo di doglianza espresso dalla ricorrente e fondato sulla rilevanza dell’errore sul precetto.
L’art. 3, L. 689/91 recita testualmente: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”.
Il contenuto dispositivo del primo comma corrisponde a quello di cui all’art. 42, co. 4 c.p.: dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere applicabili, in tema di illecito amministrativo depenalizzato, le teorie elaborate in tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni.
Il secondo comma, mentre menziona l’errore sul fatto, tace in ordine all’errore sul precetto: ma è ovvio che il principio della buona fede, tradizionalmente operante nell’ambito delle contravvenzioni, deve avere a maggior ragione efficacia scusante rispetto agli illeciti amministrativi.
Senza trascurare l’apporto innovativo della Corte Costituzionale in tema di rilevanza dell’error iuris (sen. 364/88) e i riflessi dell’applicazione del principio medesimo in tema di illecito amministrativo depenalizzato.
Ora, la Punto Radio Cascina ha ricevuto le istruzioni (alquanto incomplete in ordine agli adempimenti da porre in essere successivamente alla data delle consultazioni elettorali) contenute nel prot. 569/94 del 2.2.94 inviatole dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Regione Toscana (prodotto in atti), provvedendo ad inviare le comunicazioni ivi indicate.
Nel foglio di istruzioni non è contenuto alcun richiamo all’art. 8 della L. 515/93.
Ne è derivata una errata interpretazione della legge da parte della odierna opponente la quale non effettuava alcuna comunicazione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, reputando sufficiente l’invio della medesima comunicazione ai Presidenti delle Camere.
Vero è che il foglio di istruzioni conteneva in allegato il testo del Decreto del Garante del 26 Gennaio 1994, dalla lettura del quale avrebbe potuto evincersi, con un paziente lavoro di coordinamento esegetico e rinvio alle normative richiamate, la sussistenza dell’obbligo di comunicazione gravante sulla Punto Radio ed in concreto rimasto inottemperato.
Ma è altrettanto indiscutibile che nel caso di specie, tenuto conto delle obiettive difficoltà interpretative della normativa di settore unitamente all’elemento positivo rappresentato dalle indicazioni lacunose e non agevolmente intellegibili provenienti dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo, non può seriamente dubitarsi della buona fede della odierna opponente.
Del resto, non può trascurarsi la circostanza dell’adempimento, sia pure parziale, dell’obbligo di comunicazione.
Inoltre, la lettura isolata (disgiunta dall’esame del decreto del Garante) delle disposizioni normative di cui agli artt. 8 e 15, L. 515/93, avrebbe potuto agevolmente legittimare l’interpretazione accolta dalla opponente in punto di riferibilità dell’obbligo di informativa “de quo” ai soli soggetti titolari di concessione e/o autorizzazione definitiva (ex art. 38, L. 103/75, espressamente equiparata alla concessione dagli artt. 2 e 38 L. 223/90).
Infine, a fronte delle indicazioni pervenute dal Corerat, lacunose, come è già evidenziato, in punto di adempimenti ex art. 8, L. 515/93, non può correttamente parlarsi di omessa attivazione da parte della Punto Radio dei doveri strumentali di controllo delle informazioni ricevute e di integrazioni dei dati acquisiti mediante richiesta di chiarimenti ulteriori.
Che uno impegno esegetico vi sia stato è del resto dimostrato dalla comunicazione inviata in data 20.04.1994 alla Presidenza della Camera dei Deputati, adempimento, quest’ultimo, presumibilmente ritenuto sufficiente o quanto meno alternativo all’altro obbligo di comunicazione rimasto inottemperato.
Tali argomenti appaiono, ad avviso del giudicante, sufficienti ad annettere rilevanza all’errore sul precetto e ad attribuire al medesimo il duplice carattere della inevitabilità e scusabilità.
Ritenuta, per ciò stesso, l’insussistenza dell’elemento psicologico necessario ad integrare l’illecito amministrativo “de quo”, va disposto l’annullamento della ordinanza ingiunzione opposta.
Ogni altra considerazione attinente al merito resta assorbita dalle argomentazioni svolte e dall’accoglimento del suddetto motivo di doglianza.
Lo stesso dicasi per le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente e dalla stessa successivamente non coltivate per espressa rinuncia.
Equa appare, considerata la particolare natura della causa, la compensazione integrale delle spese di lite.
La presente sentenza è dotata ex lege di provvisoria esecutorietà.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, annulla l’ordinanza ingiunzione opposta.
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.